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Diapositiva 1

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Marisa Eramo Dalla disciplina degli studi associati alla rimozione dei divieti di costituzione delle societ tra professionisti ad opera dei decreti Bersani – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 1


1
Marisa Eramo
Dalla disciplina degli studi associati alla
rimozione dei divieti di costituzione delle
società tra professionisti ad opera dei decreti
Bersani
Firenze 14 novembre 2011
2
  • Norme connesse allesercizio della professione in
    forma associata e societaria
  • Art. 33 Cost.
  • Art. 2232 cod. civ.
  • Art. 2238 cod. civ.
  • Legge 23 novembre 1939, n. 1815
  • Art. 24, Legge 7 agosto 1997, n. 266
  • Art. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito
    con la L. 4 agosto 2006, n, 248
  • D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 società tra
    avvocati

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  • Norme connesse allesercizio della professione in
    forma associata e societaria
  • società di revisione contabile
  • (D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, D.Lgs. 27 gennaio
    1992, n. 88, artt. 155 ss., D.Lgs. 24 febbraio
    1998, n. 58)
  • società per la gestione delle farmacie
  • (artt. 7 e 8 L. 8 novembre 1991, n. 362, c.s.m.)
  • società di progettazione e realizzazione
    industriale e quelle cc.dd. di consulting
    engineering
  • (art. 90, comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
  • Ad avviso della dottrina prevalente si tratta di
    società-imprese (e non di società professionali),
    miranti alla produzione di servizi
    imprenditoriali e non (o non prevalentemente)
    intellettuali

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  • Attività professionale / Attività dimpresa
  • La professione intellettuale (artt. 2229 ss.
    c.c.) non costituisce attività d'impresa ai sensi
    art. 2082 c.c.
  • l'esercizio in forma societaria di un'attività
    libero professionale dà luogo ad un'ipotesi di
    società senza impresa,
  • ovvero, assumendo che l'attività costituente
    l'oggetto della società professionale possa
    rientrare nel paradigma dell'impresa, di società
    esercente un'impresa civile.
  • Art. 2238 c.c.
  • se lesercizio della professione costituisce
    elemento di unattività organizzata in forma
    dimpresa, si applicano anche le disposizioni del
    titolo II

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  • Attività professionale Attività economica
  • L'attività professionale è attività economica
    (genus), pur non essendo attività commerciale
    (species) l'attività professionale è infatti
    suscettibile di valutazione economica e si
    inserisce quale fattore di produzione nella
    produzione di ricchezza da parte delle imprese.
  • L'assimilazione dell'attività svolta dai
    professionisti all'impresa rappresenta un
    principio consolidato nel diritto comunitario,
    che per impresa intende qualsiasi entità che
    esercita un'attività economica a prescindere dal
    suo stato giuridico e dalle sue modalità di
    finanziamento e che definisce attività economica
    qualsiasi attività che consista nell'offrire
    beni o servizi su un determinato mercato.

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  • Ostacoli per la costituzione delle società tra
    professionisti
  • il maggiore ostacolo all'ammissibilità delle
    società tra professionisti è stato sempre
    individuato nel carattere rigorosamente personale
    della prestazione d'opera intellettuale
    prescritto dall'art. 2232 c.c., che rende
    difficilmente conciliabile l'esercizio in comune
    delle professioni intellettuali con
    l'impersonalità dell'ente societario

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  • Associazione professionale
  • Art. 1 legge 23 novembre 1939, n. 1815
  • Le persone che, munite dei necessari titoli di
    abilitazione professionale, ovvero autorizzate
    all'esercizio di specifiche attività in forza di
    particolari disposizioni di legge, si associano
    per l'esercizio delle professioni o delle altre
    attività per cui sono abilitate o autorizzate,
    debbono usare, nella denominazione del loro
    ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente
    la dizione di studio tecnico, legale,
    commerciale, contabile, amministrativo o
    tributario, seguito dal nome e cognome, coi
    titoli professionali, dei singoli associati.
  • L'esercizio associato delle professioni o delle
    altre attività, ai sensi del comma precedente,
    deve essere notificato all'organizzazione
    sindacale da cui sono rappresentati i singoli
    associati

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  • Contratto di associazione professionale/Contratto
    di associazione in partecipazione
  • Contratto di associazione sui generis, autonomo e
    diverso da quello regolato dallart. 2549 c.c.
  • Contratto di associazione in partecipazione (art.
    2549 c.c.)
  • con il contratto di associazione in
    partecipazione lassociante attribuisce
    allassociato una partecipazione agli utili della
    sua impresa o di uno o più affari verso il
    corrispettivo di un determinato apporto
  • Il contratto di cui allart. 2549 c.c. è
    utilizzato per la partecipazione ad unimpresa
    dellassociante
  • Nel contratto di associazione professionale,
    lassociato partecipa allesercizio dellattività
    professionale e non solo alle spese ed ai
    compensi

