Title:
1-
- III Congresso Regionale
- della Società
Italiana Cure Palliative - IL TESTAMENTO BIOLOGICO IN ITALIA.
- STATO DELLARTE
- Prof.Dr. Antonina Argo
- UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
- DIPARTIMENTO DI BIOPATOLOGIA E
BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FORENSI
2- SI PUO RIFIUTARE QUALSIASI TIPO DI TRATTAMENTO?
- GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO VITALE,
LALIMENTAZIONE E LIDRATAZIONE ARTIFICIALE,
COSTITUISCONO ACCANIMENTO TERAPEUTICO - O LA LORO OMISSIONE REALIZZA UNIPOTESI DI
EUTANASIA PASSIVA? - QUALE IL VALORE DI UNA VOLONTA TESTIMONIATA ?
3IL TESTAMENTO BIOLOGICO LIVING WILL
-
- Volontà espressa in vita da un soggetto,
riferita in modo particolare al proprio morire. - È un documento con il quale una persona, dotata
di piena capacità (competent), esprime la sua
volontà circa i trattamenti ai quali
desidererebbe o non desidererebbe essere
sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una
malattia o a causa di traumi improvvisi, non
fosse più in grado di esprimere il proprio
consenso o il proprio dissenso informato
(incompetent).
4EVOLUZIONE DEI TESTAMENTI DI VITA
- 1974, Christian Afirmation of Life (Associazione
degli Ospedali Cattolici degli USA) - 1989, Testamento Vital (Conferenza Episcopale
Spagnola) - 1992, Disposizioni di fine vita (Caritas
Svizzera) - Società Americana per lEutanasia
- Protecting Medical Decision Document
(International Anti-Euthanasia Task Force) - 1990, Federal Patient Self Determination Act
- 1990, Medical Treatment (Australia)
- 1992, Carta dellautodeterminazione (Consulta di
Bioetica, Italia) richiesta di disporre
totalmente della propria vita e della propria
morte, sottendendo una volontà di eutanasia
omissiva -
5INGHILTERRA I CASI PRETTY E BLAND
- La Corte di Giustizia Europea respinse tutte le
istanze della Pretty confermò il diritto al
rifiuto del trattamento medico in base alla CEDU
(Convenzione Europea dei Diritti dellUomo) ma
escluse che il diritto alla vita si estendesse
fino a comprendere anche quello di morire. - La Corte riaffermò la punibilità del suicidio
assistito e la legittimità delleventuale
incriminazione per il delitto di aiuto al
suicidio. -
- In Inghilterra le Advance Directives sono state
regolamentate dal Mental Capacity Act del 2005 ed
entrate in vigore nel 2007.
6- OLANDA
- Rapporto della Commissione Governativa nel
1990, su oltre 26.000 morti conseguenti ad
esplicite decisioni mediche, oltre 15.000
riguardavano casi nei quali non era documentabile
una chiara volontà dei pazienti. -
- Legge n 137/2001 riconosce lEutanasia come
atto legale, seppure a certe condizioni, fin
dalletà di 12 anni. - Sussiste un reato qualora il medico non dia
comunicazione di aver praticato leutanasia o il
suicidio assistito o non abbia rispettato i
cosiddetti criteri di accuratezza. Qualsiasi
intervento in tal senso deve essere, infatti,
controllato da unapposita commissione, nominata
dal ministro della Giustizia. - Agosto 2004 la magistratura ha autorizzato la
clinica universitaria di Groningen a sopprimere
bambini sotto i 12 anni senza speranza -
- Ruolo cruciale dei medici, che rischiano di
vedersi investiti delle scelte più decisive. -
7ITALIA IL CASO WELBY
- P. Welby, affetto da distrofia del fascio
scapolo-omerale dalletà di 18 anni, con
conseguente ingravescente insufficienza
respiratoria (necessità di ventilazione
assistita), ma perfettamente lucido, chiede di
morire. - Tribunale di Roma, 16/12/2006 in assenza di una
delimitazione giuridica di ciò che va considerato
accanimento terapeutico, sussiste il diritto
di richiedere linterruzione della respirazione
assistita, ma non si può accogliere la richiesta
perché trattasi di un diritto non concretamente
tutelato dallordinamento VUOTO DI
DISCIPLINA - In realtà, in tale contesto, il Tribunale di
Roma doveva decidere sul diritto di decidere su
se stessi Welby era perfettamente in
grado di esprimersi e di decidere! - Nonostante il responso della sentenza, il dott.
