Title:
1 I requisiti di ruralità dei fabbricati
abitativi e delle costruzioni strumentali
ad uso agricolo
- Modena, 19 aprile 2007
- Dott. Ing. Salvatore Scarpino Direzione
Regionale dellEmilia Romagna
2Obiettivo della presentazione
- Presentare la struttura attuale del Catasto
Italiano, alla luce della normativa vigente e
delle disposizioni emanate in materia. - Introdurre il Catasto dei Fabbricati.
- Illustrare i Requisiti di Ruralità dei fabbricati
abitativi e delle costruzioni strumentali alle
attività agricole. - Trattare laccatastamento dei Fabbricati Rurali,
sulla base dellattuale normativa catastale.
3Argomenti della presentazione
- Il contesto
- La normativa di riferimento
- Il Catasto Italiano
- Struttura ante L. 133/94
- Struttura post L.. 133/94
- Struttura attuale
- Il Catasto dei Fabbricati
- La legge istitutiva
- Il regolamento attuativo
- La formazione
- La conservazione
- I requisiti di ruralitÃ
- I fabbricati abitativi
- Le costruzioni strumentali ad uso agricolo
- Laccatastamento dei Fabbricati Rurali
- Il Dibattito
-
4 5Il contesto
- Latto di indirizzo del Ministro delleconomia e
delle finanze, concernente gli sviluppi della
politica fiscale per il triennio 2007 2009, e
la manovra finanziaria 2007 hanno delineato uno
scenario decisamente innovativo e straordinario,
che determina forti impegni per lAgenzia,
chiamata a contribuire in misura rilevante ad
azioni di contrasto allevasione ed allelusione
in campo immobiliare - Nel contesto individuato, coerentemente con
latto di indirizzo per il conseguimento degli
obiettivi di politica fiscale per gli anni 2007
2009, lAgenzia ha definito alcune linee
strategiche, quale il miglioramento
dellefficacia dellazione fiscale -
6Il contesto
- Questo contesto prevede il concorso di attivitÃ
già in essere ovvero innovative allincremento
delle attività di controllo, quali le verifiche
di sussistenza dei requisiti di ruralità e della
presenza di fabbricati non dichiarati in catasto - Il perseguimento di questo obiettivo si fonda
sulla cooperazione tra vari enti istituzionali
Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate,
Agea, Comuni, Camere di Commercio e
lintegrazione di diverse procedure e tecnologie
di intervento, quali verifiche amministrative,
telerilevamento e fotoidentificazione, incrocio
informatico di ortofoto digitali (Agea) e di
mappe catastali -
7- LA NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
8La normativa di riferimento Il Catasto Terreni 1
- Principale normativa di riferimento
- Legge 1 marzo 1886, n. 3682
- Legge sulla perequazione fondiaria
- R. Decreto 8 ottobre 1931, n. 1572
- Testo Unico delle leggi sul Nuovo Catasto
dei Terreni - R. Decreto 12 ottobre 1933, n. 1539
- Regolamento per lesecuzione del testo
unico - R. Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153
- Regolamento per la conservazione del Nuovo
Catasto Terreni - D.M. 1marzo 1949
- Istruzione XIV modificata per la
conservazione del Nuovo Catasto Terreni
9 La normativa di riferimento Il Catasto Terreni 2
- Principale normativa di riferimento
- Legge 1 ottobre 1969, n. 679
- Semplificazione delle procedure catastali
- Legge 26 ottobre 1972, n. 650
- Perfezionamento e revisione del sistema
catastale - D.M. 19 aprile 1994, n. 701
- Regolamento recante norme per lautomazione
delle procedure di aggiornamento - degli atti catastali
10La normativa di riferimento Il Catasto dei
Fabbricati 1
- Principale normativa di riferimento
- Legge 11 agosto 1939, n. 1249
- Accertamento generale dei fabbricati
urbani, rivalutazione del relativo reddito e
formazione del nuovo catasto edilizio urbano - D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
- Regolamento per la formazione del nuovo
catasto edilizio urbano - Legge 26 febbraio 1994, n. 133
- Costituzione del catasto dei fabbricati e
modalità di produzione ed adeguamento della nuova
cartografia a grande scala - D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
- Regolamento recante norme in tema di
costituzione del catasto dei fabbricati e
modalità di produzione ed adeguamento della nuova
cartografia catastale
11La normativa di riferimento Il Catasto dei
Fabbricati 2
- Principale normativa di riferimento
- D.P.R. 23 marzo 1998, n.139
- Regolamento recante norme per la revisione
dei criteri di accatastamento dei fabbricati
rurali, a norma dellart. 3, comma 156, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 - D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 536
- Regolamento recante modifiche al D.P.R.
