Title: Workshop sulle novita
1Workshop sulle novita fiscali 2009
- Unità Fiscale dell Università di Pisa
- Lorella Zanobini/Rolando Vivaldi
- Pisa, 13/26 Febbraio 2009
2premessa
- Fare il punto sulle novità fiscali per il 2009 di
diretto interesse per lAteneo - In particolare
- Nuove interpretazioni in materia di
territorialità IVA per i servizi - Nuovo regime fiscale/sostanziale delle spese di
rappresentanza - Nuove interpretazioni in materia di rimborsi
spese a dipendenti e lavoratori autonomi
3La sentenza della corte di giustizia europea
nella causa c-291/2007 . Sentenza 6 novembre 2008
- La sentenza in oggetto non innova la legislazione
IVA in materia di territorialità ma interpreta ed
estende il suo campo di applicazione adattandolo
anche alla sfera istituzionale di quei soggetti
come gli Atenei che hanno la partita IVA e
gestiscono operazioni sia in ambito istituzionale
che in ambito commerciale. - Sono interessate tutte le attività previste
nellarticolo 7 quarto comma lettera d) del DPR
633/72 consulenza ed assistenza tecnica, diritti
di autore, prestazioni pubblicitarie, formazione
ed addestramento del personale, prestazioni di
servizi rese tramite mezzi elettronici, fornitura
dati e simili
4Capire la sentenza la territorialita in
materia di iva sui servizi
- I tre presupposti dell IVA
- Oggettivo (cessioni di beni, prestazioni di
servizi,importazioni) - Soggettivo (esercizio di impresa, arti e
professioni) - Territoriale lattività deve essere considerata
come svolta sul territorio dello Stato Italiano - La valutazione della territorialità la faremo
solo per i servizi che sono lipotesi più comune.
5Territorialita criterio generale art.7 terzo
comma (forse il meno usato)
- Il prestatore del servizio deve essere
domiciliato nello Stato italiano
6Le prestazioni di servizi su beni immobiliart. 7
quarto comma lettera a)
- Si considerano effettuate in Italia quando
limmobile è situato in Italia - Esempi perizie su immobili situati in Italia da
architetto francese
7Prestazioni di servizi su beni mobiliart.7 comma
4 lett. B)
- Si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le prestazioni di servizi quando sono
eseguite in Italia - Esempio perizie su beni mobili, prestazioni di
servizi culturali, scientifici, artistici,
didattici , sportivi, ricreativi etc.
8Prestazioni della lettera d
- Consulenza ed assistenza tecnica o legale,
diritti di autore e brevetti, prestazioni
pubblicitarie, formazione ed addestramento del
personale, prestazioni di servizi rese tramite
mezzi elettronici, fornitura dati e simili,
prestazioni di servizi di telecomunicazione,
radiodiffusione e televisione etc.
9Quando si considerano territoriali le prestazioni
della lettera d)
- ..quando sono rese a soggetti domiciliati nel
territorio italiano (principio del committente) - Nota a meno che non siano utilizzate fuori dalla
Comunità Europea - Esempio prestazione di consulenza resa da
soggetto passivo di imposta tedesco al
Dipartimento in attività commerciale ed
utilizzata in Italia ? soggetta ad IVA italiana - Esempio uguale e contrario prestazione di
consulenza resa da soggetto passivo di imposta
italiano a committente soggetto passivo di
imposta tedesco ?soggetto ad IVA tedesca
10MA DEROGA PER LE PRESTAZIONI DELLA LETTERA D)
QUANDO RESE A PRIVATI COMUNITARIART. 7 COMMA 4
LETT. E
- Esempio soggetto di imposta italiano a cui viene
commissionata una consulenza da privato (cioè non
in possesso di VAT per nessun tipo di attività )
olandese ? si applica l IVA italiana - Esempio uguale e contrario soggetto passivo di
imposta olandese rende consulenza a privato (cds)
italiano ? si applica l IVA olandese
11Le prestazioni di commercio elettronico da
soggetti passivi extracomunitari a privatiart.
7 comma 4 lett. F ter e art. 74-quiinquies
- Si considerano effettuate in Italia le operazioni
di commercio elettronico business to consumer a
soggetti privati (cioè privi di soggettivitÃ
IVA) da parte di soggetti passivi extracomunitari
? occorre applicare lIVA italiana - Procedura specifica con identificazione diretta
prevista dallart. 74 quinquies
12Come impatta la sentenza dellalta corte europea
- Se gli artt. 9, n. 2, lett. e), e 21, n. 1,
lett. b), della sesta direttiva (), nonché 56,
n. 1, lett. c), e 196 della direttiva 2006/112
() debbano essere interpretati, ai fini della
loro applicazione, nel senso che il destinatario
di una prestazione di servizi di consulenza
effettuata da un soggetto passivo stabilito in un
altro Stato membro, destinatario che esercita al
tempo stesso attività economiche ed attività che
esulano dalla sfera di applicazione della
direttiva, debba essere considerato quale
soggetto passivo, ancorché tale prestazione di
servizi venga unicamente utilizzata per le
attività non ricomprese nella sfera di
applicazione della direttiva.
