Title: Diapositiva 1
1Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
NAVI E AMBIENTE Venezia 21 marzo 2009
2Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
NAVI E AMBIENTE Itinerario attraverso la
normativa Dott. Ing. Domenico
IMPAGLIAZZO Direzione Generale per il trasporto
marittimo e per vie dacqua interne Venezia 21
marzo 2009
3Organizzazione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasportiai fini della navigazione
4Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Unità navali destinate a
-
- Navigazione marittima
- Navigazione interna
- Diporto
5Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
6Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships (MARPOL) - Annex I Prevention of pollution by oil
- (Idrocarburi doppio
scafo) - Annex II Control of pollution by noxious liquid
- substancies
- (Prodotti liquidi nocivi
alla rinfusa chimichiere - Navi tipo IMO I II
III) - Annex III Prevention of pollution by harmful
substances - in packaged form (Sostanze
pericolose imballate) - Annex IV Prevention of pollution by sewage from
ships - (Acque nere di bordo)
- Annex V Prevention of pollution by garbage from
ships - (Rifiuti prodotti a bordo)
- Annex VI Prevention of Air Pollution from ships
- (Emissioni gassose NOx -
SOx)
7Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Greenhouse gas emissions from ships
- Energy efficiency design index (EEDI)
- Energy efficiency operational index (EEOI)
- Ship-specific management tool
- Best practices for fuel-efficient operation of
ships - Market based measures
- Updated 2000 study on GHG emissions from ships
8Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Trasporto merci pericolose
- IMDG CODE
9Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- IG Code - Codice internazionale per il trasporto
sicuro di granaglie alla rinfusa - GC Code - Codice per la costruzione e
l'equipaggiamento di navi che trasportano gas
liquefatti alla rinfusa - Ris. A.328(IX) - Raccomandazioni concernenti le
navi non soggette al codice per la costruzione e
lequipaggiamento di navi che trasportano gas
liquefatti alla rinfusa - Codice per navi esistenti che trasportano gas
liquefatti refrigerati alla rinfusa - IBC Code - Codice internazionale per la
costruzione e lequipaggiamento di navi che
trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi
alla rinfusa - BCH Code - Codice per la costruzione e
lequipaggiamento di navi che trasportano
prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa - BC Code - Codice per il trasporto dei carichi
solidi alla rinfusa
10 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Convenzioni in corso di ratifica
- Rimozione dei relitti in mare Wreck Removal
- Trasporto via mare di sostanze pericolose e
nocive HSN - Responsabilità civile per i danni dovuti a
inquinamento da idrocarburi di stiva Bunker Oil
Convention - Trattamento dellacqua di zavorra Ballast Water
- Anti-fouling Systems
11Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- MEPC 59
- NOISE FROM COMMERCIAL SHIPPING AND ITS ADVERSE
IMPACTS ON MARINE LIFE
12Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
13Idrovie europee di importanza internazionale
presenti nell European Agreement on Main Inland
Waterways of International Importance (AGN)
concluso a Ginevra il 19 gennaio 1996
14Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
15Navigazione interna
- D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 - Approvazione del
regolamento per la navigazione interna. - Circolare prot. 1364/N04 del 24/10/1978 del
Ministero dei Trasporti - Servizio navigazione
interna - Direttive per le visite e prove da
effettuarsi sulle navi e sui galleggianti della
navigazione interna. - Direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 che fissa
i requisiti tecnici per le navi della navigazione
interna. - D.M. 28 novembre 1987, n. 572 - Attuazione della
direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti
tecnici per le navi della navigazione interna. - Regolamento per la costruzione e la
classificazione di navi destinate alla
navigazione interna Registro Italiano Navale
1997. - Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che
fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna e che abroga la direttiva
82/714/CEE
16- Art. 1 Campo di applicazione
- Lunghezza 20 m
- LxBxT 100m3
- rimorchiatori e spintori
- navi da passeggeri
- galleggianti.
