Title: L
1LUfficio Elettorale
- Elettorato attivo e passivo
- Capacità elettorale
- Non sono elettori
- Normativa di riferimento
- Per informazioni
2Elettorato attivo e passivo
- Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini
italiani che abbiano compiuto il 18 anno di età
e non si trovino in alcuna delle condizioni
previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero
coloro che sono "elettori". Per essere elettore
occorre - essere cittadino italiano
- aver compiuto il 18 anno di età
- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative
per l'iscrizione nelle liste elettorali. - Per alcune tipologie di elezioni (sindaco,
comunali, circoscrizionali e parlamento europeo)
sono state introdotte norme per favorire
l'esercizio del voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali di cittadini dell'Unione
Europea che risiedono in uno Stato membro di cui
non hanno la cittadinanza essi, previa domanda e
iscrizione in apposite liste, possono partecipare
all'elezione degli organi del Comune e delle
Circoscrizioni in cui sono residenti, concorrendo
quindi alla formazione del corpo elettorale
attivo. - Formano l'elettorato passivo i candidati alle
singole elezioni.
3Capacità elettorale
- La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48
della Costituzione, viene conferita a tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età e che sono iscritti nelle liste
elettorali di un Comune della Repubblica l'art.
1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del
precetto costituzionale, stabilisce che "sono
elettori tutti i cittadini italiani che abbiano
compiuto il 18 anno di età e non si trovino in
alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". - A tal fine è necessario il possesso dei seguenti
requisiti - Cittadinanza italiana Si acquista per nascita,
per beneficio di legge o per naturalizzazione
(Decreto del Presidente della Repubblica) norma
di riferimento legge 5 febbraio 1992, n. 91
"Nuove norme sulla cittadinanza". - Maggiore età E' condizionata al compimento della
maggiore età, a norma dell'art. 14 della legge 8
marzo 1975, n. 39 La maggiore età fa acquistare
il diritto elettorale attivo ad esclusione della
elezione per il Senato della Repubblica per la
quale è previsto che gli elettori devono aver
compiuto il 25 anno di età. - Assenza di cause ostative che precludono
l'iscrizione nelle liste elettorali vi rientrano
i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,
comportanti l'applicazione di misure di sicurezza
detentive o personali (libertà vigilata o divieto
di soggiorno in uno o più comuni o province),
della pena accessoria dell'interdizione dai
pubblici uffici, ecc. (art. 2 del D.P.R. 20 marzo
1967, n. 223), e si possono riassumere
brevemente
4Non sono elettori
- coloro che sono sottoposti, in forza di
provvedimenti definitivi, alle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n.
327, finché durano gli effetti dei provvedimenti
stessi - coloro che sono sottoposti, in forza di
provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza
detentive o alla libertà vigilata, a norma
dell'articolo 215 del codice penale, finché
durano gli effetti dei provvedimenti stessi - i condannati a pena che importa la interdizione
perpetua dai pubblici uffici - coloro che sono sottoposti all'interdizione
temporanea dai pubblici uffici, per tutto il
tempo della sua durata. - Le sentenze penali producono la perdita del
diritto elettorale solo quando sono passate in
giudicato. La sospensione condizionale della pena
non ha effetto ai fini della privazione del
diritto di elettorato".
5- Normativa di riferimento
- Testo Unico n. 223, del 20/03/1967
-
- Per informazioni
- Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune
di Termini Imerese (PA) -
- Indirizzo
- via Garibaldi n. 4 90018 Termini Imerese (PA)
- Telefono
- 091 8128262
- Fax
- 091 8128292
- Orario
- da lunedì a venerdì dalle 815 alle 1330, lunedi
e mercoledi dalle 15.15 alle 1730 - Mail
- elettorale_at_comune.termini-imerese.pa.it
- Internet
- www.comune.termini-imerese.pa.it
- Responsabile/i
6Sezioni Elettorali
- Ripartizione del territorio del Comune in sezioni
- Seggi elettorali
- Sezioni ospedaliere
- Seggi speciali
- Normativa di riferimento
- Per informazioni
7Ripartizione del territorio del Comune in sezioni
-
- Al fine di una migliore gestione del corpo
elettorale, il territorio Comunale è suddiviso in
sezioni elettorali e ogni sezione ha una propria
circoscrizione che comprende tutte le aree di
circolazione (corsi, vie, piazze, vicoli, larghi,
ecc.) o parte di esse comprese in una in una
determinata parte del Comune. Tutti gli elettori
della circoscrizione, risultati tali
dall'indirizzo riportato sulle liste generali,
sono assegnati alla stessa sezione. Gli elettori
residenti all'estero sono iscritti nella sezione
della quale fa parte indirizzo dell'ultima
abitazione in Italia. Ad esclusione dei
ricoverati in luoghi di cura o ristretti presso
case circondariali, che sono assegnati alle
sezioni ospedaliere o di detenzione, non è
consentita l'istituzione di sezioni speciali o
ripartire diversamente il corpo elettorale.