R. pose fine alla vita di Welby.
8- Tribunale di Roma - Sent. n.2049 del 17/10/2007
(G.U.P) - - Il medico deve rispettare le volontà del suo
assistito - - La ventilazione meccanica è un intervento
terapeutico - - La Costituzione garantisce il divieto di
T.S.O., sottolinea la necessità del consenso e la
facoltà di rifiutare le cure o di interromperle
non esiste lobbligo di curarsi. - - La richiesta di interruzione della terapia
aveva tutti i requisiti di validità personale,
autentica, informata, reale ed attuale. - Il Giudice ha prosciolto il dottor R. perché non
punibile sulla base dellart. 51 c.p.
(adempimento di un dovere) - NON SI PUO PARLARE DI EUTANASIA NE DI
SUICIDIO ASSISTITO
9ITALIA IL CASO ENGLARO
- Corte di Cassazione Sez. I Civ. Sent.
n.21748 del 16/10/2007 il padre di E. Englaro,
in SVP dal 1992 in seguito ad un incidente
stradale, chiede la sospensione
dellalimentazione mediante SNG. -
- La sentenza stabilisce che il soggetto capace
può rifiutare anche le cure indispensabili a
tenerlo in vita, ma non nel caso del soggetto
incapace di cui non sia certa la volontà e per il
quale sia in atto solo un trattamento di
nutrizione indispensabile . - Lidratazione e lalimentazione con SNG
- costituiscono trattamento sanitario.
-
- Il Giudice può autorizzare la sospensione solo
se sono presenti contemporaneamente le seguenti
condizioni - istanza realmente espressiva, in base ad elementi
di prova chiari, concordanti e convincenti, della
voce del rappresentato - quando lo SV è irreversibile.
-
10-
- La Corte dAppello di Milano afferma
lirreversibilità dello SVP. - Ritiene di dover procedere alla ricostruzione
della volontà presunta di Eluana. Le
testimonianze delle amiche sono considerate
attendibili e comprovate dalla convergente
posizione del rappresentante legale e della
curatrice speciale. Elementi di prova ritenuti
chiari, univoci e convincenti. - Autorizza linterruzione, disponendo una serie
di misure volte ad alleviare leventuale
disagio, specificate in un apposito protocollo
attuativo del decreto. -
- 31 luglio 2008 Procura Generale di Milano
presenta ricorso in Cassazione contro il suddetto
decreto in relazione allirreversibilità
dellSVP. - Corte di Cassazione Sezioni Unite Sent.
n.27145/08 del 13 novembre ricorso respinto - 6 febbraio 2009 si avvia il protocollo che
interrompe lalimentazione e lidratazione. - Il Governo approva un decreto legge per fermare
questa procedura. Il Presidente Della Repubblica
si rifiuta di firmarlo. - Il 9 febbraio 2009 Eluana cessa di vivere.
11STATO VEGETATIVO PERMANENTE
-
- Documento del CNB Lalimentazione e
lidratazione di pazienti in SVP - LSVP è un quadro clinico derivante da grave
compromissione neurologica, caratterizzato da un
apparente stato di vigilanza senza coscienza,
occhi aperti, frequenti movimenti afinalistici di
masticazione, attività motoria degli arti
limitata a riflessi di retrazione agli stimoli
nocicettivi senza movimenti finalistici. -
-
12Allarme Società di Neurologia riunitasi a Milano
riguardo la diagnosi di SVP in Europa i medici
sbagliano in 4 casi su 10. In 1/3 dei pazienti,
dopo analisi più approfondite, si sono
riscontrati segni minimi di coscienza. Necessari
standard di riferimento specifici.
13CONSENSO DEL PAZIENTE IN SVP
- Se manca una volontà adeguatamente
formalizzata,lA.G. deve provare rigorosamente - Il tenore delle dichiarazioni
- La ricorrenza nel tempo
- Il complesso delle circostanze
- Linteresse con cui il paziente ha manifestato le
sue opinioni. - CNB Lalimentazione e lidratazione di pazienti
in SVP - Va garantito il sostentamento ordinario di base
(nutrizione e idratazione) per vie naturali o
artificiali atti eticamente dovuti, come anche
la ventilazione meccanica. - Vita valore indisponibile
- Arbitrarietà distinzione vita degna o non degna
- Sospensione dellalimentazione e idratazione solo
in caso di accanimento terapeutico - Sospensione illecita quando effettuata sulla base
della percezione che gli altri hanno della
qualità della vita del paziente. - Società Italiana di Nutrizione Artificiale e
Metabolismo (SINPE) - trattamento medico fornito a scopo terapeutico o
preventivo e non una misura ordinaria di
assistenza.