17Direttiva 97/68/CE del 16 dicembre 1997
concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai provvedimenti da
adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi
e particolato inquinante prodotti dai motori a
combustione interna destinati all'installazione
su macchine mobili non stradali
- Modificata da
- Direttiva 2001/63/CE della Commissione del 17
agosto 2001 - Direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 dicembre 2002 - Direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 - Recepita con
- Decreto Ministeriale 20 dicembre 1999 -
Attuazione della direttiva 97/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 1997 concernente i provvedimenti da
adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi
e particolato inquinante prodotti dai motori a
combustione interna destinati all'installazione
su macchine mobili non stradali per quanto
attiene ai mezzi terrestri - e con
- Decreto 2 marzo 2006 - Recepimento della
direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la
direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, concernente i provvedimenti da
adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi
e particolato inquinante, prodotti dai motori a
combustione interna, destinati all'installazione
su macchine mobili non stradali contiene norme
per lapplicazione alle navi della navigazione
interna.
18Direttiva 2006/87/CE del 12 dicembre 2006 che
fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna e che abroga la direttiva
82/714/CEE del Consiglio
- Modificata da
- Direttiva 2006/137/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 dicembre 2006 - Direttiva 2008/59/CE del Consiglio del 12 giugno
2008 - Direttiva 2008/87/CE della Commissione del 22
settembre 2008 - Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008 - Recepita da
- Decreto legislativo 24 febbraio 2009 - Attuazione
della Direttiva 2006/87/CE, come emendata dalle
direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e
2008/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le
navi della navigazione interna e che abroga la
direttiva 82/714/CEE - Modificata nuovamente da
- Direttiva 2008/126/CE della Commissione del 19
dicembre 2008 - D002049/02 Progetto di Direttiva della
Commissione Europea in fase di emissione - Queste ultime direttive sono in fase di
recepimento nazionale. Lattuazione è prevista
entro il 30 giugno 2009.
19La direttiva 2006/87/CE e lambiente
- Lallegato IX alla Direttiva contiene delle
prescrizioni relative allinquinamento
elettromagnetico per gli impianti radar - PARTE III
- REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PROVA DEGLI
IMPIANTI RADAR UTILIZZATI SULLE NAVI ADIBITE ALLA
NAVIGAZIONE INTERNA - Articolo 2.02
- Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
- 1. L'intensità di campo delle emissioni spurie
nella banda di frequenza tra 30 e 2 000 MHz non
supera il limite di 500 µV/m. - Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz
e 1,53-1,544 GHz, l'intensità di campo non supera
il valore limite di 15 µV/m. Le suddette
intensità di campo si intendono misurate a una
distanza di 3 m dell'impianto in esame. - 2. Nella banda di frequenza tra 30 e 2 000 MHz,
gli impianti soddisfano i requisiti minimi in
presenza di campi elettromagnetici di intensità
fino a 15 V/m, misurata nelle immediate vicinanze
dell'impianto in esame. - Articolo 5.02
- Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
- 1. Le emissioni spurie sono misurate
conformemente alla pubblicazione IEC n. 945
Marine Navigational Equipment Interference
(Interferenze delle apparecchiature di
navigazione marittima), nella banda di frequenze
compresa tra 30 e 2 000 MHz. - Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo
2.02, paragrafo 1. - 2. Sono soddisfatti i requisiti di compatibilità
elettromagnetica di cui all'articolo 2.02,
paragrafo 2.
20La direttiva 2006/87/CE e lambiente
- Sempre nellallegato IX sono contenute delle
prescrizioni relative allinquinamento
elettromagnetico per gli indicatori di velocità
di accostata - PARTE IV
- REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PROVA DEGLI
INDICATORI DI VELOCITÀ DI ACCOSTATA UTILIZZATI
SULLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA - Articolo 2.02
- Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
- 1. L'intensità delle emissioni spurie nella banda
di frequenza compresa tra 30 e 2 000 MHz non
supera il limite di 500 µV/m. - Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz
e 1,53-1,544 GHz, l'intensità di campo non supera
il valore limite di 15 µV/m. Le suddette
intensità di campo si intendono misurate ad una
distanza di 3 m dall'apparecchiatura in esame. - 2. Nella banda di frequenza compresa tra 30 e 2
000 MHz, l'apparecchiatura soddisfa i requisiti
minimi in presenza di campi elettromagnetici di
intensità fino a 15 V/m, misurata nelle immediate
vicinanze dell'apparecchiatura in esame. - Articolo 5.02
- Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
- 1. Le emissioni spurie sono misurate
conformemente alla pubblicazione IEC n. 945
Marine Navigational Equipment Interference,
nella banda di frequenze compresa tra 30 e 2 000
MHz. - Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo
2.02, paragrafo 1. - 2. Sono soddisfatti i requisiti di compatibilità
elettromagnetica di cui all'articolo 2.02,
paragrafo 2.
