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Contratti di acquisizione di partecipazioni societarie

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Contratti di acquisizione di partecipazioni societarie Carlo Monesi Avvocato in Milano I. La prassi contrattuale delle acquisizioni - 1 La mancanza di norme adeguate ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Contratti di acquisizione di partecipazioni societarie


1
  • Contratti di acquisizione di partecipazioni
    societarie

Carlo Monesi Avvocato in Milano
2
I. La prassi contrattuale delle acquisizioni - 1
  • La mancanza di norme adeguate per la tutela ex
    lege delle parti di acquisizioni di società ed
    aziende, ed in particolare dellacquirente, è
    stato il fattore che è principalmente alla base
    delladozione a livello internazionale di formule
    contrattuali complesse, poco comuni negli
    ordinamenti giuridici di civil law, mutuate dai
    sistemi giuridici anglosassoni.
  • Questi, infatti, in assenza di una codificazione
    dei principi generali dei contratti, richiedono
    comunque, anche in contratti diversi da quelli di
    acquisizione, una dettagliata regolamentazione
    dei diritti e degli obblighi dei contraenti.
  • Inoltre, lintervento nei contratti di
    acquisizione di parti straniere, di studi legali
    internazionali, di istituzioni finanziarie e di
    società di revisione anchesse internazionali ha
    comportato, anche in contratti di acquisizione
    retti dalla legge italiana, il riferimento a
    modelli ben noti alla prassi internazionale,
    sviluppatasi soprattutto nei paesi anglosassoni.

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I. La prassi contrattuale delle acquisizioni - 2
  • Ciò non riguarda solamente la struttura del
    contratto e le singole clausole contrattuali ma
    anche lintero percorso del processo di
    acquisizione.
  • Fanno oramai parte di un modus operandi
    comunemente seguito a livello globale
  • la documentazione delle trattative
  • le verifiche dello stato patrimoniale, degli
    altri parametri economico-finanziari e delle
    capacità operative del target e dei potenziali
    rischi per essi
  • le procedure per la gestione del target prima del
    trasferimento delle azioni o quote della società
  • i criteri per la determinazione e gli
    aggiustamenti del prezzo
  • le garanzia a favore delle parti (e soprattutto
    nellinteresse dellacquirente), e le modalità
    del loro esercizio
  • le altre attività successive al trasferimento.

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The path of acquisition agreements
Time Line
Negotiations Start
Agreement is signed
Negotiations Continue
Closing
Price Adjustment
2nd Deadline for claims
1st Deadline for claims
  • Claims Under RW
  • Indemnification
  • Letter of intent
  • Confidentiality agreement
  • Exclusive dealing
  • Due Diligence Rules
  • Data Room
  • Due Diligence Performance
  • Reference Balance Sheet
  • Interim Management
  • Notification to Authorities
  • Other conditions
  • First Installment Of Price Is Paid
  • Management Change
  • Balance Sheet As Of Closing
  • Balance Of Price Is Paid
  • Claims Under RW
  • Indemnification

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II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 1Le lettere dintenti e gli
accordi di riservatezza
  • La complessità delle trattative per
    unacquisizione ed il loro frequente protrarsi
    nel tempo fa sì che le parti sentano nella
    maggior parte dei casi la necessità di
    sottoscrivere documenti che fissino certe regole
    per le trattative stesse e per le attività
    precontrattuali svolte parallelamente ad esse.
  • Tali documenti non hanno di norma carattere
    vincolante, nel senso che da essi non scaturisce
    un obbligo di addivenire alla stipulazione del
    contratto di acquisizione, pur contenendo
    pattuizioni che sono impegnative per le parti
    sotto altri profili.
  • A tale categorie di documenti appartengono quelli
    comunemente denominati lettere dintenti, nei
    quali si da atto dellinizio o dellesistenza
    delle trattative e si dettano disposizioni che
    possono essere le più diverse.
  • Nella prassi contrattualistica internazionale la
    lettera dintenti (letter of intent) viene anche
    chiamata memorandum of understanding.

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II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 2Le lettere dintenti e gli
accordi di riservatezza
  • Tipicamente, le parti si impegnano, in una
    lettera dintenti, a condurre le trattative in
    buona fede.
  • Negli ordinamenti in cui lobbligo buona di
    trattare in buona fede è già espressamente
    stabilito per legge, come nel nostro (art. 1337
    cc), o deriva da interpretazioni
    giurisprudenziali, un tale impegno appare non
    necessario.
  • Esso tuttavia risulta utile proprio per chiarire,
    per contrasto, che quanto oggetto della lettera
    dintenti non impegna le parti ad addivenire alla
    conclusione del contratto di acquisizione, anche
    se, oltre a ribadire lobbligo di trattare in
    buona fede, può essere vincolante ad altri fini,
    imponendo ad esempio ai partecipanti alle
    trattative, obblighi di riservatezza.
  • Le trattative per un contratto vengono viste in
    modo diverso dai sistemi di common law rispetto a
    quelli di civil law.

