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III Congresso Regionale della Societ Italiana Cure Palliative IL TESTAMENTO BIOLOGICO IN ITALIA. STATO DELL ARTE Prof.Dr. Antonina Argo – PowerPoint PPT presentation

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1
  •  
  • III Congresso Regionale
  • della Società
    Italiana Cure Palliative 
  • IL TESTAMENTO BIOLOGICO IN ITALIA.
  • STATO DELLARTE
  • Prof.Dr. Antonina Argo
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
  • DIPARTIMENTO DI BIOPATOLOGIA E
    BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FORENSI

2
  • SI PUO RIFIUTARE QUALSIASI TIPO DI TRATTAMENTO?
  • GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO VITALE,
    LALIMENTAZIONE E LIDRATAZIONE ARTIFICIALE,
    COSTITUISCONO ACCANIMENTO TERAPEUTICO
  • O LA LORO OMISSIONE REALIZZA UNIPOTESI DI
    EUTANASIA PASSIVA?
  • QUALE IL VALORE DI UNA VOLONTA TESTIMONIATA ?

3
IL TESTAMENTO BIOLOGICO LIVING WILL
  • Volontà espressa in vita da un soggetto,
    riferita in modo particolare al proprio morire.
  • È un documento con il quale una persona, dotata
    di piena capacità (competent), esprime la sua
    volontà circa i trattamenti ai quali
    desidererebbe o non desidererebbe essere
    sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una
    malattia o a causa di traumi improvvisi, non
    fosse più in grado di esprimere il proprio
    consenso o il proprio dissenso informato
    (incompetent).

4
EVOLUZIONE DEI TESTAMENTI DI VITA
  • 1974, Christian Afirmation of Life (Associazione
    degli Ospedali Cattolici degli USA)
  • 1989, Testamento Vital (Conferenza Episcopale
    Spagnola)
  • 1992, Disposizioni di fine vita (Caritas
    Svizzera)
  • Società Americana per lEutanasia
  • Protecting Medical Decision Document
    (International Anti-Euthanasia Task Force)
  • 1990, Federal Patient Self Determination Act
  • 1990, Medical Treatment (Australia)
  • 1992, Carta dellautodeterminazione (Consulta di
    Bioetica, Italia) richiesta di disporre
    totalmente della propria vita e della propria
    morte, sottendendo una volontà di eutanasia
    omissiva

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INGHILTERRA I CASI PRETTY E BLAND
  • La Corte di Giustizia Europea respinse tutte le
    istanze della Pretty confermò il diritto al
    rifiuto del trattamento medico in base alla CEDU
    (Convenzione Europea dei Diritti dellUomo) ma
    escluse che il diritto alla vita si estendesse
    fino a comprendere anche quello di morire.
  • La Corte riaffermò la punibilità del suicidio
    assistito e la legittimità delleventuale
    incriminazione per il delitto di aiuto al
    suicidio.
  • In Inghilterra le Advance Directives sono state
    regolamentate dal Mental Capacity Act del 2005 ed
    entrate in vigore nel 2007.

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  • OLANDA
  • Rapporto della Commissione Governativa nel
    1990, su oltre 26.000 morti conseguenti ad
    esplicite decisioni mediche, oltre 15.000
    riguardavano casi nei quali non era documentabile
    una chiara volontà dei pazienti.
  • Legge n 137/2001 riconosce lEutanasia come
    atto legale, seppure a certe condizioni, fin
    dalletà di 12 anni.
  • Sussiste un reato qualora il medico non dia
    comunicazione di aver praticato leutanasia o il
    suicidio assistito o non abbia rispettato i
    cosiddetti criteri di accuratezza. Qualsiasi
    intervento in tal senso deve essere, infatti,
    controllato da unapposita commissione, nominata
    dal ministro della Giustizia.
  • Agosto 2004 la magistratura ha autorizzato la
    clinica universitaria di Groningen a sopprimere
    bambini sotto i 12 anni senza speranza
  • Ruolo cruciale dei medici, che rischiano di
    vedersi investiti delle scelte più decisive.

