Title: Diapositiva 1
1 2BONVS ARGENTARIVS è un sito-community di
informazione giuridica per giuristi e consulenti
d'impresa pubblicato in rete da Maurizio Fedele.
Per la community sono da rimarcare i contributi
e le esperienze espresse da Riccardo Ricciardi,
Consigliere del Cons. Nazionale del Notariato,
Antonio Petraglia, avvocato in Roma, Giorgio
Mantovano, fondatore della banca dati
bibliografica IUSIMPRESA , Ermanno Cappa, Pres.
Ass. Italiana Giuristi dImpresa - Banca
Regionale Europea, Alessandro Cervini del
Servizio Legale MPS, Fabio Fiorucci, addetto
legale del FONSPA, autore del volume I
finanziamenti di credito fondiario, Ed. Giuffrè,
2004. Questa relazione e la documentazione
collegata saranno resi disponibili ai
partecipanti del seminario che lo richiedano
allindirizzo infoargentarius_at_gmail.com .
3RIFORMA SOCIETARIA E NUOVE NORME DI VIGILANZA
ADEGUAMENTI OPERATIVI E PROCEDURALI
NELL'ISTRUTTORIA LEGALE DEI FINANZIAMENTI di
Maurizio Fedele Servizio Legale e Compliance
Credito Fondiario - FONSPA di Roma
1 . La verifica dei poteri di rappresentanza
2 . Controllo di merito sullo statuto
sociale 3 . La verifica dei poteri di
amministrazione 4 . Il conflitto di interessi 5
. Governance il sistema dualistico e
monistico 6 . Lunico azionista 7 . Il recesso
del socio 8 . Finanziamenti ed attività di
direzione e coordinamento 9 . Forme innovative
di finanziamento alle società
4Premessa
- Obiettivo di questa relazione individuare linee
guida e prassi aziendali idonee ad assicurare la
certezza giudica e per lattuazione dei requisiti
organizzativi, prescritti dalle nuove
Disposizioni di Vigilanza Prudenziale (1), in
materia di istruttoria legale societaria . - Le guidelines allo stato disponibili (regole
dellistruttoria di seguito visibili in testo blu
corsivo) sono Circolari ABI(2) , già elaborate
nel 2004 dal Gruppo di Lavoro Società a seguito
della riforma del diritto societario, tuttora da
consolidare nella prassi mediante - condivisione delle esperienze operative nel
sistema bancario - monitoraggio di giurisprudenza e dottrina sulla
materia - raccolta delle prassi professionali coinvolte
(notariato in primis). - ----------------------------
- (1) Circolare Banca dItalia 27.12.2006, n. 263
(G.U. 6.5.2008 n. 108, suppl. ord. N. 113)? - (2) Circolari ABI 28.1.2004 Prot. OF/00296 su
Riforma del diritto societario e istruttoria per
l'erogazione del credito e 12.2.2004 Prot.
OF/00552 su Gruppo societario -
5Premessa (segue)?
La certezza giuridica è il requisito della
garanzia giuridicamente valida, efficace,
vincolante e opponibile ai terzi anche in sede
giudiziaria e concorsuale. I requisiti
organizzativi sono tecniche, presidi
organizzativi e linee guida che le Banche debbono
adottare sempre a tali fini. Nella Circolare
263/2006, Banca dItalia impone ciò come forma di
CRM metodiche obbligatorie di protezione del
credito (1). Alla base di tale normativa di
vigilanza c'è l'art. 47 Cost., la responsabilità
del bonus argentarius, dovere primario di
corretta erogazione del credito qualificata
attività di pubblico interesse (... raccolta del
pubblico risparmio) sottoposta al controllo della
Banca d'Italia ... in capo al banchiere, che è
soggetto specializzato, lobbligo di osservare le
norme comportamentali proprie della sua
professione (ai sensi dell art. 1176, comma 2,
c.c.) e le regole della correttezza (a norma
dell art. 1175 c.c.)". ------------------------
------------------ (1) V. Requisiti generali, in
Titolo II, Cap. 2, Sez. II delle Disposizioni di
Vigilanza Prudenziale per le Banche, per
l'attuazione di Basilea 2. (2) v. infra la
Circolare ABI Serie Legale n. 9 8.9.2008 su
Cass. SS.UU. 28.3. 2006 (nn. 7029, 7030 e 7031)?
6Premessa (segue)?