14DIFFICOLTA AD AMMETTERE IL CONSENSO
PRESTATOORA PER ALLORA
- Il consenso o dissenso informato efficace deve
essere - personale (eccetto i casi di incapacità
dellinteressato rappresentante legale) - consapevole, libero, gratuito
- chiaro e incontrovertibile
- attuale, specifico e revocabile in ogni tempo
-
- Ora per allora manca il requisito
dellattualità - - elementi precisi circa la prognosi e le
alternative terapeutiche possono essere forniti
solo riguardo una situazione patologica concreta - - condizioni mentali potenzialmente diverse
- - mancanza di specificità riguardo gli atti
medici da accettare o rifiutare - - revocabilità resa impossibile dallincapacità
sopravvenuta.
15LAMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
- L. 9 gennaio 2004, n.6 disciplina
dellamministrazione di sostegno - Art. 408 co.2 c.c. possibilità di designare
lamministratore di sostegno in previsione della
propria eventuale futura incapacità, mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata. - La nomina dellamministratore di sostegno è di
competenza del giudice tutelare il giudice
tutelare può discostarsi dalla scelta
dellinteressato solo in presenza di gravi motivi
(art. 408 co.3 c.c.). -
- Contenuto delle indicazioni
Direttive anticipate - Artt. 404 e 408 c.c. generico riferimento agli
interessi del soggetto comprendono anche
quelli non patrimoniali, tra i quali la cura
della persona. -
-
16AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE
-
- Testamenti biologici a tutela del diritto di
autodeterminazione del paziente, che deve
continuare anche quando questi ha perso la
capacità di esprimere la propria volontà. - Rimane invece aperta la questione del se e
quanto debbano essere vincolanti per il medico.
17AUTODETERMINAZIONE E CONSENSO
- In Italia non esiste disciplina giuridica
specifica del consenso al trattamento medico. - È una norma deontologica, non una norma
giuridica!! -
- Art. 32 Cost. Nessuno può essere obbligato a
un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge . - Art. 13 Cost. la libertà personale è
inviolabile. - Art. 33, comma 1, l. n.833/1978 gli
accertamenti e i trattamenti sanitari sono di
norma volontari. - Art. 33 CDM Il medico deve fornire al
paziente la più idonea informazione sulla
diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le
eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e
sulle prevedibili conseguenze delle scelte
operate. - Art. 35 CDM Il medico non deve intraprendere
attività diagnostica e/o terapeutica senza
lacquisizione del consenso esplicito e informato
del paziente in presenza di documentato rifiuto
di persona capace, il medico deve desistere dai
conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non
essendo consentito alcun trattamento medico
contro la volontà della persona Il medico deve
intervenire nei confronti del paziente
incapace, nel rispetto della dignità evitando
ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle
precedenti volontà del paziente.
18- Art. 36 CDM Allorchè sussistano condizioni di
urgenza, tenendo conto delle volontà della
persona, se espresse, il medico deve assicurare
lassistenza indispensabile. - Art. 37 CDM minore o interdetto, il consenso
deve essere espresso dal rappresentante legale.
Il medico deve tenere nel massimo conto le sue
istanze. In caso di opposizione del legale
rappresentante al trattamento necessario e
indifferibile, il medico è tenuto a informare
lA.G. se vi è pericolo per la vita il medico
deve procedere senza ritardo e secondo necessità
alle cure indispensabili. - Art. 38 CDM Il medico deve attenersi alla
volontà liberamente espressa della persona di
curarsi ha lobbligo di dare adeguate
informazioni al minore e di tenere conto della
sua volontà se il paziente non è in grado di
esprimere la propria volontà, deve tenere conto
di quanto precedentemente manifestato dallo
stesso in modo certo e documentato. - Art. 23 CDM Il medico non può abbandonare il
malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare
ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la
sofferenza fisica e psichica. - Art. 39 CDM il medico deve improntare la sua
opera a risparmiare inutili sofferenze
psicofisiche In caso di compromissione dello
stato di coscienza, deve proseguire nella
terapia di sostegno vitale finché ritenuta
ragionevolmente utile evitando ogni forma di
accanimento terapeutico.
