Title: L
1Lattività di ricerca e sviluppo ei diritti di
proprietà intellettuale
2Sommario
- I costi di ricerca e sviluppo nel reddito
dimpresa - Lammortamento dei diritti di proprietà
intellettuale - I compensi derivanti dai contratti di concessione
dei diritti - 1) le ritenute alla fonte
- 2) la disciplina IVA
3I costi di ricerca e svilupponel codice civile
- Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale)
- B I Immobilizzazioni immateriali
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.
- Art. 2426 Criteri di valutazione
- 5) i costi di ricerca, di sviluppo aventi
utilità pluriennale possono essere iscritti
nellattivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale e devono essere ammortizzati
entro un periodo non superiore a cinque anni.
4I costi di ricerca e sviluppo nel principio
contabile n. 24
- Definizione
- Ricerca di base studi, indagini e ricerche di
utilità generica per limpresa - Ricerca applicata finalizzata alla possibilità
di realizzare uno specifico prodotto o processo
produttivo - Sviluppo applicazione dei risultati della
ricerca.
5I costi di ricerca e sviluppo nel principio
contabile n. 24
- Rilevazione contabile
- Costi per ricerca di base sono costi di periodo
e devono essere addebitati al conto economico
dellesercizio in cui sono sostenuti - Costi di ricerca e sviluppo possono essere
capitalizzati e iscritti allattivo patrimoniale
del bilancio dellimpresa
6I costi di ricerca e sviluppo nel principio
contabile n. 24
- Ammortamento
- Decorrenza dal momento in cui il bene o processo
risultante dallattività di ricerca è disponibile - Durata al massimo, cinque anni
7I costi di ricerca e svilupponel T.U.I.R.
- Art. 108
- Le spese relative a studi e ricerche sono
deducibili nellesercizio in cui sono state
sostenute, ovvero in quote costanti
nellesercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. - Le quote di ammortamento dei beni acquisiti sono
calcolate sul costo degli stessi diminuito
dellimporto già dedotto.
8I costi di ricerca e sviluppo tra disciplina
civilistica e fiscale
- Disallineamento tra norma civilistica e art.108,
che consentirebbe la deducibilità fiscale dei
costi capitalizzati in un momento antecedente
limputazione a conto economico. - Inapplicabilità della disciplina delle deduzioni
extracontabili dettata dallart. 109, comma 4,
lettera b del T.U.I.R. (C.M. n. 27/05).
9I costi di ricerca e sviluppo e linapplicabilità
dellart. 108
- Le spese di ricerca e sviluppo capitalizzate sono
fiscalmente deducibili solo a conclusione della
ricerca, quando il processo risulterà disponibile
per lutilizzazione economica. - In caso di mancato raggiungimento di un risultato
economicamente apprezzabile, la perdita derivante
è interamente deducibile nellesercizio in cui si
verifica (R.M. n. 95/06).
10Linserimento dei costi di ricerca e sviluppo
nellart.109
- Le spese relative a studi e ricerche di
sviluppo sono deducibili utilizzando lapposito
prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro
EC) (D.L. n. 223/06, art. 37, c.47). - La disposizione consente di dedurre i costi
capitalizzati a prescindere dal loro transito a
conto economico (C.M. n. 28/06).
11La decorrenza delle nuove disposizioni
- La modifica si applica alle spese sostenute a
decorrere dal periodo dimposta successivo al 4
luglio 2006, quindi dal 2007 per i soggetti con
esercizio coincidente con lanno solare (D.L. n.
223/06, art. 37, c.48).
12 Il personale addetto alla ricerca e sviluppo e
lIRAP
- In deroga al principio dellindeducibilità dei
costi relativi al personale (art. 2425 c.c.,
lettera B, numeri 9 e 14), sono deducibili i
costi sostenuti per il personale addetto alla
ricerca e sviluppo, a condizione che
leffettività dei costi sia attestata da un
soggetto abilitato (art. 11, c. 1, lettera a)
D.Lgs. N. 446/97).
13La deduzione dalla base imponibile IRAP
- La deduzione spetta
- per il personale addetto alla ricerca sia di
- base, sia applicata (C.M. n. 13/05)
- a prescindere dalla tipologia contrattuale
- adottata (R.M. n. 57/06)
- anche se la ricerca è loggetto dellattività
- tipica dellimpresa (R.M. n. 82/06).
14I diritti di proprietà intellettuale nel codice
civile
- Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale)
- B I Immobilizzazioni immateriali
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dellingegno - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 7) altre.
- Art. 2426 (Criteri di valutazione)
- 2) Il costo delle immobilizzazioni deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilità di
utilizzazione.
15I diritti di proprietà intellettuale nel
principio contabile n. 24
- Caratteristiche
- I beni immateriali sono, di norma,
rappresentati da - diritti giuridicamente tutelati, che
conferiscono allimpresa il potere esclusivo di
sfruttare, per un - periodo determinato, i benefici futuri
attesi da tali - beni.
