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Diapositiva 1

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Ticketing Ticketing: L. nr. 88 del 24 aprile 2003 Obbligo da parte delle societ utilizzatrici di impianti sportivi con capienza superiore alle 7.500 unit che ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 1


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Ticketing
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Ticketing L. nr. 88 del 24 aprile 2003
Obbligo da parte delle società utilizzatrici di
impianti sportivi con capienza superiore alle
7.500 unità che ospitino competizioni riguardanti
il gioco del calcio, in accordo con i proprietari
degli stessi, di assicurare - la numerazione
dei titoli di accesso -  la verifica elettronica
della regolarità del titolo di accesso mediante
l'utilizzo di apposite apparecchiature..
Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata
dalla L. n. 41/07
è fatto divieto alle società organizzatrici di
competizioni nazionali riguardanti il gioco del
calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi
titolo, direttamente od indirettamente, alla
società sportiva cui appartiene la squadra
ospitata, titoli di accesso agli impianti
sportivi ove tali competizioni si disputano,
riservati ai sostenitori della stessa. è,
altresì, fatto divieto di porre in vendita o
cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona
fisica o giuridica titoli di accesso in numero
superiore a quattro.
Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4
aprile 2007, n. 41
La richiesta di acquisto dei titoli di accesso
agli impianti sportivi con capienza superiore a
7.500 posti è corredata dalla presentazione di un
valido documento di identità per ogni
intestatario di ciascun titolo. Il personale
addetto agli impianti sportivi accerta la
conformità dell'intestazione del titolo di
accesso alla persona fisica che lo esibisce,
richiedendo la esibizione di un valido documento
di identità, e negando l'ingresso in caso di
difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti
del documento.
È fatto divieto alle società sportive o
concessionarie del servizio di vendita e
controllo dei titoli di accesso di adibire a tale
servizio personale nei cui confronti il prefetto
abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui
sopra.
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Vendita e cessione dei titoli di accesso
Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4
aprile 2007, n. 41
E vietato alle società sportive corrispondere in
qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti
destinatari di provvedimenti DASPO, prescrizioni
ovvero a misure di prevenzione personali e
patrimoniali ovvero a soggetti che siano stati,
comunque, condannati, anche con sentenza non
definitiva, per reati commessi in occasione o a
causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni,
contributi e facilitazioni di qualsiasi natura,
ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o
gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di
viaggio. è parimenti vietato alle società
sportive corrispondere contributi, sovvenzioni,
facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni
di tifosi comunque denominate, salvo quanto
previsto nellambito della iniziative per
promuovere i valori dello sport. E fatto
divieto alle società organizzatrici di
competizioni riguardanti il gioco del calcio,
responsabili della emissione, distribuzione,
vendita e cessione dei titoli di accesso, di
emettere, vendere o distribuire titoli di accesso
a soggetti che siano stati destinatari di
provvedimenti di DASPO ovvero a soggetti che
siano stati, comunque, condannati, anche con
sentenza non definitiva, per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive.
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Vendita e cessione dei titoli di accesso
Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4
aprile 2007, n. 41
Le società organizzatrici delle manifestazioni
sportive sono tenute a rilasciare, anche in
deroga al limite numerico di cui allarticolo
1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24
febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,
introdotto dallart. 1, comma 2, del presente
decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori
di anni quattordici accompagnati da un genitore o
da un parente fino al quarto grado, nella misura
massima di un minore per ciascun adulto, per un
numero di manifestazioni sportive non inferiore
al 50 percento di quelle organizzate nellanno.
Le società sportive possono stipulare con
associazioni legalmente riconosciute, aventi tra
le finalità statutarie la promozione e la
divulgazione dei valori e dei princìpi della
cultura sportiva, della non violenza e della
pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta
olimpica, contratti e convenzioni in forma
scritta aventi ad oggetto progetti di interesse
comune per la realizzazione delle predette
finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi
con associazioni legalmente riconosciute dei
sostenitori di altre società sportive aventi i
medesimi fini statutari. I contratti e le
convenzioni stipulati con associazioni legalmente
riconosciute che abbiano tra i propri associati
persone a cui è stato notificato il DASPO sono
sospesi per la durata di tale divieto, salvo che
intervengano lespulsione delle persone
destinatarie del divieto e la pubblica
dissociazione dellassociazione dai comportamenti
che lo hanno determinato
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Ticketing Decreto Interministeriale del 6 giugno
2005
Emissione e distribuzione dei titoli di accesso
  • Le società organizzatrici di competizioni
    riguardanti il gioco del calcio devono assicurare
    che nei luoghi in cui sono distribuiti o posti in
    vendita i titoli di accesso siano affisse
    apposite avvertenze per gli acquirenti, recanti,
    in modo leggibile, il regolamento di utilizzo
    dellimpianto e che, con latto dacquisto, il
    titolare si è impegnato a prendere visione ed a
    rispettare tutti i punti dello stesso. Dovrà
    essere comunque evidenziato
  • che lutilizzazione del titolo di acquisto
    comporta laccettazione delle norme del
    regolamento
  • che il rispetto di tali norme è condizione
    indispensabile per laccesso e la permanenza
    degli spettatori nellimpianto sportivo
  • che laccesso agli impianti sportivi può
    comportare la sottoposizione dellinteressato a
    controlli di prevenzione e sicurezza sulla
    persona e nelle eventuali borse e contenitori al
    seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire
    l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze
    illecite, proibite o suscettibili di indurre o
    provocare atti di violenza
  • che il trattamento dei dati personali è
    effettuato secondo le disposizioni del codice in
    materia di protezione dei dati personali e del
    presente decreto, indicando il responsabile del
    trattamento.
  • Il numero dei titoli di accesso emessi e
    distribuiti non può essere superiore alla
    capienza di ciascun settore riservato al
    pubblico, determinata dalla Commissione
    provinciale o locale di vigilanza sui locali di
    pubblico spettacolo.
  • Fermi restando tali limiti di capienza, in
    occasione di competizioni ad alto rischio o
    quando si prevede un notevole afflusso di tifosi,
    la capienza di ciascun settore e, di conseguenza,
    il numero di tagliandi di accesso emettibili per
    ciascuno di essi, sono sottoposti alle decisioni,
    rispettivamente, delle competenti Autorità
    Provinciali di pubblica sicurezza o dalle
    competenti Leghe Nazionali Professionisti o
    Dilettanti.

