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L attivit di ricerca e sviluppo e i diritti di propriet intellettuale Aspetti fiscali Sommario I costi di ricerca e sviluppo nel reddito d impresa L ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: L


1
Lattività di ricerca e sviluppo ei diritti di
proprietà intellettuale
  • Aspetti fiscali

2
Sommario
  • I costi di ricerca e sviluppo nel reddito
    dimpresa
  • Lammortamento dei diritti di proprietà
    intellettuale
  • I compensi derivanti dai contratti di concessione
    dei diritti
  • 1) le ritenute alla fonte
  • 2) la disciplina IVA

3
I costi di ricerca e svilupponel codice civile
  • Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale)
  • B I Immobilizzazioni immateriali
  • 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.
  • Art. 2426 Criteri di valutazione
  • 5) i costi di ricerca, di sviluppo aventi
    utilità pluriennale possono essere iscritti
    nellattivo con il consenso, ove esistente, del
    collegio sindacale e devono essere ammortizzati
    entro un periodo non superiore a cinque anni.

4
I costi di ricerca e sviluppo nel principio
contabile n. 24
  • Definizione
  • Ricerca di base studi, indagini e ricerche di
    utilità generica per limpresa
  • Ricerca applicata finalizzata alla possibilità
    di realizzare uno specifico prodotto o processo
    produttivo
  • Sviluppo applicazione dei risultati della
    ricerca.

5
I costi di ricerca e sviluppo nel principio
contabile n. 24
  • Rilevazione contabile
  • Costi per ricerca di base sono costi di periodo
    e devono essere addebitati al conto economico
    dellesercizio in cui sono sostenuti
  • Costi di ricerca e sviluppo possono essere
    capitalizzati e iscritti allattivo patrimoniale
    del bilancio dellimpresa

6
I costi di ricerca e sviluppo nel principio
contabile n. 24
  • Ammortamento
  • Decorrenza dal momento in cui il bene o processo
    risultante dallattività di ricerca è disponibile
  • Durata al massimo, cinque anni

7
I costi di ricerca e svilupponel T.U.I.R.
  • Art. 108
  • Le spese relative a studi e ricerche sono
    deducibili nellesercizio in cui sono state
    sostenute, ovvero in quote costanti
    nellesercizio stesso e nei successivi, ma non
    oltre il quarto.
  • Le quote di ammortamento dei beni acquisiti sono
    calcolate sul costo degli stessi diminuito
    dellimporto già dedotto.

8
I costi di ricerca e sviluppo tra disciplina
civilistica e fiscale
  • Disallineamento tra norma civilistica e art.108,
    che consentirebbe la deducibilità fiscale dei
    costi capitalizzati in un momento antecedente
    limputazione a conto economico.
  • Inapplicabilità della disciplina delle deduzioni
    extracontabili dettata dallart. 109, comma 4,
    lettera b del T.U.I.R. (C.M. n. 27/05).

9
I costi di ricerca e sviluppo e linapplicabilità
dellart. 108
  • Le spese di ricerca e sviluppo capitalizzate sono
    fiscalmente deducibili solo a conclusione della
    ricerca, quando il processo risulterà disponibile
    per lutilizzazione economica.
  • In caso di mancato raggiungimento di un risultato
    economicamente apprezzabile, la perdita derivante
    è interamente deducibile nellesercizio in cui si
    verifica (R.M. n. 95/06).

10
Linserimento dei costi di ricerca e sviluppo
nellart.109
  • Le spese relative a studi e ricerche di
    sviluppo sono deducibili utilizzando lapposito
    prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro
    EC) (D.L. n. 223/06, art. 37, c.47).
  • La disposizione consente di dedurre i costi
    capitalizzati a prescindere dal loro transito a
    conto economico (C.M. n. 28/06).

11
La decorrenza delle nuove disposizioni
  • La modifica si applica alle spese sostenute a
    decorrere dal periodo dimposta successivo al 4
    luglio 2006, quindi dal 2007 per i soggetti con
    esercizio coincidente con lanno solare (D.L. n.
    223/06, art. 37, c.48).