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ITALIA IL CASO WELBY
  • P. Welby, affetto da distrofia del fascio
    scapolo-omerale dalletà di 18 anni, con
    conseguente ingravescente insufficienza
    respiratoria (necessità di ventilazione
    assistita), ma perfettamente lucido, chiede di
    morire.
  • Tribunale di Roma, 16/12/2006 in assenza di una
    delimitazione giuridica di ciò che va considerato
    accanimento terapeutico, sussiste il diritto
    di richiedere linterruzione della respirazione
    assistita, ma non si può accogliere la richiesta
    perché trattasi di un diritto non concretamente
    tutelato dallordinamento VUOTO DI
    DISCIPLINA
  • In realtà, in tale contesto, il Tribunale di
    Roma doveva decidere sul diritto di decidere su
    se stessi Welby era perfettamente in
    grado di esprimersi e di decidere!
  • Nonostante il responso della sentenza, il dott.
    R. pose fine alla vita di Welby.

8
  • Tribunale di Roma - Sent. n.2049 del 17/10/2007
    (G.U.P)
  • - Il medico deve rispettare le volontà del suo
    assistito
  • - La ventilazione meccanica è un intervento
    terapeutico
  • - La Costituzione garantisce il divieto di
    T.S.O., sottolinea la necessità del consenso e la
    facoltà di rifiutare le cure o di interromperle
    non esiste lobbligo di curarsi.
  • - La richiesta di interruzione della terapia
    aveva tutti i requisiti di validità personale,
    autentica, informata, reale ed attuale.
  • Il Giudice ha prosciolto il dottor R. perché non
    punibile sulla base dellart. 51 c.p.
    (adempimento di un dovere)
  • NON SI PUO PARLARE DI EUTANASIA NE DI
    SUICIDIO ASSISTITO


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ITALIA IL CASO ENGLARO
  • Corte di Cassazione Sez. I Civ. Sent.
    n.21748 del 16/10/2007 il padre di E. Englaro,
    in SVP dal 1992 in seguito ad un incidente
    stradale, chiede la sospensione
    dellalimentazione mediante SNG.
  • La sentenza stabilisce che il soggetto capace
    può rifiutare anche le cure indispensabili a
    tenerlo in vita, ma non nel caso del soggetto
    incapace di cui non sia certa la volontà e per il
    quale sia in atto solo un trattamento di
    nutrizione indispensabile .
  • Lidratazione e lalimentazione con SNG
  • costituiscono trattamento sanitario.
  • Il Giudice può autorizzare la sospensione solo
    se sono presenti contemporaneamente le seguenti
    condizioni
  • istanza realmente espressiva, in base ad elementi
    di prova chiari, concordanti e convincenti, della
    voce del rappresentato
  • quando lo SV è irreversibile.

10
  • La Corte dAppello di Milano afferma
    lirreversibilità dello SVP.
  • Ritiene di dover procedere alla ricostruzione
    della volontà presunta di Eluana. Le
    testimonianze delle amiche sono considerate
    attendibili e comprovate dalla convergente
    posizione del rappresentante legale e della
    curatrice speciale. Elementi di prova ritenuti
    chiari, univoci e convincenti.
  • Autorizza linterruzione, disponendo una serie
    di misure volte ad alleviare leventuale
    disagio, specificate in un apposito protocollo
    attuativo del decreto.
  • 31 luglio 2008 Procura Generale di Milano
    presenta ricorso in Cassazione contro il suddetto
    decreto in relazione allirreversibilità
    dellSVP.
  • Corte di Cassazione Sezioni Unite Sent.
    n.27145/08 del 13 novembre ricorso respinto
  • 6 febbraio 2009 si avvia il protocollo che
    interrompe lalimentazione e lidratazione.
  • Il Governo approva un decreto legge per fermare
    questa procedura. Il Presidente Della Repubblica
    si rifiuta di firmarlo.
  • Il 9 febbraio 2009 Eluana cessa di vivere.