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  • Associazione professionale
  • Il contenuto del rapporto obbligatorio è
    rappresentato dalla prestazione di collaborazione
    tecnica nellattività professionale svolta dagli
    altri colleghi, contro la ripartizione delle
    spese complessive e del totale degli onorari
    percepiti dai singoli associati
  • Il professionista che si associa assume il ruolo
    di
  • associante quando lincarico gli viene
    conferito direttamente dal cliente e si avvale
    della collaborazione tecnica prestata dagli altri
    componenti dello studio
  • associato quando funge da collaboratore di un
    collega incaricato direttamente dal cliente

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  • Natura del contratto di associazione
    professionale
  • contratto associativo con rilevanza interna, in
    cui si sovrappone il principio della personalità
    della prestazione professionale con i clienti a
    quello della necessaria compresenza dei requisiti
    formali richiesti dall'art.1 della legge1815/1939
  • Si tratta di un contratto in cui gli associati,
    obbligandosi vicendevolmente a prestarsi mutua
    assistenza e collaborazione negli incarichi
    affidati separatamente a ciascuno di essi,
    convengono di ripartirsi proventi e spese secondo
    una misura prestabilita. La misura è commisurata
    alla opera svolta e non all'apporto patrimoniale
    conferito
  • Lassociazione può atteggiarsi allesterno come
    ente soggettivo autonomo solo per la gestione e
    conduzione delle strutture operative comuni ma
    non nei rapporti con la clientela, per gli
    incarichi professionali svolti
  •  

11
  • Natura del contratto di associazione
    professionale
  • Posizioni della giurisprudenza
  • L'associazione tra professionisti non
    configurandosi come centro autonomo di interessi
    dotato di propria autonomia strutturale e
    funzionale, né come ente collettivo, non assume
    la titolarità del rapporto con i clienti, in
    sostituzione ovvero in aggiunta al professionista
    associato. (Cass. civ., 10-07-2006, n. 15633)
  • Lo studio professionale associato, quantunque
    privo di personalità giuridica, rientra a pieno
    titolo nel novero di quei fenomeni di
    aggregazione di interessi cui la legge
    attribuisce la capacità di porsi come autonomi
    centri di imputazione di rapporti giuridici,
    perciò dotati di capacità di stare in giudizio in
    persona dei loro componenti o di chi ne abbia la
    legale rappresentanza secondo lart. 36 c.c..
    Alla stregua di tale principio, l'avvicendamento
    di persone diverse, quali rappresentanti
    dell'associazione professionale, non importa la
    sostituzione di soggetti diversi nella titolarità
    dei rapporti facenti capo all'associazione
    medesima (Cass. civ., 13-04-2007, n. 8853)

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  • Lassociazione professionale. Le altre questioni
    affrontate dalla giurisprudenza
  • L'associazione professionale ha la capacità,
    attiva e passiva, di stare in giudizio e, nel
    caso di riscossione del compenso da parte di un
    associato, la sua legittimazione processuale
    sussiste ove risulti ultima beneficiaria del
    pagamento.
  • (Cass. civ. Sez. I, 28-07-2010, n. 17683)
  • Lo studio professionale associato deve
    annoverarsi nei fenomeni di aggregazione di
    interessi cui la legge attribuisce la capacità di
    porsi come autonomi centri di imputazione di
    rapporti giuridici. Ciò rilevato può ritenersi
    sussistente la legittimazione di uno studio
    professionale alla richiesta di pagamento per le
    prestazioni svolte dai singoli professionisti,
    del medesimo facenti parte, in favore del cliente
    conferente l'incarico. (Cass. civ. Sez. I,
    15-07-2011, n. 15694)
  • (segue)

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  • Lassociazione professionale. Le altre questioni
    affrontate dalla giurisprudenza
  • (segue)
  • Devono considerarsi nulli, per violazione
    dellart. 1418, comma 1 c.c., i contratti di
    associazione professionale che consentono
    lutilizzo del nome del professionista fondatore
    deceduto nella denominazione dello studio
    professionale
  • (App. Milano 30.05.2003 Cass. 05,10,1993, n.
    10942)
  • Il privilegio previsto dallart. 2751 bis c.c.
    per le retribuzioni dei professionisti, trova
    applicazione anche nel caso in cui il creditore
    sia inserito in un'associazione professionale,
    costituita con altri professionisti per dividere
    le spese e gestire congiuntamente i proventi
    della propria attività, a condizione che il
    rapporto di prestazione d'opera si instauri tra
    il singolo professionista ed il cliente, soltanto
    in tal caso potendosi ritenere che il credito
    abbia per oggetto prevalente la remunerazione di
    un'attività lavorativa
  • (Cass. civ., 22-10-2009, n. 22439)