21La direttiva 2006/87/CE e lambiente
- Lallegato II alla Direttiva, al Capo 6 -
Apparati di governo, al Capo 8 - Costruzione
delle macchine e al Capo 10 Dotazioni, contiene
delle prescrizioni relative allinquinamento
delle acque - Articolo 6.01
- Requisiti generali
- (omissis)
- 7. I passaggi degli assi del timone sono
progettati in modo tale da evitare qualsiasi
fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per
l'acqua. - Articolo 8.03
- Impianto di propulsione
- (omissis)
- 5. I passaggi dell'albero sono progettati in modo
da prevenire la fuoriuscita di lubrificanti
inquinanti per l'acqua. - Articolo 10.02
- Altre dotazioni
- (omissis)
- e) un recipiente contrassegnato, resistente al
fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta di
rifiuti solidi pericolosi e inquinanti e un
recipiente contrassegnato, resistente al fuoco,
provvisto di coperchio, per la raccolta di
rifiuti liquidi pericolosi e inquinanti conforme
alle disposizioni di polizia nautica in vigore
negli Stati membri
22La direttiva 2006/87/CE e lambiente
Si parla di gas di scarico prodotti dai motori
nellAllegato 2, capo 8 - Costruzione delle
macchine
- Articolo 8.04
- Sistema di scarico del motore
- 1. I gas di scarico sono interamente convogliati
fuori bordo. - 2. Sono adottate tutte le misure necessarie per
evitare la penetrazione dei gas di scarico nei
vari compartimenti. I tubi di scarico che
attraversano gli alloggi o la timoneria sono
rivestiti, all'interno di questi locali, da un
manicotto di protezione stagno al gas. Lo spazio
compreso fra il tubo di scarico e tale manicotto
comunica con l'aria aperta. - 3. I tubi di scarico sono disposti e protetti in
modo da non poter provocare incendi. - 4. Nelle sale macchine i tubi di scarico sono
opportunamente isolati o raffreddati. - All'esterno delle sale macchine può essere
sufficiente una protezione contro i contatti
accidentali.
Come appare la norma è volta alla sicurezza dei
passeggeri e non si riferisce ai limiti alle
emissioni gassose dei motori.
23Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE
- Lappendice II dellallegato II della direttiva
2006/87/CE, come modificata dalla Direttiva
2008/126/CE, contiene delle prescrizioni in
materia di inquinamento acustico - ISTRUZIONE AMMINISTRATIVA N. 5
- Misurazione del rumore
- 1. Requisiti generali
- Per controllare i livelli di pressione acustica
massimi di cui allallegato II, è necessario
stabilire i valori da misurare, le procedure di
misurazione e le condizioni per la registrazione
quantitativa riproducibile dei livelli di
pressione acustica conformemente ai punti 2 e 3. - 2. Strumenti di misurazione
- Lo strumento di misurazione deve essere conforme
ai requisiti della classe 1 secondo la norma EN
606511994. - Prima e dopo ogni serie di misurazioni, disporre
un calibratore di classe 1 secondo la norma EN
609421998 sul microfono per calibrare il sistema
di misurazione. La conformità del calibratore ai
requisiti di EN 609421998 deve essere
controllata una volta allanno. La conformità
dellapparecchiatura di misurazione ai requisiti
della norma EN 606511994 deve essere controllata
ogni due anni. - 3. Misurazione del rumore
- 3.1. A bordo dellimbarcazione
- Le misurazioni devono essere eseguite
conformemente alle sezioni da 5 a 8 della norma
ISO 29232003 misurando unicamente i livelli di
pressione acustica ponderati (A). - 3.2. Rumore aereo emesso dallimbarcazione
- Le emissioni di rumore generate dalle
imbarcazioni lungo le vie navigabili interne e
nei porti sono calcolate mediante misurazioni
eseguite secondo le sezioni da 7 a 11 della norma
EN ISO 229222000. Durante le misurazioni, porte
e finestre delle sale macchine devono essere
