Title: L
1 Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 -
Ravenna
- Lassistenza sociale
- per i cittadini di Paesi Terzi
- A cura di Paolo Fasano
- II parte
2 Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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- Legge 40/98
- Art. 39Assistenza sociale
- Gli stranieri titolari della carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti
nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso
di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle
provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di
Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli
indigenti. -
- T.U. delle disposizioni sullimmigrazione /Art.
41 dlgs. 286/98
3 Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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- LA DISTINZIONE È TRA STRANIERO CON UN PROGETTO
MIGRATORIO DI MEDIO / LUNGO PERIODO E STRANIERO
PRESENTE IN ITALIA IN MODO OCCASIONALE O
TEMPORANEO - RISPETTO ART. 10 COST.
4 Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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- Art. 10 cost.
- L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. - La condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali. - Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge. - Non è ammessa l'estradizione dello straniero per
reati politici.
5 Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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- Decreto Dini n. 489 del 18/11/1995
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- Art. 5 c. 3 legge 40/98
- Permesso per lavoro autonomo 2 anni
- Permesso per lavoro subordinato a tempo
indeterminato 2 anni - Permesso per famiglia 2 anni
- Permesso per lavoro subordinato a tempo
determinato tra 1 anno e 2 anni - Permesso per attesa occupazione 1 anno
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- Con le modifiche introdotte dalla L. 189/2002 la
durata del permesso di soggiorno è strettamente
correlata a quella del contratto di soggiorno
8 Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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- DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
- Art. 18 dlgs. 286/98
- (Soggiorno per motivi di protezione sociale)
- 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma
del presente articolo ha la durata di sei mesi e
può essere rinnovato per un anno, - 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi
assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di
lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età
9PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI
ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
-
- Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59 -
10 PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI
BASSANINI ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
- Capo II
- Servizi sociali
- Art. 128.
- Oggetto e definizioni
- 1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e
i compiti amministrativi relativi alla materia
dei "servizi sociali".
11PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI
ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
- 2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per
"servizi sociali" si intendono tutte le attività
relative alla predisposizione ed erogazione di
servizi, gratuiti ed a pagamento, o di
prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà
che la persona umana incontra nel corso della sua
vita, escluse soltanto quelle assicurate dal
sistema previdenziale e da quello sanitario,
nonché quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia
12PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI
ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
- Art. 129.Competenze dello Stato
- Art. 130.Trasferimenti di competenze relative
agli invalidi civili
13PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI
ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
- Art. 131.Conferimenti alle regioni e agli enti
locali - 1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali
tutte le funzioni e i compiti amministrativi
nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli
espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo
129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi
dell'articolo 130. - 2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono
attribuiti ai comuni, i compiti di erogazione
dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i
compiti di progettazione e di realizzazione della
rete dei servizi sociali, anche con il concorso
delle province.
14 PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI
BASSANINI ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
- Art. 132.Trasferimento alle regioni
- 1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4,
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
sei mesi dall'emanazione del presente decreto
legislativo, la legge di puntuale individuazione
delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed
agli enti locali e di quelle mantenute in capo
alle regioni stesse. In particolare la legge
regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti
locali le funzioni ed i compiti amministrativi
concernenti i servizi sociali
15 PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI
BASSANINI ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
- 2. Sono trasferiti alle regioni, che
provvederanno al successivo conferimento alle
province, ai comuni ed agli altri enti locali
nell'ambito delle rispettive competenze, le
funzioni e i compiti relativi alla promozione ed
al coordinamento operativo dei soggetti e delle
strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi
sociali", con particolare riguardo aa) la
cooperazione socialeb) le istituzioni di
pubblica assistenza e beneficenza (IPAB)c) il
volontariato.
16 PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI
BASSANINI ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
- Art. 133.Fondo nazionale per le politiche
sociali - 3. In particolare, sono destinati al Fondo
nazionale per le politiche sociali gli
stanziamenti previsti per gli interventi del
Fondo nazionale per le politiche migratorie di
cui all'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n.
40.
17 PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI
BASSANINI ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
- Legge quadro 328/2000
- Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali
18 Legge 328/2000 Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali (segue)
- Art. 1
- 1. La Repubblica assicura alle persone e alle
famiglie un sistema integrato di interventi e
servizi sociali, promuove interventi per
garantire la qualità della vita, pari
opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
19 Legge 328/2000 Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali (segue)
- Art. 2.
- (Diritto alle prestazioni)
- 1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e
dei servizi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini
di Stati appartenenti all'Unione europea ed i
loro familiari, nonché gli stranieri, individuati
ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
20Legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi
sociali (segue)
- Art. 1 - La Repubblica assicura alle persone e
alle famiglie un sistema integrato di interventi
e servizi sociali. - Art. 2 - Hanno diritto alle prestazioni
cittadini italiani - cittadini dellUnione
Europea - cittadini di paesi terzi ai sensi
dellart. 41 del Testo Unico 328/98. - Art. 2 comma 2 - Il sistema integrato di
interventi e di servizi sociali ha carattere di
universalità.