8Seggi Elettorali
- Per ogni sezione è istituito un ufficio
elettorale o seggio. L'ufficio elettorale di
sezione, in occasione di consultazioni
elettorali, è composto da un presidente e da
quattro scrutatori ridotti a tre per i
referendum, e da un segretario, scelto dal
presidente. L'ubicazione dei seggi elettorali è
prevista in edifici scolatici (a partire dal
grado inferiore) e pubblici anche non scolastici
(art. 17, comma 50, legge 15 maggio 1997, n.
127). La normativa sull'ubicazione dei seggi
elettorali è contenuta nell'art. 38 del T.U.
n.223/1967 inoltre, con legge 5 febbraio 1998,
n. 22 che detta disposizioni sull'uso della
bandiera in attuazione dell'art. 12 della
Costituzione e dell'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea, l'art. 2, comma 2, prevede
che "La bandiera della Repubblica italiana e
quella dell'Unione Europea vengono altresì
esposte all'esterno dei seggi elettorali durante
le consultazioni..."
9Sezioni ospedaliere
- Nei luoghi di cura con più di 200 posti letto, è
istituita una sezione elettorale speciale.
L'ufficio elettorale di sezione è formato da un
Presidente e due scrutatori che hanno l'unico
compito di raccogliere il voto dei degenti. A
dette sezioni può essere assegnato il personale
di assistenza dell'istituto che ne faccia
richiesta.
10Seggi speciali
-
- Se nella circoscrizione di una sezione esiste un
luogo di cura che ha una dotazione di posti letto
tra 100 e 199 o un luogo di detenzione, al seggio
costituito presso la sezione è affiancato un
seggio speciale, formato da un Presidente e due
scrutatori che ha l'unico compito di raccogliere
il voto di degenti e detenuti. In presenza di un
luogo di cura con meno di 100 posti letto saranno
il Presidente ed uno scrutatore estratto a sorte,
che si recheranno a raccogliere il voto dei
ricoverati presso il luogo di cura. Il Ministero
dell'Interno con la citata circolare MIACSE n.
80/1993, ha chiarito che è possibile esercitare
il diritto di voto anche presso case di riposo
per anziani o cronicari al cui interno sia
possibile individuare una struttura sanitaria
anche di modesta portata quale l'infermeria e
presso le strutture di associazioni, enti ed
istituzioni pubbliche o private che esercitano
attività di assistenza sanitaria, sociale e
riabilitativa per tossicodipendenti.
11- Normativa di riferimento
- Art. 38. Testo Unico n. 223, del 20/03/1967
- Circolare MIACSE n. 80/1993
- Per informazioni
- Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune
di Termini Imerese (PA) - Indirizzo
- via Garibaldi n. 4 90018 Termini Imerese (PA)
- Telefono
- 091 8128262
- Fax
- 091 8128292
- Orario
- da lunedì a venerdì dalle 815 alle 1330, lunedi
e mercoledi dalle 15.15 alle 1730 - Mail
- elettorale_at_comune.termini-imerese.pa.it
- Internet
- www.comune.termini-imerese.pa.it
- Responsabile/i
- Sig.ra Maria Concetta Balsamo
12Cittadini residenti all'estero
- Quali diritti per i cittadini italiani residenti
allestero - Diritto di voto
- Come si vota
- Come si svolgono le elezioni
- Opzione per il voto in Italia
- Normativa di riferimento
- Per informazioni
13Diritto di voto
-
- I cittadini italiani residenti all'estero hanno
diritto di voto per l'elezione della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica, nonché
per i referendum popolari abrogativi e
confermativi. In occasione delle elezioni
politiche, essi votano nella Circoscrizione
Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori. - La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4
ripartizioni geografiche a) Europa b) America
Meridionale c) America Settentrionale e
Centrale d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
elettori votano per le liste presentate nelle
ripartizioni geografiche di rispettiva residenza.