n.139/98, concernente la revisione dei criteri di
accatastamento dei fabbricati rurali - Legge 9 marzo 2006, n.80
- Art. 34-quinquies
-
12La normativa di riferimento Il Catasto dei
Fabbricati 3
- Principale normativa di riferimento
- D.L. 3 ottobre 2006, n.262
- art. 2, commi 36-37-38-39
- Legge 29 dicembre 2006, n. 296
- Legge Finanziaria 2007
- Provvedimento del Direttore dellAgenzia del
Territorio 9 febbraio 2007 - Definizione delle modalità tecniche e
operative per laccertamento in catasto dei
fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno
persi i requisiti per il riconoscimento della
ruralità ai fini fiscali
13La normativa di riferimento Il Catasto dei
Fabbricati 4
- Principale prassi di riferimento
- Circolare n. 2/84
-
- Circolare n.15/85
-
- Circolare n. 96T/98
- Risoluzione 87T/99
-
- Circolare n. 50E/2000
14La normativa di riferimento Il Catasto dei
Fabbricati 5
- Principale prassi di riferimento
- Circolare n. 118E/2000
- Circolare n. 18T/2000
- Circolare n. 9/2001
- Circolare n. 3/2006
15 16Il Catasto Italiano
-
- Definizione
- Archivio dei documenti ufficiali che
descrivono in forma amministrativo-censuaria e
geometrico-cartografica tutti i beni immobili
esistenti sul territorio nazionale, tenendone in
evidenza le mutazioni, allo scopo di costituire
linventario dei beni stessi.
17Il Catasto Italiano
-
- Art.9 della L. 133/94
- Ai fini di realizzare un inventario
completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il
ministero delle finanze provvede al censimento di
tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati
rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale
qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che
assumerà la denominazione di catasto dei
fabbricati
18Il Catasto Italiano
- SITUAZIONE PRIMA DELLA LEGGE N. 133/94
- CATASTO TERRENI
- Terreni
- Fabbricati Rurali
- Porzioni Rurali
- CATASTO EDILIZIO URBANO
- Immobili Urbani
- Aree Urbane
- Lastrici Solari
19Il Catasto Italiano
- PREVISIONI DELLA LEGGE N. 133/94
- CATASTO TERRENI
- Terreni
- Fabbricati Rurali
- Porzioni Rurali
- CATASTO EDILIZIO URBANO
- Immobili Urbani
- Aree Urbane
- Lastrici Solari
20Il Catasto Italiano
- SITUAZIONE DOPO LA LEGGE N. 133/94
- CATASTO TERRENI
- Terreni
-
-
CATASTO DEI FABBRICATI Immobili Urbani Aree
Urbane Lastrici solari Fabbricati
Rurali Porzioni Rurali
21Il Catasto Italiano
- STRUTTURA ATTUALE DEL CATASTO ITALIANO
- CATASTO TERRENI
- Terreni
- Fabbricati rurali (residuali)
- Porzioni rurali (residuali)
-
-
CATASTO DEI FABBRICATI Fabbricati Aree
Urbane Lastrici solari
22- IL CATASTO DEI
FABBRICATI
23Il Catasto dei fabbricati la legge istitutiva
-
- Lart. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
convertito nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133
ha previsto - Listituzione del catasto dei fabbricati
-
- Le specifiche tecniche relative alle modalità di
produzione ed adeguamento della cartografia
catastale - Lemanazione di un regolamento di attuazione
- I requisiti di ruralità dei fabbricati ai fini
fiscali
24Il Catasto dei fabbricati il regolamento
-
- Il regolamento è stato emanato con Decreto del
Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 e
pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1998. - Si articola nei tre titoli seguenti
- Catasto dei fabbricati
- Cartografia catastale
- Norme transitorie
-
25Il Catasto dei fabbricati il regolamento
-
- Art.1 del D.M. 28/98
- Il catasto dei fabbricati rappresenta
linventario del patrimonio edilizio nazionale - Il minimo inventariale è lunità immobiliare
26Il Catasto dei fabbricati il regolamento
-
- Art.2 del D.M. 28/98
- Lunità immobiliare è costituita da una porzione
di fabbricato, o da un fabbricato, o da un
insieme di fabbricati ovvero da unarea, che,
nello stato in cui si trova e secondo luso
locale, presenta potenzialità di autonomia
funzionale e reddituale - Labitazione e gli altri immobili strumentali