- Rilevazione contabile
- I beni immateriali soggetti a tutela
giuridica devono essere iscritti nelle rispettive
voci dello stato patrimoniale.
16I diritti di proprietà intellettuale nel
principio contabile n. 24
- Ammortamento
- Decorrenza dal momento in cui limmobilizzazione
è disponibile per lutilizzo - Durata il costo va sistematicamente ripartito in
funzione della durata di utilizzazione
17I diritti di proprietà intellettuale nel T.U.I.R.
- Art. 103 (norma previgente)
- Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dellingegno, dei brevetti
industriali, dei processi, formule e informazioni
relative ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico sono
deducibili in misura non superiore ad un terzo
del costo. - Le quote di ammortamento relative al costo dei
marchi dimpresa sono deducibili in misura non
superiore ad un decimo del costo. - Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti
nellattivo del bilancio sono deducibili in
misura corrispondente alla durata di
utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
18I diritti di proprietà intellettuale nel T.U.I.R.
- Non sono consentiti
- Lammortamento anticipato
- La deduzione integrale nellesercizio di
sostenimento delle spese di acquisizione di beni
immateriali il cui costo unitario non è superiore
a 516,46 euro.
19I diritti di proprietà intellettuale nel T.U.I.R.
- Leasing di beni immateriali
- Per analogia, la modalità temporale di deduzione
prevista per i beni meteriali si applica anche ai
beni immateriali. - I canoni di leasing possono essere dedotti a
condizione che la durata del contratto non sia
inferiore alla metà del periodo dammortamento
previsto (R.M. n. 27/05).
20I diritti di proprietà intellettuale nel T.U.I.R.
- Art. 103 (testo modificato dal D.L. n. 223, art.
37, comma 45) - Il limite massimo della quota di ammortamento
deducibile del costo dei diritti di utilizzazione
delle opere dellingegno, dei brevetti
industriali e del know-how è aumentato dal terzo
al cinquanta per cento. - Il limite massimo della quota di ammortamento
deducibile del costo dei marchi dimpresa è
ridotto da un decimo ad un diciottesimo del
costo.
21I diritti di proprietà intellettuale nel T.U.I.R.
- Decorrenza delle nuove aliquote (art. 37, comma
46, D.L. n. 223/06) - Le nuove misure di deducibilità si applicano a
decorrere dal periodo dimposta in corso al 4
luglio 2006 anche per le quote di ammortamento
relative ai costi sostenuti nei periodi dimposta
precedenti. - Brevetti industriali
- La nuova aliquota si applica ai brevetti
registrati dal 4 luglio 2006 o nei 5 anni
precedenti (dal 4 luglio 2001). Ai brevetti
registrati prima si applica la deduzione in
misura non superiore ad un terzo del costo.
22I diritti di proprietà industriale nel T.U.I.R.
- Marchi
- Il nuovo limite massimo di deduzione del costo
del 5,56 va applicato al costo originario, senza
rideterminare le quote in modo da completare
lammortamento in un arco temporale di 18
esercizi (C.M. n. 28/06).
23Il software
- Classificazione (principio contabile n. 24)
- Software di base istruzioni indispensabili
perché lelaboratore che lo contiene possa
funzionare - Software applicativo istruzioni che consentono
lutilizzo del software di base al fine di
soddisfare specifiche esigenze dellutente
24Il software come bene materiale
- Software di base è da capitalizzare insieme
allhardware lammortamento è deducibile con
laliquota propria del bene principale (di
regola, 20). - Banca dati contenuta su cd-rom è bene materiale
strumentale, ammortizzabile secondo i criteri del
D.M. 31 dicembre 1988 o integralmente deducibile
se di importo non superiore a 516,46 euro (R.M.
n. 72/06) (o spesa relativa a più esercizi,
deducibile ai sensi dellart. 108, comma 3?)
25Il software applicativo trattamento contabile e
fiscale
- Acquisto della proprietà
- ammortamento contabile a quote costanti nel
periodo di prevista utilità futura, se
determinabile, altrimenti in tre esercizi - ammortamento fiscale in misura non superiore al
50 per cento del costo (art. 103, comma 1). - Acquisizione della licenza a tempo indeterminato
- i costi sono trattati come nel caso di acquisto a
titolo di proprietà.
26Il software applicativo in licenza duso
- Acquisizione della licenza a tempo determinato
con corrispettivo periodico - spese imputate direttamente a conto economico e
dedotte in base allordinario principio di
competenza (art. 109). - Acquisizione della licenza a tempo determinato
con corrispettivo una tantum - ammortamento contabile a quote costanti nel
periodo di durata della licenza duso - ammortamento fiscale in misura corrispondente
alla durata dellutilizzazione prevista dal
contratto (art. 103, comma 2).
27I compensi derivanti dalla cessione dei diritti
di proprietà intellettuale
- Reddito dimpresa
- I corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o
scambio è destinata lattività dimpresa sono
ricavi (art. 85 T.U.I.R.) - I corrispettivi delle cessioni di beni
immateriali strumentali generano plusvalenze,
commisurate alla differenza tra il compenso
conseguito e il costo non ammortizzato (art. 86
T.U.I.R.)
