Diapositiva 1 - PowerPoint PPT Presentation

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Diapositiva 1

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Norme in materia ambientale Pubblicato su S.U. della G.U. del 14.04.2006 In vigore dal 29.04.2006 318 articoli 373 pagine 207 pagine di allegati Giorgio Carimati CC- HSE – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 1


1
Giorgio Carimati CC- HSE Rosignano, 06.06.2006
2
(No Transcript)
3
  • Importanti modifiche che ridisegnano la struttura
    operativa finora seguita nellapplicazione del
    D.M. 471/99
  • Introdotto il principio che la necessità
    dellintervento da attuare deve essere
    commisurata alleffettivo rischio ( un approccio
    più pragmatico)
  • LAnalisi di rischio diviene il cardine
    fondamentale di ogni progetto di bonifica
  • Analisi di Rischio rischio incrementale
    accettabile per sostanze cancerogene 1 x 10-5
    (all. 1, pag. 264)

Nuove tabelle
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  • Analisi di rischio il punto di conformità dovrà
    essere necessariamente fuori dal sito
    indicativamente fra 50 e 500 m dalla sorgente
  • Analisi del suolo sullaliquota inferiore a 2 mm,
    ma la concentrazione riferita alla totalità dei
    materiali secchi, compreso lo scheletro (2 mm-2
    cm) (all. 2, pag.267)
  • I VCLA tabellari anziché valori di soglia e
    valori obiettivo diventano valori di
    attenzione al superamento, scatta lobbligo di
    un PdC e dellAdR

Nuove tabelle
5
  • Per i siti in attività, possibilità di fare,
    anziché la bonifica, una messa in sicurezza
    operativa
  • Le competenze relative allapprovazione del
    P.d.C. e del Progetto Operativo passano alla
    Regione e dellAnalisi di rischio alla Conferenza
    dei Servizi (in precedenza tutte di competenza
    del Comune)
  • Lart. 243 prevede la possibilità di emungere le
    acque contaminate e di scaricarle, direttamente o
    dopo lutilizzo in un ciclo produttivo del sito
    stesso, in un corpo idrico superficiale purché
    rispettino i limiti previsti dalla parte Terza

Nuove tabelle
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  • Limitazione degli oneri economico finanziari,
    addossabili al proprietario non responsabile
    dellinquinamento, del sito (al massimo il valore
    dellarea bonificata)
  • Possibilità di chiedere entro 180 giorni dalla
    data dentrata in vigore 29.10.06), una
    rimodulazione degli obiettivi di bonifica sulla
    base dei nuovi criteri, per gli interventi non
    completati alla stessa data
  • E quindi necessario per tutti i siti,
    individuare le modalità più opportune di gestione
    del transitorio

Nuove tabelle
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  • Risultano abrogati (art. 264)
    - il D. Lgs. 22/97, e quindi
    - lart. 17 del D. Lgs. 22/97, e quindi
    - il D.Lgs. 471/99

Nuove tabelle
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  • 1) Valori di concentrazione rilevati
    analiticamente
  • 2) Valori di Concentrazione Limite Accettabili
    (VCLA)
  • VCLA Valori di concentrazione per le
    sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel
    sottosuolo e nelle acque sotterranee, in
    relazione alla specifica destinazione duso del
    sito, indicati nellallegato 1
  •  Tabella 1 VCLA nel suolo e sottosuolo
  • Tabella 1 VCLA nelle acque sotterranee