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  • Società di mezzi
  • Società costituita fra professionisti e non
    professionisti per lacquisto e la gestione in
    comune dei beni strumentali necessari
    allesercizio individuale dellattività
    professionale
  • Fra la società ed il professionista si attua un
    contratto in base al quale la società si obblia a
    mettere a disposizione del professionista i beni
    strumentali ed i servizi accessori utili per lo
    svolgimento dellattività professionale
  • La società non ha ad oggetto lesecuzione di
    prestazioni professionali. La società di mezzi
    svolge attività dimpresa
  • Netta separazione tra lattività professionale
    prestata a titolo personale e individualmente dal
    professionista abilitato ed i servizi di supporto
    che sono forniti dalla società alla quale può
    partecipare anche il professionista che li
    utilizza
  • Il professionista è lunico soggetto direttamente
    in contatto con la clientela che solo da lui
    riceve la prestazione professionale

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  • Società di servizi
  • Fornisce con lapporto dei professionisti un
    prodotto complesso diverso rispetto alla mera
    prestazione intellettuale
  • Lattività professionale viene prestata in
    funzione della società e nel concorso con altri
    fattori produttivi e da vita alla realizzazione
    di un opus diverso e più complesso di quello che
    potrebbe essere fornito dal semplice
    professionista. Lattività della società consiste
    nel combinare il lavoro intellettuale con gli
    altri fattori della produzione
  • Nelle società di servizi lesercizio
    dellattività professionale ha una funzione
    strumentale rispetto allattività imprenditoriale
    di produzione di beni e servizi

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  • Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
  • Struttura che si propone di agevolare le
    categorie di partecipanti, predisponendo una
    serie di mezzi e di servizi sussidiari alle
    attività dei suoi membri e realizzando una
    collaborazione in campo economico a livello
    interstatuale.
  • Per costituire un GEIE occorrono almeno due
    membri appartenenti a Stati diversi della
    Comunità europea.
  • Ne possono fare parte anche liberi
    professionisti.
  • il GEIE consente di organizzare un'attività
    ausiliaria sostanzialmente distinta dall'attività
    principale dei membri che ne fanno parte.
  • Può essere assimilato alle società di mezzi.

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  • Interventi normativi per la disciplina delle
    società tra professionisti
  • L'art. 2 della L. 23 novembre 1939, n. 1815,
    vietava di costituire, esercitare o dirigere,
    sotto qualsiasi forma diversa dallassociazione
    professionale, società, istituti, uffici, agenzie
    od enti, che avevano lo scopo di dare, anche
    gratuitamente ai propri consociati od ai terzi,
    prestazioni di assistenza o consulenza in materia
    tecnica, legale, commerciale, amministrativa,
    contabile o tributaria
  • Si voleva evitare che grazie allo schermo
    societario soggetti privi di abilitazione
    potessero esercitare lattività professionale
  • Lart. 24 Legge 7 agosto 1997, n. 266 ha abrogato
    l'art. 2 della L. 23 novembre 1939, n. 1815,
    demandando ad un decreto interministeriale, da
    emanarsi entro 120 giorni, di fissare i
    requisiti per l'esercizio (in forma societaria)
    delle attività di cui all'art. 1 della legge
    1815/1939

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  • Le previsioni della bozza di regolamento
  • possibilità di costituire società di persone, di
    capitali e cooperative
  • possibilità di costituire società
    interprofessionali
  • iscrizione delle società presso gli Ordini e i
    Collegi. In caso di strutture pluriprofessionali,
    con riferimento all'attività individuata come
    prevalente dallo statuto.
  • esecuzione della prestazione professionale
    richiesta alla società esclusivamente da parte
    del socio o del dipendente in possesso dei
    requisiti.
  • numero dei soci o dipendenti professionisti non
    superiore al 20 degli iscritti all'albo
    dell'Ordine o Collegio
  • numero dei dipendenti non superiore al doppio dei
    professionisti
  • partecipazione alla società limitata ai soggetti
    che non esercitino attività incompatibili con il
    corretto esercizio della professione
  • maggioranza assoluta in assemblea detenuta dai
    professionisti
  • cariche nelle società di capitali e maggioranza
    del cda e del comitato esecutivo esclusivamente a
    soci professionisti
  • per ogni incarico ricevuto, responsabilità della
    società solidale con quella del singolo
    professionista che lo ha svolto