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II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 3Le lettere dintenti e gli
accordi di riservatezza
  • La common law è caratterizzata dalla freedom to
    contract, per cui, essenzialmente, le parti sono
    libere di tenere qualsiasi comportamento fino a
    che non si vincolino con un contratto.
  • La civil law si ispira alla tradizione
    romanistico-germanica, per cui esiste un obbligo
    di gestire le trattative in buona fede ed una
    responsabilità per culpa in contraendo qualora si
    violi tale obbligo.
  • La culpa in contraendo non genera mai
    responsabilità da inadempimento contrattuale ma
    solo lobbligo di corrispondere i cd. interessi
    contrattuali negativi, cioè le spese incontrate
    per i negoziati colpevolmente infruttuosi e i
    danni per le opportunità mancate dalla parte
    danneggiata dal comportamento di mala fede
    dellaltra.
  • Anche in alcuni paesi di common law, e
    soprattutto negli Stati Uniti, si fa strada
    lobbligo di bargaining in good faith, così che
    solo in Gran Bretagna il principio della freedom
    to contract può dirsi ancora sostanzialmente
    prevalente.

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II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 4Le lettere dintenti e gli
accordi di riservatezza
  • Altri contenuti delle lettere dintenti possono
    riguardare
  • la definizione delloggetto dellacquisizione
    (di particolare rilevanza nel caso di
    compravendita dellazienda o di un suo ramo)
  • leventuale carattere esclusivo delle trattative
    con il possibile acquirente
  • una prima indicazione del prezzo o delle modalità
    per la sua determinazione
  • i punti daccordo già raggiunti
  • le modalità ed i tempi relativi alleffettuazione
    della due diligence nellinteresse del possibile
    acquirente
  • la gestione del target in pendenza delle
    trattative
  • limpegno delle parti a mantenere riservate le
    trattative stesse.

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II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 5Le lettere dintenti e gli
accordi di riservatezza
  • Nelle lettere dintenti vengono spesso inserite
    accordi circa le comunicazioni che le parti siano
    tenute a fare ad autorità che si debbano
    pronunciare sulla progettata acquisizione, quali
    ad esempio quelle preposte alla tutela della
    concorrenza (vedi infra), e, nel caso che
    lacquisizione si riferisca ad unazienda o a un
    suo ramo con più di quindici dipendenti, circa la
    comunicazione alle organizzazioni sindacali dei
    lavoratori ai sensi dellart. 2 del d.lgs. 2
    febbraio 2001, n. 18.
  • Anche se più spesso oggetto di separati accordi,
    nelle lettere dintenti sono a volte comprese
    clausole, aventi carattere vincolante, intese a
    tutelare la riservatezza dei documenti e delle
    informazioni venuti a conoscenza del possibile
    acquirente e dei suoi incaricati nel corso della
    due diligence o comunque scambiati tra le parti
    in vista della possibile acquisizione.

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II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 6Le lettere dintenti e gli
accordi di riservatezza
  • Le informazioni che le parti si scambiano nelle
    trattative relative ad un contratto di
    acquisizione di società o aziende, specie quelle
    che il potenziale venditore deve fornire al
    possibile acquirente, hanno un carattere molto
    riservato.
  • Da ciò discende la necessità di tutelarsi, con un
    apposito accordo o clausola, da rivelazioni delle
    informazioni riservate.
  • Gli impegni di riservatezza hanno carattere
    contrattuale e pienamente vincolante, anche se
    inclusi in documenti i cui altri contenuti non lo
    sono.
  • Gli impegni in questione, in caso di loro
    violazione, possono essere fatti valere in modo
    autonomo, indipendentemente dallesito della
    trattativa.

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II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 7La due diligence
  • Con due diligence gli operatori commerciali,
    finanziari e legali designano le verifiche
    effettuate su tutte le situazioni e tutti i fatti
    che potrebbero comportare effetti negativi sulla
    situazione patrimoniale di una società o di
    unazienda.
  • È oramai prassi costante che in unoperazione
    dacquisizione i possibili acquirenti effettuino
    tali verifiche, per accertare la situazione del
    target e mettersi al riparo da spiacevoli
    sorprese e comunque per determinare la portata
    delle eventuali misure da richiedere ai venditori
    a garanzia del pagamento di eventuali indennizzi
    in caso di minusvalenze che questi siano tenuti a
    coprire.
  • Gli amministratori ed i dirigenti dellimpresa
    acquirente che abbiano, appunto con la dovuta
    diligenza, espletato le indagini in questione
    possono inoltre evitare loro personali
    responsabilità in caso di insorgenza di problemi
    nel target, una volta che questo sia stato
    trasferito.

