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Un’etа senza giuristi

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Title: Un’etа senza giuristi


1
X
  • Unetà senza giuristi

2
X. Unetà senza giuristi
  • La cultura giuridica e la trasmissione del sapere
    giuridico nellalto Medioevo i secoli
    delloralità e della consuetudine
  • Alto medioevo officina della prassi
  • Basso medioevo laboratorio sapienziale
  • Assenza del giurista in senso tecnico
  • Mancano giudici, notai, legisti
  • Il diritto non è scienza autonoma
  • cancellerie di Roma, Ravenna e Pavia ipotesi
    sullesistenza delle rispettive scuole al
    massimo si può pensare alla formazione di esperti
    di diritto presso le locali scuole di arti
    liberali
  • sistema delle scuole altomedievali
  • capitolare olonese di Lotario I (825) disciplina
    la distribuzione degli studenti presso le scuole
    vescovili (è un capitolare ecclesiastico e la
    norma pare destinata soprattutto a chierici)
  • scuole monastiche nelle aree rurali
  • scuole episcopali nelle città

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X. Unetà senza giuristi
  • La trasmissione del sapere giuridico nellalto
    Medioevo
  • Rudimenti di diritto romano e di diritto canonico
    vengono insegnati nellambito delle arti del
    trivio, come accessori dellarte della parola e
    del ragionamento
  • Artes sermocinales (Arti del Trivio) metodi di
    corretta e ornata espressione del pensiero e del
    discorso nellalto medioevo costituiscono lo
    schema dellinsegnamento scolastico superiore
  • dialettica arte della dimostrazione argomentata
    mediante gli strumenti della logica
  • retorica arte della persuasione, praticata da
    oratori, avvocati, giuristi, basata soprattutto
    su opere di Cicerone (De oratore, De republica,
    De legibus) e di Quintiliano (Institutio oratoria)

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X. Unetà senza giuristi
  • Il diritto romano epitomi e volgarizzazioni
  • il diverso destino altomedievale delle varie
    parti del Corpus Iuris
  • Codex
  • Epitome codicis (sec. X) testi del Codice
    riportati in forma corretta, ma in forma
    selezionata
  • Summa perusina (sec. X) sommario di ciascuna
    costituzione del Codice
  • glosse)
  • Institutiones testo con glosse (sec. X)
  • Novellae
  • Epitome Iuliani
  • Authenticum
  • Digesta (eclissi dallinizio del sec. VII ultima
    testimonianza in unepistola del papa Gregorio
    Magno del 603)
  • raccolte di diritto romano ad uso del clero
  • Lex romana canonice compta (sec. IX)
  • Collectio Anselmo dedicata (fine sec. IX, che
    recupera oltre 200 brani di DR già presenti nella
    LRCC)

5
XI
  • Il secolo XI

6
XI. Il secolo XI
  • La riforma gregoriana
  • Movimento riformatore e innovatore delle
    gerarchie ecclesiastiche, colluse e immiserite
    dal coinvolgimento nellorganizzazione feudale
    dellImpero
  • Fenomeni di simonia e nicolaismo
  • Già dal tardo sec. IX si manifesta linteresse
    alla produzione di false raccolte di norme
    canoniche
  • collezione pseudo-isidoriana (compilata da un
    presunto Isidoro mercator con ampia diffusione)
    riecheggia il nome di Isidoro di Siviglia,
    vescovo saggio e santo raccoglie lettere papali
    e norme conciliari facendole risalire sino ai
    papi della fine del I sec.
  • ? reazione alle pretese statuali manifestate dal
    potere carolingio nei confronti della Chiesa

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XI. Il secolo XI
  • episcopalis audientia
  • supplenza poteri civili da età tardo antica
    annona
  • sorveglianza carcerati
  • crescente intervento di potenti laici dai secc.
    VII-VIII
  • la Chiesa si riorganizza dal sec. XI
  • ? nomina dei vescovi NON più affidata alla
    proposta del clero e del popolo lapprovazione
    del principe la consacrazione da parte del
    metropolita con la concessione del pallio, MA
    unicamente alla nomina papale
  • ? centralizzazione pontificia elezione papale,
    nomina dei vescovi, vita del clero, lotta a
    simonia e concubinato