19ACCANIMENTO TERAPEUTICO
- CNB Prolungamento della vita fisica non
rispettoso della dignità della persona - Ostinazione terapeutica dei medici che ritengono
come proprio dovere quello di prolungare il più
possibile la sopravvivenza del paziente, in
qualunque condizione ciò avvenga. - La futilità è definita da criteri oggettivi
- inutilità o inefficacia terapeutica
- penosità o gravosità per il malato
- eccezionalità degli interventi, sproporzionati
rispetto al risultato terapeutico. - Art. 16 CDM Il medico, anche tenendo conto
delle volontà del paziente, laddove espresse,
deve astenersi dallostinazione in trattamenti
da cui non si possa fondatamente attendere un
beneficio per la salute del malato e/o un
miglioramento della qualità della vita. - Art. 17 CDM Il medico, anche su richiesta del
malato, non deve effettuare né favorire
trattamenti finalizzati a provocare la morte. - Art. 53 CDM Quando una persona rifiuta
volontariamente di nutrirsi, il medico ha il
dovere di informarla sulle gravi conseguenze Se
la persona è consapevole il medico non deve
assumere iniziative costrittive né collaborare a
manovre coattive di nutrizione artificiale pur
continuando ad assisterla.
20LA CONVENZIONE DI OVIEDO
-
- Sottoscritta il 4 aprile del 1997 e ratificata
nel nostro paese con la legge n 145 del 28 Marzo
2002. - impegna gli stati firmatari ad elaborare leggi
(o avanzare riserve, nel caso di leggi già
emanate) - non assume carattere obbligatorio finché non
viene ratificata dai parlamenti nazionali e
quindi depositata. - Art. 2 Ogni persona capace ha diritto di
prestare o negare il proprio consenso in
relazione ai trattamenti sanitari - Art. 3 Ogni persona capace può indicare una
persona di fiducia la quale, nel caso in cui
sopravvenga uno stato di incapacità naturale
irreversibile allo stato delle attuali conoscenze
scientifiche, diviene titolare in sua vece dei
diritti e delle facoltà di cui agli articoli 1 e
2 -
21- Art. 5 Qualsiasi intervento in campo sanitario
non può essere effettuato che dopo il consenso
libero e dichiarato della persona interessata,
la quale riceve preventivamente uninformazione
adeguata in merito allo scopo ed alla natura
dellintervento nonché alle sue conseguenze ed ai
suoi rischi. - Art. 9 Saranno prese in considerazione le
volontà precedentemente espresse nei confronti
dellintervento medico da parte del paziente che
al momento dellintervento non è in grado di
esprimere la propria volontà. - Il rifiuto deve essere rispettato dai sanitari
anche quando ne derivasse pericolo per la salute
o per la vita, e li rende esenti da ogni
responsabilità - Il CNB esclude finalità eutanasiche
dichiarazioni anticipate legittime solo quando
non contengano disposizioni aventi finalità
eutanasiche Il medico non può essere costretto
a fare nulla che vada contro la sua scienza e
coscienza.
22- Documento del CNB
- Dichiarazioni anticipate di trattamento
- 18 dicembre 2003
- OGGETTO DELLE DAT
- indicazioni sullassistenza religiosa,
sullintenzione di donare o no gli organi,
sullutilizzo del cadavere a scopi scientifici - Indicazioni circa le modalità di umanizzazione
della morte (cure palliative, cure domiciliari o
ospedaliere, ecc.) - Indicazioni riguardo le preferenze in relazione
alle varie possibilità diagnostico-terapeutiche - Indicazioni a non attivare qualsiasi forma di
accanimento terapeutico - Indicazioni alla richiesta di non iniziare o
sospendere trattamenti terapeutici di sostegno
vitale.