In ciascuna ripartizione vengono eletti un
Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi
sono distribuiti fra le ripartizioni in
proporzione al numero dei residenti. - Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani
residenti all'estero che abbiano compiuto i 18
(per l'elezione della Camera) ed i 25 (per il
Senato) anni d'età, e che siano iscritti nelle
liste elettorali che verranno predisposte sulla
base di un elenco aggiornato dei residenti
all'estero, frutto dell'unificazione dell'AIRE
dei Comuni e degli schedari consolari. - Per favorire l'aggiornamento dei dati, la Legge
459/2001 dispone l'obbligo, per gli elettori, di
rispedire all'Ufficio consolare indicato
sull'unita busta preaffrancata, entro 30 giorni
dalla sua ricezione, l'allegato modulo anagrafico
con i propri dati aggiornati - Tale modulo, precompilato dall'Ufficio consolare,
dovrà essere restituito anche qualora non si
dovessero segnalare variazioni.
14Come si vota
-
- Il voto dei cittadini italiani residenti
all'estero viene espresso per corrispondenza.
Entro 18 giorni prima della data delle elezioni,
l'Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un
plico contenente il certificato elettorale la
scheda o le schede elettorali con una busta
piccola in cui inserirle, nonché una busta grande
preaffrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio
consolare stesso le liste dei candidati un
foglio esplicativo sulle modalità del voto il
testo della Legge 459/2001. L'elettore deve
spedire le schede votate all'Ufficio consolare
entro 10 giorni prima della data delle
elezioni.L'Ufficio consolare provvede al rapido
invio delle schede in Italia, in modo che lo
spoglio possa essere effettuato congiuntamente a
quello delle schede votate in territorio
nazionale. Gli elettori che, a 14 giorni dalla
data delle elezioni, non abbiano ricevuto il
plico elettorale possono farne richiesta
presentandosi di persona al proprio Ufficio
consolare.
15Come si svolgono le elezioni
- Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese
con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini
italiani per garantire che il voto per
corrispondenza venga esercitato in condizioni di
uguaglianza, libertà e segretezza e che nessun
pregiudizio possa derivarne per il posto di
lavoro e per i diritti degli elettori. I
cittadini italiani residenti nei Paesi con cui
non sia stato possibile concludere tali intese
potranno votare esclusivamente facendo rientro in
Italia. - Anche lo svolgimento della campagna elettorale
verrà regolato da apposite forme di
collaborazione con i Governi esteri, la cui
mancata instaurazione peraltro, a differenza di
quanto accade per le intese di cui sopra, non
precluderà l'esercizio del voto per
corrispondenza.
16Opzione per il voto in Italia
- I cittadini italiani residenti all'estero non
hanno l'obbligo di votare per corrispondenza. La
Legge 459/2001 prevede infatti che l'elettore
possa optare per l'esercizio del diritto di voto
in Italia, rientrando sul territorio nazionale e
votando per i candidati che si presentano nella
circoscrizione relativa alla sezione elettorale
nazionale in cui è iscritto. L'elettore che
intenda rientrare in Italia per votare dovrà
darne comunicazione scritta al proprio Ufficio
consolare entro il 31 dicembre dell'anno
precedente la scadenza naturale della legislatura
o, in caso di scioglimento anticipato delle
Camere, entro 10 giorni dall'indizione delle
elezioni. - L'opzione è valida per una singola consultazione
elettorale o referendaria. - La ricezione delle comunicazioni in merito
all'esercizio del voto, che l'Ufficio consolare
invia al cittadino italiano residente all'estero,
e la restituzione al medesimo del modulo per
l'opzione non costituisce in alcun modo titolo di
riconoscimento del diritto di elettorato attivo e
passivo, il cui possesso da parte del
destinatario sarà verificato successivamente
dall'Amministrazione italiana. - Non è previsto alcun tipo di rimborso per le
spese di viaggio sostenute dall'elettore che
abbia optato per l'esercizio del voto in Italia.
