Title: Gianni Buonomo
1La validità giuridica deldocumento informaticoe
la firma digitale.
2Nuove tecnologie e funzione pubblica
- Le reti informatiche rappresentano la terza era
tecnologica nellautomazione degli uffici - Le tecnologie dellinformazione strumenti di
efficienza che cambiano il rapporto
cittadino-Stato (dir.PCm 5.9.95)
3La carta didentità elettronicada strumento di
identificazione a mezzo per ottenere lerogazione
di un servizio
- artt. 65 e 66 d.lgs. 82/2005)
- Dati personali (sanitari)
- Dati biometrici
- Dati necessari per ottenere servizi
amministrativi - Firma digitale
- istanze e dichiarazioni
- pagamenti
- accesso ai documenti
4Il cd. processo telematico
- D.P.R. 13/2/01 n. 123
- il documento informatico è linformazione
primaria del fascicolo processuale - il documento cartaceo può sostituire il documento
informatico nel caso in cui non sia possibile la
sottoscrizione informatica - anche gli atti cartacei devono essere
digitalizzati e inseriti nel fascicolo
informatico - comunicazioni e notificazioni sono eseguite per
via telematica.
5segue il processo telematico
- Tutti gli atti e i provvedimenti del processo
possono essere compiuti come documenti
informatici sottoscritti con firma digitale come
espressamente previsto dal presente regolamento
(art. 4). - Il processo verbale, redatto come documento
informatico, è sottoscritto con firma digitale da
chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Le
parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione
delle dichiarazioni o del verbale apponendo la
propria firma digitale (art.5). - Le comunicazioni con biglietto di cancelleria,
nonché la notificazione degli atti, effettuata
quest'ultima come documento informatico
sottoscritto con firma digitale, possono essere
eseguite per via telematica, ... (art.6).
6La firma digitale nel processo
- Tutte le notificazioni e le comunicazioni alle
parti possono farsi con trasmissione dellatto
per posta elettronica nel rispetto della
normativa concernente la sottoscrizione e la
trasmissione dei documenti informatici (d.lgs.
n. 5/2003) - Gli avvisi di pubblicazione della sentenza (133
c.p.c.) e di deposito della ordinanza pronunciata
fuori delludienza (artt. 176/134 c.p.c.) e
persino lintimazione al testimone (art. 250
c.p.c.) possono essere compiuti a mezzo della
posta elettronica (art. 2.3 L. 80/2005)
7Quadro normativo di riferimento
D. lgs. 5/3/2005 n. 82 (Codice dell'amministrazion
e digitale) GU n. 112 del 16-5-2005 - suppl. ord.
n. 93 in vigore dal 1/1/2006
8Il documento informatico.
- E la rappresentazione informatica di atti,
fatti e dati giuridicamente rilevanti (art. 1/P
d.lgs 82/2005) - Rappresentazione informatica su supporto
informatico
9Rilevanza giuridica della firma
- Dalla sottoscrizione autografa di un documento
deriva la presunzione di legge, sino a prova
contraria, di consenso del firmatario sul
contenuto dellatto o del documento (art. 2702
cod. civ.) - Cass. civ. sez. II 28 luglio 1992 n. 9040
10Lautore dello scritto
- La prassi inveterata (e tipica del diritto civile
continentale) di far proprio uno scritto con la
firma ha fatto assurgere a massima desperienza
il fatto che il documento sottoscritto appartiene
(cioè può essere attribuito) a colui che figura
come firmatario.
11Atti e documenti digitali
- Legge 15 marzo 1997, n.59 (art.15)
- Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti
informatici e telematici, i contratti stipulati
nelle medesime forme, nonché la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge.
12Efficacia del documento firmato
- art. 20 c.a.d. (d.lgs. 82/2005)
- Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica qualificata o con firma digitale
soddisfa il requisito legale della forma scritta
se formato nel rispetto delle regole tecniche - il regolamento assicura lidentificabilitÃ
dell'autore e l'integrità del documento.