13Le conclusioni della corte
- Considerato quanto sopra precede, la questione
sollevata dal Regeringsrätten va risolta
dichiarando che lart. 9, n. 2, lett. e), della
sesta direttiva e lart. 56, n. 1, lett. c),
della direttiva 2006/112 debbono essere
interpretati nel senso che il destinatario di una
prestazione di servizi di consulenza fornita da
un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro, il quale destinatario esercita allo
stesso tempo attività economiche e attività che
esulano dallambito di applicazione di tali
direttive, deve essere considerato avente la
qualità di soggetto passivo, anche se la detta
prestazione è utilizzata solo per il fabbisogno
di queste ultime attività .
14Che fare se siamo committenti in attivita
istituzionale di un servizio ad. es. di
consulenza da soggetto iva comunitario?
- Nellordine forniamo la nostra partita IVA (così
come faremmo se fossimo in attivita commerciale) - Protocollare la fattura ed integrarla compilando
lapposita scheda notizie restituendola
iallufficio fiscale mmediatamente ed in ogni
caso entro e non oltre la fine del mese di
ricevimento - Lufficio fiscale provvederà al versamento dell
IVA nei termini ordinari
15Attenzione!!
- IL REGIME IVA DEI SERVIZI NON ELENCATI NELLA
LETTERA D) NON HA SUBITO VARIAZIONI - ESEMPIO LE RIPARAZIONI
16Sempre sull art. 7 DPR 633/72 TERRITORIALITA
- Differenza tra perizie (lettera b) e
consulenze (lettera d)risoluzione n. 153/E/2005
risoluzione n. 122/E/2005risoluzione n.
15/E/2007
17PERIZIAattività diretta ad individuare
oggettivamente concreti elementi di fatto di un
determinato bene materiale mobile o immobile in
relazione al valore, qualità e quantità CONSULENZ
Aattività relativa alleffettuazione da parte
del prestatore di valutazioni di ordine
soggettivo anche di alta specializzazione tecnica
su materie inerenti alla competenza professionale
del prestatore stesso con una attività che si
estrinseca in consigli, pareri, giudizi,
precisazioni o chiarimenti, studi di fattibilità ,
ecc.Trattasi di prestazione per la quale è
preminente non la rilevanza oggettiva di una
determinata realtà , come avviene per le perizie,
bensì la valutazione soggettiva del consulente.
18LIVA PER CASSA
- Lart. 7 del Dl 185/2008 dispone lesigibilitÃ
dellIva è differita al momento del pagamento per
cessioni e prestazioni effettuate nei confronti
di soggetti che agiscono nellesercizio di
imprese ovvero di arti o professioni. - In ogni caso, il differimento di esigibilità non
può eccedere 1 anno dal momento di effettuazione
delloperazione. - Un successivo decreto dovrà individuare categorie
di soggetti ai quali la norma sarà applicabile. - Occorre comunque lautorizzazione comunitaria e
quindi lefficacia è ad oggi sospesa
19MUTAMENTO DI POSIZIONE SULLA NATURA DEI CONGRESSI
RISOLUZIONE NR.367/E DEL 3 OTTOBRE 2008 DELL
AGENZIA DELLE ENTRATE
- Fino ad oggi consideravamo i congressi come
espressione di attività di alta formazione - Ai fini della territorialità vigeva quindi il
principio del committente (art. 7 4 comma
lettera d) - Con la Risoluzione in oggetto i congressi
dovranno essere considerati prestazioni di
servizi culturali e scientifici e quindi
rilevanti IVA nel paese di effettuazione del
congresso (art. 7 4 comma lett. b)
20Esempi del prima e del dopo
- Congressi svolti in Italia
- ? iscrizione di un soggetto comunitario in
rappresentanza della propria Università che ci
forniva il VAT - prima fuori campo IVA art. 7 4 comma
lett. d) - Ora fattura con IVA
- ? Iscrizione di un professore universitario
italiano -
- prima fattura erente IVA art. 14 c.10
l.537/1993 - ora fattura con IVA
21Le spese di rappresentanza
- Il Dm del Ministero delle Finanze del 19 novembre
2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15
gennaio 2009 nr.11) ha finalmente definito con
precisione i caratteri che devono possedere tali
spese - Il Dm ha valore immediatamente applicativo solo