12
Il personale addetto alla ricerca e sviluppo e
lIRAP
  • In deroga al principio dellindeducibilità dei
    costi relativi al personale (art. 2425 c.c.,
    lettera B, numeri 9 e 14), sono deducibili i
    costi sostenuti per il personale addetto alla
    ricerca e sviluppo, a condizione che
    leffettività dei costi sia attestata da un
    soggetto abilitato (art. 11, c. 1, lettera a)
    D.Lgs. N. 446/97).

13
La deduzione dalla base imponibile IRAP
  • La deduzione spetta
  • per il personale addetto alla ricerca sia di
  • base, sia applicata (C.M. n. 13/05)
  • a prescindere dalla tipologia contrattuale
  • adottata (R.M. n. 57/06)
  • anche se la ricerca è loggetto dellattività
  • tipica dellimpresa (R.M. n. 82/06).

14
I diritti di proprietà intellettuale nel codice
civile
  • Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale)
  • B I Immobilizzazioni immateriali
  • 3) diritti di brevetto industriale e diritti di
    utilizzazione delle opere dellingegno
  • 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
  • 7) altre.
  • Art. 2426 (Criteri di valutazione)
  • 2) Il costo delle immobilizzazioni deve essere
    sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
    in relazione con la loro residua possibilità di
    utilizzazione.

15
I diritti di proprietà intellettuale nel
principio contabile n. 24
  • Caratteristiche
  • I beni immateriali sono, di norma,
    rappresentati da
  • diritti giuridicamente tutelati, che
    conferiscono allimpresa il potere esclusivo di
    sfruttare, per un
  • periodo determinato, i benefici futuri
    attesi da tali
  • beni.
  • Rilevazione contabile
  • I beni immateriali soggetti a tutela
    giuridica devono essere iscritti nelle rispettive
    voci dello stato patrimoniale.

16
I diritti di proprietà intellettuale nel
principio contabile n. 24
  • Ammortamento
  • Decorrenza dal momento in cui limmobilizzazione
    è disponibile per lutilizzo
  • Durata il costo va sistematicamente ripartito in
    funzione della durata di utilizzazione

17
I diritti di proprietà intellettuale nel T.U.I.R.
  • Art. 103 (norma previgente)
  • Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
    utilizzazione di opere dellingegno, dei brevetti
    industriali, dei processi, formule e informazioni
    relative ad esperienze acquisite in campo
    industriale, commerciale o scientifico sono
    deducibili in misura non superiore ad un terzo
    del costo.
  • Le quote di ammortamento relative al costo dei
    marchi dimpresa sono deducibili in misura non
    superiore ad un decimo del costo.
  • Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
    concessione e degli altri diritti iscritti
    nellattivo del bilancio sono deducibili in
    misura corrispondente alla durata di
    utilizzazione prevista dal contratto o dalla
    legge.

18
I diritti di proprietà intellettuale nel T.U.I.R.
  • Non sono consentiti
  • Lammortamento anticipato
  • La deduzione integrale nellesercizio di
    sostenimento delle spese di acquisizione di beni
    immateriali il cui costo unitario non è superiore
    a 516,46 euro.

19
I diritti di proprietà intellettuale nel T.U.I.R.
  • Leasing di beni immateriali
  • Per analogia, la modalità temporale di deduzione
    prevista per i beni meteriali si applica anche ai
    beni immateriali.
  • I canoni di leasing possono essere dedotti a
    condizione che la durata del contratto non sia
    inferiore alla metà del periodo dammortamento
    previsto (R.M. n. 27/05).

20
I diritti di proprietà intellettuale nel T.U.I.R.
  • Art. 103 (testo modificato dal D.L. n. 223, art.
    37, comma 45)
  • Il limite massimo della quota di ammortamento
    deducibile del costo dei diritti di utilizzazione
    delle opere dellingegno, dei brevetti
    industriali e del know-how è aumentato dal terzo
    al cinquanta per cento.
  • Il limite massimo della quota di ammortamento
    deducibile del costo dei marchi dimpresa è
    ridotto da un decimo ad un diciottesimo del
    costo.