17- Normativa di riferimento
- Testo Unico n. 223, del 20/03/1967
- Legge n. 459, del 27/12/2001
- Legge n. 104, del 27/05/2002
- Per informazioni
- Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune
di Termini Imerese (PA) - Indirizzo
- via Garibaldi n. 4 90018 Termini Imerese (PA)
- Telefono
- 091 8128262
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- 091 8128292
- Orario
- da lunedì a venerdì dalle 815 alle 1330, lunedi
e mercoledi dalle 15.15 alle 1730 - Mail
- elettorale_at_comune.termini-imerese.pa.it
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- www.comune.termini-imerese.pa.it
- Responsabile/i
18Cittadino irreperibile
- In cosa incorre il cittadino per irreperibilità
anagrafica
19Cancellazione dalle liste elettorali per
irreperibilità anagrafica o al censimento
- Un cittadino che viene cancellato per
irreperibilità anagrafica, incorre
automaticamente anche nella cancellazione dalle
liste elettorali. Seppure in possesso di una
tessera elettorale non potrà esercitare il
diritto di voto né ottenere il rilascio del
certificato di iscrizione nelle liste elettorali
necessario a corredo di accettazioni di
candidature, di sottoscrizioni a sostegno di
candidature, di proposte di legge di iniziativa
popolare o referendum. - La reiscrizione nelle liste elettorali, per
ricomparsa da irreperibilità, in seguito al
perfezionamento dell'iscrizione anagrafica,
avviene in sede di revisione dinamica delle liste
elettorali secondo il calendario previsto dalla
normativa al cittadino viene inviata una nuova
tessera elettorale previo ritiro della tessera
precedente che verrà conservata nel fascicolo
personale dell'elettore. Se il cittadino non è in
grado di produrre la tessera precedente (mancata
consegna o smarrimento/furto), può egualmente
ritirare la nuova rendendo all'ufficio elettorale
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà spiegante la motivazione della mancata
consegna. - La cancellazione dalle liste di fatto annulla la
tessera precedente che, in caso di successivo
rinvenimento deve essere consegnata all'ufficio
elettorale che provvederà a conservarla nel
fascicolo personale dell'elettore.
20- Dove andare
- Ufficio Anagrafe - per pratica di ripristino o
reiscrizione anagrafica. - Nei tempi stabiliti dalla normativa vigente,
verrà data comunicazione all'Ufficio Elettorale
per i provvedimenti di competenza. - A chi rivolgersi
- Ufficio Anagrafe via Garibaldi, 4 - Termini
Imerese - dove verranno date le informazioni necessarie per
la reiscrizione nel registro della popolazione
residente
21Voto dei cittadini europei in Italia
- Quali diritti per i cittadini dell'Ue residenti
in Italia, che decidono di votare nel nostro
Paese - Tipologie
- Documentazione da presentare e modalità
- Normativa di riferimento
- Per informazioni
-
22TipologieRINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO
- Partecipazione dei cittadini dell'Unione europea
alle elezioni dei rappresentanti italiani al
Parlamento europeo. - I cittadini dell'Ue, residenti in Italia, in
alternativa al voto per i candidati del proprio
paese di origine possono richiedere di votare in
Italia, nel comune in cui risiedono, per i
candidati italiani. Per votare è
necessario presentare apposita domanda al
Sindaco, prima del novantesimo giorno che precede
la data di svolgimento delle elezioni (Legge n.
483 del 3 agosto 1994).Nella domanda, oltre
all'indicazione del cognome e nome, luogo e data
di nascita, devono essere espressamente
dichiarati - - la volontà di esercitare esclusivamente in
Italia il diritto di voto- la cittadinanza-
l'indirizzo del comune di residenza nello Stato
di origine- il possesso della capacità
elettorale nello Stato di origine- l'assenza di
un provvedimento giudiziario a carico che
comporti, per lo Stato di origine, la perdita
dell'elettorato attivo.Approfondimenti sul sito
del Ministero dell'interno.
23TipologieRINNOVO DEGLI ORGANI COMUNALI
-
- Partecipazione dei cittadini dell'Unione europea
alle elezioni del Sindaco, del Consiglio comunale
e dei Consigli circoscrizionali (Quartieri). - I cittadini dell'Ue che richiedono di votare per
il rinnovo degli organi comunali devono
presentare domanda nei 40 giorni antecedenti la
data delle elezioni. - I cittadini europei possono esercitare il diritto
di voto per l'elezione diretta del Sindaco, del
Consiglio comunale e del Consiglio
circoscrizionale e possono essere candidati alla
carica di consigliere comunale e circoscrizionale
(Decreto legislativo n. 197, art. 1, del 12
aprile 1996 che attua la direttiva 94/80/CE).
