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NOVITA

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Title: NOVITA


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NOVITA FISCALI IN TEMA DI ENERGIE DA FONTI
RINNOVABILIFOTOVOLTAICO TASSAZIONE IN CAPO A
SOGGETTI COMMERCIALI
A cura del Gruppo di Lavoro Ambiente ed
Energia Paolo Toso Torino, 25 Novembre 2010
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FOTOVOLTAICO TASSAZIONE IN CAPO A SOGGETTI
COMMERCIALI
  • Il regime IVA e le imposte dirette con
    riferimento agli impianti fotovoltaici (FV)
    interessano i seguenti aspetti
  • Tariffa incentivante (se incentivo ex D.M.
    19/02/2007 )
  • Ricavi derivanti dalla vendita dellenergia
  • Contributo in conto scambio (se incentivo ex
    D.M. 19/02/2007 )
  • Costo di acquisto o di realizzazione
    dellimpianto

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DISCIPLINA IVA
  • TARIFFA INCENTIVANTE
  • è sempre esclusa dal campo di applicazione
    dellIVA, sia che cessionario sia un privato o un
    soggetto che svolga attività di impresa, arte o
    professione, per mancanza del presupposto
    oggettivo di applicazione IVA, ai sensi
    dellart.2, III co., lett.a), del DPR 26 ottobre
    1972, n. 633 (si configura come un contributo a
    fondo perduto, percepito dal soggetto
    responsabile in assenza di alcuna
    controprestazione resa al soggetto erogatore)
  • Le somme erogate a titolo di TARIFFA INCENTIVANTE
    non rappresentano un prezzo o un corrispettivo
    per la fornitura dellenergia, ma una somma
    erogata per ristorare il titolare dellimpianto
    dei costi sostenuti per la costruzione
    dellimpianto medesimo e di quelli di esercizio
    (non si ravvisa alcun rapporto sinallagmatico tra
    le prestazioni poste in essere dal soggetto che
    eroga il contributo e quelle poste in essere dal
    soggetto che lo riceve).

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DISCIPLINA IVA
  • CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO
  • e
  • RICAVI DI VENDITA
  • Corrispettivi imponibili ai fini IVA
  • Lemissione della fattura può avvenire per
    autolettura dei valori ovvero delegando ENEL
    (previa espressione contrattuale della relativa
    opzione)

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DISCIPLINA IVA
  • Regime ordinario dellimposta 20
  • Eccezioni (Tabella A, parte III, DPR 633/72
    aliquota 10)
  • n. 103
  • energia elettrica per uso domestico
  • energia elettrica e gas per uso di imprese
    estrattive, agricole e manifatturiere comprese le
    imprese poligrafiche, editoriali e simili
  • energia elettrica per il funzionamento degli
    impianti irrigui,di sollevamento e di scolo delle
    acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di
    irrigazione energia elettrica fornita ai clienti
    grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del
    decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

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DISCIPLINA IVA
  • Regime ordinario dellimposta 20
  • Eccezioni (Tabella A, parte III, DPR 633/72
    aliquota 10)
  • n. 122
  • prestazioni di servizi e forniture di
    apparecchiature e materiali relativi alla
    fornitura di energia termica per uso domestico
    attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o
    nell'ambito del contratto servizio energia, come
    definito nel decreto interministeriale di cui
    all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 26
    agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni
    sono incluse le forniture di energia prodotta da
    fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione
    ad alto rendimento alle forniture di energia da
    altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
    l'aliquota ordinaria

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DISCIPLINA IVA
  • Regime ordinario dellimposta 20
  • Eccezioni (Tabella A, parte III, DPR 633/72
    aliquota 10)
  • n. 127 quinquies
  • impianti di produzione e reti di distribuzione
    calore-energia e di energia elettrica da fonte
    solare-fotovoltaica ed eolica
  • n. 127 sexies
  • beni, escluse materie prime e semi lavorate,
    forniti per la costruzione delle opere, degli
    impianti e degli edifici di cui al numero
    127-quinquies
  • n. 127 septies
  • prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
    appalto relativi alla costruzione delle opere,
    degli impianti e degli edifici di cui al numero
    127-quinquies

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DISCIPLINA IVA
  • Aliquota agevolata al 10
  • Presupposto soggettivo
  • Ai fini dellagevolazione il legislatore, nei
    numeri 103 e 127-bis della Parte III della
    Tabella A del D.P.R. 633/72, individua i
    soggetti meritevoli di agevolazione che
    utilizzano energia o vettori energetici.
  • Non quella certa energia o vettore energetico, ma
    lutilizzo a cui è destinata, è presupposto per
    lattribuzione dellagevolazione.