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STATO VEGETATIVO PERMANENTE
  • Documento del CNB Lalimentazione e
    lidratazione di pazienti in SVP
  • LSVP è un quadro clinico derivante da grave
    compromissione neurologica, caratterizzato da un
    apparente stato di vigilanza senza coscienza,
    occhi aperti, frequenti movimenti afinalistici di
    masticazione, attività motoria degli arti
    limitata a riflessi di retrazione agli stimoli
    nocicettivi senza movimenti finalistici.

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Allarme Società di Neurologia riunitasi a Milano
riguardo la diagnosi di SVP in Europa i medici
sbagliano in 4 casi su 10. In 1/3 dei pazienti,
dopo analisi più approfondite, si sono
riscontrati segni minimi di coscienza. Necessari
standard di riferimento specifici.
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CONSENSO DEL PAZIENTE IN SVP
  • Se manca una volontà adeguatamente
    formalizzata,lA.G. deve provare rigorosamente
  • Il tenore delle dichiarazioni
  • La ricorrenza nel tempo
  • Il complesso delle circostanze
  • Linteresse con cui il paziente ha manifestato le
    sue opinioni.
  • CNB Lalimentazione e lidratazione di pazienti
    in SVP
  • Va garantito il sostentamento ordinario di base
    (nutrizione e idratazione) per vie naturali o
    artificiali atti eticamente dovuti, come anche
    la ventilazione meccanica.
  • Vita valore indisponibile
  • Arbitrarietà distinzione vita degna o non degna
  • Sospensione dellalimentazione e idratazione solo
    in caso di accanimento terapeutico
  • Sospensione illecita quando effettuata sulla base
    della percezione che gli altri hanno della
    qualità della vita del paziente.
  • Società Italiana di Nutrizione Artificiale e
    Metabolismo (SINPE)
  • trattamento medico fornito a scopo terapeutico o
    preventivo e non una misura ordinaria di
    assistenza.

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DIFFICOLTA AD AMMETTERE IL CONSENSO
PRESTATOORA PER ALLORA
  • Il consenso o dissenso informato efficace deve
    essere
  • personale (eccetto i casi di incapacità
    dellinteressato rappresentante legale)
  • consapevole, libero, gratuito
  • chiaro e incontrovertibile
  • attuale, specifico e revocabile in ogni tempo
  • Ora per allora manca il requisito
    dellattualità
  • - elementi precisi circa la prognosi e le
    alternative terapeutiche possono essere forniti
    solo riguardo una situazione patologica concreta
  • - condizioni mentali potenzialmente diverse
  • - mancanza di specificità riguardo gli atti
    medici da accettare o rifiutare
  • - revocabilità resa impossibile dallincapacità
    sopravvenuta.

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LAMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
  • L. 9 gennaio 2004, n.6 disciplina
    dellamministrazione di sostegno
  • Art. 408 co.2 c.c. possibilità di designare
    lamministratore di sostegno in previsione della
    propria eventuale futura incapacità, mediante
    atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  • La nomina dellamministratore di sostegno è di
    competenza del giudice tutelare il giudice
    tutelare può discostarsi dalla scelta
    dellinteressato solo in presenza di gravi motivi
    (art. 408 co.3 c.c.).
  • Contenuto delle indicazioni
    Direttive anticipate
  • Artt. 404 e 408 c.c. generico riferimento agli
    interessi del soggetto comprendono anche
    quelli non patrimoniali, tra i quali la cura
    della persona.

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AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE
  • Testamenti biologici a tutela del diritto di
    autodeterminazione del paziente, che deve
    continuare anche quando questi ha perso la
    capacità di esprimere la propria volontà.
  • Rimane invece aperta la questione del se e
    quanto debbano essere vincolanti per il medico.