21 Legge 328/2000 Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali (segue)
- Destinatari prioritari
- Art. 2 comma 3
- -Soggetti in condizioni di povertà
- -Soggetti con reddito limitato
- -Soggetti con incapacità totale o parziale
- -Soggetti con difficoltà di inserimento nella
vita sociale o nel mercato del lavoro - -Soggetti sottoposti a provvedimenti
dellautorità giudiziaria
22 Legge 328/2000 Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali (segue)
- Art. 22
- Livello essenziale delle prestazioni sociali
erogabili - 2. Ferme restando le competenze del Servizio
sanitario nazionale in materia di prevenzione,
cura e riabilitazione, ., gli interventi di
seguito indicati costituiscono il livello
essenziale delle prestazioni sociali erogabili
sotto forma di beni e servizi
23 Legge 328/2000Art. 22Livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili(segue)
- misure di contrasto della povertà e di sostegno
al reddito e servizi di accompagnamento, con
particolare riferimento alle persone senza fissa
dimora - b) misure economiche per favorire la vita
autonoma e la permanenza a domicilio di persone
totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli
atti propri della vita quotidiana
24Legge 328/2000Art. 22Livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili(segue)
- c) interventi di sostegno per i minori in
situazioni di disagio . e per la promozione dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - d) misure per il sostegno delle responsabilità
familiari, ai sensi dell'articolo 16, per
favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e
di cura familiare
25Legge 328/2000Art. 22Livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili(segue)
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà
- f) interventi per la piena integrazione delle
persone disabili - g) interventi per le persone anziane e disabili
26Legge 328/2000Art. 22Livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili(segue)
- h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo
per contrastare dipendenze da droghe, alcol e
farmaci, favorendo interventi di natura
preventiva, di recupero e reinserimento sociale - i) informazione e consulenza alle persone e alle
famiglie
27Legge 328/2000Art. 22Livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili(segue)
- Art. 24
- Delega al Governo per il riordino degli
emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità
e sordomutismo
28 Legge 328/2000Art. 16
- Art. 16
- (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità
familiari) - 2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali
erogabili nel territorio nazionale, di cui
all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui
all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono
conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la
corresponsabilità e la solidarietà fra
generazioni, di sostenere le responsabilità
genitoriali, di promuovere le pari opportunità e
la condivisione di responsabilità tra donne e
uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun
componente della famiglia.
29 Legge 328/2000Art. 16Valorizzazione e sostegno
delle responsabilità familiari(segue)
- 3. Nell'ambito del sistema integrato di
interventi e servizi sociali hanno priorità - a) l'erogazione di assegni di cura e altri
interventi a sostegno della maternità e della
paternità responsabile, ulteriori rispetto agli
assegni e agli interventi di cui agli articoli 65
e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
30 Legge 328/2000Art. 16Valorizzazione e sostegno
delle responsabilità familiari(segue)
- Assegno per le famiglie con almeno 3 figli minori
(art. 65 legge 448/98) - Assegno di maternità (art. 66 l. 448/98 art. 49
l. 488/99 e 74 dlgs.151/2001) - Prestazioni assistenziali (art. 80 c. 19 l.
388/2000)
31Art. 65-66 L 448/98. Assegno ai nuclei familiari
con almeno tre figli minori Assegno di
maternità
- Gli artt. 65 e 66 l. 448/98, 74 dlgs. 151/2001 e
80 c. 19 l.388/2000 rompono lunità di questo
schema, arrivando addirittura ad escludere
lintera platea dei cittadini di Paesi Terzi dal
beneficio dellassegno per le famiglie con almeno
3 figli minori.
32Art. 65-66 L 448/98. Assegno ai nuclei familiari
con almeno tre figli minori Assegno di
maternità (segue)
- Lassegno di maternità, istituito dallart. 66
l. 448/98, viene esteso dallart. 74 dlgs.
151/2001 solo alle madri in possesso di carta di
soggiorno
33 Art. 80 c.19 L 388/2000 Assegno sociale e
prestazioni assistenziali
-
- lassegno sociale e le provvidenze economiche
che costituiscono diritti soggettivi sono
riconosciute dallart. 80 c. 19 della legge
388/2000 solo agli aventi diritto titolari di
carta di soggiorno. -
34 Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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- Per ora lasciamo da parte le successive
modifiche (2009 residenza decennale per lassegno
sociale, 2010 inclusione dei rifugiati e dei
titolari di protezione sussidiaria)
35 Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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- Le prestazioni economiche di natura
assistenziale sono quelle erogate ai cittadini in
possesso di determinati requisiti di legge
(reddituali, età, sanitari, etc.),
indipendentemente dal fatto che gli aventi
diritto abbiano versato contributi previdenziali
e assistenziali. Sono quindi misure finanziate
dalla fiscalità generale.
36 Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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- La legge 328/2000 aveva definito gli interventi
che costituiscono il livello minimo delle
prestazioni sociali. In particolare, abbiamo
visto le misure per il sostegno delle
responsabilità familiari, che comprendono
lerogazione degli assegni di cura e gli
interventi a sostegno della maternità e della
paternità responsabile le prestazioni sociali
per le donne in difficoltà e quelle di contrasto
della povertà e di sostegno al reddito (artt. 22
c. 2 e 16 c. 3).
37 Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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- Si tratta delle prestazioni generali di sostegno
alla natalità, alla famiglia e alla funzione
genitoriale, che per loro natura e perché
discendono da esplicite garanzie costituzionali o
da convenzioni internazionali, dovrebbero
necessariamente avere portata universale e dunque
rivolgersi alla generalità della popolazione
residente, compresi gli stranieri legalmente
soggiornanti (art. 2 c. 1 e 2 legge 328/2000)
38 Lassistenza sociale per i cittadini di Paesi
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- Lassegno di maternità, indicato dallart. 74
dlgs. 151/2001 come prestazione base, dovrebbe
quindi rientrare nelle misure a sostegno della
maternità responsabile per le donne che non
beneficiano di altre indennità, mentre lassegno
al nucleo familiare con almeno 3 figli minori
rappresenta una prestazione di sostegno al
reddito familiare e di contrasto della povertà.