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1) Valori di concentrazioni rilevati
analiticamente 2) Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC) 3) Concentrazioni
Soglia di Rischio (CSR)
Nuove tabelle
Nuove tabelle (allegato 5) con minimi
cambiamenti (PCB suoli)
CSC i livelli di contaminazione delle matrici
ambientali che costituiscono valori al di sopra
dei quali è necessaria la caratterizzazione del
sito e lanalisi di rischio (AdR) sitospecifica
(all. 5, pag. 275) CSR i livelli di
contaminazione delle matrici ambientali, da
determinare () con AdR sitospecifica, il cui
superamento richiede la messa in sicurezza e la
bonifica. I livelli CSR così definiti
costituiscono i livelli di accettabilità per il
sito
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1) Sito inquinato
Sito che presenta livelli di contaminazione per
cui anche una sola delle sostanze inquinanti nel
suolo o nelle acque sotterranee (o nelle acque
superficiali) risulta superiore ai VCLA
accettabili stabiliti dal presente regolamento
(D. M. 471) ( VCLA valore di soglia)
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1) Sito contaminato 2)
Sito non contaminato
Nuove tabelle
  • Sito contaminato un sito nel quale i valori di
    CSR, determinati con lapplicazione della
    procedura di AdR sitospecifica risultano superati
  • Sito non contaminato un sito nel quale la
    contaminazione
  • risulti inferiore ai valori di CSC,
  • oppure, se superiore, risulti inferiore ai
    valori di CSR
  • (CSC valori di attenzione)
  • Si passa dal criterio di soglia alla verifica del
    superamento di valori di attenzione, il cui
    superamento fa scattare gli obblighi

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Indagine ambientale
Conc. Anal. gt CSC
Conc. Anal. lt CSC
- PdC - AdR sitospecifica
Sito non contaminato
Conc. Anal. gt CSR
Conc. Anal. lt CSR
- Messa in sicurezza - Bonifica
Sito non contaminato (Piano di monitoraggio)
Legenda Conc.Anal. Conc. rilevata
analiticamente CSC Conc. Soglia di
Contaminazione CSR Conc. Soglia di Rischio PDC
Piano della Caratterizzazione AdR Analisi di
rischio
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Messa in sicurezza demergenza (MISE)
MISE ogni intervento necessario ed urgente per
rimuovere (.), contenere la diffusione (degli
inquinanti) ed impedire il contatto (.) degli
inquinanti, in attesa degli interventi di bonifica
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  1. Messa in sicurezza demergenza (MISE)
  2. Misure di prevenzione (MDP)

MISE ogni intervento immediato o a breve
termine, da mettere in opera nelle condizioni di
emergenza (.) in caso di eventi di
contaminazione repentini (vapori a livello di
esplosività o nocività, presenza di prodotto in
fase separata, contaminazione di pozzi ad uso
potabile o agricolo, pericolo dincendi o
esplosioni) atto a contenere la diffusione (degli
inquinanti) impedire il contatto e a rimuoverle,
in attesa di ulteriori interventi La mise è ora
in relazione a contaminazioni repentine con
pericolosità oggettiva e acuta Non si adatta
più a contaminazioni storiche con superamento
del VLCA MDP le iniziative per contrastare un
evento, atto o omissione, che ha creato una
minaccia imminente per la salute o lambiente,
intesa come rischio sufficientemente probabile
che si verifichi un danno in un futuro
prossimo Interventi tipo MISE indipendenti da
pericolosità immediata (imminente!), soggetti a
comunicazione e non a autorizzazione-(sanzione
per mancata comunicazione)
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  • Il D.M. 471/1999 prevedeva
  • Bonifica
  • Bonifica con misure di sicurezza
  • Messa in sicurezza permanente
  • Il D.Lgs. 152/2006 prevede
  • Bonifica
  • Messa in sicurezza operativa
  • Messa in sicurezza permanente