chiuse. - 4. Documentazione
- Le misurazioni devono essere annotate utilizzando
il verbale di misurazione del rumore
(allegato). - Verbale di misurazione del rumore
- A bordo dellimbarcazione conformemente alla
norma ISO 29232003 - Rumore aereo emesso dallimbarcazione secondo
la norma EN ISO 29222000
24Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE
- Il progetto di direttiva D002049/02 della
Commissione Europea (in corso di emanazione)
contiene delle modifiche alla direttiva
2006/87/CE nel campo delle emissioni inquinanti
prodotte dai motori, sulla base di quanto
previsto dalla direttiva 97/68/CE. Il progetto di
direttiva modifica diffusamente lallegato V alla
Direttiva 2006/87/CE per quanto riguarda
linserimento del Capo 8a - Emissioni di
inquinanti gassosi e particolato inquinante
prodotti dai motori diesel. - In particolare nellarticolo 8a.01 si introducono
le procedure di - approvazione del tipo la procedura definita
allarticolo 2, secondo trattino, della direttiva
97/68/CE, come modificata, con la quale uno Stato
membro certifica che un tipo di motore o una
famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici
pertinenti in materia di emissioni di particolato
e gas inquinanti prodotte dai motori - prova dellinstallazione, la procedura con la
quale lautorità competente si accerta che
qualora un motore installato su un'unità navale
abbia subito, successivamente al rilascio
dellomologazione dellapprovazione del tipo,
modifiche o adattamenti che influiscano sul
livello di emissioni di particolato e gas
inquinanti, tale motore rimanga conforme ai
requisiti tecnici contenuti nel presente capo - prova intermedia, la procedura con la quale
lautorità competente si accerta che il motore di
un'unità navale rimanga conforme ai requisiti
tecnici del presente capo, pur avendo subito,
successivamente alla prova dellinstallazione,
eventuali modifiche o adattamenti che influiscono
sul livello di emissioni di particolato e gas
inquinanti - prova speciale, la procedura con la quale
lautorità competente si assicura che il motore
di unimbarcazione rimanga conforme ai requisiti
tecnici del presente capo, anche dopo eventuali
modifiche significative che influiscono sul
livello di emissioni di particolato e gas
inquinanti
25Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE
- Inoltre nello stesso articolo si introducono le
definizioni di - famiglia di motori, un gruppo di motori
stabilito dal costruttore che, per progettazione,
si presume abbiano allo scarico emissioni di
particolato e gas inquinanti, analoghe a quelle
definite allarticolo 2, quarto trattino, della
direttiva 97/68/CE, come modificata, e che
soddisfano i requisiti delle disposizioni di cui
allarticolo 8a.03 - costruttore, ai sensi dellarticolo 2 della
direttiva 97/68/CE, come modificata, la persona o
il soggetto responsabile, verso l'autorità che
rilascia lapprovazione del tipo, per tutti gli
aspetti del procedimento di omologazione
approvazione del tipo ed alla assicurazione della
conformità della produzione. Non è indispensabile
che detta persona o soggetto partecipino
direttamente a tutte le fasi di costruzione del
motore - registro dei parametri del motore, il
documento conforme allappendice V nel quale sono
debitamente registrati tutti i parametri, e le
relative modifiche, compresi i componenti e le
impostazioni del motore, che influenzano il
livello di emissioni di particolato e gas
inquinanti del motore - istruzioni del costruttore del motore relative
al monitoraggio dei componenti e dei parametri
del motore rilevanti per i gas di scarico, il
documento realizzato al fine di svolgere la prova
dellinstallazione e le prove intermedie o
speciali.
