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Title: PRODUZIONE DI MODULI DIDATTICI Author: GIUSEPPE MANGRAVITI Last modified by: UUNEPTVA Created Date: 4/2/2000 4:30:15 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: L


1
Lespropriazione forzata
Forme
Espropriazione mobiliare-presso il
debitore-in luoghi non appartenenti al debitore
(previa autorizzazione del Presidente del
Tribunale o di un giudice da lui delegato) se si
tratta di cose di cui il debitore
puòdirettamente disporre)-presso il terzo
possessore che consente di esibire le cose del
debitore allufficiale giudiziario.
Espropriazione immobiliare
Espropriazione mobiliare presso terzi
2
Chi la dirige?
Il giudice dellesecuzione
Per lespropriazione forzata di cose mobili o
immobili è competente il giudice del luogo in
cui le cose si trovano
Per lespropriazione forzata di crediti è
competente il giudice del luogo in cui risiede il
terzo debitore
3
Fasi dellespropriazione forzata
Pignoramento
Distribuzione della somma ricavata
Vendita e assegnazione
Questa fase non è necessaria per
lespropriazione delle cose date in pegno e dei
mobili soggetti ad ipoteca (art. 502 c.p.c.)
4
Il pignoramento
Il pignoramento consiste in uningiunzione che
lufficiale giudiziario fa al debitore di
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre
alla garanzia del credito esattamente indicato i
beni che si assoggettano allespropriazione e i
frutti di essi (art. 492 c.p.c.)
5
Il pignoramento deve altresì contenere
Lavvertimento, per il debitore, della
possibilità di ottenere la conversione del
pignoramento ai sensi dellart. 495 c.p.c. (art.
492, III comma)
Linvito, rivolto al debitore, alla dichiarazione
di residenzao allelezione di domicilio (art.
492, II comma)
Quando i beni pignorati appaiono insufficienti
ovvero per essi apparemanifesta la lunga durata
della liquidazione lufficiale giudiziarioinvita
il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente
pignorabili, iluoghi in cui si trovano ovvero le
generalità dei terzi debitori, avvertendolo
della sanzione prevista per lomessa o falsa
dichiarazione(art. 492, comma IV)
6
La vendita e lassegnazione
La relativa istanza può essere proposta decorsi
10 giorni dal pignoramento.Per le cose
deteriorabili può essere però dispostalassegnazi
one o la vendita immediata (art. 501 c.p.c.).Per
le cose date in pegno e i mobili soggetti ad
ipotecail termine per listanza di assegnazione
o di vendita decorredalla notificazione
dellatto di precetto (art. 502).La vendita può
farsi con incanto o senza (art.
503).Lassegnazione si fa (su istanza del
creditore)mediante ordinanza del giudice
dellesecuzione (artt. 505 e 507).
7
La distribuzione della somma ricavata
Bisogna distinguere
Se vi è un solo creditore pignorante, senza
interventodi altri
Il giudice dellesecuzione dispone il pagamento
di quanto gli spettaper capitale, interessi e
spese(art. 510, comma I)
La somma ricavata è distribuita tra i
creditori, con riguardo alle cause legittime di
prelazione e previo accantonamento delle somme
chespetterebbero ai creditori intervenutiprivi
di titolo esecutivo i cui creditinon siano stati
in tutto o in parte riconosciuti dal debitore
(art. 510, comma II)

In caso diverso
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