allesercizio dellattività agricola
costituiscono unità immobiliari da denunciare in
catasto autonomamente
27Il Catasto dei fabbricati il regolamento
-
- Art. 3 del D.M. 28/98
- Luniverso delle costruzioni è articolato
sostanzialmente nei seguenti insiemi - Costruzioni aventi caratteri di ordinarietÃ
(art.2) - Costruzioni aventi scarsa rilevanza cartografica
o censuaria (art.6) - Costruzioni e manufatti marginali (art.3)
- Costruzioni iscritti in catasto ai soli fini
della identificazione (art.3)
28Il Catasto dei fabbricati il regolamento
-
- Art.5 del D.M. 28/98
- Ai fini della conservazione del catasto dei
fabbricati si applica la normativa vigente per il
nuovo catasto edilizio urbano
29Il Catasto dei fabbricati il regolamento
-
- Art. 9 del D.M. 28/98
- Laccatastamento demandato alla parte
interessata, viene eseguito solo in caso duso,
intendendosi con questa allocuzione - La mutazione oggettiva dello stato dei beni
- La perdita dei requisiti di ruralità ai fini
fiscali - La mutazione nello stato di diritto delle
costruzioni
30Il Catasto dei fabbricati il regolamento
-
- Art. 26 del D.M. 28/98
- Il completo ed uniforme censimento delle
costruzioni già censite al catasto terreni
avverrà in due fasi distinte - La prima a carico dellAmministrazione
finanziaria, consistente nella integrazione nel
nuovo catasto dei fabbricati delle informazioni
attualmente conservate nel catasto terreni - La seconda demandata alla parte interessata e
consistente nel caso duso di cui allart.9
31Il Catasto dei fabbricati il regolamento
-
- Art. 27 del D.M. 28/98
- Fino al completamento delle operazioni di
formazione del catasto dei fabbricati previste
allart. 26, per le mutazioni nello stato di
diritto delle costruzioni rurali si applica la
normativa di conservazione del catasto dei
terreni
32 33I requisiti di ruralitÃ
- REQUISITI PER LA RURALITA AI FINI FISCALI
- Art. 9 della L. 133/94
- Art. 2 del D.P.R. 139/98
- Art. 2 , comma 37 del D.L. 262/06
34I requisiti di ruralitÃ
- REQUISITI PER LA RURALITA AI FINI FISCALI
- Fabbricati destinati alledilizia abitativa (art.
9, comma 3) - Requisiti soggettivi
- Requisiti oggettivi
- Fabbricati strumentali allattività agricola (
art. 9, comma 3-bis) - Requisiti oggettivi (esclusivamente)
-
35I requisiti di ruralità edilizia abitativa i
soggetti 1
-
- Ai fini del riconoscimento della ruralità degli
immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o
porzioni di fabbricati destinati ad edilizia
abitativa devono soddisfare le seguenti
condizioni - Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto
titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale sul terreno, ovvero
dallaffittuario del terreno stesso o dal
soggetto che ad altro titolo conduce il terreno
cui limmobile è asservito, semprechè tali
soggetti rivestano la qualifica di imprenditore
agricolo, iscritti nel registro delle imprese di
cui allarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n 580 - o dai familiari conviventi a loro carico
risultanti dalle certificazioni anagrafiche - o da soggetti titolari di trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attivitÃ
svolta in agricoltura - o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini
previdenziali -
36I requisiti di ruralità edilizia abitativa i
soggetti 2
-
- Limmobile deve essere utilizzato quale
abitazione dai soggetti indicati, sulla base di
un titolo idoneo - ovvero da dipendenti esercitanti attivitÃ
agricole nellazienda a tempo indeterminato - o a tempo determinato per un numero annuo di
giornate lavorative superiori a cento, assunti
nel rispetto della normativa in materia di
collocamento - ovvero dalle persone addette allattività di
alpeggio in zone di montagne -
37I requisiti di ruralità edilizia abitativa la
superficie
-
- Il terreno cui il fabbricato è asservito deve
avere una superficie non inferiore a 10.000 mq.
