Title: Opere dell
1Opere dellingegno e invenzioni industriali
- Lorenzo Benatti
- Parma, 28 settembre 2011
2Creazioni intellettuali
- Opere dellingegno (poesie, romanzi, canzoni,
ecc) - diritto dautore (art. 2575-2583 c.c. e l.
22-04-1941, n. 633). - Invenzioni industriali
- brevetto per invenzione industriale (art.
2584-2591 c.c. e c.p.i.), - brevetto per modelli di utilità oppure
registrazione per disegni o modelli (art.
2592-2594 c.c. e c.p.i.). - E prevista una disciplina internazionale.
3Principi comuni
- Lautore e linventore hanno il diritto esclusivo
di sfruttamento economico. - Il diritto di sfruttamento è equiparato ad un
diritto di proprietà su beni immateriali
(proprietà letteraria, proprietà artistica e
proprietà industriale), ma si tratta di un
diritto funzionale e limitato - lart. 45 cpi elenca una serie di invenzioni non
considerate giuridicamente tali o che non
possono costituire oggetto di brevetto. - i progressi conseguiti diventano di pubblica
conoscenza, soprattutto le invenzioni industriali - la brevettazione, oltre a permettere la tutela
dello sfruttamento economico dellinvenzione, la
rende pubblica - il diritto di esclusiva è limitato nel tempo
- 70 anni dalla morte dellautore per le opere
dellingegno, - 20 anni per i brevetti di invenzioni,
- 10 anni per i modelli di utilità,
- 5 anni per i disegni ed i modelli
- linvenzione deve essere attuata trascorsi tre
anni dal rilascio del brevetto, senza che
linvenzione sai stata attuata, il brevetto può
essere concesso in licenza obbligatoria a favore
di ogni interessato che ne faccia richiesta.
4Opere dellingegno (diritto d'autore)
- Il diritto dautore ha per oggetto le opere
dell'ingegno scientifiche, letterarie, musicali,
figurative, architettoniche, teatrali e
cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la
forma di espressione romanzi, poesie, trattati
scientifici, manuali didattici, canzoni, quadri,
sculture, software, banche dati, ecc. - La protezione
- non presuppone che lopera abbia un pregio od
unutilità, - presuppone che lopera abbia un carattere
creativo originalità (secondo alcuni solo di
novità).
5Nascita del diritto
- Il diritto nasce con la creazione dell'opera. Non
è necessario che essa sia divulgata tra il
pubblico.
6Diritto morale
- L'autore ha diritto di rivendicare nei confronti
di chiunque la paternità dell'opera di decidere
se pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se
pubblicarla col proprio nome o in anonimo di
opporsi a modificazioni o deformazioni dell'opera
e ad ogni altro atto a danno dell'opera che possa
arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione. - Questi diritti sono irrinunciabili, inalienabili
(non si perdono con la cessione dei diritti
patrimoniali) e salvo che per la facoltà di
ritiro dal commercio possono essere esercitati
anche dai congiunti dopo la morte dell'autore.
7Diritto patrimoniale
- Salvo alcune eccezioni, l'autore ha il diritto di
utilizzazione economica esclusiva dell'opera in
ogni forma e modo, originale o derivato. - Il diritto
- si articola in una serie di facoltà
riproduzione, trascrizione, diffusione (anche via
satellite o internet), distribuzione, noleggio,
traduzione, ecc. - si estende anche allo sfruttamento economico di
singole parti dell'opera, se dotate di autonomo
carattere creativo (per es. i personaggi o le
espressioni di fantasia). - Il diritto patrimoniale si estingue in settanta
anni dopo la morte dell'autore.
8Pluralità di autori (1)
- L'opera può essere il frutto della collaborazione
di più persone - Opera collettiva. L'opera è costituita da più
contributi autonomi e separabili, organizzati da
un direttore o da un coordinatore (ad esempio,
giornali, riviste, enciclopedie). Essa
costituisce di per sé opera originale e autore
della stessa è considerato il direttore o il
coordinatore, mentre i diritti di sfruttamento
economico spettano all'editore. Ai singoli autori
è però riconosciuto il diritto d'autore sulla
propria parte (l'articolo di giornale, la voce
dell'enciclopedia). - Opera in collaborazione. In alcuni casi i
contributi dei diversi autori sono omogenei ed
oggettivamente non distinguibili e non divisibili
(ad esempio un manuale scritto da due autori
senza specificazione delle parti un progetto
redatto da più architetti). Il diritto cade in
comunione, regolata dalle norme generali. Ogni
autore può però tutelare autonomamente il diritto
morale, mentre è necessario l'accordo di tutti
per pubblicare l'opera o per modificare l'opera
già pubblicata. Un eventuale disaccordo può
essere superato dallautorizzazione del tribunale.