13Valore probatorio
- Art. 21 c.a.d. (Valore probatorio del documento
informatico sottoscritto) -
- 1. Il documento informatico, cui è apposta una
firma elettronica, sul piano probatorio è
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualità e
sicurezza. - 2. Il documento informatico, sottoscritto con
firma digitale o con un altro tipo di firma
elettronica qualificata, ha lefficacia prevista
dallarticolo 2702 del codice civile. Lutilizzo
del dispositivo di firma si presume riconducibile
al titolare, salvo che sia data prova contraria.
14Come funziona la firma digitale
- Il metodo crittografico consente di attribuire
con certezza un documento informatico al suo
autore.
15Limiti della cifratura classica
- Il segreto risiede nella chiave.
- Chi possiede la chiave può sostituirsi al
mittente. - Chi possiede il cifrario può intercettare la
corrispondenza. - La chiave deve viaggiare su canali sicuri.
16La crittografia moderna
- Withfield DIFFIE Martin HELLMAN teoria della
coppia inscindibile di chiavi asimmetriche
(1976) - Chiave diretta ed inversa
- Ogni chiave può cifrare e decifrare
- La chiave che cifra non può decifrare
- La conoscenza di una delle due chiavi non
fornisce alcuna informazione sullaltra chiave
17Funzioni della crittografia
- ConfidenzialitÃ
- Inviolabilità della corrispondenza
- IntegritÃ
- Conformità alloriginale del documento
- Autenticazione
- Garanzia della provenienza del documento
- Non ripudio
- Chi riceve non può negare di aver ricevuto
- Chi spedisce non può negare di aver trasmesso
18I quattro principidella crittografia a chiave
pubblica
- Ogni utente ha due chiavi.
- Una delle chiavi è resa pubblica.
- Tutte le chiavi pubbliche sono consultabili in un
elenco centralizzato. - La chiave segreta (privata) è nota soltanto al
suo proprietario.
19Schema n.1 riservatezza.
- A. invia a B. un messaggio riservato
- Scrive il documento
- Lo cifra con la chiave PUBBLICA di B
- Invia il documento cifrato
Testo cifrato
Testo
K PUB B
A
B
(B usa la chiave PRIVATA per leggere il file.)
20Schema n.2 firma
- A. invia a B. un messaggio firmato
- Usa la propria chiave PRIVATA per cifrare.
- Chiunque può decifrare utilizzando la chiave
pubblica - se la chiave pubblica decifra il messaggio, solo
A. può averlo cifrato, poiché solo A. è in
possesso dellaltra chiave che compone la coppia.
21Schema della firma digitaledi un documento
informatico
INVIO
CIFRATURA con K priv A
TESTO e firma
TESTO
AUTENTICAZIONE
DECIFRAZIONE con K pub A
TESTO e firma
Riconoscimento della firma
22Firma elettronica
23(No Transcript)
24(No Transcript)
25Problemi del sistema RSA
- Certificazione
- Chi ha messo le chiavi pubbliche nel registro ?
- (garantisce il certificatore)
- VulnerabilitÃ
- Vulnerabilità di chiavi brevi alla crittanalisi
- Robustezza computazionale dipendente dalle
potenze di calcolo disponibili - garantisce la lunghezza della chiave
26Definizione di firma digitale
- art.1/S E un particolare tipo di firma
elettronica qualificata basata su un sistema di
chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro - che consente al titolare tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e
di verificare la provenienza e l'integrità di un
documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.
27Direttiva 1999/93/CE
- Quadro comunitario sulle firme elettroniche
- Pubblicata su G.U.C.E. L13 del 13 dicembre 1999
- Firma elettronica e firma elettronica avanzata
- Definizioni Firma elettronica insieme dei dati
in forma elettronica, allegati oppure connessi
tramite associazione logica ad altri dati
elettronici ed utilizzati come metodo di
autenticazione informatica - (art. 2, n.1 recepita in 1/Q c.a.d.)