39 Art 65 co. 1 e 2 legge 448/98Assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori
- 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei
nuclei familiari composti da cittadini italiani
residenti, con tre o piú figli tutti con età
inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso
di risorse economiche non superiori al valore
dell'indicatore della situazione economica (ISE),
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, tabella 1, è concesso un assegno
40 Art 65 co. 1 e 2 legge 448/98Assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori (segue)
- 2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai
Comuni, che ne rendono nota la disponibilità
attraverso pubbliche affissioni nei territori
comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno
medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati
forniti dai Comuni, .
41 Art. 66. Legge 448/98Assegno di maternità
- 1. Con riferimento ai figli nati successivamente
al 1 luglio 1999, alle madri cittadine italiane
residenti, in possesso dei requisiti di cui al
comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennità di maternità, è
concesso un assegno per maternità
42 Art. 66. Legge 448/98Assegno di maternità
- 2.L'assegno è concesso dai Comuni con decorrenza
dalla data del parto. I comuni provvedono ad
informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi
nati.
43 Art. 49 c. 12. Legge 488 del 1999Art. 74 c.1
dlgs. 151/2001 Assegno di maternita' di base
- Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001,, alle
donne residenti, cittadine italiane o comunitarie
o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità
di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente
testo unico, e' concesso un assegno di maternità
.
44 Art. 80 c. 19 legge 388/2000
- Ai sensi dell'articolo 41 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno
sociale e le provvidenze economiche che
costituiscono diritti soggettivi in base alla
legislazione vigente in materia di servizi
sociali sono concessi, alle condizioni previste
dalla legislazione medesima, agli stranieri che
siano titolari di carta di soggiorno
45Art. 80 c. 19 legge 388/2000 (segue)
- per le altre prestazioni e servizi sociali
l'equiparazione con i cittadini italiani è
consentita a favore degli stranieri che siano
almeno titolari di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno.
46Art. 80 c. 19 legge 388/2000 (segue)
- Sono fatte salve le disposizioni previste dal
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e
dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni.
47Prestazioni assistenziali
- Di seguito proviamo ad elencarle
- Assegno sociale
- Assegno di invalidità
- Pensione di inabilità
- Indennità di accompagnamento
- Indennità di frequenza
- Pensione dei ciechi totali Pensione dei ciechi
parziali o ventesimisti - Indennità speciale per ciechi parziali o
ventesimisti -
48Prestazioni assistenziali
- Pensione non reversibile per sordi
- Indennità di comunicazione
- Assegno sociale sostitutivo
- Assegno di maternità di competenza dei Comuni
- Assegno per il nucleo familiare con almeno 3
figli minori di competenza dei Comuni
Lezione del 15/12/2011
48
49Sentenza 306/2008 Corte Cost.
- INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO
- In tale ambito, questa Corte ha affermato che
le scelte connesse alla individuazione delle
categorie dei beneficiari necessariamente da
circoscrivere in ragione della limitatezza delle
risorse finanziarie debbano essere operate,
sempre e comunque, in ossequio al principio di
ragionevolezza, ma anche che al legislatore è
consentito introdurre regimi differenziati,
circa il trattamento da riservare ai singoli
consociati, soltanto in presenza di una causa
normativa non palesemente irrazionale o, peggio,
arbitraria (sentenza n. 432 del 2005). -
50Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
- Al legislatore italiano è certamente consentito
dettare norme, non palesemente irragionevoli e
non contrastanti con obblighi internazionali, che
regolino l'ingresso e la permanenza di
extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n.
148 del 2008). E' possibile, inoltre,
subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione
di determinate prestazioni non inerenti a
rimediare a gravi situazioni di urgenza alla
circostanza che il titolo di legittimazione dello
straniero al soggiorno nel territorio dello Stato
ne dimostri il carattere non episodico e di non
breve durata una volta, però, che il diritto a
soggiornare alle condizioni predette non sia in
discussione, non si possono discriminare gli
stranieri, stabilendo, nei loro confronti,
particolari limitazioni per il godimento dei
diritti fondamentali della persona, riconosciuti
invece ai cittadini.
51Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
- Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che sia
manifestamente irragionevole subordinare
l'attribuzione di una prestazione assistenziale
quale l'indennità di accompagnamento i cui
presupposti sono, come si è detto, la totale
disabilità al lavoro, nonché l'incapacità alla
deambulazione autonoma o al compimento da soli
degli atti quotidiani della vita al possesso di
un titolo di legittimazione alla permanenza del
soggiorno in Italia che richiede per il suo
rilascio, tra l'altro, la titolarità di un
reddito.
52Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
- Tale irragionevolezza incide sul diritto alla
salute, inteso anche come diritto ai rimedi
possibili e, come nel caso, parziali, alle
menomazioni prodotte da patologie di non lieve
importanza. Ne consegue il contrasto delle
disposizioni censurate non soltanto con l'art. 3
Cost., ma anche con gli artt. 32 e 38 Cost.,
nonché tenuto conto che quello alla salute è
diritto fondamentale della persona (vedi, per
tutte, le sentenze n. 252 del 2001 e n. 432 del
2005) con l'art. 2 della Costituzione.
Lezione del 15/12/2011
52
53Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
- Sotto tale profilo e per i medesimi motivi, la
normativa censurata viola l'art. 10, primo comma,
della Costituzione, dal momento che tra le norme
del diritto internazionale generalmente
riconosciute rientrano quelle che, nel garantire
i diritti fondamentali della persona
indipendentemente dall'appartenenza a determinate
entità politiche, vietano discriminazioni nei
confronti degli stranieri, legittimamente
soggiornanti nel territorio dello Stato.