ed essere censito al catasto terreni con
attribuzione di reddito agrario - Qualora sul terreno siano praticate colture
specializzate in serra o la funghicoltura o altra
coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in
comune considerato montano, il suddetto limite
viene ridotto a 3.000 mq. -
38I requisiti di ruralità edilizia abitativa i
parametri fiscali
-
- Il volume di affari, derivante da attivitÃ
agricole del soggetto che conduce il fondo, deve
risultare gt 50 reddito complessivo - Se il terreno è ubicato in comune considerato
montano, Il volume di affari, derivante da
attività agricole del soggetto che conduce il
fondo, deve risultare gt 25 reddito complessivo - Nel reddito complessivo non confluiscono i
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito
di attività svolta in agricoltura - Il volume di affari dei soggetti che non
presentano la dichiarazione ai fini dell IVA si
presume pari al limite massimo previsto per
lesonero dallart. 34 del D.P.R. 633/72 -
39I requisiti di ruralità edilizia abitativa le
tipologie
-
- Non possono comunque essere riconosciuti rurali i
fabbricati ad uso abitativo che hanno le
caratteristiche delle unità immobiliari
appartenenti alle categorie catastali - A/1
- A/8
- Aventi le caratteristiche di lusso previste dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1969 -
40I requisiti di ruralità edilizia abitativa
particolari caratteristiche
-
- Fermi restando i requisiti previsti, si considera
rurale anche il fabbricato che non insiste sui
terreni cui limmobile è asservito, purché
entrambi risultino ubicati nello stesso comune o
in comuni confinanti - Nel caso in cui lunità immobiliare sia
utilizzata congiuntamente da più proprietari o
titolari di altri diritti reali, da più
affittuari, ovvero da più soggetti che conducono
il fondo sulla base di un titolo idoneo, i
requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno
di tali soggetti - Qualora sul terreno, sul quale è svolta
lattività agricola, insistano più unitÃ
immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di
ruralità devono essere soddisfatti distintamente -
41I requisiti di ruralità edilizia abitativa
lampiezza
-
- Nel caso di utilizzo di più unità ad uso
abitativo, da parte di componenti lo stesso
nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità è
subordinato, oltre che all esistenza dei
requisiti precedenti, anche - al limite massimo di 5 vani catastali o,comunque,
di 80 mq per un abitante - e di 1 vano catastale o, comunque, di 20 mq. per
ogni altro abitante oltre il primo -
-
42I requisiti di ruralità ledilizia abitativa
dichiarazioni sostitutive
-
- I requisiti soggettivi possono essere dimostrati
anche attraverso la presentazione di
dichiarazioni sostitutive di notorietà rese ai
sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, dal soggetto dichiarante - Le suddette dichiarazioni sono sottoposte ai
controlli di rito da parte degli enti preposti -
43I requisiti di ruralità costruzioni strumentali
-
- Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere
rurale alle costruzioni -
- strumentali alle attività agricole di cui
allart. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(testo unico delle imposte sui redditi) - strumentali alle attività agricole destinate alla
protezione delle piante, alla conservazione dei
prodotti agricoli, alla custodia delle macchine,
degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione - destinate allagriturismo
-
44I requisiti di ruralità costruzioni strumentali
art. 32 DPR 917/86
-
- Sono considerate attività agricole ai sensi
dellart. 32 del D.P.R. n. 917/86 - le attività dirette alla coltivazione del terreno
e alla silvicoltura - lallevamento degli animali con mangimi