8
XI. Il secolo XI
  • La lotta per le investiture
  • 1) collezioni canoniche
  • Burcardo di Worms (Decretum, composto tra
    1008-1012)
  • Collezione in 74 titoli
  • Anselmo da Lucca (1063-1073, collectio canonum)
  • Ivo di Chartres (Decretum, Panormia, Tripartita)
    composte tra fine sec. XI e inizi XII, attingono
    a Codice, Istituzioni, Novelle (nella forma
    dellAuthenticum, oltre che dellEpitome Iuliani)
    e pure al Digesto
  • Policarpo (redatto tra 1104 e 1113 dal cardinale
    Gregorio di S. Crisogono) analogo uso di passi
    di DR
  • Collectio britannica cita 93 frammenti del
    Digestum vetus (primi 24 libri) misti a fonti
    canonistiche quasi certamente composta a Roma
    alla fine del sec. XI è la prima corposa
    riapparizione dei Digesta
  • riformismo intransigente di Gregorio VII orienta
    la produzione di nuove raccolte canoniche

9
XI. Il secolo XI
  • La lotta per le investiture
  • 2) libellistica imperiale
  • Defensio Heinrici IV attribuita a un misterioso
    Pietro Crasso sulla base di versi dedicatori
    posti alla fine del testo ricondotta allambito
    ravennate dellantipapa Guiberto o direttamente
    allambiente della cancelleria imperiale si
    usano numerosi brani di DR tratti da Codice,
    Istituzioni, Novelle
  • Nel 1073 viene eletto papa Ildebrando di Soana
    (Gregorio VII). Il sinodo dei vescovi tedeschi a
    Worms depone Gregorio VII (1076), che reagisce
    scomunicando e deponendo Enrico IV. Nel marzo
    1080 Gregorio convoca un nuovo concilio e
    scomunica per la seconda volta Enrico,
    sciogliendo i suoi sudditi dal giuramento di
    fedeltà e assicurando che nella prossima festa
    degli Apostoli avrebbe annunziato la deposizione
    dellimperatore dal trono. Enrico IV fa deporre
    Gregorio VII nel Concilio di Bressanone, che
    elegge antipapa il vescovo di Ravenna Guiberto
    (Clemente III).

10
XI. Il secolo XI
  • Gregorio VII (1073-1085)
  • Dictatus papae (1075-76)
  • Il Dictatus Papae, a noi giunto allinterno del
    registro di lettere di papa Gregorio VII, è
    costituito da una raccolta di 27 proposizioni che
    introducevano una profonda modifica
    nellordinamento della Chiesa attraverso la
    recezione dei principi fondamentali del programma
    della riforma ecclesiastica.
  • Si suppone che sia stato redatto dallo stesso
    pontefice e forse rappresenti una sorta di indice
    di principi destinati ad essere sviluppati più
    ampiamente per servire di base a una specifica
    raccolta di norme canoniche.
  • Nel Dictatus Papae si sostiene, soprattutto, la
    posizione del papa quale vertice dellordinamento
    giuridico ecclesiastico e quindi immune da
    qualsiasi autorità superiore, sia spirituale che
    temporale si sancisce la supremazia del papato
    sullintera cristianità.

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XI. Il secolo XI
  • DICTATUS PAPAE
  •   
  • 1. La Chiesa romana è stata fondata soltanto da
    Dio.
  • 2. Solo il pontefice romano si dica di diritto
    universale.
  • 3. Egli solo abbia il potere di deporre e
    reintegrare i vescovi.
  • 4. Durante un concilio il suo legato, anche se di
    grado inferiore, presieda a tutti i vescovi e
    possa pronunciare sentenza di deposizione contro
    di loro.
  • 5. Il papa abbia il potere di deporre anche gli
    assenti.
  • 6. Con chi è stato scomunicato da lui tra l'altro
    non dobbiamo nemmeno rimanere nella stessa casa.
  • 7. Solo a lui sia lecito, a seconda delle
    necessità del momento, istituire nuove leggi,
    fondare nuove pievi, trasformare in abbazia una
    chiesa canonicale e viceversa, smembrare un
    episcopato ricco ed aggregare quelli poveri.
  • 8. Solo il papa possa far uso delle insegne
    imperiali.
  • 9. Al papa e solo a lui spetta che tutti i
    principi bacino i piedi.
  • 10. Solo il suo nome venga proferito nelle Chiese.