24Documentazione da presentare e modalità
- Chi desidera votare in Italia pur essendo
cittadino europeo (nei casi sopra specificati)
deve presentare domanda di iscrizione alle liste
aggiunte, la modulistica è scaricabile dalla
sezione "Link utili" di questa pagina. La domanda
di iscrizione ha validità illimitata - La domanda può essere
- - consegnata all'ufficio elettorale- consegnata a
ll'ufficio protocollo del Comune di Termini
Imerese- trasmessa via posta o fax al num. 091
8128292. - Nel caso in cui la domanda non venga presentata
direttamente dall'interessato, alla stessa deve
essere allegata fotocopia di un documento
d'identità del sottoscrittore. - L'ufficio elettorale, verificati i requisiti di
ammissibilità, inserisce il nome del richiedente
nelle apposite "liste elettorali aggiunte" e fa
consegnare al domicilio dell'iscritto la TESSERA
ELETTORALE nella quale è indicato il numero e
l'indirizzo del seggio elettorale in cui deve
presentarsi per votare. - L'elettore, al momento del voto, dovrà
presentarsi al seggio con la tessera elettorale e
un documento di riconoscimento (carta d'identità,
patente, passaporto, ecc.).
25Normativa di riferimento
- Decreto legislativo n. 197, art. 1, del 12 aprile
1996 che attua la direttiva 94/80/CE "Diritto di
voto e di eleggibilità per le elezioni comunali
da parte dei cittadini Ue che risiedano in uno
Stato membro di cui non hanno la cittadinanza". - Legge n. 483 del 3 agosto 1994 "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti
in materia di elezioni al Parlamento europeo". -
26- Per informazioni
- Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune
di Termini Imerese (PA) - Indirizzo
- via Garibaldi n. 4 90018 Termini Imerese (PA)
- Telefono
- 091 8128262
- Fax
- 091 8128292
- Orario
- da lunedì a venerdì dalle 815 alle 1330, lunedi
e mercoledi dalle 15.15 alle 1730 - Mail
- elettorale_at_comune.termini-imerese.pa.it
- Internet
- www.comune.termini-imerese.pa.it
- Responsabile/i
- Sig.ra Maria Concetta Balsamo
27La tessera elettorale
-
- Cosè e a che cosa serve
- Da chi viene emessa
- Validità
- Consegna agli elettori
- Utilizzo ed esercizio del voto
- Aggiornamento dati
- Rettifica delle generalità
- Trasferimento di residenza
- Cambio di indirizzo
- Deterioramento - Smarrimento Furto
- Perdita del diritto di voto
- Impossibilità di consegnare la tessera
- Duplicato tessera elettorale
- Costo del servizio
- Autocertificazione
- Degenti in ospedali e case di cura
- Detenuti nelle case circondariali
- Cittadini U.E. residenti in Italia
28Cosè e a cosa serve
- La tessera elettorale personale, prevista
dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120,
ed istituita con D.P.R. n. 299 dell'8 settembre
2000, sostituisce integralmente il vecchio
tradizionale certificato elettorale, è il
documento che permette l'esercizio del diritto di
voto, e che attesta la regolare iscrizione del
cittadino nelle liste elettorali del comune di
residenza. E' un documento permanente che dovrà
essere conservato con cura per poter esercitare
il diritto di voto in occasione di ogni elezione
o referendum e potrà svolgere la stessa funzione
per diciotto consultazioni elettorali o
referendarie.E' contrassegnata da una serie e da
un numero e contiene - i dati anagrafici del titolare, il luogo di
residenza,nonché il numero e la sede della
sezione alla quale l'elettore è assegnato - le eventuali variazioni dei dati di cui alla
lettera (sono riportate nella tessera a cura dei
competenti uffici comunali) - la tessera è idonea a certificare l'avvenuta
partecipazione al voto nelle singole
consultazioni elettorali - le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo
della tessera sono definite in modo da garantire
la consegna della stessa nel rispetto dei
principi generali in materia di tutela della
riservatezza personale.