ottenibili per almeno un quarto dal terreno - le attività dirette alla produzione di vegetali
tramite di strutture fisse o mobili, anche
provvisorie, se la superficie adibita alla
produzione non eccede il doppio di quella del
terreno - le attività dirette alla manipolazione,
trasformazione e alienazione di prodotti agricoli
e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno,
che rientrino nellesercizio normale
dellagricoltura seconda la tecnica che lo
governa e abbiano per oggetto prodotti ottenuti
per almeno la metà dal terreno e dagli animali
allevati su di esso -
45I requisiti di ruralità costruzioni strumentali
agriturismo 1
-
- Per attività agrituristiche, ai sensi dellart. 2
della legge 20 febbraio 2006, n. 96 si intendono
le attività di ricezione ed ospitalità esercitate
dagli imprenditori agricoli di cui allart.2135
del codice civile, anche nella forma di societÃ
di capitali o di persone, oppure associati fra
loro, attraverso lutilizzazione della propria
azienda, in rapporto di connessione rispetto
alle attività di coltivazione del fondo,
silvicoltura e di allevamento di animali - Possono essere addetti allo svolgimento delle
attività agrituristiche limprenditore agricolo e
i suoi familiari ai sensi dellart. 230-bis del
codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a
tempo determinato, indeterminato e parziale -
46I requisiti di ruralità costruzioni strumentali
agriturismo 2
-
- Rientrano tra tali attivitÃ
- lospitalità stagionale in alloggi o in spazi
aperti destinati alla sosta di campeggiatori - la somministrazione di pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri e da prodotti
di aziende agricole della zona ivi compresi
quelli a carattere alcolico e superalcolico - lorganizzazione di degustazioni di prodotti
aziendali, ivi inclusa la mescita di vini - lorganizzazione, anche allesterno dei beni
fondiari nella disponibilità dellimpresa, di
attività ricreative, culturali, didattiche, di
pratica sportiva, nonché escursionistiche e di
ippoturismo finalizzate alla valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale - Sono considerati di propria produzione le
bevande e i cibi prodotti, lavorati e
trasformati nellazienda agricola, nonché quelli
ricavati da materie prime dellazienda agricola e
ottenuti attraverso lavorazioni esterne -
47I requisiti di ruralità costruzioni non
utilizzate
-
- Non si considerano produttive di reddito di
fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché
risultino soddisfatti i requisiti in precedenza
precisati per essere considerati rurali. - La mancata utilizzazione deve essere comprovata
da unautocertificazione, effettuata nei modi e
nei termini previsti dalla legge (D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445) - Lautocertificazione deve attestare lassenza di
allacciamento alle reti dellenergia elettrica,
dellacqua e del gas -
48- LACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI
RURALI
49Laccatastamento dei fabbricati rurali
-
- Successivamente allentrata in vigore del
regolamento di cui al D.M. n. 28/98 (11 marzo
1998) sono state unificate, per tutte
indistintamente le costruzioni di nuova
edificazione ovvero oggetto di variazione, le
procedure per la denuncia dei fabbricati (urbani
e rurali) al Catasto dei Fabbricati -
50Laccatastamento dei fabbricati rurali
ORDINARIO
PREGEO
MODESTA ENTITA (Nei casi di cui allart. 6 del
DM)
DOCFA
LA PROCEDURA E UNICA
51Laccatastamento dei fabbricati rurali
IN USCITA DAL C.F. (VAR)
DEMOLIZIONI DI FABBRICATI
NUOVE COSTRUZIONI
FABBRICATI CENSITI AL C.T. SENZA REQUISITI
IN ENTRATA AL C.F. (NC)
PORZIONI CENSITE AL C.T. SENZA REQUISITI
FABBRICATI ESISTENTI MAI CENSITI
52Laccatastamento dei fabbricati rurali
AREE DERIVANTI DA DEMOLIZIONI DI FABBRICATI
IN ENTRATA AL C.T.