Prima di affrontare lo specifico della riforma
ex D.Lgs. 6/2003, si evidenzia lopportunità che
listruttoria valuti anche i profili della
responsabilità para-penale delle società ex.
D.Lgs. 231/2001 con particolare riferimento al
diritto penale societario (art. 25-ter),
allantiriciclaggio e contrasto del terrorismo
(art. 25-octies), allo scopo di mitigare anche il
rischio creditizio di eventuali sanzioni
interdittive e pecuniarie che possano colpire la
società affidata. Listruttoria sulla società
richiedente o garante dovrebbe quindi contemplare
anche accertamenti sulladozione di modelli
organizzativi di prevenzione dei reati .(1)
------------------------------------------ (1)
V. sullargomento il c.d. Decalogo 231 del
Tribunale di Milano Ord. GIP 9.11.2004 che
indica dieci requisiti di un modello aziendale di
prevenzione ritenuto idoneo dai giudici. Per le
PMI laccertamento può limitarsi ad un semplice
questionario.
7La verifica dei poteri di rappresentanza
- Oggi gli artt. 2384 (spa) e 2475 bis (srl)
attribuiscono agli amministratori un potere di
rappresentanza generale i cui limiti, derivanti
dallo statuto o da delibere interne, non sono
opponibili ai terzi, anche se da questi
conoscibili, a patto che non si provi che questi
hanno agito intenzionalmente a danno della
società. - Per la banca la carenza di poteri degli
amministratori o lestraneità dei loro atti
alloggetto sociale è certamente opponibile
perché esiste giurisprudenza sfavorevole che le
attribuisce una presunzione assoluta di diligenza
professionale (1) quindi, in attesa di indirizzi
giurisprudenziali sulla nuova disciplina
civilistica sopra descritta, è opportuno che le
banche continuino ad accertare che loperazione
conclusa rientri nei poteri dellamministratore .
- ---------------------------------
- (1) La diligenza della banca, nell'adempimento
dei suoi doveri di mandataria, è determinata non
in base al parametro dell'osservatore medio, ma
secondo il maggior grado di attenzione e prudenza
richiesto dalla professionalità del servizio
espletato al bonus argentarius (Cass. civ. Sez.
I, sent. n. 4642 del 07-11-1989). -
8Controlli di merito sullo statuto sociale
- Per quanto riguarda gli statuti, listruttoria
deve accertare la sussistenza delle seguenti
condizioni - a) la società datrice dipoteca deve produrre
statuto da cui risulti espressamente la
possibilità di prestare garanzie reali o
personali anche a favore di terzi e, in mancanza,
assumere apposita delibera consiliare per variare
lo statuto con la clausola La società potrà
prestare garanzie personali e reali anche per
debito altrui - b) tanto per la società mutuataria che per quella
datrice dipoteca, secondo quanto disposto dagli
artt. 2384-2475 bis per SPA ed SRL, la stipula
del mutuo e il rilascio della garanzia ipotecaria
devono corrispondere ad un interesse effettivo
delle società stesse che si considera rientrante
nelloggetto sociale se e in quanto in concreto
finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali
o comunque preordinata ad un interesse economico
della società (1)? - ---------------------------
- (1) Applicazione del criterio di c.d. normalità
- Cass. 9572/2000. in Guida Norm. 170/2000, 43? -
9Controlli di merito sullo statuto sociale
-
- Lincompatibilità delloperazione o della
garanzia con loggetto sociale si verifica quando
non cè un rapporto di mezzo a fine con
lattività, facilmente riscontrabile perché la
nuova normativa societaria impone che lattività
sia indicata nelloggetto sociale (artt. 2463,
co. 2, n. 3 e 2328. co. 2, n. 3 per SRL e SPA). - La strumentalità dellatto al perseguimento
dellattività nelloggetto sociale deve essere
valutata in concreto. L oggetto sociale e
linclusa attività non sono un limite alla
capacità delle società, ma piuttosto un
presupposto di efficacia degli atti degli
amministratori.