9Pluralità di autori (2)
- Opera composta. I contributi dei diversi autori
sono eterogenei e distinti, ma danno vita ad
un'opera funzionalmente unitaria ed indivisibile
(opere liriche, operette, canzoni e balletti).
Anche tali opere cadono in regime di comunione,
ma, data la diversa rilevanza dei singoli
contributi, sono legislativamente individuati sia
il soggetto cui è riservato l'esercizio del
diritto di utilizzazione economica dell'opera
complessiva (di regola, l'autore della musica),
sia la quota parte di ciascuno nei proventi.
10Diritti connessi
- E riconosciuto il diritto ad un equo compenso a
- produttori di dischi
- interpreti ed esecutori di opere dell'ingegno,
quali gli attori e i cantanti - autori di fotografie non artistiche
- autori di progetti di ingegneria.
11Trasferimento diritto economico
- Il diritto di utilizzazione economica dell'opera
dell'ingegno è liberamente trasferibile, sia
unitariamente che nelle sue singole
manifestazioni, sia fra vivi sia a causa di
morte. - Il trasferimento per atto fra vivi
- deve essere provato per iscritto
- può essere sia a titolo definitivo, sia a titolo
temporaneo - può essere utilizzato qualsiasi schema
contrattuale tipico (contratto di edizione e
contratto di rappresentazione e di esecuzione) o
atipico.
12Protezione internazionale
- La protezione approntata della legge italiana è
circoscritta al territorio nazionale. - Sono stati stipulati accordi internazionali volti
ad estendere l'ambito territoriale di tutela del
diritto di autore e l'Italia ha aderito alle due
principali Convenzioni internazionali in materia - Convenzione di Unione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche del 1896,
nel testo di Parigi del 1971 (testo ratificato e
reso esecutivo in Italiacon legge n. 399/1978) - Convenzione Universale sul diritto di autore di
Ginevra del 1952, nel testo di Parigi del 1971
(testo ratificato e reso esecutivo in Italia con
legge 306/1997).
13Le invenzioni industriali
- idee inventive di maggior rilievo tecnologico
(Campobasso) oppure soluzioni originali di
problemi tecnici (AAVV) - invenzioni di prodotto, hanno per oggetto un
nuovo prodotto materiale (ad esempio, una
macchina o un composto chimico) - invenzioni di procedimento, possono consistere
(art. 2585) in un nuovo metodo di produzione di
beni già noti, in un nuovo processo di
lavorazione industriale, in un nuovo dispositivo
meccanico - invenzioni derivate, si presentano come
derivazione di una precedente invenzione (art.
46, 4 comma, c.p.i.) - l'ingegnosa combinazione di invenzioni precedenti
in modo da ricavarne un trovato tecnicamente
nuovo (invenzioni di combinazione) - il migliorare un'invenzione precedente
modificandola (invenzioni di perfezionamento), - una nuova utilizzazione di una sostanza o di una
composizione di sostanze già conosciute
(invenzioni di traslazione).
14Eccezioni
- Non sono considerate invenzioni e quindi sono
liberamente utilizzabili (art. 45, 2 comma,
c.p.i.) - le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi
matematici - i piani, i princìpi ed i metodi per attività
intellettuali, per gioco o per attività
commerciali e i programmi di elaboratori (i quali
sono protetti da una specifica tutela del
copy-right) - le presentazioni di informazioni.
- Inoltre non sono considerati invenzioni
industriali, i metodi per il trattamento
chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo
umano o animale (art. 45, 4 comma, c.p.i.),
come ad esempio, la TAC (tomografia assiale
computerizzata)". - Sono invece brevettabili come invenzioni
industriali le nuove varietà vegetali e le
invenzioni biotecnologiche.
15Requisiti invenzioni industriali
- I trovati per poter formare oggetto di brevetto
devono (art. 45, 1 comma, c.p.i.) - essere leciti (art. 50 c.p.i.),
- essere nuovi, linvenzione non deve essere
compresa nello stato della tecnica non deve
essere già stata divulgata in Italia o allestero
(art. 46 c.p.i.). - implicare un'attività inventiva, per una persona
esperta del ramo, essa non risulta in modo
evidente dallo stato della tecnica (art. 48
c.p.i.). - essere idonei ad avere un applicazione
industriale, il trovato può essere fabbricato o
utilizzato in qualsiasi genere di industria,
compresa quella agricola (art. 49 c.p.i.).