E INIBITA OGNI DENUNCIA DI FABBRICATO
FABBRICATI CENSITI AL C.T. SENZA REQUISITI
IN USCITA DAL C.T. (NC)
PORZIONI CENSITE AL C.T. SENZA REQUISITI
53Laccatastamento dei fabbricati rurali il
classamento
-
- Le unità immobiliari destinate ad edilizia
abitativa saranno classate nella categoria
ordinaria più rispondente tra quelle presenti nei
quadri di qualificazione vigenti -
54Laccatastamento dei fabbricati rurali il
classamento
-
- Le unità immobiliari funzionali ad attivitÃ
produttiva saranno censite - di norma nella categoria speciale D/10
(fabbricati per funzioni produttive alle attivitÃ
agricole), sempreché le caratteristiche di
destinazione e tipologiche delle singole
costruzioni e del compendio immobiliare siano
tali da non consentire, senza radicali
trasformazioni, una destinazione diversa da
quella agricola per la quale sono state
originariamente costruite - Nelle categorie ordinarie (C/2, C/3, C/6, C/7)
nel caso di costruzioni rurali con caratteri
tipologici ordinari e non costituenti articolati
compendi immobiliari ad uso agricolo. In tale
caso le classi da assegnare sono quelle più
consone alle capacità reddituali delle stesse, di
norma quelle inferiori -
55- LACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI
RURALI - ESEMPI
56Laccatastamento dei fabbricati rurali Esempio
n. 1
-
- Centro aziendale costituito da più corpi di
fabbrica con caratteristiche costruttive e di
destinazione non omogenee, diverse dalle
abitative o comunque non suscettibili di
utilizzazioni diverse da quelle per le quali
furono originariamente costruiti, salvo radicale
trasformazione - Trattasi di ununica unità immobiliare da censire
nella categoria speciale D/10 -
57Laccatastamento dei fabbricati rurali Esempio
n. 1
58Laccatastamento dei fabbricati rurali Esempio
n. 2
-
- Centro aziendale costituito da annessi agricoli
(categoria speciale) ed abitazione (categoria
ordinaria) - Lunità immobiliare identificata dal sub. 1
(annessi agricoli) verrà censita nella categoria
speciale D/10 - Lunità immobiliare identificata dal sub. 2
(abitazione) verrà censita nella categoria A
(A/2, A/3, A/4, A/7, A/11) - Il sub. 3 identifica unarea cortiliva comune al
sub. 1 ed al sub. 2 -
59Laccatastamento dei fabbricati rurali Esempio
n. 2
60Laccatastamento dei fabbricati rurali Esempio
n. 3
-
- Costruzioni rurali con caratteri tipologici
ordinari (categoria ordinaria) - Lunità immobiliare identificata dal sub. 1
(magazzino) verrà censita nella categoria C/2 - Lunità immobiliare identificata dal sub. 2
(abitazione) verrà censita nella categoria A
(A/2, A/3, A/4, A/7, A/11) - Il sub. 3 identifica unarea cortiliva comune al
sub. 1 ed al sub. 2 -
61Laccatastamento dei fabbricati rurali Esempio
n. 3
62Laccatastamento dei fabbricati rurali casi
particolari
-
- DEMOLIZIONE TOTALE DI UN FABBRICATO RURALE
- (nota n. 14063 del 22 febbraio 2005 della DC
CCPI) - Se il fabbricato risulta ancora censito al
catasto Terreni, in qualità di fabbricato
residuale, la variazione derivante dalla
demolizione viene formulata tramite modello 26
in questo caso si provvederà ad inserire
lannotazione particella variata internamente
per demolizione di fabbricato - Se il fabbricato risulta censito al Catasto dei
Fabbricati o larea di sedime dello stesso debba
passare dal C.T. al C.F., la demolizione va
denunciata tramite tipo mappale (in deroga e con
proposta di aggiornamento). Inoltre, va
presentata apposita denuncia Docfa per la
soppressione dei subalterni identificativi
della/e unità demolita/e -
63Laccatastamento dei fabbricati rurali casi
particolari
-
- DENUNCIA DI UNA PORZIONE RURALE
- (nota n. 34902 del 15 maggio 2006)
-
- Nel caso di dichiarazione al Catasto dei
Fabbricati di una porzione rurale, qualora la
stessa sia definita in Catasto Terreni anche
nella sua geometria (presenza di un mod. 6 con la
suddivisione in subalterni) e non abbia subito
variazioni, è possibile la dichiarazione della
singola unità - Diversamente, poiché limmobile ha subito una
variazione o, comunque, non è nota in catasto la
geometria dei singoli subalterni, tutte le unitÃ
derivate devono essere dichiarate al Catasto
Fabbricati ai sensi dellart. 9 del D.M. n.28/98 -
64Laccatastamento dei fabbricati rurali casi
particolari
-
- FABBRICATO DENUNCIATO AL CATASTO DEI FABBRICATI
CHE ACQUISISCE I REQUISITI DI RURALITA - Se il fabbricato risulta censito al Catasto dei
Fabbricati ed acquisisce i requisiti di ruralità ,
non occorre formulare assolutamente nessuna
richiesta di variazione - Infatti occorre evidenziare che la costituzione
del Catasto dei Fabbricati ha sancito la
separazione tra il profilo catastale
(inventariale) ed il profilo fiscale
(accertamento) - Nella fattispecie la rendita attribuita al
fabbricato rurale deve intendersi come un
elemento indicativo della potenzialità reddituale
autonoma delledificio - il reddito dominicale del terreno è comprensivo
anche della redditività delle costruzioni rurali
asservite -
65Laccatastamento dei fabbricati rurali i
termini 1
-
- I TERMINI PER LACCATASTAMENTO DELLE UNITA
IMMOBILIARI - Larticolo 34 quinquies, comma 2, del D.L.