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AUTODETERMINAZIONE E CONSENSO
  • In Italia non esiste disciplina giuridica
    specifica del consenso al trattamento medico.
  • È una norma deontologica, non una norma
    giuridica!!
  • Art. 32 Cost. Nessuno può essere obbligato a
    un determinato trattamento sanitario se non per
    disposizione di legge .
  • Art. 13 Cost. la libertà personale è
    inviolabile.
  • Art. 33, comma 1, l. n.833/1978 gli
    accertamenti e i trattamenti sanitari sono di
    norma volontari.
  • Art. 33 CDM Il medico deve fornire al
    paziente la più idonea informazione sulla
    diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le
    eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e
    sulle prevedibili conseguenze delle scelte
    operate.
  • Art. 35 CDM Il medico non deve intraprendere
    attività diagnostica e/o terapeutica senza
    lacquisizione del consenso esplicito e informato
    del paziente in presenza di documentato rifiuto
    di persona capace, il medico deve desistere dai
    conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non
    essendo consentito alcun trattamento medico
    contro la volontà della persona Il medico deve
    intervenire nei confronti del paziente
    incapace, nel rispetto della dignità evitando
    ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle
    precedenti volontà del paziente.

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  • Art. 36 CDM Allorchè sussistano condizioni di
    urgenza, tenendo conto delle volontà della
    persona, se espresse, il medico deve assicurare
    lassistenza indispensabile.
  • Art. 37 CDM minore o interdetto, il consenso
    deve essere espresso dal rappresentante legale.
    Il medico deve tenere nel massimo conto le sue
    istanze. In caso di opposizione del legale
    rappresentante al trattamento necessario e
    indifferibile, il medico è tenuto a informare
    lA.G. se vi è pericolo per la vita il medico
    deve procedere senza ritardo e secondo necessità
    alle cure indispensabili.
  • Art. 38 CDM Il medico deve attenersi alla
    volontà liberamente espressa della persona di
    curarsi ha lobbligo di dare adeguate
    informazioni al minore e di tenere conto della
    sua volontà se il paziente non è in grado di
    esprimere la propria volontà, deve tenere conto
    di quanto precedentemente manifestato dallo
    stesso in modo certo e documentato.
  • Art. 23 CDM Il medico non può abbandonare il
    malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare
    ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la
    sofferenza fisica e psichica.
  • Art. 39 CDM il medico deve improntare la sua
    opera a risparmiare inutili sofferenze
    psicofisiche In caso di compromissione dello
    stato di coscienza, deve proseguire nella
    terapia di sostegno vitale finché ritenuta
    ragionevolmente utile evitando ogni forma di
    accanimento terapeutico.

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ACCANIMENTO TERAPEUTICO
  • CNB Prolungamento della vita fisica non
    rispettoso della dignità della persona
  • Ostinazione terapeutica dei medici che ritengono
    come proprio dovere quello di prolungare il più
    possibile la sopravvivenza del paziente, in
    qualunque condizione ciò avvenga.
  • La futilità è definita da criteri oggettivi
  • inutilità o inefficacia terapeutica
  • penosità o gravosità per il malato
  • eccezionalità degli interventi, sproporzionati
    rispetto al risultato terapeutico.
  • Art. 16 CDM Il medico, anche tenendo conto
    delle volontà del paziente, laddove espresse,
    deve astenersi dallostinazione in trattamenti
    da cui non si possa fondatamente attendere un
    beneficio per la salute del malato e/o un
    miglioramento della qualità della vita.
  • Art. 17 CDM Il medico, anche su richiesta del
    malato, non deve effettuare né favorire
    trattamenti finalizzati a provocare la morte.
  • Art. 53 CDM Quando una persona rifiuta
    volontariamente di nutrirsi, il medico ha il
    dovere di informarla sulle gravi conseguenze Se
    la persona è consapevole il medico non deve
    assumere iniziative costrittive né collaborare a
    manovre coattive di nutrizione artificiale pur
    continuando ad assisterla.

