Title: L
1Limpugnazione dellatto Amministrativo
- Guida rapida
- A cura di Cinzia Olivieri
2Indice
- Limpugnazione dellatto amministrativo
- Impugnazione amministrativa
- - Ricorso gerarchico
- - Ricorso straordinario al Capo dello Stato
- Limpugnazione giurisdizionale. Il TAR
- Limpugnazione giurisdizionale. Il Consiglio di
Stato - Lannullamento dufficio degli atti
amministrativi - Il reclamo contro i provvedimenti della scuola
- Impugnazioni avverso le sanzioni disciplinari e
conflitti sullapplicazione dello statuto e del
regolamento
3LImpugnazione dellAtto Amministrativo
- Un atto amministrativo può essere impugnato in
via amministrativa o in via giurisdizionale a
anche in considerazione delle caratteristiche
dellatto e dei tempi di proposizione del
ricorso. - Per laccesso agli atti necessari ai fini
dellimpugnazione occorre presentare
allamministrazione istanza motivata ai sensi
della L 241/90 (artt. 22 e ss). - Torna allindice
4Ricorso gerarchico
- La norma di riferimento è il DPR 1199/71
- È Esperibile da parte di chi vi abbia interesse
nei casi, nei limiti e con le modalità previsti
dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti"
contro gli atti amministrativi non definitivi
(art.1) dei Ministri, di enti pubblici o di
organi collegiali in tutti quei casi in cui
esiste una rapporto gerarchico,. - Va proposto allautorità immediatamente superiore
a quella che ha emesso latto rispettando la
scala gerarchica. - Per vizi di legittimità (violazione di legge,
incompetenza, eccesso di potere) o di merito
(opportunità, convenienza, giustizia) - Entro 30 giorni dalla comunicazione o notizia
certa del provvedimento. - Va spedito con raccomandata a/r o notificato a
mezzo ufficiale giudiziario direttamente
all'autorità a cui si ricorre. - È deciso entro 90 giorni trascorso tale termine
si intende respinto e si può fare ricorso
straordinario al Capo dello Stato o
giurisdizionale al TAR. - Torna allindice
5Ricorso straordinario al Capo dello Stato
- È regolato dal DPR 1199/71
- Può essere proposto solo contro atti definitivi
per motivi di legittimità - Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare il
ricorso straordinario e viceversa - Va proposto entro 120 giorni dalla notificazione
o piena conoscenza del provvedimento con
notificazione a mezzo ufficiale giudiziario
all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno
uno dei controinteressati (cioè coloro che hanno
un interesse che coincide con quello
dellamministrazione) e depositato con la prova
della notifica all'organo che ha emanato l'atto
(che lo trasmette immediatamente al Ministero
competente) o direttamente al ministero
competente ovvero mediante lettera raccomandata
a/r. Se l'atto non è riferibile ad un ministero,
il ricorso va presentato alla Presidenza del
consiglio dei Ministri. Lorgano che ha ricevuto
il ricorso lo trasmette al ministero competente - La L 111/11 ha previsto per tali ricorsi il
pagamento di un contributo unificato di 600,00 - segue
- Torna allindice
6Ricorso straordinario al Capo dello Stato
- Entro 60 giorni i controinteressati possono
presentare deduzioni e documenti, proporre
ricorso incidentale oppure chiedere che il
ricorso venga deciso in via giurisdizionale, con
opposizione notificata al ricorrente, il quale
può rinunciare o proporre ricorso al TAR - L'istruzione del ricorso viene fatta dal
Ministero e deve essere conclusa entro 120 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione
di deduzioni e documentazioni - La decisione viene emanata sotto forma di decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministero e sentito il parere del Consiglio di
Stato - Il decreto può essere impugnato con la procedura
della revocazione - I tempi per la decisione sono lunghi.