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Ticketing Decreto Interministeriale del 6 giugno
2005
Emissione e distribuzione dei titoli di accesso
  • Lemissione e la distribuzione dei titoli di
    accesso sono soggette alle seguenti condizioni e
    modalità
  • i titoli di accesso devono essere numerati e
    devono recare le generalità dellutilizzatore,
    lindicazione del posto assegnato
  • negli impianti sportivi con capienza superiore
    alle 7.500 persone i titoli di accesso destinati
    al pubblico saranno distinti da quelli rilasciati
    a titolo di omaggio o di accredito per il
    personale di servizio e per quello di supporto
    agli spettatori
  • al fine di agevolare le operazioni di
    accoglienza, indirizzamento e controllo degli
    spettatori in fase di afflusso, i titoli di
    accesso destinati al pubblico dovranno essere di
    colore diverso per ciascun settore dello stadio.
    Di colore diverso dovranno essere, in ogni caso,
    quelli destinati ai sostenitori della squadra
    ospite
  • fatte salve le eventuali determinazioni del
    Questore, per motivi di ordine e sicurezza
    pubblica, le variazioni di settore potranno
    essere effettuate solo da personale incaricato
    dalla società organizzatrice dellevento, il
    quale apporterà le necessarie modificazioni o
    integrazioni del titolo di accesso, anche
    mediante timbratura appositamente vidimata, nel
    rispetto, comunque, della capienza del settore.
    Di tali variazioni sarà compilata formale
    documentazione
  • i titoli di accesso per i sostenitori della
    squadra ospite dovranno essere di numero pari
    alla capienza del settore ospiti e saranno emessi
    e distribuiti almeno cinque giorni prima della
    competizione cui si riferiscono, in maniera tale
    da evitare qualsiasi promiscuità tra sostenitori
    delle due compagini che disputano lincontro.

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Ticketing Decreto Interministeriale del 6 giugno
2005
Obblighi delle società organizzatrici dellevento
  • Le società organizzatrici devono dotarsi di
    moderni sistemi di emissione, distribuzione e
    vendita dei titoli di accesso in grado di
  • emettere, per ciascun settore, un numero di
    titoli di accesso non superiore al numero di
    posti a sedere realmente disponibile in esso
  • registrare il numero di titoli di accesso emessi
    divisi per abbonamenti, giornalieri e
    accrediti
  • rendere disponibile, in tempo reale, tale dato
    alle autorità di pubblica sicurezza
  • avere disponibilità, in tempo reale, del numero
    totale, per settore e per tipologia
    (abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli
    di accesso distribuiti e venduti o ceduti a
    titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle
    autorità di pubblica sicurezza
  • associare a ciascun biglietto emesso le
    generalità o ragione sociale del rivenditore o
    cedente
  • associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le
    generalità dellacquirente o cessionario
    memorizzando i dati in modo sicuro e protetto.
  • Per tali attività e, particolarmente, per quelle
    relative allassociazione a ciascun titolo di
    accesso delle generalità dellacquirente o
    utente, le società organizzatrici o loro delegati
    per la specifica attività, sono tenuti
  • ad individuare il titolare o responsabile del
    trattamento dei dati personali, i cui dati devono
    essere riportati in modo leggibile sul titolo di
    accesso
  • ad osservare le disposizioni del codice in
    materia di protezione dei dati personali e di
    quelle ivi richiamate
  • ad assicurare limmediata disponibilità dei dati
    da parte dellautorità giudiziaria o di pubblica
    sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di
    polizia giudiziaria espressamente designati.