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II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 8La due diligence
  • Meno frequente, ma sempre più praticata, è la due
    diligence fatta nellinteresse dei venditori, che
    sono così in grado di valutare il rischio di
    essere esposti al pagamento di indennizzi e di
    trattare con gli acquirenti il rilascio di
    garanzie contrattuali con piena conoscenza delle
    situazioni di fatto e di diritto, di cui i
    vertici aziendali non sono sempre informati
    approfonditamente, soprattutto nelle imprese di
    grandi dimensioni.
  • La due diligence è unattività multidisciplinare
    e comporta lintervento di revisori contabili,
    fiscalisti, giuristi, tecnici di produzione e
    dellambiente ed altri esperti in materie
    attinenti lattività esercitata dal target.
  • Le verifiche comportano che le persone incaricate
    della loro effettuazione possano prendere visione
    delle registrazioni contabili e dei documenti del
    target ed abbiano accesso ai locali in cui
    vengono esercitate le attività di questo.
  • Per ridurre limpatto che le verifiche possono
    avere sulle normali operazioni del target stesso,
    la documentazione rilevante viene spesso
    conferita in una apposita data room, istituita
    presso il target o presso suoi consulenti,

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II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 9La due diligence
  • I maggiori studi legali e di commercialisti, le
    società di revisione e quelle di verifica
    ambientale dispongono di dettagliate check lists
    delle materie oggetto di verifica presso il
    target.
  • Tra tali materie figurano
  • le deleghe di poteri in atto, la struttura
    societaria e i libri sociali
  • i bilanci e le scritture contabili ed in
    particolare quelli degli ultimi esercizi
  • i titoli di proprietà mobiliare ed immobiliare
  • la situazione fiscale e le dichiarazioni
    relative
  • lo stato degli immobili e delle attrezzature di
    produzione e di vendita
  • i contratti di maggior rilievo
  • i contratti collettivi ed individuali con il
    personale, lo stato delle relazioni con le
    rappresentanze dei dipendenti e le forme di
    previdenza aziendale
  • le liti in atto o potenziali
  • le eventuali esposizione ad interventi di
    autorità
  • (segue)

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II. Trattative, loro documentazione e verifiche
precontrattuali - 10La due diligence
  • (seguito)
  • le autorizzazioni e le licenze richieste per
    lesercizio dellattività e la situazione in
    relazione alle norme a tutela dellambiente
  • ladempimento di obblighi derivanti da leggi e
    regolamenti riguardanti lattività svolta.
  • Riguardo allultimo punto di cui sopra, hanno
    assunto particolare rilievo le norme che hanno
    introdotto nuove responsabilità a carico delle
    imprese o hanno reso più rigorose preesistenti
    responsabilità, quali il d.lgs 231/2001,
    riguardante la responsabilità amministrativa
    degli enti per reati commessi dai loro esponenti,
    e le norme in materia di tutela di dati personali.

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III. Determinazione del prezzo - 1Criteri di
valutazione
  • Nel corso delle trattative e dallesame dei conti
    del target e delle sue prospettive reddituali le
    parti pervengono di regola alla definizione di un
    prezzo base, riferito peraltro ad una situazione
    ad una determinata data anteriore a quella di
    trasferimento.
  • Molti sono i modi di valutare unazienda e quindi
    la società che ne è proprietaria e su di essi
    esiste una ricca letteratura. Di quelli più usati
    verranno dati qui brevi cenni.
  • Tra i criteri vi sono i multipli, e cioè
    rapporti fra determinati indicatori economici del
    target, da confrontare con quelli di altre
    aziende dello stesso settore di attività, tra cui
    ad esempio
  • Rapporto P/E (price-to-earnings) - Il valore del
    target è considerato un multiplo dellutile netto
    prodotto dal target stesso.
  • Rapporto P/S (price-to-sales) - Il valore del
    target è considerato un multiplo del fatturato
    prodotto dal target stesso.

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III. Determinazione del prezzo - 2Criteri di
valutazione
  • Altri criteri
  • DCF (discounted cash flow) - Il valore attuale
    del target viene determinato in base alla stima
    dei futuri flussi di cassa, scontati in base al
    costo medio dei capitali per il target (WACC -
    weighted average cost of capital)
  • EBIT (earnings before interest and taxes) -
    Indicatore calcolato sottraendo la spese,
    esclusi interessi e tasse, dai ricavi
  • EBITDA (earnings before interest, taxes,
    amortization and depreciation), corrispondente
    sostanzialmente allitaliano MOL (margine
    operativo lordo) - Utile più ammortamenti più
    accantonamenti più svalutazioni meno plusvalenze
    più minusvalenze più oneri finanziari meno
    proventi finanziari
  • NAV (net assets value), chiamato anche net worth,
    in italiano valore patrimoniale netto Attività
    meno passività.

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III. Determinazione del prezzo - 3Criteri di
valutazione
  • Ciascuno dei criteri di valutazione presenta
    vantaggi, svantaggi e difficoltà maggiori o
    minori di determinazione, anche in relazione al
    tipo di attività economica esercitata dal target.
  • I criteri vengono spesso utilizzati in
    combinazione tra di loro, con luso anche di
    correttivi (ad esempio, valore di mercato di
    certi beni compresi nel patrimonio del target)
  • È ben noto ad economisti e giuristi che la
    valutazione delle aziende è più unarte che una
    scienza.
  • In ultima analisi, il valore di unazienda (e
    quindi delle azioni della società che ne è
    proprietaria) è quanto lacquirente è disposto a
    pagare per acquistarla.