Lezione del 15/12/2011
53
54Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
- Le disposizioni censurate sono, pertanto,
illegittime nella parte in cui oltre ai
requisiti sanitari e di durata del soggiorno in
Italia e comunque attinenti alla persona, già
stabiliti per il rilascio della carta di
soggiorno ed ora (per effetto del d.lgs. n. 3 del
2007) del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, non sospettati di
illegittimità dal remittente esigono, ai fini
dell attribuzione dell'indennità di
accompagnamento, anche requisiti reddituali,
Lezione del 15/12/2011
54
55Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
- Per questi motivi
- LA CORTE COSTITUZIONALE
- Dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2001), nella parte in cui
escludono che l'indennità di accompagnamento, di
cui all'art. l della legge 11 febbraio 1980, n.
18, possa essere attribuita agli stranieri
extracomunitari soltanto perché essi non
risultano in possesso dei requisiti di reddito
già stabiliti per la carta di soggiorno.
Lezione del 15/12/2011
55
56Sentenza 11/2009 Corte Cost.
- PENSIONE DI INABILITA E INDENNITA DI
ACCOMPAGNAMENTO -
- La corte dichiara inammissibile la questione
relativa allindennità di accompagnamento - Si pronuncia invece sulla pensione di inabilità
-
Lezione del 15/12/2011
56
57Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)
- I principali motivi che hanno condotto questa
Corte alla suddetta sentenza (n. 306/2008) e
cioè la intrinseca irragionevolezza del complesso
normativo qui censurato e la disparità di
trattamento che esso determina tra cittadini e
stranieri legalmente e non occasionalmente
soggiornanti in Italia sussistono a maggior
ragione anche con riguardo alla pensione di
inabilità.
Lezione del 15/12/2011
57
58Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)
- Mentre, infatti, l'indennità di accompagnamento
è concessa per il solo fatto della minorazione,
senza che le condizioni reddituali vengano in
alcun modo in rilievo, la pensione di inabilità è
preclusa dalla titolarità di un reddito superiore
ad una misura fissata dalla legge.
Lezione del 15/12/2011
58
59Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)
- La subordinazione dell'attribuzione di tale
prestazione al possesso, da parte dello
straniero, di un titolo di soggiorno il cui
rilascio presuppone il godimento di un reddito,
rende ancor più evidente l'intrinseca
irragionevolezza del complesso normativo in
scrutinio.
Lezione del 15/12/2011
59
60Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)
- Si riscontra, pertanto, la violazione, sotto un
duplice profilo, dell'art. 3 Cost., sicché deve
essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del
2000 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286
del 1998 nella parte in cui escludono che la
pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della
legge n. 118 del 1971, possa essere attribuita
agli stranieri extracomunitari soltanto perché
essi non risultano in possesso dei requisiti di
reddito già stabiliti per la carta di soggiorno
Lezione del 15/12/2011
60
61Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
- ASSEGNO DI INVALIDITA
- A parere della Corte rimettente, infatti, la
disposizione censurata, nel subordinare il
diritto alle prestazioni assistenziali che
costituiscono diritti soggettivi alla titolarità
della carta di soggiorno, e dunque al requisito
della presenza nel territorio dello Stato da
almeno cinque anni, introdurrebbe un ulteriore
requisito atto a generare una discriminazione
dello straniero nei confronti del cittadino, in
contrasto con i princípi enunciati dallart. 14
della CEDU, e dallart. 1 del Protocollo
addizionale alla Convenzione stessa, adottato a
Parigi il 20/03/52, secondo linterpretazione che
di essi è stata offerta dalla Corte europea dei
diritti delluomo. - Da qui la violazione dellart. 117, primo comma,
della Costituzione. La questione è fondata.
Lezione del 15/12/2011
61
62Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
- Articolo 14 CEDU - Divieto di discriminazione.
- Il godimento dei diritti e delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione deve
essere assicurato senza nessuna discriminazione,
in particolare quelle fondate sul sesso, la
razza, il colore, la lingua, la religione, le
opinioni politiche o di altro genere, l'origine
nazionale o sociale, l'appartenenza a una
minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o
ogni altra condizione. -
Lezione del 15/12/2011
62
63Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
- Articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
Protezione della proprietà - Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al
rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere
privato della sua proprietà se non per causa di
utilità pubblica e nelle condizioni previste
dalla legge e dai principi generali del diritto
internazionale.
Lezione del 15/12/2011
63
64Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
- INTERPRETAZIONE CORTE DI STRASBURGO
-
- La tutela dei beni e dei diritti patrimoniali
dei cittadini che vivono nei paesi che hanno
aderito alla Convenzione Europea per i diritti
delluomo è stata poi interpretata dalla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha
ritenuto che tra i diritti patrimoniali debbano
essere incluse le prestazioni sociali, anche non
contributive.
Lezione del 15/12/2011
64
65Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
- Art. 117 cost. 1 co.
-
- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato
e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. -
Lezione del 15/12/2011
65
66Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
- Il trattamento diviene discriminatorio ove
esso non trovi una giustificazione oggettiva e
ragionevole - soltanto considerazioni molto forti potranno
indurre a far ritenere compatibile con la
Convenzione una differenza di trattamento fondata
esclusivamente sulla nazionalità.