28Firma elettronica avanzata (firma digitale)
- una firma elettronica
- connessa in maniera unica al firmatario
- idonea ad identificare il firmatario
- creata con mezzi sui quali il firmatario può
conservare il proprio controllo esclusivo - collegata ai dati cui si riferisce in modo da
consentire l'identificazione di ogni successiva
modifica - (art. 2, n. 2 recepita in 1/R c.a.d.)
29Dispositivo per la firma sicura.
- Art. 2 lett. f Dir (definizione) "dispositivo
per la creazione di una firma sicura - un dispositivo che soddisfa i requisiti di cui
all art. 10 (allegato III dir.)
30I certificatori
- Lattività dei certificatori è libera e non
necessita di autorizzazione preventiva (art. 26
c.a.d.) - Il CNIPA svolge attività di vigilanza (art. 31
c.a.d.)
31I certificati.
- Il certificato elettronico
- E un attestato elettronico
- che collega i dati di verifica della firma ad
una persona - e conferma l'identità di tale persona
- Il certificato qualificato
- E un certificato che contiene molti dati (all.I)
- fornito da un prestatore di servizi di
certificazione che soddisfa i requisiti di cui
all'allegato II
32Certificati qualificati
- Contenuto art. 28 c.a.d.
- Numero di serie
- Dati del certificatore qualificato
- Dati del titolare
- Dati per la verifica della firma (chiave
pubblica) - Periodo di validitÃ
- Firma digitale del certificatore (per verificare
lautenticità del certificato)
33I certificatori qualificati devono
- Possedere i requisiti di onorabilità per
lesercizio dellattività bancaria (non anche
solvibilità ) art. 26 - Affidabilità tecnica, organizzativa e finanziaria
art. 27 - Impiegare personale specializzato (culpa in
eligendo) art. 27 - Utilizzare sistemi adeguati e sicuri
- Adottare misure di sicurezza art. 27
34Responsabilità del certificatore
- 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un
certificato qualificato è responsabile, se non
prova d'aver agito senza colpa, del danno
cagionato a chi abbia fatto ragionevole
affidamento - a) sull'esattezza delle informazioni in esso
contenute e sulla loro completezza - b) sul possesso, da parte del firmatario, della
chiave privata (v.) - c) sulla biunivocità delle chiavi, nel caso in
cui il certificatore abbia generato la coppia. - 2. Il certificatore è tenuto, in ogni caso, ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche
idonee ad evitare danno ad altri, ivi incluso il
titolare del certificato (32/2)
35Effetti giuridici delle firme elettroniche
36Pari opportunitÃ
- Direttiva 99/93/CE - art. 5 comma 2
- Gli Stati membri provvedono affinché una firma
elettronica non sia considerata legalmente
inefficace e inammissibile come prova in giudizio
unicamente a causa del fatto che essa è in forma
elettronica, o non basata su un certificato
qualificato, o non basata su un certificato
qualificato rilasciato da un prestatore di
servizi di certificazione accreditato, ovvero non
creata da un dispositivo per la creazione di una
firma sicura.
37Recepimento della direttiva 99/93
- Il documento informatico sottoscritto con firma
digitale ha lefficacia dellart. 2702 c.c. - l'uso del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che sia data
prova contraria. (art.21 c.a.d.)
38Trasmissione dei documenti
- Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se
inviato al proprio gestore, e si intende
consegnato al destinatario se reso disponibile
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato,
nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore
(art.45 c.a.d.)
39Sottoscrizione dei documenti della p.A. (art. 40)
- Le pubbliche amministrazioni che dispongono di
idonee risorse tecnologiche formano gli originali
dei propri documenti con mezzi informatici - la redazione di documenti originali su supporto
cartaceo, nonché la copia di documenti
informatici sul medesimo supporto è consentita
solo ove risulti necessaria e comunque nel
rispetto del principio dell'economicità .
40Il futuro digitale
- Limmaginazione è più importante della
conoscenza. - Albert Einstein