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IV. Principi contabili - 1
  • Nelle trattative per lacquisizione di una
    società e nei documenti, contrattuali e non,
    relativi allacquisizione stessa, si fa spesso
    riferimento ai principi contabili generalmente
    accettatati (in sigla GAAP, generally accepted
    accounting principles).
  • Infatti, scritture contabili, bilanci e conti
    profitti e perdite non potrebbero essere
    utilizzati per valutare unazienda o per
    verificare la sua situazione finanziaria senza
    prima sapere quali principi contabili siano stati
    utilizzati nella loro preparazione.
  • I GAAP variano secondo i Paesi, in quanto essi
    sono redatti o influenzati dalle leggi nazionali
    in materia societaria e fiscale, dalle agenzie
    che presiedono ai mercati finanziari, da
    regolamenti locali e dagli ordini professionali.
  • Per esempio, gli US GAAP sono il risultato
    congiunto dei lavori dello Federal Accounting
    Standards Board (I cui principi sono noti come
    FAS), dellAICPA (lorganizzazione professionale
    dei revisori contabili statunitensi) e della
    Securities Exchange Commission.

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IV. Principi contabili - 2
  • A livello internazionale la Commissione Europea
    partecipa allo sviluppo dei principi contabili
    internazionali noti come International Accounting
    Standards (IAS), International Financial
    Reporting Standards (IFRS) e delle
    interpretazioni a loro relative (SIC-IFRIC)
    formulate dallo International Accounting
    Standards Board (IASB). Tali principi sono
    introdotti nelle legislazioni degli Stati UE a
    mezzo di direttive.
  • Al fine di evitare confusioni e malintesi le
    parti di una operazione di acquisizione fanno
    riferimento a specifici GAAP, che generalmente
    sono quelli dello Stato dove ha sede il target o
    altri GAAP conosciuti dalle parti.
  • È anche possibile tradurre un bilancio o altro
    documento contabile redatto secondo determinati
    GAAP in un analogo documento conforme ad un altro
    GAAP, facendo le opportune variazioni.
  • Le parti possono anche pattuire di adottare
    principi contabili diversi da quelli
    nazionalmente o internazionalmente in vigore. In
    tale caso si parla di principi contabili
    convenzionali, che di norma vengono impiegati
    solo per determinate voci specifiche delle
    scritture contabili del target.

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V. Il ruolo delle autorità preposte alla tutela
della concorrenza - 1
  • Da punto di vista del diritto della concorrenza,
    unoperazione di acquisizione realizza una
    concentrazione, nel senso che il passaggio del
    target od delle sue azioni ad un nuovo
    proprietario è potenzialmente atto a rafforzare
    la posizione concorrenziale di questo.
  • Le norme dellUnione Europea (Regolamento (CEE)
    n. 139/2004) e, sul piano nazionale, la legge 10
    ottobre 1990, n. 287, vietano le concentrazioni
    che comportino la costituzione o il rafforzamento
    di una posizione dominante rispettivamente sul
    mercato comune o sul mercato nazionale tale da
    eliminare o ridurre in modo sostanziale e
    durevole la concorrenza.
  • Sia a livello comunitario che a quello nazionale,
    sussiste lobbligo di comunicare preventivamente
    alle rispettive autorità (Commissione Europea e
    AGCM) le operazioni di concentrazione.
  • Le comunicazioni devono essere fatte alluna o
    allaltra delle due autorità a seconda delle
    dimensioni delloperazione di concentrazione.

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V. Il ruolo delle autorità preposte alla tutela
della concorrenza - 2
  • Le dimensioni che fanno scattare lobbligo di
    notifica alla Commissione Europea sono piuttosto
    alte e sono precisate nellart. 1, par. 3, del
    Regolamento 139/2004.
  • Per la legge italiana 287/1990, le operazioni di
    concentrazione devono essere preventivamente
    comunicate allAGCM qualora il fatturato totale
    realizzato a livello nazionale dall'insieme delle
    imprese interessate sia superiore attualmente a
    468 milioni di euro, ovvero qualora il fatturato
    totale realizzato a livello nazionale
    dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia
    superiore attualmente a 47 milioni di euro (le
    soglie in questione sono soggette a
    rivalutazione annuale).
  • Se esiste la probabilità che la posizione
    congiunta dellimpresa acquirente e del target
    nel mercato rilevante possa essere considerata
    dominante, con la conseguente possibilità che
    lautorità competente vieti lacquisizione, le
    parti delloperazione dovranno attendersi
    unistruttoria da parte dellautorità stessa e
    non potranno dare corso alloperazione stessa se
    non a seguito di un provvedimento di nulla osta.