Lezione del 15/12/2011
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67Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
- è possibile subordinare, non irragionevolmente,
lerogazione di determinate prestazioni non
inerenti a rimediare a gravi situazioni di
urgenza alla circostanza che il titolo di
legittimazione dello straniero al soggiorno nel
territorio dello Stato ne dimostri il carattere
non episodico e di non breve durata
Lezione del 15/12/2011
67
68Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
- una volta, però, che il diritto a soggiornare
alle condizioni predette non sia in discussione,
non si possono discriminare gli stranieri,
stabilendo, nei loro confronti, particolari
limitazioni per il godimento dei diritti
fondamentali della persona, riconosciuti invece
ai cittadini
Lezione del 15/12/2011
68
69Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
- Per la Consulta ha assunto valore dirimente il
verificare se la misura prevista, in questo caso
lassegno di invalidità, vada a soddisfare
bisogni primari come il sostentamento
dellindividuo, non possibile in altro modo.
Verificata questa condizione, la Corte conclude
che qualsiasi distinzione tra cittadini e
stranieri regolarmente soggiornanti è in
contrasto con le disposizioni citate della CEDU.
Lezione del 15/12/2011
69
70Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
- Si tratta, dunque, allevidenza, di una
erogazione destinata non già ad integrare il
minor reddito dipendente dalle condizioni
soggettive, ma a fornire alla persona un minimo
di sostentamento, atto ad assicurarne la
sopravvivenza
Lezione del 15/12/2011
70
71Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
- Se la prestazione rappresenta una misura per la
sopravvivenza della persona, non sono consentite
disparità di trattamento tra cittadini e
stranieri. Tutti i rimedi considerati essenziali
anche alla luce degli enunciati della Corte di
Strasburgo sono additati quindi dalla Corte
come parametri di ineludibile uguaglianza di
trattamento. Non si fa più riferimento alla
carenza del requisito reddituale.
Lezione del 15/12/2011
71
72Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
- La Corte ci sta spiegando che esiste un nucleo
di diritti fondamentali che rispondono a bisogni
primari, per garantire la sussistenza delle
persone, che di fatto sono indisponibili al
legislatore nazionale per operare
differenziazioni di accesso per nazionalità. Nel
momento in cui uno Stato prevede delle misure per
far fronte a questi bisogni non può stabilire
disparità di trattamento sulla base della
cittadinanza.
Lezione del 15/12/2011
72
73Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
- La Corte dichiara lillegittimità costituzionale
dellart. 80, comma 19, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nella parte in cui subordina al
requisito della titolarità della carta di
soggiorno la concessione agli stranieri
legalmente soggiornanti nel territorio dello
Stato dellassegno mensile di invalidità
Lezione del 15/12/2011
73
74I contenziosi continuano
- In seguito a queste sentenze non vi è stata una
rimodulazione dei procedimenti di concessione
delle prestazioni economiche assistenziali, ma
piuttosto un proliferare di ricorsi al giudice
del lavoro. - Sentenza Riverso/ trib. di Ravenna
Lezione del 15/12/2011
74
75I contenziosi continuano
- Questa situazione ci sembra anomala e denota un
funzionamento improprio, se non patologico, del
sistema il cittadino deve subire il diniego
della domanda di prestazione assistenziale da
parte della pubblica amministrazione
Lezione del 15/12/2011
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76I contenziosi continuano
- per poi ottenere, attraverso un contenzioso,
un pieno riconoscimento della stessa prestazione
da parte dellorgano giurisdizionale.
Lezione del 15/12/2011
76
77Processo di integrazione dellUnione
- La politica dellUnione in materia di
immigrazione - Linizio
- LAccordo di Schengen, a metà degli anni 80,
elimina le frontiere interne e crea un sistema di
controllo comune per quelle esterne. - LItalia non partecipa al progetto fino a metà
degli anni 90 per assenza di una legislazione di
gestione e tutela dei dati personali. - Allinizio il progetto parte con 5 stati
(Germania, Francia e i paesi del Benelux). - La politica europea dellimmigrazione nasce
quindi per iniziativa di alcuni Stati, al di
fuori della Comunità europea.
Lezione del 15/12/2011
77
78Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Il salto di qualità
- Comunitarizzazione di Schengen processo che
conduce ad allargare laccordo ad altri Paesi
membri della Comunità Europea fino al Trattato di
Amsterdam (1997) che integra lacquis di Schengen
nel quadro dellUnione europea.
Lezione del 15/12/2011
78
79Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Nasce lo Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia e limmigrazione passa dal III al I
pilastro. - I pilastro diritto comunitario, fonti,
regolamenti, direttive e atti vincolanti per gli
stati membri.
Lezione del 15/12/2011
79
80Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Il 2 e 3 pilastro (Politica estera e Giustizia
e affari interni) concepiti come semplici
strumenti facoltativi che gli stati membri, se
vogliono, possono attivare allunanimità. - Il metodo è quello intergovernativo, non cè
controllo della corte di giustizia e il
Parlamento europeo non conta
Lezione del 15/12/2011
80
81Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Metodo comunitario (pubblico e trasparente con
il coinvolgimento degli organi dellUnione
Parlamento europeo, Commissione, Consiglio) e
soprattutto sotto il controllo giurisdizionale
della Corte di Giustizia dellUnione europea.