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DISCIPLINA IVA
  • Aliquota agevolata al 10
  • Presupposto soggettivo e oggettivo
  • Con riferimento a quanto previsto al n. 122
    (primo periodo), il legislatore richiede
    lulteriore presupposto oggettivo che viene
    individuato nel fatto che lenergia (termica)
    provenga da fonti rinnovabili o da impianti di
    cogenerazione ad alto rendimento.
  • La contemporanea presenza di entrambi i
    presupposti a) utilizzo (consumi domestici) b)
    provenienza (da fonti rinnovabili o da impianti
    di cogenerazione ad alto rendimento)

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DISCIPLINA IVA
  • Aliquota agevolata al 10
  • Presupposto oggettivo
  • Nei n. 127-quinquies, sexies e septies, infine,
    il legislatore individua unicamente il
    presupposto oggettivo.
  • E il produrre energia da certe fonti rinnovabili
    (solare-fotovoltaico ed eolico) che è meritevole
    di agevolazione in sè.

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DISCIPLINA IVA
  • Territorialità
  • Ai sensi del comma 3 dellart. 7-bis, DPR 633/72
  • Le cessioni di gas mediante sistemi di
    distribuzione di gas naturale e le cessioni di
    energia elettrica si considerano effettuate nel
    territorio dello Stato
  • a) quando il cessionario e' un soggetto
    passivo-rivenditore stabilito nel territorio
    dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si
    intende un soggetto passivo la cui principale
    attività' in relazione all'acquisto di gas e di
    elettricità è costituita dalla rivendita di detti
    beni ed il cui consumo personale di detti
    prodotti e' trascurabile
  • b) quando il cessionario e' un soggetto diverso
    dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati
    nel territorio dello Stato. Se la totalità o
    parte dei beni non è di fatto utilizzata dal
    cessionario, limitatamente alla parte non usata o
    non consumata, le cessioni anzidette si
    considerano comunque effettuate nel territorio
    dello Stato quando sono poste in essere nei
    confronti di soggetti, compresi quelli che non
    agiscono nell'esercizio di impresa, arte o
    professioni, stabiliti nel territorio dello
    Stato non si considerano effettuate nel
    territorio dello Stato le cessioni poste in
    essere nei confronti di stabili organizzazioni
    all'estero, per le quali sono effettuati gli
    acquisti da parte di soggetti domiciliati o
    residenti in Italia

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DISCIPLINA IVA
  • Territorialità - eccezioni
  • Ai sensi della lettera g), comma 1 dellart.
    7-septies, DPR 633/72
  • Non si considera effettuate nel territorio dello
    Stato
  • la concessione dell'accesso ai sistemi di gas
    naturale o di energia elettrica, il servizio di
    trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e
    la fornitura di altri servizi direttamente
    collegati
  • Quando resa a committenti non soggetti passivi
    domiciliati e residenti fuori della Comunità

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DISCIPLINA IVA
  • Importazione
  • Ai sensi della lettera g-bis) dellart. 68, DPR
    633/72
  • Non sono soggette all'imposta
  • le importazioni di gas mediante sistemi di gas
    naturale e le importazioni di energia elettrica
    mediante sistemi di energia elettrica

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DISCIPLINA IVA
  • Commercializzazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI
  • Applicazione dellaliquota Iva ridotta al 10 per
    i beni, escluse le materie prime e semilavorate,
    gli impianti completi e le prestazioni dipendenti
    da appalto forniti per la costruzione degli
    impianti di produzione di energia elettrica da
    fonte solare fotovoltaica o eolica,
  • subordinata al rilascio di dichiarazione
    dellacquirente
  • dalla quale risulti che i beni acquistati sono
    destinati ad essere impiegati per la costruzione
    di tali impianti ed ESCLUSIVAMENTE per le
    cessioni finali e non per quelle intermedie

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IMPOSTE DIRETTE
  • TARIFFA INCENTIVANTE
  • Costituisce un contributo in conto esercizio che,
    come tale, concorre alla formazione del reddito
    dimpresa nellesercizio di competenza, ex art.85
    del D.P.R. n. 917 del 1986 (componente di reddito
    rilevante anche ai fini Irap)
  • E soggetto alla ritenuta del 4 ex art. 28, II
    co., del DPR n. 600 del 1973