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V. Il ruolo delle autorità preposte alla tutela
della concorrenza - 3
  • Sarà tal caso opportuno condizionare
    sospensivamente la conclusione dellacquisizione
    con una clausola da inserire nella lettera
    dintenti o nel contratto preliminare di vendita
    delle azioni o quote, del tipo l'eventuale
    vendita delle Azioni è comunque soggetta al
    verificarsi di tutte le seguenti condizioni (i)
    assenza di provvedimenti di inizio di indagine,
    sospensione o di divieto da parte di autorità
    comunitarie o italiane competenti in materia di
    norme sulla concorrenza (ii)
  • Nella maggior parte dei casi, la comunicazione
    alle autorità garanti della concorrenza viene
    predisposta e gestita dal possibile acquirente,
    in quanto le eventuali limitazioni concorrenziali
    risultanti dallacquisizione riguardano la
    posizione di mercato di questi quale determinata
    dallacquisizione stessa.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 1
Premessa
  • Nella prassi, i contratti di acquisizione seguano
    lo schema dei contratti di tipo anglosassone.
  • Mancano però di solito le clausole di risoluzione
    per inadempimento, non avendo di norma le parti
    interesse a tale risoluzione e preferendo
    piuttosto assicurarsi ladempimento delle
    prestazioni monetarie delle controparti
    (pagamento del prezzo da parte dellacquirente e
    pagamento degli indennizzi da parte del
    venditore) con opportuni strumenti di garanzia.
  • I contratti di acquisizione hanno in genere
    natura di contratto preliminare, impegnandosi le
    parti al trasferimento delle partecipazioni
    societarie in un momento successivo (data di
    trasferimento o closing) rispetto alla firma
    del contratto.
  • Non mancano tuttavia esempi di trasferimento
    contestuale alla firma del contratto, nel caso
    che le attività di verifica della situazione del
    target o laccertamento del verificarsi delle
    condizioni per il trasferimento si siano concluse
    prima della firma del contratto stesso.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 2 La
determinazione e laggiustamento del prezzo
  • Nel corso delle trattative e dallesame dei conti
    del target e delle sue prospettive reddituali le
    parti pervengono di regola alla definizione di un
    prezzo base, riferito generalmente ad una
    determinata situazione patrimoniale (generalmente
    lultimo bilancio del target approvato) che viene
    detta di norma situazione patrimoniale di
    riferimento.
  • Si pone, allatto della firma del contratto, il
    problema di come tener conto dei fatti e degli
    atti economici intercorsi tra la data in cui è
    stato definito il prezzo base e il momento in cui
    avviene il trasferimento delle partecipazioni
    nella società oggetto della cessione.
  • È quindi pratica comune prevedere un adeguamento,
    chiamato di solito aggiustamento, del prezzo
    base, vale a dire una sua modifica in aumento o
    diminuzione in base a precisi criteri, che
    riflettano appunto la variazione del valore della
    società o dellazienda intervenuti
    nellintervallo di tempo sopraindicato.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 3 La
determinazione e laggiustamento del prezzo
  • Un criterio molto usato è il confronto tra il
    valore del patrimonio netto del target alla data
    della definizione del prezzo base (e quindi
    risultante dalla situazione patrimoniale di
    riferimento) e quello alla data di trasferimento,
    con conseguente adeguamento del prezzo in base
    alla differenza tra i due valori.
  • Il confronto tra le situazioni patrimoniali viene
    spesso demandato a consulenti delle parti, con la
    determinazione finale dellammontare
    dellaggiustamento affidata ad un ulteriore
    consulente indipendente in caso di mancato
    accordo tra i primi consulenti.
  • La clausola contrattuale relativa prevede spesso
    tempi e modalità del lavoro dei consulenti, con
    lindicazione dei principi contabili da impiegare
    per la valutazione.
  • In altri casi, le parti possono non aver
    concordato il prezzo base o una parte di esso. Si
    rende quindi necessario pattuire nel contratto i
    criteri per la determinazione del prezzo stesso o
    della sua parte non definita. Le procedure
    relative possono essere analoghe a quelle
    previste per laggiustamento.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 4 La
gestione ad interim del target e la modifica
degli organi sociali
  • Lintervallo di tempo tra la sottoscrizione del
    contratto (qualora questo abbia natura
    preliminare) ed il trasferimento delle
    partecipazioni richiede di norma che le parti
    pattuiscano le modalità della gestione ad interim
    del target, stabilendo obblighi di fare e di non
    fare a carico dei venditori, prescrivendo ad
    esempio
  • che determinate operazioni non possano essere
    effettuate senza il consenso della parte
    acquirente
  • che venga mantenuta lefficienza dei beni e
    dellorganizzazione imprenditoriale del target
  • che venga preservato tutto quanto ne costituisce
    lavviamento.
  • Il trasferimento del target a nuovi proprietari
    rende poi opportuno che, allatto del
    trasferimento stesso, i componenti degli organi
    direttivi e di sorveglianza del target vengano
    sostituiti da persone di fiducia degli
    acquirenti. Sono quindi comuni le clausole che
    prevedono le limpegno dei venditori di ottenere
    le dimissioni dei vecchi componenti e di
    convocare riunioni, da tenersi subito dopo il
    trasferimento, degli organi deputati alla nomina
    dei nuovi.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 5 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
  • Nel caso di trasferimento di partecipazioni
    sociali, gli obblighi del venditore, previsti dal
    codice civile, di far acquistare la proprietà
    delle partecipazioni e di garantire il compratore
    dallevizione, dai vizi e da mancanze di qualità
    riguardano loggetto diretto della compravendita,
    e cioè le azioni o le quote della società.
  • Si discute invece se tali obblighi possano
    riferirsi anche alloggetto mediato del
    contratto, costituito dal patrimonio della
    società stessa.
  • Se si nega che lacquirente possa ricorrere alla
    tutela prevista dal codice civile per vizi e
    mancanze di qualità riguardanti il patrimonio
    sociale, gli unici rimedi ex lege a favore
    dellacquirente stesso sono lannullamento del
    contratto per errore (aliud pro alio, come ad
    esempio in caso di fallimento o di scioglimento
    della società) o per dolo del venditore e la
    rescissione per lesione.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 6 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
  • Nella pratica si è conseguentemente fatto ricorso
    alle garanzie convenzionali, spesso molto
    complesse ed analitiche, anche a seguito
    dellaffermarsi della tendenza a seguire modelli
    anglosassoni, che si riferiscono al patrimonio (o
    alla redditività) della società target e alle
    circostanze influenti sullo stesso (chiamate
    nella prassi anglosassone business warranties).
  • Si pone tuttavia la questione se anche esse
    debbano ricondursi agli articoli 1490 e 1497 cc,
    con applicazione del termine di decadenza di otto
    giorni per la denuncia di vizi e difetti di
    qualità e della prescrizione di un anno, che è
    inderogabile ex art. 2936 cc, di cui allart.
    1495 cc.
  • La maggioranza della dottrina nega che tali norme
    del codice si applichino alle business warranties.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 7 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
  • Viene infatti osservato che, proprio per
    lestraneità della società e della sua situazione
    economica rispetto alloggetto della
    compravendita (che è costituito dalle azioni o
    quote del target) non possono essere considerate
    come vizi o mancanza di qualità di quanto oggetto
    della compravendita eventuali violazioni delle
    garanzie convenzionalmente prestate dal venditore
    circa il patrimonio e la redditività del target e
    non possono quindi applicarsi gli artt. 1490,
    1495 e 1497 cc.
  • Si rileva inoltre, e ciò vale anche per le
    garanzie convenzionali inserite nei contratti di
    acquisizione di aziende, che normalmente dalle
    clausole di garanzia risulta la volontà, espressa
    o implicita, di escludere lapplicazione degli
    articoli del codice citati, anche mediante la
    previsione di termini per far valere le garanzie
    diversi (di solito temporalmente molto più
    estesi) da quelli previsti dalla disciplina
    codicistica.
  • .