10 La verifica dei poteri di amministrazione
- Con la riforma delle società, il potere gestorio
spetta esclusivamente agli amministratori (nuovo
art. 2380 bis) , gli amministratori sono liberi
di seguire o meno eventuali autorizzazioni
assembleari che, anche ai fini istruttori,
debbono essere intese come meri pareri
assolutamente non vincolanti. Eliminata la
nozione di atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione. - Il nuovo art. 2381 esalta il ruolo delle funzioni
del presidente, attribuisce potere di delega al
consiglio di amministrazione, e riconosce a
livello legislativo poteri-doveri tipici del CdA
(valutare ladeguatezza dellassetto
organizzativo, amministrativo, contabile della
società, elaborare i piani strategici, valutare
in generale landamento della gestione),
stabilisce il principio per cui gli
amministratori devono agire in maniera informata.
(1)? - --------------------------------
- (1) Sullargomento, v. Amministrazione e
controllo nelle società per azioni non quotate ,
e Lamministrazione delle società a
responsabilità limitata, in Doc. nn. 13 del
26.6.2006 e 21 dell11.12.2006, a cura della
Fondazione Luca Pacioli
11La verifica dei poteri di amministrazione
- Nonostante le principali innovazioni dellart
2381 riguardino la vita interna societaria, le
stesse hanno rilievo ai fini dellistruttoria
soprattutto nei casi in cui si debbano finanziare
piani industriali il cui esame deve essere
effettuato dal CdA. - Nelle SPA, la normativa rafforza il ruolo e i
poteri del consiglio nella gestione societaria,
individuando materie di specifica competenza
dello stesso. In funzione di tali materie, le
banche debbono fare più frequente riferimento al
consiglio della società, nellistruttoria dei
finanziamenti.
12La verifica dei poteri di amministrazione
- Per le SRL , in materia di amministrazione, vige
unampia autonomia demandata dalla legge allo
statuto, quindi si possono verificare poteri
gestori attribuiti ad un amministratore unico, ad
un CdA, o a più amministratori in via congiunta o
disgiunta. - Nelle SRL va verificato attentamente se il
criterio di gestione sia congiunto o disgiunto,
al fine di accertare la riconducibilita
dellatto alla società. - occorre in particolare verificare se lo statuto
prevede il sistema di votazione del consiglio di
amministrazione mediante consultazione scritta o
sulla base del consenso espresso per iscritto
in caso positivo, è consigliabile pretendere le
manifestazioni di volontà di tutti i consiglieri
e non soltanto di quelli sufficienti a formare la
maggioranza, ovvero la prova della convocazione
di tutti gli amministratori.
13Il conflitto di interessi
- Secondo la precedente disciplina,
lamministratore di una SPA in conflitto di
interessi aveva lobbligo di comunicare il
conflitto agli altri amministratori e doveva
astenersi dal partecipare alle decisioni assunte
sulle materie oggetto di conflitto. - Il nuovo art. 2391 impone soltanto
allamministratore in conflitto di darne notizia
ad amministratori e sindaci precisando la natura,
i termini e la portata dellinteresse. La
successiva delibera deve motivare le ragioni e la
convenienza per la società nelloperazione, e non
è opponibile ai terzi in buona fede anche se
assunta con il voto determinante
dellamministratore portatore dellinteresse.
(1)? - ------------------------
- (1) V. sul punto C. Tedeschi, Conflitti di
interesse sotto controllo, Italia Oggi,
28.5.2003. Con il c.d. Decreto Correttivo-bis
D.Lgs. 310/2004 il comma 1 art. 2391 è stato
integrato disponendo che se cè un amministratore
unico, egli deve dare notizia del suo stato alla
prima assemblea utile v. par. 10 (Segue), il
conflitto di interessi, in Doc. n. 21
11.12.2006 a cura della Fondazione Luca Pacioli
14Il conflitto di interessi
- Per le SPA, ferma restando linopponibilità
dellinvalidità della delibera, assunta col voto
determinante dellamministratore portatore di
interesse proprio, ai terzi che in base ad essa
abbiano acquistato diritti in buona fede, le
banche debbono verificare che la delibera sia
assunta secondo il nuovo procedimento che prevede
il coinvolgimento dei sindaci e del consiglio
nella valutazione della conflittualità
dellinteresse proprio manifestato dal
consigliere. - In caso di amministratore unico portatore di
interessi in una determinata operazione, la banca
deve verificare che la comunicazione di tale
interesse sia stata effettuata senza indugio al
CdA ed al collegio sindacale.