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XI. Il secolo XI
  • 11. Il suo nome è unico in tutto il mondo.
  • 12. Gli sia lecito deporre gli imperatori.
  • 13. Gli sia lecito, qualora la necessità lo
    imponga, trasferire i vescovi da una sede
    all'altra.
  • 14. Egli abbia il potere di ordinare chierici in
    ogni Chiesa in qualsiasi momento lo voglia.
  • 15. Chi è stato ordinato dal papa può essere
    preposto ad altra Chiesa, ma non prestarvi
    servizio costui non deve ricevere da un altro
    vescovo un grado superiore.
  • 16. Nessun sinodo senza indicazione del papa deve
    essere chiamato generale.
  • 17. Nessun canone e nessun libro siano da
    considerarsi canonici senza la sua autorità.
  • 18. A nessuno sia lecito ritrattare le sue
    sentenze lui solo possa ritrattare quelle di
    tutti.
  • 19. Nessuno lo possa sottoporre a giudizio.
  • 20. Nessuno osi condannare chi si appella alla
    sede apostolica.

13
XI. Il secolo XI
  • 21. Le cause di maggior importanza, di qualsiasi
    Chiesa, siano rimesse alla sede apostolica.
  • 22. La Chiesa romana non ha mai errato né potrà
    mai errare, come testimonia la Sacra Scrittura.
  • 23. Il pontefice romano, se è stato ordinato
    secondo i canoni, è indubitabilmente reso santo
    per i meriti del beato Pietro, come testimonia il
    vescovo di Pavia Ennodio, seguito in ciò dal
    parere di molti santi Padri e come è scritto nei
    decreti del beato papa Simmaco.
  • 24. Per suo ordine o con il suo consenso sia
    lecito ai gradi inferiori presentare accuse
    (contro i superiori).
  • 25. Egli abbia il potere di deporre e reintegrare
    i vescovi anche senza riunire il sinodo.
  • 26. Non sia considerato cattolico chi non è
    d'accordo con la Chiesa romana.
  • 27. Il pontefice può sciogliere i sudditi dal
    vincolo di lealtà verso gli iniqui.

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XI. Il secolo XI
  • Gli scriptoria
  • teoria del codex secundus i mss. noti dei
    Digesta sembrano derivare dalla Littera Pisana
    (ms. del VI sec. conquistato a Pisa come bottino
    di guerra dai Fiorentini vittoriosi nel 1406)
    attraverso una copia intermedia, emendata e oggi
    perduta, risalente forse al sec. XI tale
    versione fu la fonte della Vulgata, o littera
    Bononiensis, studiata nelle scuole del sec. XII
  • unaltra teoria considera la Pisana e la Vulgata
    come testimonianze di 2 tradizioni testuali
    derivate da un archetipo comune di età
    giustinianea
  • ricompaiono alcuni manoscritti giustinianei

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XI. Il secolo XI
  • La cosiddetta scuola di Pavia
  • palatium e tribunale degli imperatori e re
    dItalia scuole (?) per la formazione di
    operatori del diritto longobardo-franco
    accostamento molto prudente tra lambiente del
    Palazzo imperiale e il funzionamento di una
    scuola in esso incardinata (già immaginata da
    Merkel) e pure con radici in età tardo antica
    (Mengozzi)
  • Liber legis langobardorum (Liber Papiensis)
    raccolta cronologica
  • Lombarda raccolta sistematica suddivisa in 3
    libri e titoli (imitazione del modello
    giustinianeo)
  • Expositio ad librum legis langobardorum
  • unica ma rilevantissima testimonianza
    dellesistenza della scuola pavese analitico
    commento allintero LP che documenta un lavoro
    interpretativo di buon livello da parte di alcune
    generazioni di operatori del diritto
  • composta dopo il 1070, con riferimenti a
    Istituzioni, Codice ed Epitome Iuliani (fonti
    disponibili in Italia) 9 estratti del Digesto
  • conservata in un unico ms. napoletano databile
    tra fine sec. XI e inizi XII