16Diritto morale e diritto patrimoniale
- La tutela giuridica dell'invenzione ha contenuto
sia morale che patrimoniale. - L'inventore ha diritto ad essere riconosciuto
autore dell'invenzione (art. 62 c.p.i.) e tale
diritto morale si acquista per il solo fatto
dell'invenzione. E' un diritto indisponibile. - L'inventore ha inoltre il diritto, trasferibile
(art. 63 c.p.i.), di conseguire il brevetto (c.d.
diritto al brevetto), che ha funzione costitutiva
ai fini dell'acquisto del diritto
all'utilizzazione economica in esclusiva del
trovato (diritto sul brevetto). - Non sempre il titolare del diritto morale
coincide con quello del diritto patrimoniale
17Invenzioni dei dipendenti (1)
- II diritto morale spetta sempre al lavoratore
dipendente. - Per quel che riguarda il diritto al brevetto, si
distinguono - Invenzioni di servizio. L'attività inventiva è
inclusa nel contratto o nel rapporto di lavoro,
che prevede una specifica retribuzione per tale
attività (addetti agli uffici ricerca e
progettazione della grande industria). Il diritto
di chiedere e di sfruttare il brevetto spetta al
datore di lavoro (art. 64, 1 comma, c.p.i.),
mentre al lavoratore nulla è dovuto per i
risultati raggiunti. - Invenzioni aziendali. L'invenzione è fatta
nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto
lavoro, ma non è prevista una specifica
retribuzione per l'attività inventiva. Il diritto
al brevetto spetta al datore di lavoro. Il
lavoratore ha però diritto ad un equo premio
(art. 64, 2 comma).
18Invenzioni dei dipendenti (2)
- Invenzioni occasionali. L'invenzione rientra nel
campo di attività dell'impresa, ma lattività
inventiva non è contemplata dal contratto o dal
rapporto occasionale di lavoro. Il diritto
patrimoniale spetta al lavoratore. Il datore di
lavoro ha il diritto di prelazione (da
esercitarsi entro tre mesi dalla comunicazione
del conseguimento del brevetto) per l'uso
dell'invenzione, per l'acquisto del brevetto e
per la brevettazione all'estero della stessa
invenzione. Dovrà però pagare un corrispettivo,
concordato col lavoratore o fissato da un
collegio di arbitri, se non si raggiunge
l'accordo (art. 64, 3, 4 e 5 comma, c.p.i.). - Il contratto regola invece la materia quando
l'attività di ricerca venga svolta sulla base di
rapporti diversi da quello di lavoro dipendente.
19Invenzioni dei dipendenti (3)
- Questa disciplina si applica anche alle
invenzioni per le quali sia stato chiesto il
brevetto entro un anno dalla cessazione del
rapporto di lavoro (art. 64, 6 comma). - Queste distinzioni, sono applicabili anche ai
pubblici dipendenti, salvo che il rapporto di
lavoro intercorra con un'università o altra
istituzione pubblica di ricerca. In tal caso
titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall'invenzione brevettabile è sempre il
ricercatore autore dell'invenzione e solo lui
potrà chiedere il brevetto. All'università o alla
pubblica amministrazione interessata spetta una
partecipazione ai proventi dello sfruttamento
dell'invenzione, nella misura determinata
dall'ente stesso. L'inventore ha però diritto a
non meno del cinquanta per cento di tali proventi
(art. 65 c.p.i.). Questa speciale disciplina non
trova applicazione in caso di ricerche
universitarie finanziate in tutto o in parte da
privati, ovvero da soggetti pubblici diversi
dall'ente di appartenenza del ricercatore (art.
65, 5 comma, c.p.i.).
20Brevettazione (1)
- II brevetto per invenzione industriale è concesso
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, sulla
base di una domanda corredata a pena di nullità
(art. 76 c.p.i.) da - Descrizione dell'invenzione in modo
sufficientemente chiaro e completo perché ogni
persona esperta del ramo possa attuarla, nonché
dai disegni necessari alla sua intelligenza (art.
51 c.p.i.). - Rivendicazione con la quale si individua ciò che
il richiedente aspira a veder coperto dalla
privativa. Essa in caso di concessione del
brevetto segna i confini del diritto di esclusivo
utilizzo. - Ogni domanda può avere per oggetto una sola
invenzione (art. 161 c.p.i.).
