Title: STUDI DI SETTORE NOVITA
1Il processo tributario A cura di Andrea
Giovanardi Professore associato di diritto
tributario nellUniversità di Trento
21) La disciplina del processo tributario
riferimenti normativi
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria
ed organizzazione degli uffici ) - D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nellart. 30 della l. 30
dicembre 1991, n. 413) - C.p.c., per effetto del rinvio operato dallart.
1, co. 1, del d.lgs. n. 546, per quanto non
disposto dal decreto e purché le norme
processualcivilistiche siano con esso compatibili
32) Gli organi della giurisdizione tributaria
(art. 1 d.lgs. n. 546/92 e art. 1 d.lgs. 545/92)
- Giudice di primo grado è la Commissione
Tributaria Provinciale (o di I grado per Tn e
Bz) - Giudice di secondo grado è la Commissione
Tributaria Regionale (o di II grado per Tn e Bz)
(possibili sezioni staccate nei Comuni sede di
corte dappello o di sezioni staccate di corte
dappello o capoluoghi di provincia con oltre
120.000 abitanti a più di 100 km dal capoluogo di
regione, es. Verona)
4Composizione delle Commissioni (art. 2 del d.lgs.
n. 545/92)
- Ogni commissione è presieduta da un Presidente,
il quale presiede anche la prima sezione - Ogni sezione è composta da un presidente,
vicepresidente e 4 giudici - Il collegio giudicante deve essere composto dal
presidente o dal vice e da altri due giudici (tre
componenti) - Il fatto che la decisione sia collegiale dovrebbe
garantire migliore qualità delle decisioni - Il problema, misconosciuto, dellassenza di un
giudice professionale.
53) Oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2
d.lgs. 546/92) regole generali volte a
delimitare i confini esterni della giurisdizione
- Appartengono alla giurisdizione tributaria
- a) Le controversie aventi ad oggetto i tributi di
ogni genere e specie comunque denominati,
compresi quelli regionali, provinciali e comunali
e il contributo al s.s.n. - b)Sovrimposte, addizionali, sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici
finanziari, interessi ed altri oneri accessori (è
conseguenza della regola di cui al punto a), si
tratta di somme collegate al tributo da vincoli
di accessorietà)
6Oggetto della giurisdizione tributaria ulteriori
specificazioni
- Appartengono alla giurisdizione tributaria anche
- Controversie promosse dai singoli possessori
concernenti lintestazione, delimitazione, la
figura, lestensione, il classamento dei terreni
- Controversie aventi ad oggetto cosap, canone per
lo scarico e depurazione delle acque reflue,
tariffa di igiene ambientale, imposta o canone
comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni (recente specificazione,
d.l. 203/2005). - Va ricordato che il giudice tributario risolve in
via incidentale ogni questione da cui dipende la
decisione delle controversie rientranti nella
propria giurisdizione, fatta eccezione per le
questioni in materia di querela di falso e sullo
stato o capacità delle persone, diversa dalla
capacità di stare in giudizio.
7Oggetto della giurisdizione tributaria esclusioni
- Sono escluse dalla giurisdizione tributaria
- le controversie riguardanti i contributi
previdenziali (anche se natura paratributaria) - le controversie riguardanti gli atti
dellesecuzione forzata tributaria successivi
alla notifica della cartella di pagamento e, ove
previsto, dellavviso di cui allart. 50 del
d.p.r. n. 602 del 1973 (cause di opposizione
allesecuzione, agli atti esecutivi, e
opposizione di terzo) - le liti finalizzate ad ottenere il rimborso di
una somma indebitamente versata a titolo di
tributo di cui lAmministrazione ha riconosciuto
la debenza (Cass., ss.uu., 22 luglio 2002, n.
275) - le liti aventi ad oggetto la diretta impugnazione
di un regolamento o di un atto amministrativo di
carattere generale (non è direttamente coinvolto
un singolo rapporto tributario). Tuttavia il g.t.
può disapplicare tali atti (art. 7, co. 5, d.lgs.