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XI. Il secolo XI
  • La cosiddetta scuola di Pavia
  • la distruzione del Palazzo imperiale nel 1024 non
    spezza la continuità di tale tradizione
    giuridica, confermata da opere posteriori come
    lExpositio, anche se non si hanno prove che
    lExpositor abbia lavorato a Pavia, ma certamente
    in area lombardo-piemontese
  • si ricorda che Lanfranco di Pavia disputava con
    maestri più anziani, come lesperto di diritto
    longobardo Bonfiglio e i suoi allievi
  • si citano generazioni di maestri antiquissimi,
    antiqui, moderni maestri attivi nella prima metà
    del sec. XI come Sigeberto, Bonfiglio, Walcausa,
    Guglielmo e suo figlio Ugo, attestati anche in
  • teoria della lex generalis omnium diritto romano
    come diritto sussidiario con valore sempre
    territoriale ? crescente sensibilità romanistica
    alimentata dallo studio diretto dei testi
    giustinianei

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XII
  • Ravenna, Roma, Pepo

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XII. Ravenna, Roma, Pepo
  • Tesi storiografiche superate
  • la scuola di Ravenna e Pietro Crasso
  • disputa sui gradi di parentela
  • nel 1045 alcuni inviati da Firenze interrogano i
    sapientes civitatis riuniti a Ravenna su un
    problema relativo al computo dei gradi di
    parentela, in attinenza al divieto canonico
    esteso sino al VII grado
  • la risposta è ispirata alle Istituzioni, titolo
    De nuptiis (1.10.2) si risale per ogni soggetto
    al capostipite comune e si sommano i gradi di
    parentela di ciascuno
  • Pier Damiani risponde con un libello polemico
    (Opusculum octavum de parentelae gradibus),
    ricorrendo ai testi biblici per dimostrare che il
    computo canonico si esaurisce risalendo al
    capostipite comune

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XII. Ravenna, Roma, Pepo
  • Tesi storiografiche superate
  • Ravenna, città di antiche tradizioni culturali
    bizantine e sede di una scuola di arti liberali,
    ha quindi fama di essere un centro di dotti e di
    esperti di diritto legati alla tradizione
    romanistica
  • Pier Damiani (1007-1072)
  • di origine ravennate, è monaco camaldolese a
    Fonte Avellana nel 1057 viene nominato cardinale
    vescovo di Ostia da papa Stefano X e poi torna a
    Fonte Avellana prima della morte sostenitore
    della vita comune del clero, soprattutto nella
    forma di canoniche regolari
  • Ildebrando di Soana (il futuro Gregorio VII) lo
    invita a redigere una collezione canonica
    dedicata a definire i poteri del papa

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XII. Ravenna, Roma, Pepo
  • Due passi di Odofredo
  • (D.1,1,6) in primo cepit studium esse in
    civitate ista in artibus, et cum studium esset
    destructum Rome, libri legales fuerunt deportati
    ad civitatem Ravenne, et de Ravenna ad civitatem
    istam
  • (D. 35, 2, 32) maiores nostri ita referunt
    Debetis scire, studium fuit primo Rome, postea,
    propter bella que fuerunt in Marchia, destructum
    est studium. Tunc in Italia secundum locum
    obtinebat Pentapolis, que dicta Ravenna postea
    post mortem Karoli civitas illa collapsa est,
    postmodum fuit translatum studium ad civitatem
    istam, cum libri fuerunt portati. Fuerunt portati
    hi libri Codex, ff. vetus, et novum et Insti.
    Postea fuit inventum infortiatum, sine tribus
    partibus, postea fuerunt portati Tres libri,
    ultimo liber Authenticorum inventus est. Et ista
    ratio quare omnes libri antiqui habent
    separatim.