23D.D.L. CALABRO 26/03/2009
- Persona umana paziente minore soggetto -
dichiarante - Eutanasia associata agli artt. 575 (reati di
omicidio)579 (omicidio del consenziente)580
(istigazione o aiuto al suicidio) c.p. - Art. 2 co.1 ogni trattamento sanitario
attivato previo consenso informato, esplicito ed
attuale del paziente espresso in modo libero e
consapevole - Art. 2 co.9 il consenso informato non è
richiesto quando la vita della persona incapace
di intendere e volere sia in pericolo per il
verificarsi di un evento acuto - POSIZIONE DI GARANZIA ASSOLUTA DEL SANITARIO
- Il principio che determina lautonomia
decisionale della persona risulta ancorato ad un
parametro di matrice penalistica la capacità di
intendere e di volere. -
24- La volontà decisionale dovrebbe, invece,
riferirsi ad una più ampia valutazione - expressing a choice capacità cognitiva di
esprimere una scelta - understanding comprendere le informazioni
fornite - appreciation dare il giusto peso alle possibili
conseguenze - reasoning utilizzare razionalmente le
informazioni, ponderando le alternative
terapeutiche - Tali valutazioni dovrebbero competere al medico
che ha effettivamente in carico la persona - Lart. 3 co.7 del D.D.L. prevede, invece, il
ricorso ad un collegio medico, composto da un
medico-legale, un anestesista rianimatore ed un
neurologo, sentiti il medico curante ed il
medico specialista della patologia. - Art. 3 co.6 le misure di sostegno vitale (NIA,
ventilazione meccanica), nelle diverse forme,
sono ritenute fisiologicamente finalizzate ad
alleviare le sofferenze. - Non sono considerate trattamenti medici
- NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DELLE DAT!!
25DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNOMCeO
SULLE DAT (23/06/09)
-
- Il legislatore dovrà intervenire formulando un
diritto mite, che si limiti esclusivamente a
definire la cornice di legittimità giuridica
sulla base dei diritti della persona
costituzionalmente protetti, senza invadere
lautonomia del paziente e quella del medico - No alleutanasia
- no a trattamenti futili e sproporzionati
- si allautonomia del paziente
- si alla autonomia del medico per una alleanza
terapeutica - Trasformare la relazione fra medico e paziente in
unalleanza terapeutica equilibrio tra tutela e
rispetto della libertà di scelta del paziente e
quella del medico, in ragione della sua scienza e
coscienza. - Lelemento fondante di questa alleanza
terapeutica è - lautonomia decisionale del cittadino, che si
esprime nel consenso/dissenso informato
26DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNOMCeO
SULLE DAT
-
- il codice deontologico rappresenta il punto di
equilibrio di sensibilità e culture differenti,
nel pieno rispetto delle regole costituzionali
fondanti la nostra comunità civile. - Nutrizione ed idratazione artificiali sono, come
da parere pressocchè unanime della comunità
scientifica, trattamenti assicurati da competenze
mediche e sanitarie - Lautonomia decisionale del paziente, che si
esprime nel consenso/dissenso informato,
rappresenta lelemento fondante della moderna
alleanza terapeutica al pari dellautonomia e
della responsabilità del medico
27DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNOMCeO
SULLE DAT
-
- () in questo equilibrio, alla tutela della
libertà di scelta del paziente deve
corrispondere la tutela della libertà del
medico, in ragione di scienza e coscienza
(obiezione). - Questo straordinario incontro, ogni
volta unico e irripetibile, di libertà e
responsabilità non ha per il nostro Codice
Deontologico natura meramente contrattualistica,
ma esprime lautentico e moderno ruolo
professionale e civile del medico nellesercizio
delle sue funzioni di tutela. - 4. Sotto questo profilo, cioè quello delle
tutele, anche alla luce di un dibattito
tecnico-scientifico talora contraddittorio,
riteniamo che le attuali conoscenze diagnostiche,
prognostiche, terapeutiche ed assistenziali,
relative agli stati vegetativi, richiedano
ulteriori approfondimenti.. - Nel merito una questione fondamentale è
rappresentata dalla predisposizione di una rete
efficace ed accessibile di servizi di sostegno
alle famiglie impegnate nel ruolo di assistenza.
28CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
- Paradosso della medicalizzazione della
società - Non produce una comunità sana, ma una società
malata. Lassistenza tecnica moderna prolunga la
sopravvivenza dei malati, ma non li aiuta a
morire. - Compito ineludibile della medicina è di alleviare
le sofferenze, nel pieno rispetto del
fondamentale diritto di AUTODETERMINAZIONE DELLA
PERSONA - Lasciare che un soggetto muoia senza intervenire
con procedure mediche sproporzionate ed eccessive
non è affatto un gesto di eutanasia, ma un modo
degno di accompagnare i malati alla fine, un modo
di rispettare e promuovere la loro dignità. - CNB 18 dicembre 2003 è preferibile far
prevalere le indicazioni espresse
dallinteressato quando era ancora capace e,
quindi, presumibilmente, coerenti con la sua
concezione della vita piuttosto che disattenderle
facendo appello alla possibilità di un presunto
(ma mai comprovabile) mutamento delle volontà nel
tempo successivo alla perdita di coscienza - Il vuoto di disciplina va colmato (?)