29Da chi viene emessa
-
- Viene emessa e rilasciata, su apposito modello,
dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza
ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali
risulta essere iscritto/a l'elettore/ice. - In occasione di tutte le consultazioni elettorali
allo scopo di rilasciare le tessere elettorali
non consegnate o gli eventuali duplicati,
lUfficio Elettorale comunale, osserva degli
orari prolungati per tutta la durata delle
operazioni elettorali.
30Validità
-
- La tessera è valida fino all'esaurimento degli
appositi spazi (diciotto), per la certificazione
dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che
viene effettuata mediante apposizione, da parte
di uno scrutatore, della data della elezione e
del bollo della sezione.Esauriti i diciotto
spazi a disposizione, su domanda
dell'interessato, si procede al rinnovo della
tessera elettorale personale.
31Consegna agli elettori
- La consegna è eseguita a cura del Comune, in
busta chiusa, all'indirizzo del titolare, ed è
constatata mediante ricevuta firmata
dall'intestatario o da persona con lui
convivente.Gli elettori che non siano in
possesso della tessera elettorale possono
ritirarla presentandosi all'Ufficio Elettorale
muniti di documento di identità in corso di
validità.(E' altresì possibile ritirare la
tessera elettorale dei propri familiari
presentandosi all'Ufficio competente muniti di -
proprio documento di identità - di quello degli
interessati, o fotocopia - di una delega scritta
e firmata da ciascuno degli interessati) - Gli elettori residenti all'estero potranno
ritirare la TE presso l'Ufficio elettorale in
occasione della prima consultazione o comunque
potranno eseguire tale operazione - se non ancora
in possesso della TE - in ogni consultazione
elettorale, fermo restando l'invio della
cartolina-avviso da parte del Comune stesso. - I giovani iscritti che raggiungeranno la maggiore
età (18 anno) entro il giorno fissato per le
elezioni riceveranno a domicilio la TE. - Qualora il titolare risulti irreperibile, la
tessera elettorale è restituita all'Ufficio
Elettorale.
32Utilizzo ed esercizio del voto
-
- In occasione di ogni consultazione elettorale o
referendaria, per poter esercitare il diritto di
voto lelettore deve presentare al seggio di
appartenenza la propria tessera elettorale
unitamente ad un documento di identificazione . - L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata
dalla apposizione della data della votazione e
del bollo della sezione sulla TE, nelle apposite
caselle e mediante annotazione del numero della
TE sul registro previsto per le operazioni dei
seggi. - la tessera elettorale inoltre, è indispensabile
per ottenere le agevolazioni sul costo dei
biglietti di viaggio che vengono concesse agli
interessati, anche se provenienti dall'estero, in
occasione delle votazioni.
33Aggiornamento dei dati
- In caso di variazione dei dati o delle
indicazioni contenute nella tessera dovuti a
rettifica delle generalità, trasferimento di
residenza, cambio di indirizzo, variazioni
d'ufficio relative a chiusure o spostamenti di
sedi di seggio occorre aggiornare la TE. - Gli aggiornamenti vengono effettuati
direttamente dall'Ufficio Elettorale che
successivamente, in occasione della prima
emissione utile, provvederà a seconda dei casi,
ad inviare a domicilio la nuova tessera o a
trasmettere per posta un tagliando adesivo
riportante le relative variazioni.
34Rettifica delle generalità
- Le rettifiche dei dati personali causati da
errori materiali oppure giuridici sono necessarie
per correggere le difformità che risultano negli
Atti di Stato Civile in relazione a nascita,
matrimonio, morte, cittadinanza oppure in quelli
di Anagrafe (Registro della Popolazione
residente) inerenti residenza, professione,
titolo di studio, o in altri documenti
amministrativi in merito all'esatta indicazione
delle generalità vengono effettuate al
ricevimento della documentazione dalle
Istituzioni o dalle Amministrazioni pubbliche che
hanno registrato l'evento oppure nel momento in
cui si verifica la necessità di apportare la
variazione. - La rettifica delle generalità sulle liste
elettorali invece, viene effettuata in sede di
revisione ordinaria o straordinaria, mediante una
cancellazione (relativamente alle generalità
errate) e contemporanea iscrizione (con le
generalità corrette/modificate). In base alle
risultanze in Atti, ne consegue che, a seguito di
rettifiche, e quindi alla re-iscrizione, dovute
a variazioni di sesso, cognome e/o (primo) nome,
luogo/data di nascita, viene rilasciata una nuova
tessera elettorale che verrà consegnata, dal
messo comunale, al domicilio dell'elettore e
contestualmente ritirata la tessera elettorale di
precedente emissione.