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LA CONVENZIONE DI OVIEDO
  • Sottoscritta il 4 aprile del 1997 e ratificata
    nel nostro paese con la legge n 145 del 28 Marzo
    2002.
  • impegna gli stati firmatari ad elaborare leggi
    (o avanzare riserve, nel caso di leggi già
    emanate)
  • non assume carattere obbligatorio finché non
    viene ratificata dai parlamenti nazionali e
    quindi depositata.
  • Art. 2 Ogni persona capace ha diritto di
    prestare o negare il proprio consenso in
    relazione ai trattamenti sanitari
  • Art. 3 Ogni persona capace può indicare una
    persona di fiducia la quale, nel caso in cui
    sopravvenga uno stato di incapacità naturale
    irreversibile allo stato delle attuali conoscenze
    scientifiche, diviene titolare in sua vece dei
    diritti e delle facoltà di cui agli articoli 1 e
    2

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  • Art. 5 Qualsiasi intervento in campo sanitario
    non può essere effettuato che dopo il consenso
    libero e dichiarato della persona interessata,
    la quale riceve preventivamente uninformazione
    adeguata in merito allo scopo ed alla natura
    dellintervento nonché alle sue conseguenze ed ai
    suoi rischi.
  • Art. 9 Saranno prese in considerazione le
    volontà precedentemente espresse nei confronti
    dellintervento medico da parte del paziente che
    al momento dellintervento non è in grado di
    esprimere la propria volontà.
  • Il rifiuto deve essere rispettato dai sanitari
    anche quando ne derivasse pericolo per la salute
    o per la vita, e li rende esenti da ogni
    responsabilità
  • Il CNB esclude finalità eutanasiche
    dichiarazioni anticipate legittime solo quando
    non contengano disposizioni aventi finalità
    eutanasiche Il medico non può essere costretto
    a fare nulla che vada contro la sua scienza e
    coscienza.

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  • Documento del CNB
  • Dichiarazioni anticipate di trattamento
  • 18 dicembre 2003
  • OGGETTO DELLE DAT
  • indicazioni sullassistenza religiosa,
    sullintenzione di donare o no gli organi,
    sullutilizzo del cadavere a scopi scientifici
  • Indicazioni circa le modalità di umanizzazione
    della morte (cure palliative, cure domiciliari o
    ospedaliere, ecc.)
  • Indicazioni riguardo le preferenze in relazione
    alle varie possibilità diagnostico-terapeutiche
  • Indicazioni a non attivare qualsiasi forma di
    accanimento terapeutico
  • Indicazioni alla richiesta di non iniziare o
    sospendere trattamenti terapeutici di sostegno
    vitale.

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D.D.L. CALABRO 26/03/2009
  • Persona umana paziente minore soggetto -
    dichiarante
  • Eutanasia associata agli artt. 575 (reati di
    omicidio)579 (omicidio del consenziente)580
    (istigazione o aiuto al suicidio) c.p.
  • Art. 2 co.1 ogni trattamento sanitario
    attivato previo consenso informato, esplicito ed
    attuale del paziente espresso in modo libero e
    consapevole
  • Art. 2 co.9 il consenso informato non è
    richiesto quando la vita della persona incapace
    di intendere e volere sia in pericolo per il
    verificarsi di un evento acuto
  • POSIZIONE DI GARANZIA ASSOLUTA DEL SANITARIO
  • Il principio che determina lautonomia
    decisionale della persona risulta ancorato ad un
    parametro di matrice penalistica la capacità di
    intendere e di volere.

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  • La volontà decisionale dovrebbe, invece,
    riferirsi ad una più ampia valutazione
  • expressing a choice capacità cognitiva di
    esprimere una scelta
  • understanding comprendere le informazioni
    fornite
  • appreciation dare il giusto peso alle possibili
    conseguenze
  • reasoning utilizzare razionalmente le
    informazioni, ponderando le alternative
    terapeutiche
  • Tali valutazioni dovrebbero competere al medico
    che ha effettivamente in carico la persona
  • Lart. 3 co.7 del D.D.L. prevede, invece, il
    ricorso ad un collegio medico, composto da un
    medico-legale, un anestesista rianimatore ed un
    neurologo, sentiti il medico curante ed il
    medico specialista della patologia.
  • Art. 3 co.6 le misure di sostegno vitale (NIA,
    ventilazione meccanica), nelle diverse forme,
    sono ritenute fisiologicamente finalizzate ad
    alleviare le sofferenze.
  • Non sono considerate trattamenti medici
  • NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DELLE DAT!!