N. 546)
8Oggetto della giurisdizione tributaria ulteriori
osservazioni
- Lampliamento della giurisdizione alla luce
dellart. 102 Cost. dubbi di costituzionalità
per avere il legislatore esteso la giurisdizione
ad entrate di natura non tributaria (p.es. il
Cosap o la Tia)? Sul punto cfr. Cass., ss.uu., n.
4895 del 2006. - Il problema delle liti aventi ad oggetto i
suddetti tributi instaurate prima
dellampliamento della giurisdizione la
perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.). - Il problema delle sanzioni irrogate dallAgenzia
ma non collegate allattuazione del tributo
(Cass. 3877/2004).
94) I limiti interni alla giurisdizione gli atti
impugnabili (art. 19 del d.lgs. N. 546/92)
- Lampiezza dellart. 2 è limitata dallart. 19,
recante elencazione degli atti impugnabili (il
processo tributario è processo da ricorso) che
sono - a) Avviso di accertamento b) avviso di
liquidazione c) provvedimento che irroga le
sanzioni d) ruolo e cartella di pagamento e)
avviso di mora e bis) iscrizione di ipoteca ex
art. 77 del d.p.r. 602/73 e ter) fermo di beni
mobili registrati f) atti relativi alle
operazioni catastali g) rifiuto espresso o
tacito alla restituzione dei tributi, sanzioni,
interessi h) diniego o revoca di agevolazioni e
rigetto di domande di definizione dei rapporti
tributari i) ogni altro atto per il quale la
legge ne preveda lautonoma impugnabilità davanti
alle C.T..
10Quali le controversie devolute al g.t.?
(combinato disposto 2 e 19)
- Controversie instaurate nei confronti dellente
impositore o del concessionario della riscossione
(v. art. 10, parti) concernenti an e quantum - Delle obbligazioni tributarie a carico dei
soggetti passivi di imposta - Delle obbligazioni accessorie rispetto alle
precedenti (interessi) - Delle obbligazioni aventi ad oggetto le sanzioni
comunque irrogate dagli Uffici - Delle obbligazioni aventi ad oggetto il rifiuto
espresso o tacito del rimborso.
11Tassatività dellelencazione degli atti
impugnabili, ma necessità di interpretazione
estensiva
- Ma torniamo agli atti impugnabili, per dire che
- Si tratta di elencazione tassativa (ratio
evidente) - Tuttavia, lindividuazione degli atti presuppone
la verifica della congruenza degli atti previsti
nelle singole leggi di imposta con quelli
indicati nellart. 19 (la corrispondenza va
verificata sul piano strutturale, essendo
irrilevante il nomen) - Vi è necessità quindi di interpretazione
estensiva (o addirittura, secondo alcuni, di
interpretazione analogica) valutazione scopo
atti ed effetti che essi producono.
12Situazioni dubbie
- Avviso di pagamento impugnabile quando contenga
tutti i requisiti atto impositivo (precisa
determinazione della pretesa e avvertenza che si
farà luogo allesecuzione forzata) (CTR Umbria,
I, 24-3-05, n. 12) - Fatture riguardanti Tia
- Provvedimento che determina la decadenza delle
agevolazioni Onlus (Ctp Ancona, III, 27.9.04, n.
106) - Diniego espresso o tacito di autotutela (qui si
tratta di questione di formidabile difficoltà
teorica) - Lingiunzione di pagamento anchesso è atto
impugnabile, giacchè è latto con cui si procede
alla riscossione.
13Ancora sugli atti impugnabili
- Gli atti impugnabili debbono contenere
lindicazione del termine entro il quale il
ricorso può essere proposto e della commissione
tributaria competente quali gli effetti della
mancata ottemperanza della norma? Rimessione in
termini ex art. 184 bis c.p.c.? In ogni caso si
eccepisca - Ognuno degli atti autonomamente impugnabili
(quelli dellelencazione tassativa di cui
allart. 19, co. 1) può essere impugnato solo per
vizi propri (19, co. 3) - La mancata notificazione di atti autonomamente
impugnabili adottati precedentemente allatto
notificato ne consente limpugnazione unitamente
a questultimo (19, co. 3).