30
VI. Le principali clausole contrattuali - 8 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
  • Anche parte della giurisprudenza ordinaria e la
    totalità della giurisprudenza arbitrale
    conosciuta si sono espresse a favore della
    prevalenza delle garanzie convenzionali sugli
    artt. 1490, 1495 e 1497 cc.
  • Una recente sentenza della Cassazione (20
    febbraio 2004, n. 3370) ha accolto però la tesi
    opposta, per cui le garanzie convenzionali
    sarebbero soggette ai brevi termini di cui agli
    articoli del cc citati.
  • Nello stesso senso si è espressa ancora più
    recentemente la Corte dAppello di Milano (17
    settembre 2008, n. 3138/08) annullando un lodo
    arbitrale che aveva considerato le garanzie
    convenzionali sottratte ai brevi termini della
    disciplina codicistica.
  • La Corte di Appello di Milano afferma che le
    garanzie convenzionali lungi dal porsi come
    fonte di obbligazioni autonome rispetto al
    contratto a cui ... accedono, realizzano invece
    unestensione della garanzia legale (ex artt.
    1490 e/o 1497 c.c.) .... In sostanza ... le
    azioni (e le quote) delle società di capitali
    costituiscono beni di secondo grado, in quanto
    non sono del tutto distinti e separati da quelli
    compresi nel patrimonio sociale .... (segue).