21
I diritti di proprietà intellettuale nel T.U.I.R.
  • Decorrenza delle nuove aliquote (art. 37, comma
    46, D.L. n. 223/06)
  • Le nuove misure di deducibilità si applicano a
    decorrere dal periodo dimposta in corso al 4
    luglio 2006 anche per le quote di ammortamento
    relative ai costi sostenuti nei periodi dimposta
    precedenti.
  • Brevetti industriali
  • La nuova aliquota si applica ai brevetti
    registrati dal 4 luglio 2006 o nei 5 anni
    precedenti (dal 4 luglio 2001). Ai brevetti
    registrati prima si applica la deduzione in
    misura non superiore ad un terzo del costo.

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I diritti di proprietà industriale nel T.U.I.R.
  • Marchi
  • Il nuovo limite massimo di deduzione del costo
    del 5,56 va applicato al costo originario, senza
    rideterminare le quote in modo da completare
    lammortamento in un arco temporale di 18
    esercizi (C.M. n. 28/06).

23
Il software
  • Classificazione (principio contabile n. 24)
  • Software di base istruzioni indispensabili
    perché lelaboratore che lo contiene possa
    funzionare
  • Software applicativo istruzioni che consentono
    lutilizzo del software di base al fine di
    soddisfare specifiche esigenze dellutente

24
Il software come bene materiale
  • Software di base è da capitalizzare insieme
    allhardware lammortamento è deducibile con
    laliquota propria del bene principale (di
    regola, 20).
  • Banca dati contenuta su cd-rom è bene materiale
    strumentale, ammortizzabile secondo i criteri del
    D.M. 31 dicembre 1988 o integralmente deducibile
    se di importo non superiore a 516,46 euro (R.M.
    n. 72/06) (o spesa relativa a più esercizi,
    deducibile ai sensi dellart. 108, comma 3?)

25
Il software applicativo trattamento contabile e
fiscale
  • Acquisto della proprietà
  • ammortamento contabile a quote costanti nel
    periodo di prevista utilità futura, se
    determinabile, altrimenti in tre esercizi
  • ammortamento fiscale in misura non superiore al
    50 per cento del costo (art. 103, comma 1).
  • Acquisizione della licenza a tempo indeterminato
  • i costi sono trattati come nel caso di acquisto a
    titolo di proprietà.

26
Il software applicativo in licenza duso
  • Acquisizione della licenza a tempo determinato
    con corrispettivo periodico
  • spese imputate direttamente a conto economico e
    dedotte in base allordinario principio di
    competenza (art. 109).
  • Acquisizione della licenza a tempo determinato
    con corrispettivo una tantum
  • ammortamento contabile a quote costanti nel
    periodo di durata della licenza duso
  • ammortamento fiscale in misura corrispondente
    alla durata dellutilizzazione prevista dal
    contratto (art. 103, comma 2).

27
I compensi derivanti dalla cessione dei diritti
di proprietà intellettuale
  • Reddito dimpresa
  • I corrispettivi delle cessioni di beni e delle
    prestazioni di servizi alla cui produzione o
    scambio è destinata lattività dimpresa sono
    ricavi (art. 85 T.U.I.R.)
  • I corrispettivi delle cessioni di beni
    immateriali strumentali generano plusvalenze,
    commisurate alla differenza tra il compenso
    conseguito e il costo non ammortizzato (art. 86
    T.U.I.R.)

28
I compensi derivanti dalla cessione dei diritti
di proprietà intellettuale
  • Redditi di lavoro autonomo (art. 53, c. 2,
    lettera b) T.U.I.R.)
  • Redditi derivanti dallutilizzazione economica,
    da parte dellautore o inventore, di opere
    dellingegno, brevetti industriali e know-how,
    non conseguiti nellesercizio di imprese
    commerciali.
  • Redditi diversi (art. 67, c. 1, lettera g)
    T.U.I.R.)
  • Redditi derivanti dallutilizzazione economica
    degli stessi diritti da parte di un soggetto
    diverso dallautore o inventore

29
I compensi derivanti dalla cessione dei diritti
di proprietà intellettuale
  • Il reddito è costituito dallammontare dei
    compensi percepito nel periodo dimposta, ridotto
    del 25 per cento (in caso di reddito diverso,
    solo se i diritti sono stati acquistati a titolo
    oneroso)
  • I sostituti dimposta devono operare, allatto
    del pagamento, una ritenuta dacconto del 20 per
    cento sulla parte imponibile delle somme
    corrisposte (20 sul 75 15 )