145) Le parti nel processo tributario
- Individuate nellart. 10 direttamente le parti,
che sono, oltre al ricorrente (giudizio da
ricorso), che è destinatario degli atti
impugnabili di cui allart. 19, co. 1, ed è
quindi legittimato ad agire avendone linteresse,
lUfficio del Ministero delle finanze o lente
locale o il concessionario del servizio della
riscossione che ha emanato latto impugnato o non
ha emanato latto richiesto - Ratio della previsione va ravvisata nel fatto che
il processo tributario ha ad oggetto particolari
rapporti che originano da particolari
comportamenti posti in essere ovvero da
particolari enti che agiscono per conto di
questa, ovvero da enti territoriali.
15Casi particolari
- La posizione del fallito laccertamento
tributario, ove inerente i crediti i cui
presupposti siano sorti prima della dichiarazione
di fallimento, deve essere notificato non solo al
curatore, ma anche al contribuente, il quale non
è privato della sua qualità di soggetto passivo
del rapporto tributario (in tal senso Cass., Sez.
Trib., 24.2.2006, n. 4235 Id., n. 3667/1997,
etc.). - Nellinerzia degli organi fallimentari (mancata
impugnazione dellatto impositivo da parte del
curatore) il fallito è eccezionalmente abilitato
ad esercitare egli stesso tale tutela, in forza
dellinterpretazione sistematica dellart. 43
l.f. alla luce dellart. 24 Cost., il quale
prevede che stia in giudizio esclusivamente il
curatore, mentre il fallito può intervenire solo
nelle questioni da cui può dipendere
unimputazione di bancarotta - Se il curatore non resta inerte, vi è difetto di
legittimazione attiva in capo al fallito,
rilevabile anche dufficio (Cass., sez. trib., 3
aprile 2003, n. 5202) - Nel caso in cui il curatore sia rimasto inerte,
il termine di impugnazione decorre da quando
latto è stato notificato al fallito.
16(Segue). Casi particolari
- La società cessata stanno in giudizio i soci
- Lente locale lart. 11, co. 3, introdotto con
d.l. n. 203 del 2005, dispone che ltltlente locale
nei cui confronti è proposto il ricorso può stare
in giudizio anche mediante il dirigente
dellufficio tributi, ovvero, per gli enti locali
privi di figura dirigenziale, mediante il
titolare della posizione organizzativa in cui è
collocato detto ufficiogtgt. La norma va coordinata
con lart. 75 c.p.c., il quale prevede che ltltle
persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo
di chi le rappresenta a norma della legge o dello
statutogtgt, per il Comune e la Provincia il
sindaco ai sensi dellart. 50 t.u.e.l. - Tale disposizione normativa consegue a quanto
deciso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
qualche mese prima (Cass., SS.UU., 16 giugno
2005, n. 2606), laddove si è statuito che lo
statuto può prevedere che la rappresentanza
processuale sia conferita dal sindaco ad un
dirigente e che lautorizzazione della giunta non
è più necessaria, a meno che non sia lo stesso
statuto a prevederne la necessità.
17Del processo con pluralità di parti il
litisconsorzio necessario (art. 14 del d.lgs.
546/92)
- ltltSe loggetto del ricorso riguarda
inscindibilmente più soggetti, questi devono
essere tutti parte dello stesso processo e la
controversia non può essere decisa limitatamente
ad alcuni di essigtgt (co. 1). - ltltSe il ricorso non è stato proposto da o nei
confronti di tutti i soggetti indicati nel comma
1 è ordinata lintegrazione del contraddittorio
mediante la loro chiamata in causa entro un
termine stabilito a pena di decadenzagtgt (co. 2) - Su tale norma, fondamentale la recentissima
sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del
18 gennaio 2007, n. 1052, laddove si è statuito
il seguente principio di diritto ltltogni volta
che per effetto della norma tributaria o per
lazione esercitata dallAmministrazione
finanziaria latto impositivo debba essere o
sia unitario, coinvolgendo nella unicità della
fattispecie costitutiva dellobbligazione una
pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da
uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la
singola posizione debitoria del ricorrente, ma la
posizione inscindibilmente comune a tutti i
debitori rispetto allobbligazione dedotta
nellatto autoritativo impugnato, ricorre una
ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo
tributario ai sensi del d.lgs. N. 546/1992, art.
14, comma 1gtgt