35Cambio di indirizzo
-
- La variazione dei dati, conseguenti al
trasferimento di indirizzo (cambio via e/o numero
civico nell'ambito del territorio comunale) che
comporti anche il cambio della sezione
elettorale, rende indispensabile l'aggiornamento
della TE. - Con la prima emissione utile, L'Ufficio
Elettorale comunale provvede a trasmettere per
posta ordinaria, all'indirizzo del titolare, un
tagliando di convalida adesivo riportante i
relativi aggiornamenti che il titolare stesso
avrà cura di applicare, all'interno della tessera
elettorale, nell'apposito spazio analogamente si
procede in caso di variazione d'Ufficio dei dati
relativi al Collegio o Circoscrizione
amministrativa nei quali l'elettore può esprimere
il voto. - Se la variazione di indirizzo rimane nell'ambito
della circoscrizione della sezione di
appartenenza, non si procede alla sostituzione
della tessera in quanto, ai fini dell'esercizio
del voto, i parametri elettorali riportati sulla
tessera rimangono invariati.
36Deterioramento - Smarrimento - Furto
-
- In caso di deterioramento della tessera, con
conseguente inutilizzabilità, l'elettore potrà
richiedere il duplicato presso l'Ufficio
Elettorale previa compilazione di una apposita
dichiarazione su moduli predisposti dall'Ufficio
Elettorale e restituzione dell'originale
deteriorato.In caso di smarrimento, l'elettore
potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio
Elettorale, previa domanda corredata da una
dichiarazione di smarrimento, o da denuncia
all'Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di
furto, prima di inoltrare la richiesta di
duplicato, occorre presentare la relativa
denuncia ai competenti uffici di Pubblica
Sicurezza.
37Perdita del diritto di voto
-
- Al titolare delle tessera, incorso in una delle
cause di esclusione previste dallart. 2 del T.U.
n. 223/1967, ovvero abbia perso il diritto di
voto, viene ritirata - dufficio - la tessera
elettorale in suo possesso. - il ritiro è effettuato, a cura del Comune, previa
notifica all'interessato della relativa
comunicazione contenente gli specifici motivi che
ostano al godimento dell'elettorato attivo.
38Impossibilità di consegna della tessera
-
- In occasione di consultazioni elettorali o
referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia
possibile il rilascio, la sostituzione o il
rinnovo immediato della tessera o del duplicato,
è consegnato all'elettore un attestato del
Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini
dell'esercizio del diritto di voto per quella
consultazione.
39Duplicato di tessera elettorale
-
- In caso di smarrimento, furto o deterioramento
della tessera elettorale, è possibile richiedere
un duplicato, presentando apposita domanda presso
l'Ufficio Elettorale la richiesta/il ritiro
potrà avvenire anche tramite altra persona, di
età non inferiore a diciotto anni, purché munita
di apposita delega e di fotocopia del documento
di riconoscimento dell'intestatario della tessera
o del duplicato (in caso di appartenente alla
famiglia è sufficiente fotocopia del documento di
riconoscimento), nonché di un documento in
corso di validità che comprovi l 'identità
personale del - richiedente.Il rilascio del duplicato, se
nulla osta, è immediato.
40Trasferimento di residenza
-
- In caso di trasferimento di residenza di un
elettore da un comune ad un altro, il Comune di
nuova iscrizione provvede a consegnare - al
domicilio dell'elettore - una nuova tessera
elettorale, e verrà ritirata, contestualmente,
quella rilasciata dal Comune di precedente
residenza. - Nel caso in cui l'elettore non sia in possesso di
detto documento, al momento della consegna della
nuova tessera, dovrà dichiarare il motivo della
mancata consegna al messo comunale incaricato
della consegna.