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  • Interventi normativi per la disciplina delle
    società tra professionisti
  • Il decreto previsto dallart. 24 Legge 7 agosto
    1997, n. 266 non è mai stato emanato perché
    considerato, sul piano delle fonti di produzione,
    strumento inadeguato per regolare la fattispecie
    in esame
  • Il Consiglio di Stato nel parere consultivo n. 35
    del 9 marzo 1998 ha evidenziato linadeguatezza
    dello strumento regolamentare alla luce della
    mancanza di principi direttivi posti dal
    legislatore, degli interessi costituzionali
    coinvolti. Ha escluso che le STP potessero
    assumere la forma delle società di capitali e
    lingresso, anche in posizione minoritaria, di
    soci di capitali privi delliscrizione nellalbo
  • Il Consiglio di Stato nel parere consultivo n. 72
    dell 11 maggio 1998 ha evidenziato il solo
    strumento legittimo utilizzabile per lesercizio
    della professione protetta in forma societaria
    è quello che consente l'applicazione delle
    medesime norme che disciplinano l'esercizio
    professionale in maniera identica per i due tipi
    di soggetti

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  • Le posizioni della giurisprudenza dopo la Legge 7
    agosto 1997, n. 266
  • L'omologazione della modifica dello statuto di
    una società per azioni, con la quale si mutava la
    denominazione sociale in Società per l'esercizio
    della libera professione di ingegneria
    industriale ed ambientale non può essere
    disposta considerato che al momento della
    delibera non è stato emanato il regolamento
    attuativo. Pertanto le STP non può ancora
    considerarsi introdotto. Inoltre, la spa è
    considerata un tipo societario inidoneo
    all'esercizio associato delle professioni (Trib.
    Milano 27-05-1998)
  • Nelle more dell'emanazione del regolamento, può
    essere iscritta nel registro delle imprese la
    società di professionisti costituita in forma di
    società di persone e particolarmente di società
    semplice, poiché in tal caso resta garantita la
    responsabilità illimitata dei soci e, ove sia
    compresa nella denominazione della società,
    l'individuazione delle caratteristiche personali
    (Trib. Milano, 05-06-1999)

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  • Interventi normativi per la disciplina delle
    società tra professionisti
  • Lart. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
  • Ha abrogato le disposizioni legislative e
    regolamentari che prevedono con riferimento alle
    attività libero-professionali e intellettuali il
    divieto di fornire all'utenza servizi
    professionali di tipo interdisciplinare da parte
    di società di persone o associazioni tra
    professionisti
  • Previsto positivamente che
  • l'oggetto sociale esclusivo relativo all'attività
    libero-professionale
  • Il professionista non può partecipare a più di
    una società
  • la specifica prestazione deve essere resa da uno
    o più soci professionisti previamente indicati,
    sotto la propria personale responsabilità

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  • Interventi normativi per la disciplina delle
    società tra professionisti
  • Lart. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
  • abrogazione generalizzata ed innominata di
    tutte le disposizioni che fanno divieto di
    prestare servizi professionali interdisciplinari
    da parte di società di persone (o associazioni
    tra professionisti)
  • il legislatore ha voluto, da un lato, consolidare
    gli effetti del predetto art. 24 della legge
    Bersani1 , e, dall'altro, liberare del tutto il
    campo da eventuali residui divieti, eventualmente
    ancora esistenti a livello dei singoli
    ordinamenti professionali.
  • dubbi sono sorti in merito allabrogazione delle
    norme dettate per la società tra avvocati ed in
    particolare quelle che si riferiscono alla
    monoprofessionalità

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  • Interventi normativi per la disciplina delle
    società tra professionisti
  • Lart. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
  • Ambito di applicazione le attività libero
    professionali e intellettuali - le professioni
    protette
  • Emerge dall'inciso (con riferimento alle
    attività libero professionali e intellettuali)
    previsto dal comma 1 dellart. 2
  • Non si applica ai lavoratori autonomi, in quanto
    questi non potendosi qualificare come
    professionisti non sono soggetti alle
    disposizioni dellart. 2232 c.c. che impone il
    carattere rigorosamente personale della
    prestazione. In tali casi si ha esercizio di
    attività imprenditoriale, esercitabile anche
    mediante lutilizzo di tutte le tipologie di
    società