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XII. Ravenna, Roma, Pepo
  • Pepo
  • Non si esce dal regno delle ipotesi quando si
    vuole studiare la biografia di Pepo, le origini
    dello Studio di Bologna e larrivo a Bologna dei
    libri legales (Dolcini)
  • Burcardo di Ursperg (Cronaca) parallelo tra
    Graziano e Irnerio, ma ignora Pepo

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XII. Ravenna, Roma, Pepo
  • Pepo
  • Rodolfo il Nero (Moralia regum commento ai
    libri dei re, 1179-1189)
  • al magistro Peppone velut aurora surgente si deve
    la rinascita dello ius civile, poi propagato dal
    magistro Warnerio, che lo avrebbe tratto ad
    curiam Romanam, et in aliquibus partibus terrarum
    expanderetur in multa veneratione et munditia,
    ceperunt leges esse in honore simul et desiderio
    Pepo, inoltre, è baiulus (custode / possessore)
    del Codice e delle Istituzioni, ma non ha
    conoscenza del Digesto
  • Pepo interviene a un placito tenutosi di fronte a
    Enrico IV in Lombardia (1084 o 1090-94) ove si
    discute una causa relativa allomicidio di un
    servo, e riesce a modificare liniziale parere
    dei giudici sostenendo la condanna a morte del
    reo in base al DR e al diritto naturale, anziché
    a una sanzione pecuniaria secondo il diritto
    germanico ? nella allegazione di Pepo si scorgono
    affinità con il De poenitentia di S. Ambrogio,
    consentendo così di avvicinare Pepo, più che alla
    giurisprudenza romana, alle dottrine dei Padri
    della Chiesa sulla uguaglianza naturale degli
    uomini

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XII. Ravenna, Roma, Pepo
  • Pepo
  • Azzone (glossa a D. 1, 2, 2, 38) paragona Pepo a
    Tiberio Coruncanio, il primo che a Roma avesse
    iniziato a insegnare il diritto, del quale
    tuttavia non rimane alcun testo scritto, ma
    soltanto alcuni pareri (responsa)
  • Summa alle Istituzioni Iustiniani est in hoc
    opere (Provenza, prima metà sec. XII) si
    conosce anche laccenno a un parere di Pepo in
    tema di mutuo ? si erano conservati alcuni testi
    scritti di Pepo in relazione allarea transalpina
  • giudizio negativo di Odofredo (in una glossa al
    Digestum Vetus) Pepo iniziò auctoritate sua
    legere in legibus, ma qualunque fosse la sua
    scienza, non valse a meritargli alcuna fama ?
    contrappone Pepo a Irnerio, il quale è sempre
    messo in relazione a Bologna
  • a inizi 900 Gaudenzi dava notizia di un ms.
    dellAmbrosiana che è una copia di una Collezione
    canonica in 4 libri, recante la scritta Liber
    iste fuit magistri Peponis orate pro eo

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XII. Ravenna, Roma, Pepo
  • Pepo
  • si può identificare con un vescovo di Bologna
    nel libello metrico De utroque apostolico
    (composto dal vescovo di Siena Gualfredo verso il
    1092 e riassunto nel ms. di un umanista del sec.
    XV-XVI, Sigismondo Ticci/Tizio) Pepo è
    qualificato come clarum Bononiensium lumen ? una
    nota a margine specifica che questo Pepo è
    vescovo di Bologna ? visto che Pepo è diminutivo
    di Pietro, si può identificare con il vescovo
    bolognese Pietro, di parte imperiale, nel periodo
    1086-1095
  • ? se Pepo è il vescovo di Bologna che aderisce
    allo scisma guidato dallarcivescovo di Ravenna
    Guiberto (Clemente III), può acquistare un certo
    peso lipotesi della provenienza ravennate dei
    libri legales giunti a Bologna, come indicato da
    Odofredo
  • ? se Pepo è il vescovo scismatico, si può forse
    spiegare loscuramento della sua fama posteriore,
    come sottolineato da Odofredo 