21Brevettazione (2)
- L'Ufficio brevetti è tenuto
- ad accertare la regolarità formale della domanda,
la liceità e che l'invenzione abbia un oggetto
per cui è consentita la brevettazione - a svolgere un'indagine preventiva volta ad
accertare gli altri requisiti di validità della
domanda (novità, originalità e industrialità del
trovato). - Non accerta invece se il richiedente sia titolare
del diritto al brevetto (art. 119 c.p.i.). - Contro le decisioni dell'Ufficio centrale
l'interessato può ricorrere all'apposita
Commissione dei ricorsi (art. 135 ss. c.p.i.).
22Durata brevetto
- Il brevetto per invenzioni industriali dura venti
anni dalla data di deposito della domanda (art.
60 c.p.i.) ed è esclusa ogni possibilità di
rinnovo. Spesso le imprese alla scadenza
brevettano un'invenzione di perfezionamento o
derivata, che consentono una tutela successiva ed
autonoma. - Il relativo diritto di esclusiva si può perdere
prima della scadenza qualora sia dichiarata la
nullità del brevetto o sopravvenga una causa di
decadenza dello stesso.
23Diritto di esclusiva
- Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà
esclusiva di attuare l'invenzione. - L'esclusiva si riferisce solo all'invenzione
brevettata. Se l'invenzione riguarda un nuovo
metodo o un nuovo processo di produzione
(invenzione di procedimento), il titolare del
brevetto potrà impedire che altri metta in
commercio prodotti identici ottenuti con lo
stesso metodo, ma non potrà impedire il commercio
degli stessi prodotti ottenuti con metodo
diverso. Per tale ragione le imprese depositano
contemporaneamente la domanda anche per il
brevetto sul prodotto.
24Trasferibilità brevetto
- Sia il diritto al brevetto sia quello sul
brevetto sono liberamente trasferibili sia fra
vivi sia mortis causa (artt. 2589 e 63, 1 comma,
c.p.i.). - Il brevetto può essere oggetto di diritti reali
di godimento o di garanzia (art. 140 c.p.i.), di
esecuzione forzata e di espropriazione per
pubblica utilità. - II titolare del brevetto può concedere licenza di
uso dello stesso con o senza esclusiva di
fabbricazione a favore del licenziatario.
25Tutela del brevetto
- Sono previste sanzioni civili e penali (artt. 127
c.p.i. e 473 cod. pen.). Il titolare del brevetto
ed il licenziatario possono esercitare azione di
contraffazione nei confronti di chi abusivamente
sfrutti l'invenzione (inibitoria per il futuro
della fabbricazione o dell'uso di quanto forma
oggetto del brevetto sanzioni, variamente
graduabili, volte ad eliminare dal mercato gli
oggetti realizzati in violazione del brevetto
assegnazione in proprietà al titolare del
brevetto, sequestro, rimozione, distruzione,
artt. 124-132 c.p.i.). - Il titolare del brevetto ha diritto al
risarcimento dei danni subiti. - Il giudice può disporre, come sanzione
accessoria, anche la pubblicazione della sentenza
in uno o più giornali a spese del soccombente
(art. 126 c.p.i.).
26Tutela internazionale
- Il brevetto per invenzione attribuisce diritto di
esclusiva solo sul territorio nazionale.
L'esclusiva può essere però conseguita anche in
altri Stati sulla base di alcuni trattati
internazionali - Convenzione di Unione di Parigi del 1883,
- Trattato di Washington del 1970 (Patent
Cooperation Treaty). - Convenzione di Monaco di Baviera del 1973
(entrata in vigore in Italia dal 1-1-1978),
ampiamente riveduta nel 2000, che prevede il
brevetto europeo. Unica è la domanda, unica è la
procedura ed unico è l'Ufficio che rilascia il
brevetto (Ufficio europeo dei brevetti di
Monaco). - Convenzione del Lussemburgo del 1975, da noi
ratificata con legge 26-7-1993, n. 302, ma non
ancora entrata in vigore per la mancata ratifica
da parte di tutti gli Stati dell'Unione, che
prevedrebbe il brevetto comunitario.
27Nullità del brevetto (art. 76 cpi)
- Si verifica nell'ipotesi di accertamento della
mancanza di uno dei requisiti ovverodi un vizio
nel procedimento di brevettazione. - Se il brevetto viene dichiarato nullo è possibile
la sua conversione in un brevetto del quale
siano rispettati i requisiti, come quello di
modello di utilità.
28Invenzione non brevettata
- Chi utilizza un'invenzione senza brevettarla gode
di una tutela limitata chiunque ha fatto uso
dell'invenzione nella propria azienda, nei dodici
mesi anteriori al deposito dell'altrui domanda di
brevetto può continuare a sfruttare l'invenzione
stessa nei limiti del preuso. Il preutente può
altresì trasferire tale facoltà, ma solo insieme
all'azienda in cui l'invenzione è utilizzata
(art. 68, 3 comma, c.p.i.).