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VI. Le principali clausole contrattuali - 9 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
  • (seguito) Ne consegue che la differenza tra
    leffettiva consistenza quantitativa del
    patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel
    contratto, incidendo sulla solidità economica e
    sulla produttività della società, quindi sul
    valore delle azioni o delle quote, può integrare
    la mancanza delle qualità essenziali della cosa,
    che rende ammissibile la risoluzione del
    contratto ex art. 1497 cod. civ. Alla luce di
    tale indirizzo ... le c.d. business warranties,
    dovendo essere inquadrate nella garanzia legale
    disciplinata in materia di vendita (artt. 1490
    e/o 1497 c.c.) sono soggette al termine
    prescrizionale annuale di cui allart. 1495 c.c.,
    termine non derogabile dalle parti per previsione
    espressa dellart. 2936 c.c..
  • In una sentenza successiva il Tribunale di Milano
    (26 agosto 2011, n. 10733), sposa invece la tesi
    contraria, argomentando che le garanzie
    pattiziamente stabilite in modo da regolare
    esaurientamente la materia sono atte a derogare
    alle norme codicistiche a fronte della non
    contestabile autonomia delle parti in materia.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 10 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
  • Al fine di superare i limiti posti
    dallorientamento giurisprudenziale, vengono
    suggeriti alcuni accorgimenti, che non sempre
    eliminano il rischio di applicazione delle norme
    codicistiche
  • Specificare nel contratto che alle garanzie
    prestate dal venditore si applica esclusivamente
    la disciplina prevista nel contratto, con
    esclusione di quella prevista dagli artt. 1490,
    1495 e 1497 c.c.
  • Inserire una clausola compromissoria, visto il
    diverso orientamento della giurisprudenza
    arbitrale rispetto a quella ordinaria, tenuto
    anche conto del testo novellato dellart. 829
    c.p.c., terzo comma, per il quale Il lodo
    arbitrale che applicasse la disciplina
    convenzionale non sarebbe impugnabile qualora la
    clausola compromissoria non prevedesse
    espressamente limpugnabilità per la violazione
    delle regole di diritto.
  • Prevedere lapplicazione pattizia, totale o
    parziale, di un diritto straniero.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 11 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
  • Quale ulteriore alternativa per superare i limiti
    di cui sopra, si potrebbe ipotizzare un approccio
    diverso.
  • Come abbiamo detto, i contratti di compravendita
    di azioni sono generalmente predisposti su
    modelli contrattuali di tipo anglosassone
  • La trasposizione di tali forme contrattuali, in
    particolare con riferimento alle representations
    and warranties, nel nostro ordinamento può essere
    all'origine delle difficoltà che incontra la
    previsione di limiti temporali più estesi di
    quelli previsti dal codice civile italiano in
    tema di vizi e mancanza di qualità promesse
    dell'oggetto della compravendita.
  • Infatti, lutilizzo di una terminologia mutuata
    da forme contrattuali di tipo anglosassone ed in
    particolare luso del concetto di garanzia e
    delle sue articolazioni analitiche provoca spesso
    una forzatura di quelli che sono i reali
    interessi ed intenzioni delle parti di un
    contratto di acquisizione.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 12 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
  • Ad esempio, il fatto che il venditore dichiari e
    garantisca che la società target ha sempre
    assolto i propri obblighi tributari e che la
    violazione della garanzia comporta l'obbligo
    del venditore di indennizzare l'acquirente
    permette - alla luce di certa giurisprudenza - di
    qualificare l'eventuale sopravvenire di una
    minusvalenza fiscale come una mancanza nel target
    di qualità promessa, con la conseguente
    applicazione dei limiti temporali delle norme
    codicistiche.
  • In realtà, nell'esempio fatto, nessun venditore è
    in grado di promettere e garantire che non vi
    saranno riprese fiscali e, nel caso che esse si
    verifichino, il solo interesse dellacquirente è
    in generale quello di ottenere un ammontare che
    riequilibri il prezzo determinato e pagato a
    fronte della situazione patrimoniale del target
    quale si prospettava al momento del closing.
  • Tale esempio può valere anche per ogni altro caso
    di evento coperto dalle business representations
    and warranties.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 13 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
  • Potrebbe quindi essere il caso di evitare luso
    dei termini garanzia e indennizzo a proposito
    di business warranties e pattuire che l'insorgere
    di minusvalenze a carico della società target,
    dipendenti da atti o fatti anteriori al closing,
    non previste o contabilizzate nellambito della
    determinazione del prezzo, anziché essere
    qualificate come violazioni o inadempimenti, si
    limitino a far sorgere a carico del venditore
    obblighi di pagamento che riequilibrino appunto
    la situazione patrimoniale alterata dalle
    minusvalenze stesse.
  • Anche il concetto di dichiarazioni andrebbe
    rivisto o comunque meglio qualificato non si
    tratterebbe, nellipotesi qui considerata, di
    promesse, ma piuttosto della rappresentazione
    di una situazione sulla base della quale è stato
    determinato il prezzo della compravendita e che
    potrebbe non corrispondere alla realtà
    indipendentemente da qualsiasi dolo o colpa del
    venditore che tale rappresentazione ha espresso.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 14 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
  • Daltra parte, listituto convenzionale del price
    adjustment, normalmente previsto una tantum dai
    contratti di acquisizione per adeguare il prezzo
    base, concordato alla conclusione del contratto,
    alla situazione patrimoniale della società target
    al momento del closing, potrebbe, se così
    pattuito, essere ripetuto periodicamente per il
    periodo di tempo che le parti hanno concordato,
    determinando reciproche o meno - in base alle
    clausole relative - ragioni di dare ed avere tra
    le parti.
  • Evitando la drammatizzazione delle formule di
    derivazione anglosassone, si potrebbero quindi
    opporre buone ragioni all'applicazione - in
    contrasto con la disciplina convenzionale delle
    limitazioni temporali della responsabilità del
    venditore - delle norme del codice civile in
    materia di vizi e mancanza di qualità promesse
    della società target.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 15Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
  • Per i sostenitori della prevalenza delle garanzie
    convenzionali rispetto alle norme codicistiche,
    le prime avrebbero carattere autonomo rispetto
    alla compravendita delle partecipazioni sociali e
    sarebbero rette dalle norme generali sulle
    obbligazioni o da quelle più specifiche relative
    alle obbligazioni di garanzia.
  • Anche per evitare discussioni sulla natura delle
    obbligazioni derivanti dalle garanzie
    convenzionali e sugli effetti delle violazioni
    delle garanzie stesse, è opportuno che i
    contratti di acquisizione prevedano
  • quale sia la rilevanza della conoscenza o
    conoscibilità da parte dellacquirente della non
    corrispondenza al vero di quanto garantito o di
    fatti che possono comunque dar luogo a
    minusvalenze, in modo che siano ben definite le
    situazioni che fanno scattare le garanzie ed i
    conseguenti obblighi dindennizzo (prevedendo, ad
    esempio, che solo le situazioni portate a
    conoscenza dellacquirente per iscritto prima
    della conclusione del contratto, come eccezioni
    alle dichiarazioni di garanzia, valgano ad
    esonerare il venditore da responsabilità)
  • i criteri di determinazione dellindennizzo (segu
    e)