- Torna allindice
7Limpugnazione Giurisdizionale - Il TAR
- Il giudice amministrativo si chiama Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) - Fonte normativa è L 1034/71 come modificata dalla
L 205/00 - Competenza
- TAR Regionale per gli atti emanati da autorità
locali - TAR Lazio per gli atti emanati dal Ministero e/o
con rilevanza generale - Torna allindice
8Limpugnazione Giurisdizionale - Il TAR
- Modalità di impugnazione
- Contro atti definitivi e non definitivi
- Può impugnarsi anche il silenzio della Pubblica
Amministrazione - Il TAR può annullare o modificare latto solo per
vizi di legittimità per incompetenza, per
violazione di legge (es. mancanza di
motivazione), per eccesso di potere (es.
illogicità o contraddittorietà dellatto,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta) - Occorre lassistenza di un avvocato e il
pagamento del contributo unificato - Entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione
dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza il
ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha
emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali
controinteressati - Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso
va depositato al TAR - Per danni gravi ed irreparabili il ricorrente può
chiedere al TAR la sospensione del provvedimento
impugnato - Entro 60 giorni dalla notifica la sentenza del
TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio
di Stato - Torna allindice
9Limpugnazione GiurisdizionaleIl Consiglio di
Stato
- Il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale è di 60 giorni dalla data in
cui la decisione amministrativa è stata
notificata nelle forme e nei modi stabiliti dalle
norme che ne disciplinano il procedimento (RD
642/1907 e RD 1054/1924 ) o dalla data in cui
risulti che l'interessato ne ha avuta piena
cognizione - Il procedimento si svolge con caratteristiche
analoghe a quelle descritte per il TAR - Il ricorso deve essere sottoscritto da un
avvocato ammesso al patrocinio in Corte di
cassazione - Torna allindice
10Lannullamento dufficio degli atti
amministrativi
- La L 15/05 modificando la L 241/90 ha introdotto
lart. 21 nonies - (Annullamento d'ufficio)
- 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai
sensi dell'articolo 21-octies può essere
annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, entro un termine ragionevole
e tenendo conto degli interessi dei destinatari e
dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla
legge. - 2. È fatta salva la possibilità di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico ed entro un termine
ragionevole - Torna allindice
11Il reclamo contro i provvedimenti della scuola
- Lart. 16 settimo comma del DPR 275/99 prevede
I provvedimenti adottati dalle istituzioni
scolastiche, fatte salve le specifiche
disposizioni in materia di disciplina del
personale e degli studenti, divengono definitivi
il quindicesimo giorno dalla data della loro
pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale
termine, chiunque abbia interesse può proporre
reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che
deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine
di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi
a seguito della decisione sul reclamo. - Questo è il rimedio che può essere adottato
avverso le deliberazioni del Consiglio di
Istituto - Torna allindice
12Impugnazioni avverso sanzioni disciplinari e
conflitti sullapplicazione di statuto e
regolamento
- Ricorso allOrgano di garanzia interno
- Può ricorrere chiunque vi abbia interesse
- Entro quindici giorni dalla comunicazione della
irrogazione della sanzione - Tempi per la decisione dieci giorni.
- Torna allindice
13Impugnazioni sanzioni disciplinari e conflitti
sullapplicazione di statuto e regolamento
- Ricorso allorgano di garanzia regionale
- Vi si può ricorrere avverso le decisioni assunte
dallorgano di garanzia interno. - Possono ricorrere gli studenti della scuola
secondaria superiore o chiunque vi abbia
interesse - Decide definitivamente il Direttore dell'ufficio
scolastico regionale, o un dirigente da questi
delegato, previo parere vincolante di un organo
di garanzia regionale - L'organo di garanzia regionale verifica la
corretta applicazione della normativa e dei
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria
sulla base dell'esame della documentazione o di
eventuali memorie scritte prodotte da chi propone
il reclamo o dall'Amministrazione - (segue)
- Torna allindice
14Impugnazioni sanzioni disciplinari e conflitti
sullapplicazione di statuto e regolamento
- (segue)
- Ricorso allorgano di garanzia regionale
- Il parere è reso entro il termine perentorio di
trenta giorni - In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere, o senza che l'organo
di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze
istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico
regionale può decidere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Si applica
l'articolo 16, comma 4, della L 241/90 (Nel caso
in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità,
dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il
termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo
ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal
momento della ricezione, da parte dell'organo
stesso, delle notizie o dei documenti richiesti,
ovvero della sua prima scadenza.) - Torna allindice
15Limpugnazione dellatto Amministrativo
- Grazie per lattenzione
- A cura di Cinzia Olivieri cinzia_olivieri_at_yahoo.it
- Sportello Genitori Studenti e Scuola
- http//www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsporte
llo.html