41- Costo del servizio
- Il servizio è gratuito la tessera elettorale è
rilasciata in esenzione totale da bolli e
diritti. - Autocertificazione
- la tessera elettorale non può essere sostituita
con l'autocertificazione. - Trattamento dei dati personali
- Il trattamento dei dati personali e tutte le
operazioni previste dal DPR 8 settembre 2000,
n.299, anche con riferimento alla consegna,
all'aggiornamento e al ritiro della tessera
elettorale, sono eseguiti nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di riservatezza
personale. - Degenti in ospedali e case di cura
- La normativa vigente prevede che in occasione di
tutte le consultazioni elettorali o referendarie,
i degenti in ospedali e case di cura possono
essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e,
a tale effetto essi potranno votare
esclusivamente previa esibizione della tessera
elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e
dellattestazione rilasciata dal Sindaco
concernente lautorizzazione a votare nel luogo
di ricovero se sprovvisti di tali documenti non
potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
42Detenuti nelle case circondariali
-
- La normativa vigente prevede che in occasione di
tutte le consultazioni elettorali o referendarie,
i detenuti presso le case circondariali, possono
essere ammessi a votare nel luogo di restrizione
e, a tale effetto essi potranno votare
esclusivamente previa esibizione della tessera
elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e
dellattestazione rilasciata dal Sindaco
concernente lautorizzazione a votare nel luogo
di restrizione se sprovvisti di tali documenti
non potranno essere ammessi all'esercizio del
voto.
43Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea
residenti in Italia
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12
aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva
94/80/CE concernente le modalità di esercizio del
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali per i cittadini dell'Unione Europea che
risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la
cittadinanza, riconosce ai cittadini dellUE
residenti in Italia il diritto di esercitare il
voto solamente per lelezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla
carica di consigliere (restando esclusa la
possibilità di candidarsi alla carica di
Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento
Europeo.Il cittadino straniero, compreso il
personale diplomatico o consolare nonché il
relativo personale dipendente, che intende
esercitare questi diritti deve richiedere
liscrizione in una apposita lista elettorale
aggiunta, presentando una domanda allUfficio
Elettorale del Comune di residenza. L'iscrizione
nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione su
apposito modello, da parte dell'Ufficio
Elettorale del Comune di residenza ovvero dal
Comune nelle cui liste elettorali risulta essere
iscritto/a l'elettore/ice, della tessera
elettorale corrispondente che verrà consegnata
con le medesime modalità previste per i cittadini
italiani. - I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non
appartiene ad uno Stato membro della U.E.,
essendo esclusi dall'esercizio del diritto di
voto per le elezioni italiane, non possono
chiedere il rilascio della tessera elettorale.
44Normativa di riferimento
- T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina
dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione
delle liste elettorali" - l. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e
sull'iniziativa legislativa del popolo" - T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la
elezione della Camera - dei Deputati"
- l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la
elezione dei Consigli regionali delle Regioni a
statuto normale", - T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la
composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali", - D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante
"Regolamento concernente l'istituzione, le
modalità di rilascio, l'aggiornamento e il
rinnovo della tessera elettorale personale a
carattere permanente, a norma dell'art. 13 della
legge 30 aprile 1999, n. 120".
45- Per informazioni
- Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune
di Termini Imerese (PA) - Indirizzo
- via Garibaldi n. 4 90018 Termini Imerese (PA)
- Telefono
- 091 8128262
- Fax
- 091 8128292
- Orario
- da lunedì a venerdì dalle 815 alle 1330, lunedi
e mercoledi dalle 15.15 alle 1730 - Mail
- elettorale_at_comune.termini-imerese.pa.it
- Internet
- www.comune.termini-imerese.pa.it
- Responsabile/i
- Sig.ra Maria Concetta Balsamo
46Tagliandi adesivi di convalida
-
- Come applicare i tagliandi per il cambio
indirizzo - Fac-Simile del tagliando adesivo di convalida
inviato a mezzo Posta al domicilio dell'elettore
da applicare sulla tessera elettorale negli
appositi spazi secondo le indicazioni qui di
seguito riportate.
47- Per informazioni
- Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune
di Termini Imerese (PA) - Indirizzo
- via Garibaldi n. 4 90018 Termini Imerese (PA)
- Telefono
- 091 8128262
- Fax
- 091 8128292
- Orario
- da lunedì a venerdì dalle 815 alle 1330, lunedi
e mercoledi dalle 15.15 alle 1730 - Mail
- elettorale_at_comune.termini-imerese.pa.it
- Internet
- www.comune.termini-imerese.pa.it
- Responsabile/i
- Sig.ra Maria Concetta Balsamo