in attività commerciale mentre può avere un
valore indiretto in attività istituzionale - Il Dm precisa i limiti di deducibilità fiscale in
ambito IRES rilevanti ai fini della compilazione
di UNICO 2009 anche per lAteneo
22Il quadro normativo
23Spese di rappresentanza la gratuita
- Larticolo 1 comma 1 del Dm specifica che la
caratteristica preliminare delle spese di
rappresentanza è costituita dalla loro gratuità - E sufficiente lesistenza di un obbligo di fare,
non fare, permettere o dare, a carico del
destinatario dellerogazione, per escludere che
una certa spesa abbia natura di rappresentanza
24Sono spese di rappresentanza (in ambito
commerciale)
- Spese per viaggi turistici in occasione dei quali
siano programmate e in concreto svolte
significative attività promozionali dei beni e
servizi la cui produzione o il cui scambio
costituisce oggetto dellattività caratteristica
dellimpresa - Spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di
intrattenimento organizzati in occasione di
ricorrenze aziendali o di festività nazionali e
religiose, inaugurazione di nuove sedi, uffici o
stabilimenti dellimpresa, mostre, fiere ed
eventi simili in cui sono esposti i beni e i
servizi prodotti dallimpresa - Spese per beni e servizi distribuiti o erogati
gratuitamente , ivi inclusi i contributi erogati
gratuitamente per convegni, seminari e
manifestazioni simili il cui sostenimento
risponda ai criteri di inerenza
25I criteri di deduzione
- Le spese di rappresentanza in ambito commerciale
sono commisurate allammontare dei ricavi e
proventi in misura pari a - All 1,3 dei ricavi ed altri proventi fino a 10
ml - Allo 0,5 dei ricavi ed altri proventi gt10 ml lt50
ml - Allo 0,1 dei ricavi e altri proventi per la
parte eccedente euro 50 ml
26Esempio numerico
- Da UNICO 2008 lUniversità (va considerata
unitariamente e non nelle singole strutture)
abbia ottenuto ricavi per 18,164.054,00.Ammettendo
che valga la norma che stiamo illustrando - Il calcolo del plafond di deducibilità è il
seguente - 10.000.000,00 1,3 130.000,00 euro
- 8.164.054,00 0,5 40.820,27 euro
- Plafond totale 170.820,27 euro
- Spesa di rappresentanza da UNICO 2008? 23.028,74
- Interamente detraibile
27Alcune applicazioni pratiche per lateneo
- Non è possibile ipotizzare la natura di spesa di
rappresentanza in presenza di compenso a
professionista anche se tali spese sono
prepagate in tali caso il compenso è una spesa
di produzione del reddito - Per i prestatori dopera occasionale in presenza
di compenso non si è in presenza di spesa di
rappresentanza ma il prepagato può essere
considerato spesa propria dellAteneo senza
implicazioni fiscali - Superate le indicazioni della circolare del 2001
28Non sono spese di rappresentanza
- .le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute
per ospitare clienti, anche potenziali, in
occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi
simili in cui sono esposti i beni e i servizi
prodotti dallimpresa o in occasione di visite a
sedi, stabilimenti o unità produttive dell
impresa. - Per le imprese la cui attività caratteristica
consiste nell organizzazione di manifestazioni
fieristiche e altri eventi simili non
costituiscono spese di rappresentanza le spese
di viaggio, vitto e alloggio sostenute per
ospitare clienti anche potenziali, sostenute
nellambito di iniziative finalizzate alla
promozione di specifiche manifestazioni
espositive o altri eventi simili.
29ULTERIORI IMPLICAZIONI PER LATENEO
- In attività commerciale è possibile che ci siano
clienti che visitano ad.es. un Dipartimento per
rendersi conto del servizio che intendono
acquistare. - In ogni caso le spese di vitto ed alloggio non
costituiscono mai spese di rappresentanza - In attività istituzionale non ci sono mai
clienti da valutare se nel regolamento delle
spese di rappresentanza in ambito istituzionale è
opportuno togliere le spese di viaggio, vitto ed
alloggio in occasione di visite in Ateneo di vari
soggetti.