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VI. Le principali clausole contrattuali - 16 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
  • (seguito)
  • la durata delle garanzie, graduata a seconda
    degli eventi coperti, ed i termini per
    denunciare gli eventi stessi
  • I contratti di acquisizione prevedono, con una
    certa frequenza
  • eventuali franchigie per evitare di discutere di
    somme magari non rilevanti o per attenuare la
    portata delle garanzie
  • che lindennizzo sia dovuto al target anziché
    allacquirente e che lindennizzo stesso tenga
    conto delleventuale vantaggio fiscale derivante
    al target dalle minusvalenze o danni oggetto
    delle garanzie.
  • Gli eventi che fanno scattare le garanzie
    verranno normalmente a conoscenza
    dellacquirente, oramai immesso nella gestione
    del target, con conseguente obbligo di renderli
    noti al venditore, cui compete leventuale
    responsabilità.
  • Non essendo improbabile che qualche pretesa di
    terzi possa essere manifestata ancora nei
    confronti del venditore, è opportuno prevedere
    che anche il venditore sia tenuto a comunicare
    allacquirente il verificarsi di eventi coperti
    dalle garanzie.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 17 Il
problema delle garanzie e delle clausole relative
  • È usuale prevedere la facoltà per il venditore
    di gestire le controversie che possano derivare
    dagli eventi coperti dalle garanzie, tenuto conto
    che al venditore stesso fa capo la responsabilità
    per le eventuali conseguenze negative allesito
    delle controversie medesime, con la facoltà
    dellacquirente di affiancare la difesa.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 17
Strumenti di garanzia del pagamento del prezzo e
degli indennizzi
  • È prassi comune stipulare nei contratti di
    acquisizione che gli obblighi di pagamento
    previsti siano assistiti da garanzie. Tra le
    varie forme di garanzia utilizzabili, sono
    spesso usati nella pratica lo escrow (deposito
    presso un terzo di una somma di danaro, da
    corrispondere allaltra parte al verificarsi di
    determinate condizioni) e le fideiussioni
    bancarie o assicurative.
  • Le garanzie a favore del venditore si riferiscono
    di solito al pagamento del prezzo o di una sua
    parte dilazionato ad un momento successivo al
    trasferimento delle azioni o quote del target.
    Quelle a favore dellacquirente sono invece
    rivolte ad assicurare il pagamento degli
    indennizzi conseguenti ad eventuali violazioni
    delle garanzie prestate dal venditore.
  • Le garanzie dei pagamenti a favore
    dellacquirente hanno di solito una durata
    particolarmente estesa, determinata in relazione
    alla durata delle garanzie convenzionali prestate
    dal venditore.

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VI. Le principali clausole contrattuali - 18
Strumenti di garanzia del pagamento del prezzo e
degli indennizzi
  • In particolare, la garanzia convenzionale
    relativa alla posizione fiscale del target è di
    solito a sua volta temporalmente commisurata alla
    prescrizione degli accertamenti relativi alle
    dichiarazioni fiscali presentati dal target sotto
    la gestione del venditore e ancora soggette a
    revisione da parte del Fisco allatto del
    trasferimento delle partecipazioni nel target.
  • Lammontare della garanzia del pagamento degli
    indennizzi può essere periodicamente diminuita
    man mano che decrescono i rischi del verificarsi
    di eventi che comportino perdite per il target di
    cui il venditore ha assunto la responsabilità.
    Tipicamente, una garanzia fideiussoria viene
    ridotta annualmente al compiersi della
    prescrizione dellaccertamento delle imposte per
    ciascuno degli anni per cui la responsabilità è
    prevista a carico del venditore.

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Nota bibliografica
  • AAVV, a cura di F. Bonelli e M. De Andrè -
    Acquisizioni di società e di pacchetti azionari
    di riferimento - Giuffrè Editore, Milano, 1990
  • AAVV, a cura di U. Draetta e C. Monesi - I
    contratti di acquisizione di società e aziende -
    Giuffrè Editore, Milano, 2007
  • F. Bonelli - Acquisizioni di società e di
    pacchetti azionari di riferimento le garanzie
    del venditore, in Diritto del Commercio
    Internazionale, Fasc. 2, 2007
  • P. Corigliano - Dichiarazioni e garanzie un
    nuovo capitolo di una storia infinita? - Nota a
    Tribunale Milano 26 agosto 2011, n. 10733, in Le
    società 2/2012, pag. 145
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