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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNOMCeO
SULLE DAT (23/06/09)
  • Il legislatore dovrà intervenire formulando un
    diritto mite, che si limiti esclusivamente a
    definire la cornice di legittimità giuridica
    sulla base dei diritti della persona
    costituzionalmente protetti, senza invadere
    lautonomia del paziente e quella del medico
  • No alleutanasia
  • no a trattamenti futili e sproporzionati
  • si allautonomia del paziente
  • si alla autonomia del medico per una alleanza
    terapeutica
  • Trasformare la relazione fra medico e paziente in
    unalleanza terapeutica equilibrio tra tutela e
    rispetto della libertà di scelta del paziente e
    quella del medico, in ragione della sua scienza e
    coscienza.
  • Lelemento fondante di questa alleanza
    terapeutica è
  • lautonomia decisionale del cittadino, che si
    esprime nel consenso/dissenso informato

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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNOMCeO
SULLE DAT
  • il codice deontologico rappresenta il punto di
    equilibrio di sensibilità e culture differenti,
    nel pieno rispetto delle regole costituzionali
    fondanti la nostra comunità civile.
  • Nutrizione ed idratazione artificiali sono, come
    da parere pressocchè unanime della comunità
    scientifica, trattamenti assicurati da competenze
    mediche e sanitarie
  • Lautonomia decisionale del paziente, che si
    esprime nel consenso/dissenso informato,
    rappresenta lelemento fondante della moderna
    alleanza terapeutica al pari dellautonomia e
    della responsabilità del medico

27
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNOMCeO
SULLE DAT
  • () in questo equilibrio, alla tutela della
    libertà di scelta del paziente deve
    corrispondere la tutela della libertà del
    medico, in ragione di scienza e coscienza
    (obiezione).
  • Questo straordinario incontro, ogni
    volta unico e irripetibile, di libertà e
    responsabilità non ha per il nostro Codice
    Deontologico natura meramente contrattualistica,
    ma esprime lautentico e moderno ruolo
    professionale e civile del medico nellesercizio
    delle sue funzioni di tutela.
  • 4. Sotto questo profilo, cioè quello delle
    tutele, anche alla luce di un dibattito
    tecnico-scientifico talora contraddittorio,
    riteniamo che le attuali conoscenze diagnostiche,
    prognostiche, terapeutiche ed assistenziali,
    relative agli stati vegetativi, richiedano
    ulteriori approfondimenti..
  • Nel merito una questione fondamentale è
    rappresentata dalla predisposizione di una rete
    efficace ed accessibile di servizi di sostegno
    alle famiglie impegnate nel ruolo di assistenza.

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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
  • Paradosso della medicalizzazione della
    società
  • Non produce una comunità sana, ma una società
    malata. Lassistenza tecnica moderna prolunga la
    sopravvivenza dei malati, ma non li aiuta a
    morire.
  • Compito ineludibile della medicina è di alleviare
    le sofferenze, nel pieno rispetto del
    fondamentale diritto di AUTODETERMINAZIONE DELLA
    PERSONA
  • Lasciare che un soggetto muoia senza intervenire
    con procedure mediche sproporzionate ed eccessive
    non è affatto un gesto di eutanasia, ma un modo
    degno di accompagnare i malati alla fine, un modo
    di rispettare e promuovere la loro dignità.
  • CNB 18 dicembre 2003 è preferibile far
    prevalere le indicazioni espresse
    dallinteressato quando era ancora capace e,
    quindi, presumibilmente, coerenti con la sua
    concezione della vita piuttosto che disattenderle
    facendo appello alla possibilità di un presunto
    (ma mai comprovabile) mutamento delle volontà nel
    tempo successivo alla perdita di coscienza
  • Il vuoto di disciplina va colmato (?)
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