26Le modifiche alla direttiva 2006/87/CE
- Le modalità di effettuazione delle prove di
approvazione del tipo e delle ispezioni
successive sono disciplinate nel corso del Capo
8a nei successivi articoli - "Articolo 8a.02 Disposizioni generali
- Articolo 8a.03 Tipi approvati riconosciuti
- Articolo 8a.04 Collaudo dellinstallazione e
prove intermedie e speciali - Articolo 8a.05 Servizi tecnici
- mentre nellappendice V viene inserito il modello
del registro dei parametri del motore. - Larticolo 8a.02 prevede che i motori con potenza
nominale superiore a 19 kW installati sulle unità
della navigazione interna o in macchinari a bordo
di tali unità navali devono essere conformi alle
prescrizioni della direttiva 97/68/CE. Per tali
motori è prevista una approvazione del tipo
(disciplinata dallarticolo 8a.03) e una prova
della prima installazione (disciplinata
dallarticolo 8a.04). - Si prevede anche che dopo ogni modifica
significativa apportata al motore e qualora tali
modifiche possano avere effetti sulle emissioni
di inquinanti gassosi e particolato inquinante,
sia obbligatorio svolgere una prova speciale
(disciplinata sempre dallarticolo 8a.04). - Larticolo 8a.05 prevede invece il riconoscimento
di servizi tecnici che soddisfino la norma
europea sui requisiti generali per la competenza
dei laboratori di prova e di taratura (norma EN
ISO/IEC 170252000). Un elenco dei servizi
tecnici presenti nel territorio nazionale deve
essere trasmesso alla Commissione Europea dalle
autorità dello stato membro.
27Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Regolamento per il coordinamento della
navigazione - locale nella laguna veneta
- Art. 15 Scarico dei rifiuti e sostanze inquinanti
- Art. 16 Protezioni contro le emissioni nocive
- Art. 21 Requisiti di idoneità alla navigazione
lagunare - 1.a) rispetto dei limiti specifici di
resistenza residua di cui allallegato B, da
parte della carena con le appendici normalmente
presenti, se trattasi di unità iscritta in
pubblici registri, esclusi quelli delle
imbarcazioni e delle navi da diporto
28- CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
- Classe 1 Materie e oggetti esplosivi
- Classe 2 Gas
- Classe 3 Liquidi infiammabili
- Classe 4.1 Solidi infiammabili
- Classe 4.2 Materie soggette ad accensione
spontanea - Classe 4.3 Materie che a contatto con l'acqua
sviluppano - gas infiammabili
- Classe 5.1 Materie comburenti
- Classe 5.2 Perossidi organici
- Classe 6.1 Materie tossiche
- Classe 6.2 Materie infettanti
- Classe 7 Materie radioattive
- Classe 8 Materie corrosive
Il trasporto delle sostanze pericolose
29ACCORDO EUROPEO SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI
MERCI PERICOLOSE PER VIA NAVIGABILE INTERNA (ADN)
- LADN è stato adottato il 25 maggio 2000 in
occasione della Conferenza Diplomatica
organizzata congiuntamente dalla Commissione
Economica per lEuropa (UNECE) e dalla
Commissione Centrale per la Navigazione del Reno
(CCNR). - LADN consiste di un corpo normativo principale
e di un Regolamento ad esso allegato ed ha lo
scopo di - promuovere un alto grado di sicurezza nel
trasporto internazionale di merci pericolose per
via navigabile interna - contribuire efficacemente alla protezione
dellambiente, tramite la prevenzione di
qualsiasi inquinamento dovesse derivare da
infortuni o incidenti occorsi durante tale
trasporto e - semplificare le operazioni di trasporto e
promuovere il commercio internazionale di
prodotti chimici. - Il Regolamento allegato contiene delle norme
relative alle sostanze e agli oggetti pericolosi,
al loro trasporto in colli e alla rinfusa a bordo
di unità per la navigazione interna, e delle
norme circa la costruzione e lesercizio di tali
unità. Al suo interno si possono trovare anche
delle norme sui requisiti e le procedure da
osservare per le visite tecniche, il rilascio di
certificati di approvazione, il riconoscimento
degli organismi di classifica, la sorveglianza, e
laddestramento e lesame degli esperti.
30Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008
- (in corso di recepimento)
- La direttiva si applica al trasporto di merci
pericolose effettuate su strada, per ferrovia o
per via navigabile interna allinterno degli
Stati membri e tra gli stessi. - LADR, il RID e lADN stabiliscono norme
uniformi di sicurezza in materia di trasporti
internazionali di merci pericolose. - Le modifiche apportate allADR, al RID e allADN
e i corrispondenti adattamenti degli allegati
dovrebbero entrare in vigore simultaneamente. -
31Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
32Navigazione da diporto
- DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 -
Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo
6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
- Legge 11 febbraio 1971 n. 50 - Norme sulla
navigazione da diporto. - Decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n.
232 - Regolamento di sicurezza per la
navigazione da diporto. - Direttiva 94/25/CE del 16 giugno 1994, sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati
membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. - Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 -
Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di
progettazione, di costruzione e immissione in
commercio di unità da diporto. - Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 -
Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione
della direttiva 94/25/CE in materia di
progettazione, di costruzione e immissione in
commercio di unità da diporto. - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1997, n. 431 - Regolamento sulla disciplina delle
patenti nautiche - Decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 -
Regolamento recante norme di sicurezza per la
navigazione da diporto. - DECRETO 30 aprile 2003, n. 175 - Regolamento
recante disposizioni per il rilascio
dell'autorizzazione agli organismi di
certificazione in materia di progettazione, di
costruzione e immissione in commercio di unità da
diporto e loro componenti. - DIRETTIVA 2003/44/CE del 16 giugno 2003 che
modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri riguardanti le
imbarcazioni da diporto. - LEGGE 8 luglio 2003, n. 172 - Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e
del turismo nautico. - Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 -
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto
33 Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Normativa applicabile per la costruzione delle
unità da diporto (lunghezza scafo da m 2,50 a m
24,00)
- Normativa nazionale fino al 16 Giugno 1998
- Direttiva 94/25/CE dal 16 Giugno 1998 al 31
Dicembre 2005 - Direttiva 2003/44/CE dal 1 Gennaio 2005
(obbligatoria dal 1 Gennaio 2006) - (Verificare le disposizioni transitorie per i
motori)
34Requisiti Essenziali(Direttiva 94/25/CE
Direttiva 2003/44/CE)
- 1 Categorie di progettazione
- 2 Requisiti generali
- 3 Resistenza e requisiti strutturali
- 4 Caratteristiche di manovra
- 5 Requisiti relativi al componente e alla loro
installazione - 6 Emissioni di gas di scarico dei motori di
propulsione - 7 Emissioni acustiche
355- Requisiti relativi ai componenti e alla loro
installazione
- 5.1) Motori e compartimenti motore
- 5.1.1) Motore entrobordo
-
- tutti i motori entrobordo si trovano in un vano
chiuso e isolato dai locali alloggio e sono
installati in modo da ridurre al minimo il
rischio di incendi o di propagazione di incendi
nonché i pericoli derivanti da fumi tossici,
calore, rumore e vibrazioni nei locali alloggi. - Le parti del motore e gli accessori che
richiedono una frequente ispezione e/o
manutenzione sono facilmente accessibili. - I materiali isolanti posti allinterno dei
compartimenti motore sono incombustibili. - Norme di riferimento
- EN ISO 288461993/A12000 - EN ISO
101332000 - EN ISO 9094-12003 - EN
ISO 111051997 - EN ISO 9094-22002 - EN
ISO 155842001 - EN ISO 78401995/A12000 - EN ISO
161472002 - EN ISO 100882001
365- Requisiti relativi ai componenti e alla loro
installazione
- 5.8) Prevenzione dello scarico e impianti che
consentono di trasferire i rifiuti a terra - le imbarcazioni sono costruite in modo da
evitare lo scarico accidentale fuori bordo di
sostanze inquinanti (olio, carburante, etc.). - Le imbarcazioni fornite di servizi igienici
devono essere munite - a) di serbatoi, oppure
- b) di dispositivi che consentono
linstallazione di serbatoi. - Le imbarcazioni dotate di serbatoi installati
permanentemente sono fornite di una connessione
di scarico standard per consentire ai tubi degli
impianti di scarico di essere collegati alla
tubazione di scarico dellimbarcazione. - Inoltre i tubi destinati allevacuazione dei
rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono
essere dotati di valvole che ne consentano la
chiusura a tenuta stagna. - Norme di riferimento
- EN ISO 80992000
376- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
di gas di scarico dei motori di propulsione
- 6.1) Identificazione del motore
- 6.1.1) Su ogni motore figurano chiaramente le
seguenti informazioni - - marchio commerciale o nome commerciale del
costruttore del motore - - tipo del motore, famiglia del motore, se del
caso - - un numero di identificazione unico del
motore - - la marcatura CE, nei casi previsti.