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XII. Ravenna, Roma, Pepo
  • Pepo
  • si può avanzare pure un raffronto tra Pepo
    maestro di diritto / Pietro vescovo di Bologna
    con il Petrus Crassus citato come compositore o
    soltanto latore della Defensio Henrici IV,
    secondo gli ambigui versi che sono stati aggiunti
    a questopera e appaiono nellunico codice del
    XVI che ne è testimone (Dolcini)
  • si potrebbe anche identificare con un esperto di
    diritto citato come avvocato, legis doctor,
    notaio e giudice in alcuni placiti di area
    toscana e ferrarese tra 1072 e 1095, ove appare
    in vari casi come avvocato del monastero di Monte
    Amiata e quindi di Pomposa nel 1079
  • e il Pepo del placito di Marturi (1076) si
    potrebbe forse identificare con un notaio Pietro
    attivo ad Arezzo negli ultimi decenni del sec.
    XI, il quale si definisce legis doctor e amator
    iuris e dà prova della conoscenza dei testi
    romanistici (Nicolaj)

26
XII. Ravenna, Roma, Pepo
  • Placito di Marturi, 1076 marzo (1-4)
  • il placito ( seduta giudiziaria) è presieduto da
    Nordilo, messo della duchessa e marchesa
    Beatrice, affiancato dal visconte Giovanni e da
    una serie di astanti (giurati e consiglieri
    giuridici che ricoprono le funzioni tipiche degli
    scabini di età carolingia), i primi tra i quali
    sono Guillielmo iudice et Pepone legis doctore
  • NON si tratta di una notitia iudicati, ossia di
    un placito vero e proprio, MA di un brevis
    recordationis pro futuris temporibus ad memoriam
    habendam et retinendam testo scritto ai soli
    fini di memoria e di prova a favore dellabbazia
    vincitrice, privo delle sottoscrizioni di notaio
    e testimoni
  • viene decisa a favore di Giovanni, avvocato del
    monastero di S. Michele di Marturi, e di Gerardo,
    preposito del medesimo, la lite che essi avevano
    con Sigizo di Firenze a proposito di alcune terre
    e della chiesa di S. Andrea situate nel luogo di
    Papaiano. Tali beni nel passato erano stati
    ceduti al monastero di Marturi dal marchese di
    Toscana Ugo, al quale a sua volta erano state
    cedute da Vuinizo figlio di Ugo.

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XII. Ravenna, Roma, Pepo
  • la causa viene decisa in favore del monastero
    grazie allallegazione di un passo del Digestum
    vetus ( D. 4.6.26.4) in base al quale veniva
    sospesa la prescrizione quarantennale, prevista
    nel diritto giustinianeo per i beni di enti
    ecclesiastici, nel caso in cui i proprietari, nel
    corso di tale periodo, si fossero rivolti al
    magistrato per rivendicarne il possesso rispetto
    al diritto vantato dai concessionari
  • il monastero, con il conforto di alcuni
    testimoni, dichiara di avere già denunciato in
    passato la situazione ai marchesi di Tuscia,
    senza però riuscire a risolvere la lite a causa
    della carenza di giudici, e ottiene la restituito
    in integrum dei beni contesi da Sigizo di Firenze
  • la restitutio in integrum (istituto risalente
    alletà repubblicana, fine VI-I sec. a.C.)
    comporta lannullamento degli effetti giuridici
    di una transazione originariamente valida in base
    al diritto civile, ma produttiva di ingiuste
    conseguenze per una delle parti

28
XII. Ravenna, Roma, Pepo
  • ? sulla base della memoria storica cittadina
    (Odofredo), Pepo non è nessuno in rapporto a
    Bologna quindi lo si può identificare come un
    esperto di diritto romano della generazione
    preirneriana connesso al mondo matildico in
    qualità di giurista itinerante nei territori
    canossani tosco-padani negli ultimi decenni del
    sec. XI