28I compensi derivanti dalla cessione dei diritti
di proprietà intellettuale
- Redditi di lavoro autonomo (art. 53, c. 2,
lettera b) T.U.I.R.) - Redditi derivanti dallutilizzazione economica,
da parte dellautore o inventore, di opere
dellingegno, brevetti industriali e know-how,
non conseguiti nellesercizio di imprese
commerciali.
- Redditi diversi (art. 67, c. 1, lettera g)
T.U.I.R.) - Redditi derivanti dallutilizzazione economica
degli stessi diritti da parte di un soggetto
diverso dallautore o inventore
29I compensi derivanti dalla cessione dei diritti
di proprietà intellettuale
- Il reddito è costituito dallammontare dei
compensi percepito nel periodo dimposta, ridotto
del 25 per cento (in caso di reddito diverso,
solo se i diritti sono stati acquistati a titolo
oneroso) - I sostituti dimposta devono operare, allatto
del pagamento, una ritenuta dacconto del 20 per
cento sulla parte imponibile delle somme
corrisposte (20 sul 75 15 )
30I compensi percepiti da soggetti non residenti
- I compensi per lutilizzazione di opere
dellingegno, di brevetti industriali e di marchi
di impresa nonché di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico si
considerano prodotti nel territorio dello Stato
per il solo fatto di essere corrisposti da
soggetti residenti in Italia (art. 23, c. 2,
lettera c) T.U.I.R.) - I sostituti dimposta operano una ritenuta
dimposta del 30 per cento sulla parte imponibile
dellammontare (30 sul 7522,5)
31I canoni nel regime convenzionale
- Art. 12, par. 2, Modello OCSE di convenzione
- Contro le doppie imposizioni del 1996
- Sono definiti canoni i compensi di qualsiasi
- natura ricevuti per luso o la concessione in
- uso di un diritto dautore su opere letterarie,
- artistiche o scientifiche, brevetti, marchi,
- disegni o modelli, progetti, formule o processi
- segreti, o per informazioni concernenti
esperienze di - carattere industriale, commerciale o scientifico.
32Limponibilità dei canoni nel regime
convenzionale
- I canoni provenienti da uno Stato contraente e
- pagati alleffettivo beneficiario residente
- dellaltro Stato contraente, sono imponibili
- soltanto in detto altro Stato.
- Tuttavia, possono essere imponibili anche
- nello Stato dal quale provengono, in
- conformità alla legislazione di detto Stato, ma
- limposta così applicata non può eccedere il
- dellimporto lordo dei canoni.
33Applicazione del regime convenzionale
- Lapplicazione della ritenuta convenzionale
costituisce una facoltà del sostituto dimposta,
che la esercita sotto la sua responsabilità e
dietro presentazione di documentazione che
attesti lesistenza dei requisiti richiesti dalla
Convenzione, cioè (R.M. n. 183/03) - certificazione di residenza rilasciata dalla
competente autorità fiscale e - dichiarazione di essere leffettivo beneficiario
delle somme e di non avere stabili organizzazioni
in Italia.
34Esenzione dalle imposte sui canoni fra società UE
consociate
- Art. 26-quater D.P.R. n. 600/73
- Sono esentati da ogni imposta i canoni pagati
- tra società consociate (partecipazioni che
- attribuiscono diritti di voto in percentuale non
- inferiore al 25 detenute ininterrottamente
- per almeno un anno) situate in diversi Stati
- membri dellUnione europea.
35Esenzione dalle imposte sui canoni fra società UE
consociate
- Ai fini dellapplicazione dellesenzione, deve
essere prodotta, entro la data del pagamento - attestazione dalla quale risulti la residenza del
beneficiario effettivo, rilasciata dalle
competenti autorità fiscali - dichiarazione, rilasciata dal beneficiario
effettivo, che attesti la sussistenza degli altri
requisiti. - La documentazione produce effetti per un anno
dalla data del rilascio.
36Regime IVA
- Costituiscono prestazioni di servizi, se
effettuate verso corrispettivo (art. 3, c. 2, n.
1) D.P.R. n. 633/72) - Le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative ai diritti dautore, invenzioni
industriali, modelli, disegni, processi, formule
e simili e quelle relative a marchi e insegne,
nonché le cessioni, licenze e simili relative a
diritti o beni similari ai precedenti. - Non sono considerate prestazioni di servizi
quelle individuate dallart. 3, c. 3, lettera a.
37IVA criteri di territorialità
- Art. 7, c. 4, D.P.R. n. 633/72
- Le prestazioni di servizi indicate al n. 2 del
secondo comma dellart. 3 si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono
rese a - soggetti domiciliati o residenti nel territorio
stesso, a meno che non siano utilizzate fuori
dalla UE (lettera d) - soggetti domiciliati o residenti in altri Stati
membri che non rivestono la qualifica di soggetto
passivo IVA (lettera e) - soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE e
utilizzate in Italia (lettera f)