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Ticketing Decreto Interministeriale del 6 giugno
2005
Caratteristiche del titolo e tecniche
anticontraffazione
Trattazione dei dati personali
  • Ciascun titolo di accesso dovrà chiaramente
    indicare
  • la società organizzatrice responsabile della
    emissione e della distribuzione
  • il nome e lubicazione dellimpianto sportivo a
    cui si autorizza lingresso
  • la competizione e la partita o le partite di
    calcio per cui è valido, ovvero il periodo di
    validità (stagione calcistica - singolo
    incontro)
  • il numero progressivo di rilascio
  • la lettera o il numero del varco di accesso
    allimpianto sportivo attraverso il quale il
    titolare dovrà fare ingresso per raggiungere gli
    spalti
  • il settore ed il numero della fila e del posto a
    sedere che il possessore del titolo di accesso
    sarà tenuto ad occupare sugli spalti.
  • Ciascun titolo di accesso dovrà riportare
    stampato, con tecniche anticontraffazione, un
    codice realizzato con caratteri riconoscibili
    otticamente ed un codice bi-dimensionale, o altro
    sistema leggibile tramite lettori di prossimità,
    ove siano registrati, oltre alle informazioni di
    cui sopra, anche, in maniera sicura e protetta,
    ovvero firmate digitalmente e cifrate, lidentità
    del titolare (nome, cognome, data e luogo di
    nascita, residenza), nonché gli estremi del
    ricevitore o cedente (denominazione, ragione
    sociale, sede legale) tali dati, relativi ai
    soli titoli di accesso effettivamente venduti o
    ceduti, dovranno essere trasferibili
    automaticamente ad una banca dati accessibile al
    sistema di controllo degli accessi.
  • Per lo svolgimento di trattazione dei dati
    sensibili, tali attività, i dati sono raccolti e
    trattati dalla società organizzatrice o da altro
    organismo delegato alle specifiche attività, i
    cui dati devono essere riportati in modo
    leggibile, anche a distanza, su appositi cartelli
    applicati in prossimità dei varchi controllati. I
    titolari ed i responsabili del trattamento sono
    tenuti a
  • osservare le disposizioni del codice in materia
    di protezione dei dati personali e di quelle ivi
    richiamate
  • ad assicurare limmediata disponibilità dei dati
    da parte dellautorità giudiziaria o di pubblica
    sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di
    polizia giudiziaria espressamente designati.
  • Essi sono altresì tenuti alla immediata
    comunicazione agli organi di cui sopra, delle
    eventuali variazioni di settore o titolarità del
    biglietto autorizzate.
  • Le società organizzatrici o loro delegati per la
    specifica attività non possono effettuare
    connessioni dei dati personali oltre a quelle
    espressamente previste dal presente decreto.
  • Fatti salvi i trattamenti per finalità di
    pubblica sicurezza o giudiziaria, i dati
    personali raccolti sono cancellati trascorsi
    sette giorni dalla data dellevento calcistico
    cui si riferiscono.

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Ticketing Decreto Interministeriale del 6 giugno
2005
Divieto di vendita dei biglietti
Titoli per VIP, steward ed altro personale in
servizio allinterno dellimpianto
I titoli di accesso recanti la dicitura V.I.P.,
rilasciati in numero non superiore alla capienza
del settore comunemente denominato Tribuna
V.I.P. daranno accesso al solo settore Tribuna
V.I.P. con ingresso da un unico varco riservato
e distinto. Ai titolari di tessere speciali per
lingresso allo stadio emesse a vario titolo,
allinizio di ciascuna stagione, da enti
competenti (CONI, Federazioni Sportive) dovrà
essere rilasciato obbligatoriamente un biglietto
o un accredito che indichi il posto da occupare,
sempre nel rispetto della capienza dellimpianto
e del settore. I possessori di tali titoli di
accesso sono comunque soggetti allo stesso
regolamento duso e desercizio dellimpianto
destinato al resto degli spettatori. Al personale
di servizio allinterno dellimpianto, indicato
nelle apposite liste, compilate dalla società
organizzatrice almeno un giorno prima
dellevento, deve essere rilasciato uno specifico
titolo di accesso contenente il nominativo del
titolare, le mansioni svolte, le aree
dellimpianto cui dà accesso e la validità
temporale. I titoli rilasciati per più gare
dovranno contenere anche la fotografia del
titolare.
Dalle ore 19,00 del giorno precedente lo
svolgimento degli incontri è vietata la vendita o
cessione dei titoli di accesso al settore ospiti
e, in ogni caso, nel giorno di svolgimento di
qualsiasi competizione calcistica è vietata la
vendita diretta dei biglietti nellaera di
servizio esterna dellimpianto sportivo. Le
società organizzatrici, in relazione allo spazio
disponibile, dovranno posizionare allesterno
dellintero perimetro dellimpianto sportivo una
recinzione, anche temporanea, lungo la quale
predisporre adeguati servizi per una prima
verifica del possesso, da parte del pubblico, di
regolare titolo di accesso allo stadio, nonché
per indirizzare lo spettatore al varco di accesso
al settore assegnato. Il possesso del titolo di
ingresso valido, con lindicazione corretta dei
dati personali, costituirà requisito
indispensabile per laccesso degli spettatori
allarea di servizio esterna, definita dal
decreto del Ministro dellinterno 18 marzo 1996 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché
per la permanenza nella zona spettatori e nello
spazio riservato agli spettatori indicato nel
titolo stesso.
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