15Il conflitto di interessi
- Per le SRL lart. 2475 ter non indica alcun
procedimento teso a prevenire o depotenziare il
conflitto di interessi (nessun dovere di
informazione preventiva al CdA, né di motivazione
della decisione o di astensione dellA.D.) ma si
limita ad affermare che i contratti conclusi
dagli amministratori in conflitto di interessi
possono essere annullati su domanda della
società se il conflitto era conosciuto o
riconoscibile dal terzo. - Per le SRL, ove vi sia un amministratore
portatore di un interesse in conflitto, al fine
di prevenire le conseguenza di una delibera
assunta col voto favorevole di costui, è
opportuno che la banca verifichi, nel silenzio
della legge, che il consigliere in parola informi
del conflitto il consiglio e si astenga dalla
discussione e dal voto.
16Governance il sistema dualistico e monistico
- La nuova disciplina prevede che la società possa
scegliere, in alternativa al sistema classico, un
sistema di governance basato sul modello tedesco
(dualistico), ovvero basato sul modello
anglosassone (monistico). In entrambi i casi la
scelta è lasciata allo statuto. - Occorre che le banche verifichino, dallanalisi
dello statuto, se la società abbia o meno
adottato i sistemi alternativi di governance in
caso positivo, le indagini circa i poteri degli
organi debbono essere effettuate alla luce delle
norme che disciplinano il sistema prescelto. - -----------------------------
- Sullargomento, v. parr. 1-2-3 del Doc. n. 13
26.6.2006 della Fondazione Luca Pacioli, cit.
Peraltro, visti i dati di Infocamere (in Sole 24
Ore, 10.2.2007) i sistemi alternativi a quello
tradizionale hanno avuto unapplicazione
irrilevante tradizionale 98, monistico 1,2,
dualistico 0,6.
17Lunico azionista
- Con la riforma del diritto societario la
possibilità di costituire una società
unipersonale per atto unilaterale è estesa sia
alle SPA che alle SRL. - Ai sensi della precedente disciplina lunico
azionista rispondeva illimitatamente con il
patrimonio personale delle obbligazioni sociali. - Oggi la responsabilità dellunico azionista è
limitata al periodo in cui non sia stato ancora
effettuato il conferimento, ovvero non sia stata
attuata liscrizione al registro imprese (artt.
2325, comma 2 e 2462, comma 2 ). - La responsabilità illimitata dellunico azionista
rimane per gli atti antecedenti il 31.12.2003 e
per quelli successivi fino al compimento degli
adempimenti richiesti dagli artt. 2325 e 1462.
18Lunico azionista
- In sede di istruttoria, constatando che la
riforma ha decretato la fine della garanzia ex
lege dellunico socio - La responsabilità illimitata dellunico azionista
di cui al previgente art. 2362 c.c. permane
comunque fino al 31 dicembre 2003 e fino al
perfezionamento degli adempimenti posti in essere
dopo quella data per eliminarla solo per le
obbligazioni sorte successivamente al compimento
degli adempimenti stessi non sarà più imputabile
allazionista unico una responsabilità
illimitata. - In caso di unico azionista di spa illimitatamente
responsabile, qualora la banca voglia coprirsi
dal rischio di veder ristretto nel tempo tale
regime di responsabilità, essa potrà farsi
rilasciare da costui, allatto della erogazione
del fido, una garanzia fideiussoria, in modo da
rendersi insensibile, sotto il profilo della
garanzia patrimoniale, alleventuale venir meno
della responsabilità illimitata dellunico socio.
19Il recesso del socio
- Sono numerose le cause di recesso del socio dalla
SPA, foriere di significativi rischi nel merito
creditizio inderogabili (art 2437 ult. comma),
derogabili (art 2437 co. 2)?, per la durata
indeterminata delle non quotate (art 2437 co.
3)?, per i soci di società facenti capo a gruppi
(art. 2497- quater), e ciò anche per le SRL (art.
2473). - Al fine di minimizzare i rischi di un recesso del
socio sulla tenuta del finanziamento effettuato
alla società, sia spa sia srl, occorre anzitutto
esaminare attentamente lo statuto anche nella
fase di revisione periodica del fido per
verificare se sono state inserite cause di
recesso ulteriori rispetto a quelle
legislativamente stabilite. Ciò premesso, può
essere utile chiedere alle società affidate di
segnalare il verificarsi di un evento integrante
unipotesi di recesso il verificarsi del recesso
da parte di uno o più soci. - ---------------------
- Sul punto, v. Massime Cons. Notarile di Milano,
n. 74 22.11.2005, Il diritto di recesso nella
società per azioni e Circolare ASSONIME n. 68
22.12.2005 Vedasi, ulteriori buone prassi
dellistruttoria infra Circolare ABI 28.1.2004,
cit.
20Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento
- Nellistruttoria, le modalità di esercizio
dellattività di direzione e coordinamento devono
essere valutate anche al fine di prevenire il
rischio che, ai sensi dellart. 2497, la Banca
possa essere coinvolta solidalmente nella
responsabilità per i danni commessi
nellinteresse imprenditoriale altrui, violando
i principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale. - Infatti, è in ogni caso responsabile in solido
chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e
chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
La lettura del comma 2 dellart. 2497, non
consente quindi di escludere la responsabilità
della banca finanziatrice. - La S. C., già prima della riforma, statuiva che
lappartenenza della società ad un gruppo non
legittima lesercizio di qualunque attività
estranea alloggetto sociale solo perché a favore
del gruppo (Cass. 8159/2000)? - ----------------------
- Sul tema, V. Circolare Assonime n. 44
23.10.2006, Direzione e coordinamento di società.
Profili di organizzazione e responsabilità del
fenomeno di gruppo
21 Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento
Adempimenti di pubblicità legale ex art.
2497-bis Adempimenti come lindicazione in atti
e corrispondenza e liscrizione in apposita
sezione del Registro Imprese dei dati sulla
controllante non sono obbligatori, ma in mancanza
la legge stabilisce la responsabilità degli
amministratori per danni arrecati a soci e terzi
conseguenti a mancata conoscenza (art.2497-bis,
comma 3). Listruttoria, onde evitare gli effetti
pregiudizievoli di tale regime, si deve accertare
lavvenuto assolvimento di tutti gli oneri di
pubblicità relativi all'attività di direzione e
coordinamento.
22 Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento
- Il problema è che nellistruttoria, lesercizio
dellattività di direzione e coordinamento può
non risultare dai documenti o può essere arduo
accertarla. Esso infatti talvolta non è
manifesto, né positivamente esercitato, anche per
la mancata osservanza degli adempimenti
pubblicitari di legge (art. 2407-bis). - Ove la banca affidi lente che esercita attività
di direzione e coordinamento di società, deve
porre attenzione alle modalità di esercizio di
tale attività, atteso il rischio di essere
coinvolta solidalmente con la società capogruppo
per i danni da questa prodotti verso le società
controllate, agendo nellinteresse
imprenditoriale proprio o altrui e violando i
principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale. (1)? - ------------------------
- V. 2 co., art. 2497 Risponde in solido chi
abbia comunque preso parte al fatto lesivo -
23 Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento
- La banca creditrice di società sottoposta
allaltrui direzione e coordinamento, ove si
verifichino i presupposti dellart. 2497 e si
registri un comportamento non corretto della
capogruppo, può attivare la responsabilità di
questa e della controllata affidata a tutela
delle proprie ragioni creditorie. - Anche in questo campo quindi si incorre nei
severi principi giurisprudenziali sull'abusiva
concessione del credito . (1)? - --------------------------------
- (1) Sull'argomento, v. ancora la Cass. SS.UU.
28.3. 2006 commentata nella Circolare ABI cit.,
per cui è abusivo il finanziamento se
caratterizzato dalla irregolarità
dellaffidamento sotto il profilo delle
condizioni patrimoniali dellimpresa finanziata -
che avrebbero dovuto indurre il buon banchiere
(bonus argentarius) a non accogliere la richiesta
di fido ... sia a fronte del comportamento
colposo della banca, che concede finanziamenti a
coloro che non avrebbero dovuto ottenerli in base
ad un istruttoria adeguata e veritiera -
24 Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento
- Unico temperamento la responsabilità e esclusa
se dal risultato complessivo dellattività di
direzione e coordinamento - non risulta alcun danno
- il danno viene eliminato con operazioni a ciò
dirette (art. 2497. co. 1). - Il legislatore ha così recepito nella normativa
societaria gli orientamenti giurisprudenziali e
la dottrina che avevano da tempo elaborato il
principio dei c. d. vantaggi compensativi . (1)? - ----------------------------
- (1) Sullargomento, oltre alla Circolare ABI già
citata, v. anche parr. 3.4.1 2 3.5 della
Circolare ABI, Prot. TR/OF 003882/2004 e P.