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 In caso di superamento/di concreto pericolo di
superamento dei parametri riportati nellallegato
1, nel sito interessato deve essere attuata la
messa in sicurezza, la bonifica (e il ripristino
ambientale).
Lo scopo degli interventi è di eliminare
le sostanze inquinanti o di ridurne le
concentrazioni entro i limiti riportati negli
allegati. Sono ammesse deroghe a questo
principio solo       con lapplicazione di
limiti più restrittivi per la presenza di corpi
idrici sensibili, di aree vulnerabili o al fine
di tutelare le acque potabili (art.4 comma
3)       con lapplicazione di limiti da
raggiungere con la bonifica riferiti al fondo,
qualora si dimostri una concentrazione
naturale, nel sito, superiore ai valori
tabellati (art.4, comma 2 ).
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 In caso di superamento delle Concentrazioni
Soglia di Rischio (CSR) nel sito interessato
devono essere attuate le misure di prevenzione,
di emergenza (se previste) e la bonifica (e
ripristino ambientale)
Lo scopo degli interventi è di eliminare le fonti
dinquinamento e le sostanze inquinanti o di
ridurne le concentrazioni entro i limiti delle
Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)
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 Qualora si dimostri che, pur nellapplicazione
delle BAT, non è possibile raggiungere i livelli
riportati nel decreto, è possibile prevedere la
bonifica con misure di sicurezza
La Regione/il Comune può autorizzare una
bonifica che presenti delle concentrazioni
residue (rispetto alle concentrazioni tabellate
di legge) purché sia dimostrato, tramite
unanalisi del rischio, che questi livelli
residui garantiscano, comunque, il mantenimento
delle condizioni di sicurezza ambientale e
sanitaria del sito. Lautorità definisce i piani
di monitoraggio e di controllo del sito fissando,
eventualmente, le necessarie limitazioni alluso
dellarea (art.5 D.M. 471/1999)
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 Qualora nel sito risultano in esercizio attività
produttive e accessorie, comprese le attività di
mantenimento, la bonifica viene rimandata alla
cessazione dellattività, previa applicazione
della messa in sicurezza operativa.
Lintervento deve garantire un adeguato
livello di sicurezza per le persone e per
lambiente (quali interventi transitori di
contenimento della contaminazione o messa in
sicurezza permanente), al fine di evitare la
diffusione della contaminazione. In tali casi
devono essere predisposti idonei Piani di
monitoraggio e controllo
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 Qualora la fonte inquinante sia costituita da
rifiuti stoccati e, pur nellapplicazione delle
BAT, non sia realizzabile la rimozione dei
rifiuti stessi, è possibile prevedere la messa in
sicurezza permanente
Lautorità competente può autorizzare la messa in
sicurezza permanente se ne viene dimostrata la
necessità nel progetto preliminare. In questo
caso non è ammesso lo smaltimento di altre
tipologie di rifiuti e le relative limitazioni
duso devono essere registrate. A tali siti si
applicano le norme di riferimento previste per la
gestione delle discariche dopo la loro chiusura,
salvo lobbligo di procedere alla bonifica
laddove, nellarea di influenza del sito, si
registrino fenomeni di inquinamento.
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Interventi definitivi da realizzarsi sul sito non
interessato da attività produttive in esercizio,
al fine di renderlo fruibile per gli utilizzi
previsti dagli strumenti urbanistici  
Interventi atti a isolare in modo definitivo le
fonti inquinanti () e a garantire un elevato e
definitivo livello di sicurezza per le persone e
per lambiente. In tali casi devono essere
previsti Piani di monitoraggio e controllo e
limitazioni duso rispetto alle previsioni degli
strumenti urbanistici Viene prevista la
successiva fruizione dellarea (all. 3 pag. 271),
su cui il MATT è in disaccordo!!
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  • Procedura semplificata gli interventi di bonifica
    devono riguardare
  • volumi di suolo lt 100 m3,
  • escludere misure di sicurezza (art.5) e la messa
    in sicurezza permanente (art.6)
  • non essere soggetti a VIA
  •  
  • La Regione definisce ai sensi dellart.13 D.M.
    471/1999 quelle tipologie di interventi che
    possono essere realizzati senza lautorizzazione
    preventiva .
  • Si veda la Regione Veneto con la D.G.R. 18
    gennaio 2002, n.10

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Procedura semplificata per aree di ridotte
dimensioni (quali rete di distribuzione
carburanti) oppure per eventi accidentali
che interessino aree circoscritte, di
superficie lt 1000 m2  
  • La procedura dispone tre casi che prevedono
  • Interventi di mise risolutivi (entro CSC)
  • Bonifica contaminazione con progetto unico entro
    CSC con PdC e Mise oppure
  • entro CSR con PdC, Mise e RA
  • Bonifica comprensiva falda Progetto unico entro
    CSR con PdC, Mise, RA
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