Lezione del 15/12/2011
81
82Processo di integrazione dellUnione (segue)
- DIRETTIVE
- Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno
2000, che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica, pubbllicata
sulla G.U. dell'Unione Europea n. 180 del 19
luglio 2000. - Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale
per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicata
sulla G.U. dell'Unione Europea n. 303 del 2
dicembre 2000. - Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo
2001, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di
parti di imprese o di stabilimenti, pubblicata
sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 82 del 22
marzo 2001. - Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio
2001, relativa al riconoscimento reciproco delle
decisioni di allontanamento dei cittadini di
paesi terzi, pubblicata in G.U. dell'Unione
Europea n. L 149 del 2 giugno 2001. - Direttiva 2001/55/CE del Consiglio Europeo del 20
luglio 2001 sulle norme minime per la concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati e sulla promozione
dell'equilibrio degli sforzi fra gli Stati membri
che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell'accoglienza degli stessi,
pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n L 212
del 7 agosto 2001. - Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo 27
gennaio 2003 recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
Membri, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea
n. L 31 del 6 febbraio 2003. - Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22
settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare, pubblicata sulla G.U.
dell'Unione Europea n. 251 del 3 ottobre 2003. - Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
novembre 2003, relativa allo status dei cittadini
di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
Europea n. L 16 del 23 gennaio 2004. - Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile
2004 recante norme minime sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché
norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
Europea del 30 settembre 2004.
Lezione del 15/12/2011
82
83Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini
del SEE), pubblicata sulla G.U. dell'Unione
Europea n. L 158 del 30 aprile 2004. - Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile
2004, riguardante il titolo di soggiorno da
rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime
della tratta di esseri umani o coinvolti in
un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione
illegale che cooperino con le autorità
competenti, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
Europea n. L 261 del 6 agosto 2004. - Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13
dicembre 2004, relativa alle condizioni di
ammissione dei cittadini di paesi terzi, per
motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio
non retribuito o volontariato, pubblicata sulla
G.U. dell'Unione Europea del 23 dicembre 2004. - Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12
ottobre 2005, relativa a una procedura
specificamente concepita per lammissione di
cittadini di paesi terzi a fini di ricerca
scientifica, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
Europea n. L 289 del 3 novembre 2005. - Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1
dicembre 2005 , recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
Europea n. L 326 del 13 dicembre 2005. - Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008 , relativa alla
tutela dei lavoratori subordinati in caso
dinsolvenza del datore di lavoro, pubblicata
sulla G.U. dell'Unione Europea n.L 283 del 28
ottobre 2008. - Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2008 recante norme
e procedure comuni applicabili negli Stati membri
al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare, pubblicata sulla G.U.
dell'Unione Europea n. L 348 del 24 dicembre
2008. - Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio
2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di
cittadini di paesi terzi che intendano svolgere
lavori altamente qualificati, pubblicata sulla
G.U. dell'Unione Europea n. 155 del 18 giugno
2009.
Lezione del 15/12/2011
83
84Processo di integrazione dellUnione (segue)
- DIRETTIVE
- Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno
2000, che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica, pubbllicata
sulla G.U. dell'Unione Europea n. 180 del 19
luglio 2000. - Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale
per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicata
sulla G.U. dell'Unione Europea n. 303 del 2
dicembre 2000. - Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo
2001, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di
parti di imprese o di stabilimenti, pubblicata
sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 82 del 22
marzo 2001. - Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio
2001, relativa al riconoscimento reciproco delle
decisioni di allontanamento dei cittadini di
paesi terzi, pubblicata in G.U. dell'Unione
Europea n. L 149 del 2 giugno 2001. - Direttiva 2001/55/CE del Consiglio Europeo del 20
luglio 2001 sulle norme minime per la concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati e sulla promozione
dell'equilibrio degli sforzi fra gli Stati membri
che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell'accoglienza degli stessi,
pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n L 212
del 7 agosto 2001. - Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo 27
gennaio 2003 recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
Membri, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea
n. L 31 del 6 febbraio 2003. - Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22
settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare, pubblicata sulla G.U.
dell'Unione Europea n. 251 del 3 ottobre 2003. - Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
novembre 2003, relativa allo status dei cittadini
di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
Europea n. L 16 del 23 gennaio 2004. - Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile
2004 recante norme minime sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché
norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
Europea del 30 settembre 2004.
Lezione del 15/12/2011
84
85Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio
2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di
cittadini di paesi terzi che intendano svolgere
lavori altamente qualificati, pubblicata sulla
G.U. dell'Unione Europea n. 155 del 18 giugno
2009. - Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009 , che introduce
norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro
che impiegano cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare, pubblicata sulla G.U.
dell'Unione Europea n. L 168 del 30 giugno 2009. - Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2011 , concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che
sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
Europea n. L 101 del 15 aprile 2011. - Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell 11 maggio 2011 , che modifica la
direttiva 2003/109/CE del Consiglio per
estenderne lambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale Testo
rilevante ai fini del SEE, pubblicata sulla G.U.
dell'Unione Europea n. L 132 del 19 maggio 2011. - LUnione Europea è intervenuta con sempre
maggiore attenzione nel settore
dellimmigrazione, in passato lasciato totalmente
alla competenza degli Stati membri e delle loro
discipline nazionali.
Lezione del 15/12/2011
85
86Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Per quanto riguarda lingresso e il soggiorno
continuativo per periodi superiori a tre mesi, è
necessario il possesso del permesso di soggiorno.
- Il rilascio di questultimo resta di competenza
delle autorità e delle discipline nazionali. - Pertanto i requisiti per il rilascio del
permesso non sono ancora comuni, bensì sono
decisi autonomamente da ogni singolo Stato. Ciò
rende alquanto problematica la configurazione di
uneffettiva politica comune dellimmigrazione
nellordinamento comunitario.