29Modelli industriali
- Creazioni intellettuali applicate all'industria
di minor rilievo rispetto alle invenzioni
industriali. - Sono disciplinati dagli artt. 2592-2594 cod. civ.
e dal c. p. i. - Si distinguono in
- modelli di utilità
- disegni e modelli.
30Modelli di utilità (1)
- Nuovi trovati destinati a conferire particolare
funzionalità (efficacia o comodità di
applicazione) a macchine, strumenti, utensili o
oggetti d'uso (artt. 2592 e 82 c.p.i.).
31Modelli di utilità (2)
- La tutela dei modelli di utilità avviene tramite
brevettazione. - E' richiamata buona parte della disciplina delle
invenzioni industriali (artt. 2594 e 86 c.p.i.). - La durata del brevetto è di dieci anni.
- Nella pratica non è sempre facile distinguere
invenzioni da modelli di utilità, in particolare
con riferimento alle c.d. invenzione di
perfezionamento. - In caso di incertezza è possibile presentare
contemporaneamente entrambe le domande, la
concessione dell'uno esclude la concedibilità
dell'altro (art. 40 c.p.i.). - In caso di errata brevettazione come invenzione
di un modello di utilità è riconosciuta la
possibilità di conversione del brevetto (art. 76,
3 comma, c.p.i.).
32Disegni e modelli (1)
- Idee destinate a migliorare laspetto (forma,
linea, colore, contorni) dei prodotti industriali
(art. 31 c.p.i.). Industriai design l'originale
disegno di un tessuto, l'originale forma di un
paraurti di automobile o di un televisore. - La tutela avviene attraverso la registrazione
presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi - Possono essere registrati i disegni e modelli
che siano nuovi ed abbiano carattere
individuale (art. 31, 1 comma, c.p.i.). Non
deve essere identico ad un disegno o modello già
divulgato in precedenza (art. 32) e deve
suscitare nell'utilizzatore informato
un'impressione generale diversa da quella
suscitata da qualsiasi altro disegno o modello
precedentemente divulgato (art. 33 ). - La registrazione dura cinque anni dalla domanda,
ma può essere prorogata, per periodi di cinque
anni, fino ad un massimo di venticinque anni
(art. 37).
33Disegni e modelli (2)
- E possibile il cumulo fra tutela del diritto di
autore e quella dei modelli industriali le opere
del disegno industriale sono ammesse a godere
anche della più ampia tutela del diritto d'autore
(non è necessaria alcuna registrazione) quando
presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico. Per esse la tutela dura dunque fino a
settanta anni dopo la morte dell'autore (art. 44
c.p.i., modificato dal d.l. 10/2007). - Ai disegni e modelli nazionali si sono di recente
affiancati i disegni e modelli comunitari i quali
ricevono una protezione autonoma ed unitaria
estesa a tutti gli Stati membri l'Unione Europea
dal Regolamento Ce n. 6/2002 del 12-12-2001.
34Know-how e segreto aziendale
- La protezione del know-how (inteso come
innovazione non rientrante negli schemi dei
diritti tipici di proprietà industriale) è
affidata alla disciplina del segreto aziendale e
della concorrenza sleale (Altri atti di
concorrenza sleale ai sensi dellart. 2598, n.
3). - L'impresa che abbia elaborato un proprio know-how
può decidere di mantenerlo segreto. - L'art. 98 cpi prevede la protezione di tutte le
informazioni aziendali e le esperienze tecnico
industriali (know-how tecnico), comprese quelle
commerciali (know-how commerciale) a condizione
che - si tratti di informazioni segrete (inaccessibili
per gli operatori del settore), - abbiano un valore economico in ragione della
segretezza, - siano sottoposte a misure di protezione (ad es.
sistemi informatici con password o chiavi di
accesso, ovvero altri meccanismi tecnici o
contrattuali volti a garantirne la csegretezza.
35Know-how e segreto aziendale
- L'art. 99 cpi vieta di rivelare a terzi,
acquisire e utlizzare le informazioni indicate,
beninteso quando tali condotte vengano poste in
essere con modalità illecite. - La tutela prevista dall'art. 99 non è fruibile
nei confronti dei terzi cha abbiano conseguito le
medesime informaizoni in maniera autonoma. In tal
caso il terzo potrbbe brevettare l'invenzione ed
il primo utilizzatore sarebbe tutelato dalla
disciplina dell'invenzione non brevettata.
36Opere dellingegno e invenzioni industriali
- Lorenzo Benatti
- lorenzo.benatti_at_unipr.it