Bonazza, Gruppi societari e vantaggi
compensativi, in Riv. Dir. Società, n. 24 del
10.1.2005 -
25 Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento
Per quanto riguarda la società controllata, ai
fini dellistruttoria deve anche essere richiesta
una analitica motivazione delle sue decisioni
(art. 2497-ter). Le decisioni della controllata
devono recare puntuale indicazione delle ragioni
e degli interessi la cui valutazione ha inciso
sulla decisione. A ciò si provvede con la
concreta individuazione di tali motivazioni e
interessi, per arrivare ad un giudizio di merito
sulla correttezza delloperazione intrapresa.
Con tali valutazioni, la Banca può verificare, e
se del caso giustificare, che lapparente
diseconomicità di un atto, isolatamente
considerato, trova giustificazione nel quadro
generale dei costi e benefici derivanti
dallintegrazione di un gruppo.
(1)? ----------------- (1) Listruttoria ex art.
2497-ter è uno dei presidi contro molti rischi
della certezza giuridica del contratto e delle
garanzie la sottocapitalizzazione, le
operazioni infragruppo con finanziamenti
indiretti (rilascio garanzie a favore di terzi),
luso distorto del credito fondiario
(consolidamento passività a breve)?
26 Finanziamenti ed attività di direzione e
coordinamento
Con l'istruttoria e l'analisi delle
motivazioni ex art. 2497 la banca opera una
valutazione economica e operativa della decisione
societaria che tocca la vasta problematica della
sottocapitalizzazione, del reperimento di
capitale mediante operazioni infragruppo e i
finanziamenti indiretti, sotto la forma del
rilascio di garanzie. Ciò per diverse esigenze
di protezione del credito in mancanza, la banca
si espone alle conseguenze dell'uso distorto
del credito fondiario (consolidamento di
passività a breve), alle casistiche
dell'invalidità del contratto e delle garanzie
per simulazione/frode alla legge, e alla
revocatoria fallimentare.
27Forme innovative di finanziamento alle società
- Con il D.Lgs. 155/2006 e decreti attuativi del
24.1.2008, è ormai completato il quadro normativo
dell impresa sociale. Segnali di crescente
attenzione delle banche Banca Etica, apertura di
Banca Prossima di Intesa LABI ha varato la
Commissione Tecnica sulla CSR. - Per listruttoria rileva
- Attività dimpresa sociale vincolata a
interessanti settori, tra cui si segnalano
assistenza sociale e sanitaria - educazione,
istruzione e formazione ambiente ed ecosistema
patrimonio culturale servizi culturali
scuola . - Forma sociale di SRL, SPA o altra integrata con
dizione impresa sociale. - Utili e avanzi di gestione vanno al
reinvestimento e al patrimonio. - Obbligo liscrizione in apposita sezione del
Registro Società anche ai fini della limitazione
di responsabilità patrimoniale . - Oltre al bilancio, cè lobbligo del c.d.
bilancio sociale per il monitoraggio degli
obiettivi sociali dellattività, che deve essere
conforme ad apposte linee guida ministeriali
28Forme innovative di finanziamento alle società
- Problematiche/opportunità del credito allimpresa
sociale - Le criticita' delle linee guida ministeriali sul
bilancio sociale mancata valutazione su sinergie
del gruppo controllante, sui rischi finanziari,
sulla relazione fra spese/investimenti e
obiettivi sociali, mancanza di un organo di
vigilanza, carenze dei controlli. (1)? - Per l'SRL impresa sociale favorevole l'opzione
di conferire prestazioni d'opera, servizi
(lavoro), e beni immateriali (know-how, brevetti,
ecc.) salvo obbligo di polizza assicurativa o
fideiussione bancaria (art. 2464). - Per la SPA, dal 30 settembre scorso, i
conferimenti sono possibili anche con perizia di
un esperto dotato di adeguata e comprovata
professionalità (nuovo artt. 2343 ter) (2)? - Queste norme, col bilancio sociale, hanno un fine
importante agevolare l'avvio e il credito di
nuove imprese col conferimento di lavoro, aziende
e rami d'azienda. - ---------------------
- (1) V. G. Manetti - Univ. Firenze, Il bilancio
sociale dell'impresa sociale commento alle linee
guida ministeriali , in revisorietici . net - (2) Recentissimo D. Lgs. 142 del 4 agosto 2008
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