Lezione del 15/12/2011
86
87Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Come effetto collaterale lUnione crea delle
categorie di cittadini di Paesi Terzi ai quali
riconosce il diritto ad un trattamento analogo a
quello di cui gode il cittadino dellUnione. - Si tratta di quei soggetti che rientrano in
determinate categorie assoggettate a norme
dellUnione.
Lezione del 15/12/2011
87
88Processo di integrazione dellUnione (segue)
- In definitiva, il quadro risulta piuttosto
confuso e frammentato ed una vera e sostanziale
politica comune in materia di immigrazione è
ancora un obiettivo da raggiungere.
Lezione del 15/12/2011
88
89Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Rifugiati politici, apolidi e loro familiari
- Familiari di cittadini dellUnione
- Titolari di protezione sussidiaria e loro
familiari - Lavoratori di paesi che hanno sottoscritto
accordi con lUE contenenti clausole di non
discriminazione in materia di sicurezza sociale - Cittadini lungo soggiornanti
- Lavoratori il cui percorso migratorio non si sia
concluso in un solo paese dellUnione
Lezione del 15/12/2011
89
90Processo di integrazione dellUnione (segue)
- La prospettiva del Trattato di Lisbona
- Articolo 2 c. 2 TFUE
- Quando i trattati attribuiscono all'Unione una
competenza concorrente con quella degli Stati
membri in un determinato settore, l'Unione e gli
Stati membri possono legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli
Stati membri esercitano la loro competenza nella
misura in cui l'Unione non ha esercitato la
propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente
la loro competenza nella misura in cui l'Unione
ha deciso di cessare di esercitare la propria
Lezione del 15/12/2011
90
91Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Nel Trattato di Lisbona, in vigore dal dicembre
2009, limmigrazione rientra nello Spazio di
Libertà, Sicurezza e Giustizia, settore su cui
lUnione esercita una competenza concorrente con
quella degli Stati membri. La definizione
competenza concorrente va intesa nel senso che
gli Stati membri possono legiferare nella misura
in cui l'Unione non ha esercitato o ha deciso di
cessare lesercizio della propria competenza
(art. 2 c. 2 del TFUE).
Lezione del 15/12/2011
91
92Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Articolo 6 del TUE
- 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i
principi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre
2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo,
che ha lo stesso valore giuridico dei trattati -
Lezione del 15/12/2011
92
93Processo di integrazione dellUnione (segue)
- 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali. - 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri, fanno parte del diritto
dell'Unione in quanto principi generali.
Lezione del 15/12/2011
93
94Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Art. 79 TFUE
- L'Unione sviluppa una politica comune
dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni
fase, la gestione efficace dei flussi migratori,
l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi
regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la
prevenzione e il contrasto rafforzato
dell'immigrazione illegale e della tratta degli
esseri umani. -
-
Lezione del 15/12/2011
94
95Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Art. 79 TFUE
-
- Una politica comune dell'immigrazione, da
intendersi non più come sommatoria di politiche
nazionali, ma organica e volta a garantire lequo
trattamento dei cittadini dei Paesi Terzi.
Lezione del 15/12/2011
95
96Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Unione europea - Immigrazione verso il permesso
unico per i lavoratori extra-UE - Approvazione da parte della Commissione Libertà
Civili del Parlamento Europeo (Libe) della
direttiva sul permesso unico. -
- www.asgi.it
Lezione del 15/12/2011
96
97Processo di integrazione dellUnione (segue)
- La parità di diritti economici e sociali tra i
cittadini europei e i cittadini dei Paesi terzi
che intendono soggiornare e lavorare nell'UE non
appare più così lontana. - www.asgi.it
Lezione del 15/12/2011
97
98Processo di integrazione dellUnione (segue)
- Il documento, approvato il 5 dicembre scorso,
non solo semplifica i requisiti amministrativi
per la richiesta del permesso di soggiorno
attraverso l'introduzione di un'unica procedura,
ma definisce anche i diritti economici e sociali
dei cittadini dei Paesi terzi, a tutela della
parità di trattamento. - www.asgi.it
Lezione del 15/12/2011
98
99Processo di integrazione dellUnione (segue)
- "Questa direttiva è il primo passo verso una
politica europea comune sull'immigrazione
economica", ha dichiarato la relatrice Veronique
Mathieu (Ppe). - Il documento passerà ora al Parlamento europeo,
che lo esaminerà nel corso della sessione
plenaria del 12-15 dicembre. Dopo la votazione
finale, gli Stati membri avranno due anni per
implementare la direttiva. - www.asgi.it
Lezione del 15/12/2011
99
100Processo di integrazione dellUnione (segue)
-
- Di seguito brevemente alcuni atti dellUnione,
che hanno individuato, e in alcuni casi creato ex
novo, categorie di cittadini di Paesi Terzi
ammesse a godere di diritti sociali
corrispondenti a quelli dei cittadini
dellUnione. Si tratta di atti giuridicamente
vincolanti per gli Stati Membri, in attesa
dellintervento più complessivo con listituzione
del Permesso unico europeo.
Lezione del 15/12/2011
100
101Processo di integrazione dellUnione (segue)La
direttiva 2003/109/CE
- Questa direttiva, recepita in Italia con il
decreto legislativo 3/2007 ha istituito lo status
permanente di cittadino di Paese Terzo
Soggiornante di Lungo Periodo (di seguito SLP) e
disciplinato il riconoscimento di questo status
negli altri Stati Membri. Lobiettivo è di
garantire a questi cittadini una serie di diritti
uniformi su tutto il territorio UE, quanto più
simili a quelli goduti dai cittadini dellUnione.