10 gennaio 2006, n. 4, aggiunto in sede di
conversione della legge 9 marzo 2006, n. 80 ha
apportato delle modifiche ai termini di
presentazione delle dichiarazioni in catasto -
66Laccatastamento dei fabbricati rurali i
termini 2
-
- PER EFFETTO DELLE MODIFICHE APPORTATE, E STATO
FISSATO IN TRENTA GIORNI IL TERMINE PER LA
DICHIARAZIONE IN CATASTO - delle unità immobiliari di nuova costruzione
- delle unità immobiliari che hanno subito
variazioni - degli immobili che dalla categoria degli esenti
passano a quelli soggetti ad imposta -
67Laccatastamento dei fabbricati rurali i
termini 3
-
- IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DECORRE DALLA DATA
IN CUI - limmobile è divenuto agibile o comunque
utilizzabile per luso per il quale è stato
costruito, per le nuove costruzioni - le variazioni sono state completate, per le unitÃ
censite che hanno subito variazioni - i requisiti per lesenzione sono venuti meno
-
68Laccatastamento dei fabbricati rurali i
termini 4
-
- SANZIONI
- La mancata osservanza dei termini fissati
comporta lapplicazione della sanzione stabilita
tra il minimo di euro 258,00 e il massimo di euro
2066,00 - Tali importi rilevano per le violazioni commesse
successivamente al 1gennaio 2005, data di
entrata in vigore della legge 311/2004 - E fatta comunque salva la possibilità di
applicare il ravvedimento operoso nei casi e con
le modalità di cui allart. 13 del D. Lgs. 472/97 -
69Laccatastamento dei fabbricati rurali i
termini 5
-
- SANZIONI
- Si evidenzia che la riforma dei termini disposta
dallart. 34 quinquies non coinvolge il termine
di sei mesi previsto dallart. 8 della L. 679/69,
per la presentazione del tipo mappale - Però, essendo il tipo mappale propedeutico agli
adempimenti previsti per la pratica Docfa, il
suddetto termine viene di fatto assorbito dalla
nuova tempistica per la dichiarazioni al Catasto
Fabbricati - La verifica della eventuale sanzionabiltà della
presentazione tardiva del tipo mappale è
effettuata dallUfficio, di norma, al momento
della ricezione della pratica Docfa, nella quale
viene comunque indicato il termine di ultimazione
dei lavori - Anche per lipotesi di tardiva presentazione del
tipo mappale, resta ferma la possibilità di
accedere allistituto del ravvedimento operoso di
cui al D. Lgs. 472/97 -
70Laccatastamento dei fabbricati rurali casi
particolari di termini 1
-
- SUCCESSIONE
- (nota n. 52145 del 12 luglio 2006 della DC
CCPI) -
- Il termine entro cui, coloro che ereditano un
edificio che perde i requisiti di ruralità a
causa di successione, debbono procedere alla
dichiarazione al Catasto dei Fabbricati, coincide
con laccettazione espressa delleredità di cui
allart. 475 del codice Civile, ovvero con la
presentazione della dichiarazione di successione
allufficio competente -
71Laccatastamento dei fabbricati rurali casi
particolari di termini 2
-
- CONTRATTO DI AFFITTO
- (nota n. 52145 del 12 luglio 2006 della DC
CCPI) -
- Nel caso di contratto di affitto di un fabbricato
ad un conduttore diverso da quello preposto alla
coltivazione del fondo rustico cui risulta
annesso e, quindi, estraneo alle attivitÃ
agricole, la perdita dei requisiti di ruralità si
riscontra dal giorno in cui decorre il contratto
stesso -
72Laccatastamento dei fabbricati rurali casi
particolari di termini 3
-
- REQUISITO DI IMPRENDITORE AGRICOLO
- (art. 2, comma 38 D.L. 262/2006)
- I fabbricati per i quali, a seguito del
disposto del comma 37, vengono meno i requisiti
di ruralità devono essere dichiarati entro la
data del 30 giugno 2007 - Resta implicito che tale termine non vale
assolutamente per la perdita dei requisiti per
altre motivazioni -
-
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