30I CAPITOLI MOVIMENTATI IN UNICO 2008
- 2,3,1 Funzionamento organi di governo
(promiscuo) - 2,5,11 Materiale di consumo (promiscuo)
- 2,5,10 Aggiornamento professionale (promiscuo)
- 2,5,17 Informazione e documentazione
(promiscuo) - 7,18, 1 Contratti e convenzioni (commerciale)
- 7,18, 2 Prestazioni a pagamento
- Il capitolo specifico delle spese di
rappresentanza (2,5,15) è istituzionale e quindi
irrilevante ai fini del monitoraggio delle spese.
31 I RIFLESSI DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA IN
UNICO 2009
- Le spese di rappresentanza, se coerenti con i
criteri del decreto, saranno interamente
detraibili ai fini IRES - Le spese di rappresentanza sono invece
indetraibiliai fini dell IVA - Le spese di vitto ed alloggio sono deducibili al
75 - Problema delle classi di spesa e codici SIOPE per
rilevazione dati
32EROGAZIONI LIBERALI E SUSSIDI AL PERSONALE
33NORMA A REGIME
art. 2, co. 6, D.L. 93/2008
ABROGAZIONE art. 51 co. 2 lett. b) TUIR
NON CONCORREVANO A FORMARE IL REDDITO
EROGAZIONI LIBERALI
SUSSIDI OCCASIONALI
Corrisposte alla generalità o a categorie di
dipendenti
Concessi in occasione di rilevanti esigenze
personali o familiari del dipendente
In occasione di festività e ricorrenze
Corrisposti alle vittime dellusura
Fino a 258,23 per periodo di imposta
Senza limiti di importo
34NOVITA IVA DAL 1 SETTEMBRE 2008 SPESE
ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE IN AMBITO
COMMERCIALE
35SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE art. 83, co. da 28-bis a 28-quinquies, D.L. 112/2008 SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE art. 83, co. da 28-bis a 28-quinquies, D.L. 112/2008 SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE art. 83, co. da 28-bis a 28-quinquies, D.L. 112/2008 SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE art. 83, co. da 28-bis a 28-quinquies, D.L. 112/2008
D.P.R. 633/72 IVA IVA DECORRENZA
abrogazione art. 19-bis 1, co. 1 lett. e), Dpr 633/1972 DETRAZIONE 100 dellIva assolta su SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE DETRAZIONE 100 dellIva assolta su SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE 01.09.2008
SOLUZIONI OPERATIVE SOLUZIONI OPERATIVE SOLUZIONI OPERATIVE SOLUZIONI OPERATIVE
DIPENDENTE DIPENDENTE DATORE DI LAVORO DATORE DI LAVORO
richiedere fattura per spese alberghiere e di ristorazione richiedere fattura per spese alberghiere e di ristorazione spese dipendenti rilevano per ufficio personale e per ufficio contabile spese dipendenti rilevano per ufficio personale e per ufficio contabile
predisposizione nota spese predisposizione nota spese adozione di un software gestionale ad hoc adozione di un software gestionale ad hoc
predisposizione nota spese predisposizione nota spese dematerializzazione dei documenti del lavoro dematerializzazione dei documenti del lavoro
36SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
IVA
Fino al 31.8.2008
Dal 1.9.2008
D.L. 112/2008
Art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/72 ? DetraibilitÃ
limitata alle sole prestazioni alberghiere e di
ristorazione connesse alla partecipazione a
convegni congressi e simili erogate nei giorni di
svolgimento degli stessi
Soppressione lett. e), prima parte del DPR 633/72
? Detraibilità piena delle prestazioni
alberghiere e di ristorazione
37SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
Irpef/ires
Fino al 31.12.2008
Dal 1.1.2009
D.L. 112/2008
Deduzione integrale delle spese per prestazioni
alberghiere e di ristorazione
Regola generale Deduzione limitata al 75 delle
spese per prestazioni alberghiere e di
ristorazione
Eccezione Deduzione integrale delle spese
alberghiere e di ristorazione sostenute dai
dipendenti in trasferta
38RAVVEDIMENTO OPEROSO
- ART. 16 COMMA 5 DEL D.L. 185/08
- Regolarizzazioni entro 30 gg. un dodicesimo
anzichè un ottavo del minimo (per le ritenute
2,5 anziché 3,75) - Regolarizzazioni oltre 30 gg. ma entro il
termine della dichiarazione (ovvero entro un anno
se non è prevista dichiarazione) un decimo
anziché un quinto del minimo (per le ritenute
3 anziché 6) - Presentazione dichiarazioni (ad esempio mod.
770) entro 90 gg. un dodicesimo anziché un
ottavo del minimo - DECORRENZA
- Regolarizzazioni effettuate a partire dal
29.11.08 anche se si tratta di violazioni
commesse in precedenza
39Risoluzione n. 284/E del 7 luglio 2008