Lezione del 15/12/2011
101
102La direttiva 2003/109/CE (segue)
- Nella materia sociale la direttiva riconosce la
parità di trattamento, pur consentendo agli Stati
Membri di limitarla alle prestazioni essenziali.
Il legislatore italiano non si è comunque avvalso
di tale facoltà, né in sede di recepimento della
direttiva, né successivamente. - Non ha introdotto, quindi, né restrizioni né
esplicite esclusioni nellaccesso a prestazioni
sociali.
Lezione del 15/12/2011
102
103La direttiva 2003/109/CE (segue)
- Articolo 11Parità di trattamento
- Il soggiornante di lungo periodo gode dello
stesso trattamento dei cittadini nazionali per
quanto riguarda d) le prestazioni sociali,
lassistenza sociale e la protezione sociale ai
sensi della legislazione nazionale . - 4. Gli Stati membri possono limitare la parità
di trattamento in materia di assistenza sociale e
protezione sociale alle prestazioni essenziali.
Lezione del 15/12/2011
103
104La direttiva 2003/109/CE (segue)
- Per questo lASGI - Associazione Studi Giuridici
sullImmigrazione - ha presentato denuncia
formale alla Commissione Europea per lesclusione
dei SLP dallaccesso allassegno per il nucleo
familiare con almeno 3 figli minori, di cui
allart. 65 della legge 448/ 1998. - LASGI ritiene, infatti, che siamo in presenza
di una palese violazione del diritto dellUnione,
in quanto il principio di parità di trattamento è
derogabile solo ed esclusivamente nei limiti
definiti dalla stessa direttiva.
Lezione del 15/12/2011
104
105La direttiva 2003/109/CE (segue)
- L8 aprile 2011, inoltre, lUnione Europea ha
messo in mora lItalia sempre per violazione del
diritto alla parità di trattamento prevista per i
SLP, con riferimento a disposizioni regionali e
locali di carattere sociale. Quando si avvia,
come in questo caso, una procedura di infrazione
del diritto UE ex art. 258 TFUE, lo Stato Membro
deve rispondere entro due mesi ai rilievi della
Commissione Europea, la quale, in assenza di
adeguati chiarimenti, può aprire un contenzioso
contro lo Stato inadempiente dinnanzi alla Corte
di Giustizia dellUnione Europea.
Lezione del 15/12/2011
105
106La direttiva 2003/109/CE (segue)
- Con una ordinanza del 5 dicembre 2011 il
Tribunale di Padova, sez. lavoro, ha riconosciuto
il diritto di un cittadino extracomunitario
titolare di permesso di soggiorno per lungo
soggiornanti UE ad ottenere, da parte del comune
di residenza e dellINPS, lerogazione
dellassegno per il nucleo familiare numeroso (ex
art. 65 L. 448/1998). -
- www.asgi.it
Lezione del 15/12/2011
106
107La direttiva 2003/109/CE (segue)
- I titolari di permesso CE per lungo
soggiornanti, finora esclusi, devono essere
equiparati ai cittadini nazionali nella fruizione
delle prestazioni di assistenza sociale per
effetto della norma di diritto dellUnione
europea, di immediata e diretta applicazione
nellordinamento interno e comportante di
conseguenza la disapplicazione della norma
interna incompatibile. - www.asgi.it
Lezione del 15/12/2011
107
108Trib. di Padova ordinanza c. Inps e
Comune5.12.2011
- Il legislatore italiano ha recepito la direttiva
europea stabilendo che il titolare di pse per
SLP , effettivamente residente nel territorio
nazionale, possa usufruire delle prestazioni di
assistenza sociale, salvo deroghe espresse,
deroghe mai intervenute a carico degli stranieri
lungo soggiornanti (invero non risulta che il
legislatore abbia espressamente provveduto a
definire precise esclusioni a carico degli
stranieri lungo soggiornanti in forza della
predetta norma)
Lezione del 15/12/2011
108
109Trib. di Padova ordinanza c. Inps e
Comune5.12.2011 (segue)
- essendo pacifica la natura di prestazione
sociale dellassegno in questione, e non
contestata la sussistenza in capo al ricorrente
dei requisiti, deve ritenersi discriminatoria la
condotta del Comune di ordina pertanto al Comune
e allINPS di cessare la condotta discriminatoria
riconoscendo e corrispondendo la prestazione
sociale per gli anni 2010 e 2011condanna il
Comune di e lINPS a rifondere al ricorrente le
spese di lite nella misura del 50 ciascuno ...
Lezione del 15/12/2011
109
110Trib. di Roma ordinanza c. Inps e
Comune11.11.2011
- Laiuto dei Comuni per i nuclei familiari con
almeno tre figli minori spetta anche agli
extracomunitari con il permesso di soggiorno di
lungo periodo - 11 novembre 2011 Con la sentenza, il Tribunale
di Roma ha condannato l'INPS, quale ente
erogatore, al pagamento dell'assegno.
Lezione del 15/12/2011
110
111Trib. di Roma ordinanza c. Inps e
Comune11.11.2011 (segue)
- "Per prestazioni essenziali - ha sostenuto il
Tribunale di Roma - vanno intese quelle relative
a un reddito minimo, all'assistenza per malattia,
per gravidanza, l'assistenza parentale e
l'assistenza di lungo termine, comprendendo
pertanto anche l'assistenza genitoriale, ed è
evidente la natura oggettiva di prestazione di
assistenza sociale essenziale dell'assegno per i
nuclei familiari con almeno tre figli minori, che
ha come finalità quella di garantire un ausilio
economico alle famiglie numerose in f