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  • Interventi normativi per la disciplina delle
    società tra professionisti
  • Lart. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
  • oggetto sociale interdisciplinarietà o
    interprofessionalità?
  • la norma fa riferimento ai servizi
    inter-disciplinari e non a quelli
    inter-professionali, generando il dubbio che ci
    si riferisca allo svolgimento di diverse
    specialità, di una medesima professione
  • Si tratta di società inter o multiprofessionale,
    meglio rispondono alle esigenze dei clienti che
    operano in un contesto economico sempre più
    articolato ed integrato e quindi necessitano di
    un'ampia gamma di servizi professionali
  • multiprofessionalità debole STP esercente
    distintamente più attività professionali
  • multiprofessionalità forte possibilità che la
    STP fornisca una prestazione intellettuale
    complessa ed integrata (da intendersi come la
    risultante ultima di più saperi, di più
    prestazioni protette ),
  • Incompatibilità fra professioni irrilevanti
  • Iscrizione della STP in più albi professionali

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  • Interventi normativi per la disciplina delle
    società tra professionisti
  • Lart. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
  • Esclusività delloggetto sociale.
  • la norma prevede che l'oggetto sociale relativo
    all'attività libero-professionale deve essere
    esclusivo
  • L'oggetto sociale potrà essere monoprofessionale
    o multiprofessionale limitato all'esclusivo
    svolgimento delle professioni intellettuali ed
    alle attività ad esse strumentali con esclusione
    quindi di qualsiasi altra attività economica.
  • L'oggetto sociale deve essere limitato alla sola
    previsione dell'esercizio dell'attività
    professionali riservate?
  • Si può fare riferimento alle disposizioni del
    D.Lgs. n. 96/2001 che consentono lutilizzo delle
    società tra avvocati per lesercizio della
    attività professionale di rappresentanza,
    assistenza e difesa in giudizio e per
    l'esercizio in comune della professione dei
    propri soci che devono essere in possesso del
    titolo di avvocato

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  • Interventi normativi per la disciplina delle
    società tra professionisti
  • Lart. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
  • Requisiti dei soci
  • la norma prevede che il medesimo professionista
    non può partecipare a più di una società. Non è
    precluso il contemporaneo esercizio individuale
    della professione
  • Mancano disposizioni in relazione
  • Ai profili soggettivi di partecipazione alla
    società tra professionisti (partecipazione di
    soci capitalisti)
  • All'utilizzo di professionisti non soci (in
    qualità di sostituti o ausiliari dei
    soci-professionisti). - Se la prestazione deve
    essere resa dal socio professionista, si potrebbe
    sostenere che lattività professionale non può
    essere svolta dal socio non professionista e dai
    professionisti-non soci, che sotto la
    responsabilità del socio-professionista possano
    svolgere funzioni ancillari e di ausilio
    all'attività di quest'ultimo

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  • Interventi normativi per la disciplina delle
    società tra professionisti
  • Lart. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
  • Rinvio alle società di persone
  • la norma nell'abrogare il divieto di fornire
    all'utenza servizi professionali di tipo
    interdisciplinare prevede che i servizi
    professionali possono essere prestati da società
    di persone, uniche che garantiscono la
    responsabilità illimitata dei soci
  • il riferimento alla società semplice non pone
    problemi considerata la natura non commerciale
    dell'attività del professionista intellettuale
  • Il riferimento alla s.a.s. potrebbe porre
    problemi considerato che i soci accomandanti
    godono della limitazione della responsabilità
  • Mancano norme di dettaglio per la disciplina
    delle STP (partecipazione di professionisti
    iscritti in albi diversi, requisiti soggettivi
    dei soci, regime della responsabilità per le
    obbligazioni sociali-professionali, morte ed
    esclusione del socio, regole di organizzazione e
    di funzionamento della società, soggezione o meno
    al fallimento della società)

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  • Interventi normativi per la disciplina delle
    società tra professionisti
  • Lart. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
  • Personalità della prestazione e responsabilità
    del professionista e della società
  • la norma prevede che la specifica prestazione
    deve essere resa da uno o più soci professionisti
    previamente indicati sotto la propria personale
    responsabilità
  • La norma non indica a chi è conferito l'incarico
    professionale, a chi è imputato lo svolgimento
    dell'attività, la disciplina della responsabilità
    del socio professionista per l'attività
    professionale da lui compiuta e se (e in quali
    termini) ne risponda anche la società.
  • nelle società fra avvocati l'incarico
    professionale è conferito alla società, alla
    quale viene giuridicamente imputato lo
    svolgimento dell'attività professionale, mentre
    l'esecuzione della prestazione avviene ad opera
    del professionista che risponde personalmente ed
    illimitatamente, solidalmente con il patrimonio
    della società
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