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IMPOSTE DIRETTE
  • CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO
  • e
  • RICAVI DI VENDITA
  • Costituiscono corrispettivo e rappresentano un
    componente positivo di reddito classificabile tra
    i ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del D.P.R.
    22 dicembre 1986, n. 917 (componente di reddito
    rilevante anche ai fini Irap)
  • Il contributo in conto scambio non è assoggettato
    alla ritenuta alla fonte di cui allart. 28 del
    DPR 29 settembre 1973, n. 600

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IMPOSTE DIRETTE
  • Lavoro autonomo
  • Il contributo in conto scambio come i ricavi di
    vendita costituiscono un corrispettivo rilevante
    ai fini delle II.DD. (e IRAP)
  • Tuttavia, poiché tale corrispettivo è relativo
    allo svolgimento di unattività diversa da quella
    professionale esercitata, il contribuente dovrà
    tenere per la produzione e cessione di energia
    una contabilità separata ai sensi dell'art.36,
    secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

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IMPOSTE DIRETTE
  • COSTO DI ACQUISTO E DI REALIZZAZIONE
    DELLIMPIANTO
  • Gli impianti per la produzione di energia
    fotovoltaica sono beni strumentali alla
    produzione di ricavi e, come tali, concorrono,
    con le quote di ammortamento (TUIR - ex art. 64
    per le persone fisiche, ex art. 144, co. IV per
    gli enti non commerciali, ex art. 102 per gli
    enti commerciali) alla determinazione del reddito
    (principio di correlazione)
  • Componente di costo rilevante anche ai fini Irap

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IMPOSTE DIRETTE
  • ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO PER IMPIANTI
    FOTOVOLTAICI
  • 1) impianto per la produzione e vendita di
    energia - ammortamento pari al 9 (di seguito la
    slide relativa alla circolare ministeriale 46/E
    2007)
  • 2) impianto per la produzione e consumo di
    energia. In questo caso il riferimento dovrà
    essere alla categoria impianti generici (cioè
    quelli non direttamente utilizzati nel processo
    produttivo) che prevede aliquote di volta in
    volta differenziate a seconda della categoria
    economica e produttiva di appartenenza. Tra le
    innumerevoli categorie presenti nel decreto
    ministeriale 31/12/1988 si rilevano aliquote
    variabili tra il 6 e il 15
  • 3) impianto per la produzione, vendita e/o
    consumo di energia integrato nelledificio
    (lavori incrementativi del bene e quindi del
    medesimo facenti parte si pensi al rifacimento
    di talune strutture per integrare i pannelli al
    fine di ottenere una maggior tariffa
    incentivante) la spesa sostenuta verrà
    capitalizzata alla voce fabbricati e ammortizzata
    secondo le aliquote previste per gli immobili,
    variabile tra il 3 e il 10 (questultima
    eventuale, riferentesi a costruzioni leggere e/o
    prefabbricati)

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IMPOSTE DIRETTE
  • ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO PER IMPIANTI
    FOTOVOLTAICI
  • LAgenzia delle Entrate (Circ.Min. n 46/E 2007)
    fa riferimento allaliquota di ammortamento del
    9, corrispondente al coefficiente applicabile
    alle Centrali termoelettriche secondo la
    tabella allegata al Decreto Ministeriale 31
    dicembre 1988 (Gruppo XVII - Industrie
    dellenergia elettrica del gas e dellacqua -
    Specie 1/b Produzione e distribuzione di
    energia termoelettrica).
  • Si rende applicabile il principio, affermato da
    consolidata prassi ministeriale, secondo cui
    occorre fare riferimento al coefficiente previsto
    per beni appartenenti ad altri settori produttivi
    che presentino caratteristiche similari dal punto
    di vista del loro impiego e della vita utile
    (cfr. da ultimo la risoluzione 9 aprile 2004, n.
    56) ove non ne esista una specifica.
  • La medesima Circolare, riferendosi alla Persona
    fisica esercente attività di lavoro autonomo, o
    associazione professionale, prevede che la
    deduzione delle quote di ammortamento del costo
    dellimpianto va ripartita, tenendo conto
    delleffettivo utilizzo, tra lattività di
    impresa relativa alla vendita dellenergia
    (coefficiente di ammortamento pari al 9) e
    quella professionale, secondo le regole
    dellammortamento proprie di ciascuna categoria
    di reddito (di impresa o di lavoro autonomo un
    criterio di ripartizione utilizzabile può essere
    quello che fa riferimento alla proporzione tra
    energia ceduta ed energia complessivamente
    prodotta).

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