- 6.1.2) Le diciture suddette devono essere
chiaramente leggibili ed indelebili e rimanere
tali per la durata normale desercizio del
motore. Se sono utilizzate etichette o targhette,
esse devono essere apposte in modo da rimanere
fissate per la durata normale di esercizio del
motore e da non poter essere rimosse senza essere
distrutte o cancellate. - 6.1.3) Le diciture suddette devono essere
apposte in una parte del motore necessaria per il
suo normale funzionamento e che abitualmente non
richiedono una sostituzione per tutta la durata
di esercizio del motore. - 6.1.4) Le diciture suddette devono essere
collocate in modo da essere immediatamente
visibili da una persona normale dopo che il
motore è stato assemblato con tutti i componenti
necessari per il suo funzionamento. - Norme di riferimento
- EN ISO 8178-11996
386- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
di gas di scarico dei motori di propulsione
- 6.2) Requisiti relativi alle emissioni di gas di
scarico - i motori di propulsione devono essere
progettati, costruiti ed assemblati in modo tale
che, se correttamente installati e in uso
normale, le loro emissioni non superino i valori
limite risultanti dalla successiva tabella dove
A, B e n sono valori costanti indicati nella
tabella, PN è la potenza nominale del motore in
KW e le emissioni di gas di scarico sono misurate
conformemente alla norma armonizzata. - Per i motori di potenza superiore a 130 KW sono
utilizzati i cicli di funzionamento E3 (IMO) o E5
(nautica da diporto). - I carburanti di riferimento da utilizzare per
le prove di emissione per i motori alimentati a
benzina o a diesel sono specificati nella
direttiva 98/69/CE, e per i motori alimentati con
gas di petrolio liquefatto sono specificati nella
direttiva 98/77/CE. -
- Norme di riferimento
- EN ISO 8178-11996
396- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
di gas di scarico dei motori di propulsione
- 6.2) Requisiti relativi alle emissioni di gas di
scarico -
Tipo Monossido di carbonio CO A B/PnN Monossido di carbonio CO A B/PnN Monossido di carbonio CO A B/PnN Idrocarburi HC A B/PnN Idrocarburi HC A B/PnN Idrocarburi HC A B/PnN Ossidi di azoto NOX Particolato PT
Tipo A B n A B n Ossidi di azoto NOX Particolato PT
Motore a scoppio a due tempi 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Non applicabile
Motore a scoppio a quattro tempi 150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Non applicabile
Accensione per compressione 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0
406- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
di gas di scarico dei motori di propulsione
- 6.3) Durata
- il costruttore del motore fornisce istruzioni
per linstallazione e la manutenzione del motore
che, se applicate, devono consentire al motore di
mantenersi conforme ai limiti tabellari per tutta
la durata normale di esercizio del motore ed in
condizioni duso normali. - La durata normale dei motori è considerata la
seguente - a) per i motori entrobordo o entrobordo con
comando a poppa con o senza scarico integrato
480 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità
a verificarsi) - b) per i motori di moto dacqua 350 ore o 5
anni (la prima di queste eventualità a
verificarsi) - c) per i motori fuoribordo 350 ore o 10 anni
(la prima di queste eventualità a verificarsi). -
- Norme di riferimento
- EN ISO 8178-11996
417- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
acustiche
- 7.1) Livelli di emissione acustica
- 7.1.1) Le imbarcazioni da diporto con motore
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza
scarico intergrato, le moto dacqua e i motori
fuoribordo e i motori entrobordo con comando a
poppa con scarico integrato sono progettati,
costruiti e assemblati in modo che le emissioni
acustiche misurate conformemente alla prova
definita nella norma armonizzata non superino i