30
I compensi percepiti da soggetti non residenti
  • I compensi per lutilizzazione di opere
    dellingegno, di brevetti industriali e di marchi
    di impresa nonché di processi, formule e
    informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
    campo industriale, commerciale o scientifico si
    considerano prodotti nel territorio dello Stato
    per il solo fatto di essere corrisposti da
    soggetti residenti in Italia (art. 23, c. 2,
    lettera c) T.U.I.R.)
  • I sostituti dimposta operano una ritenuta
    dimposta del 30 per cento sulla parte imponibile
    dellammontare (30 sul 7522,5)

31
I canoni nel regime convenzionale
  • Art. 12, par. 2, Modello OCSE di convenzione
  • Contro le doppie imposizioni del 1996
  • Sono definiti canoni i compensi di qualsiasi
  • natura ricevuti per luso o la concessione in
  • uso di un diritto dautore su opere letterarie,
  • artistiche o scientifiche, brevetti, marchi,
  • disegni o modelli, progetti, formule o processi
  • segreti, o per informazioni concernenti
    esperienze di
  • carattere industriale, commerciale o scientifico.

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Limponibilità dei canoni nel regime
convenzionale
  • I canoni provenienti da uno Stato contraente e
  • pagati alleffettivo beneficiario residente
  • dellaltro Stato contraente, sono imponibili
  • soltanto in detto altro Stato.
  • Tuttavia, possono essere imponibili anche
  • nello Stato dal quale provengono, in
  • conformità alla legislazione di detto Stato, ma
  • limposta così applicata non può eccedere il
  • dellimporto lordo dei canoni.

33
Applicazione del regime convenzionale
  • Lapplicazione della ritenuta convenzionale
    costituisce una facoltà del sostituto dimposta,
    che la esercita sotto la sua responsabilità e
    dietro presentazione di documentazione che
    attesti lesistenza dei requisiti richiesti dalla
    Convenzione, cioè (R.M. n. 183/03)
  • certificazione di residenza rilasciata dalla
    competente autorità fiscale e
  • dichiarazione di essere leffettivo beneficiario
    delle somme e di non avere stabili organizzazioni
    in Italia.

34
Esenzione dalle imposte sui canoni fra società UE
consociate
  • Art. 26-quater D.P.R. n. 600/73
  • Sono esentati da ogni imposta i canoni pagati
  • tra società consociate (partecipazioni che
  • attribuiscono diritti di voto in percentuale non
  • inferiore al 25 detenute ininterrottamente
  • per almeno un anno) situate in diversi Stati
  • membri dellUnione europea.

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Esenzione dalle imposte sui canoni fra società UE
consociate
  • Ai fini dellapplicazione dellesenzione, deve
    essere prodotta, entro la data del pagamento
  • attestazione dalla quale risulti la residenza del
    beneficiario effettivo, rilasciata dalle
    competenti autorità fiscali
  • dichiarazione, rilasciata dal beneficiario
    effettivo, che attesti la sussistenza degli altri
    requisiti.
  • La documentazione produce effetti per un anno
    dalla data del rilascio.

36
Regime IVA
  • Costituiscono prestazioni di servizi, se
    effettuate verso corrispettivo (art. 3, c. 2, n.
    1) D.P.R. n. 633/72)
  • Le cessioni, concessioni, licenze e simili
    relative ai diritti dautore, invenzioni
    industriali, modelli, disegni, processi, formule
    e simili e quelle relative a marchi e insegne,
    nonché le cessioni, licenze e simili relative a
    diritti o beni similari ai precedenti.
  • Non sono considerate prestazioni di servizi
    quelle individuate dallart. 3, c. 3, lettera a.

37
IVA criteri di territorialità
  • Art. 7, c. 4, D.P.R. n. 633/72
  • Le prestazioni di servizi indicate al n. 2 del
    secondo comma dellart. 3 si considerano
    effettuate nel territorio dello Stato quando sono
    rese a
  • soggetti domiciliati o residenti nel territorio
    stesso, a meno che non siano utilizzate fuori
    dalla UE (lettera d)
  • soggetti domiciliati o residenti in altri Stati
    membri che non rivestono la qualifica di soggetto
    passivo IVA (lettera e)
  • soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE e
    utilizzate in Italia (lettera f)
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