valori limite indicati nella tabella seguente
dove PN è la potenza nominale del motore in KW
alla velocità nominale e LpASmax è il livello
massimo di pressione sonora in dB. Per le unità
con due o più motori di qualsiasi tipo può essere
applicata una tolleranza di 3 dB. -
Potenza di ciascun motore in KW Livello max di pressione sonora LpASmax in dB
PN lt 10 67
10 lt PN lt 40 72
PN gt 40 75
427- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
acustiche
- 7.1.2) In alternativa alle prove di misura del
suono, le imbarcazioni da diporto con motore
entrobordo o entrobordo con comando a poppa,
senza scarico integrato, sono considerate
conformi ai requisiti relativi alle emissioni
acustiche se hanno un numero di Froude pari a lt
1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari a lt
40 e se il motore e il sistema di scarico sono
installati conformemente alle specifiche del
costruttore del motore. - 7.1.3) Il numero di Froude è calcolato
dividendo la velocità massima dellimbarcazione V
(m/s) per la radice quadrata della lunghezza
della linea di galleggiamento lwl (m)
moltiplicata per una determinata costante
gravitazionale (g 9,8 m/s2). - Il rapporto potenza/dislocamento è calcolato
dividendo la potenza del motore P (KW) per il
dislocamento dellimbarcazione D (t) P - D
- Norme di riferimento
- EN ISO 145092002
437- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
acustiche
- 7.1.4) Quale ulteriore alternativa alle prove di
misura del suono, le imbarcazioni da diporto con
motore entrobordo o entrobordo con comando a
poppa, senza scarico integrato, sono considerate
conformi ai requisiti relativi alle emissioni
acustiche se i loro principali parametri di
progettazione sono identici o compatibili con
quelli di una imbarcazione di riferimento
certificata rispetto alle tolleranze specificate
nella norma armonizzata. - 7.1.5) Per imbarcazione di riferimento
certificata si intende una specifica
combinazione scafo/motore entrobordo o entrobordo
con comando a poppa senza scarico integrato di
cui è stata accertata la conformità ai requisiti
relativi alle emissioni acustiche, misurata in
conformità alla norma, e per la quale tutti i
principali parametri di progettazione e le misure
di livello sonoro appropriati sono stati inclusi
successivamente nellelenco pubblicato delle
imbarcazioni di riferimento certificate. - Norme di riferimento
- EN ISO 145092002
447- Requisiti essenziali relativi alle emissioni
acustiche
- 7.2) Manuale del proprietario
- per le imbarcazioni da diporto con motore
entrobordo o entrobordo con comando a poppa, con
o senza scarico integrato e le moto dacqua, il
manuale del proprietario comprende le
informazioni necessarie per mantenere
limbarcazione e il dispositivo di scarico in una
condizione che, nella misura del possibile,
garantirà la conformità ai valori limite di
rumore specificati nelluso normale. - Per i motori fuoribordo, il manuale del
proprietario fornisce le istruzioni necessarie
per mantenere il motore fuoribordo in una
condizione che, nella misura del possibile,
garantirà la conformità ai valori limite di
rumore specificati nelluso normale. - Norme di riferimento
- EN ISO 145092002
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64Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- E adesso ..
- proviamo a smontarle ?
65Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
66Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Bruxelles, 22.5.2007
- COM(2007) 269 definitivo
- LIBRO VERDE
- Per una migliore demolizione delle navi
67Recycling of shipsConvention
68Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
69Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
70Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
71Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Grazie per lattenzione Direzione Generale
il trasporto marittimo e per vie dacqua
interne Viale dellArte, 16 00144 ROMA