29
XIII
  • Irnerio

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XIII. Irnerio
  • Rodolfo il Nero (Moralia regum commento ai
    libri dei re, 1179-1189)
  • al magistro Peppone velut aurora surgente si deve
    la rinascita dello ius civile, poi propagato dal
    magistro Warnerio, che lo avrebbe tratto ad
    curiam Romanam, et in aliquibus partibus terrarum
    expanderetur in multa veneratione et munditia,
    ceperunt leges esse in honore simul et desiderio.
  • (Odofredo, 1265, riassunto di varie glosse)
    Irnerio fu tra noi lucerna iuris, è il primo a
    insegnare diritto a Bologna, ove inizialmente si
    teneva linsegnamento di Arti
  • ? dopo la distruzione dello Studium di Roma, i
    libri legales furono portati a Ravenna e di qui a
    Bologna, ove si studiavano nel quadro delle Arti
  • ? Irnerio è dapprima un maestro di Arti, che poi
    comincia di propria iniziativa a studiare i libri
    legales e a docere in legibus, diventando il
    primus illuminator scientiae nostrae

31
XIII. Irnerio
  • Metafore della luce per qualificare i fondatori
    dello Studium, ossia del nuovo metodo di studio
    analitico e sistematico dei testi romanistici
  • IRNERIO lucerna iuris / primus illuminator
    scientiae nostrae (Odofredo)
  • PEPO paragonato a una aurora surgente (Rodolfo
    il Nero) / clarum Bononiensium lumen
    (Gualfredo vescovo di Siena)
  • ? ciò sottolinea tanto il momento aurorale, di
    effettivo avvio dello studio e dellinsegnamento
    romanistico, quanto il fatto che il nuovo metodo
    rischiarava il testo oscuro delle leggi romane
    con annotazioni marginali, le GLOSSE
  • ? converge anche con la valutazione
    dellindentità dello Studium come fenomeno
    spontaneo, autonomo e privato

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XIII. Irnerio
  • Chronicon Urspergense di Burcardo di Biberach
    (nato ante 1177, morto dopo il 1231, prevosto di
    Ursperg tra 1215 e 1226)
  • Eisdem quoque temporibus ossia al tempo di
    Lotario II (1125-1138) dominus Wernerius libros
    legum, qui dudum neglecti fuerant nec quisquam in
    eis studuerat, ad petitionem Mathildae comitissae
    renovavit et, secundum quod olim a divae
    recordationis imperatore Iustiniano compilati
    fuerant, paucis forte verbis alicubi
    interpositis, eos distinxit. In quibus
    continentur instituta prefati imperatoris, quasi
    principium et introductio iuris civilis edicta
    quoque pretorum et aedilium curulium, quae
    rationem et firmitatem prestant iuri civili, haec
    in libro Pandectarum, videlicet in Digestis
    continentur additur quoque his liber Codicis, in
    quo imperatorum statuta describuntur quartus
    quoque liber est Autenticorum, quem prefatus
    Iustinianus ad suppletionem et correctionem legum
    imperialium superaddidit.
  • ? si valorizza così la permissio di unautorità
    pubblica superiore
  • ? si richiede di riportare i libri legales alla
    forma originaria, quindi una edizione
    criticamente accettabile dei testi giustinianei

33
XIII. Irnerio
  • ? memoria così forte di Irnerio in un cronista
    tedesco può forse confermarne lorigine germanica
  • ? una tradizione attestata da alcuni manoscritti
    qualifica Irnerio come theutonicus
  • ? la petitio, interpretata come una disposizione
    / autorizzazione di Matilde, è stata poi messa in
    relazione con un verso di Donizone (l. II, par.
    XVIII, v. 1255) nel quale si adombra una
    investitura imperiale concessa a Matilde da
    Enrico V Cui Liguris regni regimen dedit in
    vice regis
  • (perciò le affidò il governo dei Liguri come
    vice-regina)
  • ? già Riccobaldo da Ferrara nel sec. XIII
    affermava che lo Studio di Bologna fosse stato
    istituito da Enrico V
  • ? Matilde, investita di un potere regio da
    Enrico V, avrebbe quindi disposto listituzione
    dello Studio bolognese incaricandone Irnerio

34
XIII. Irnerio
  • ? una considerazione più obiettiva delle fonti
    promossa dalla critica recente porta a escludere
    un intervento esterno e a rafforzare lorigine
    autonoma e spontanea dello Studio, benché sia
    documentata la partecipazione di Irnerio a
    placiti di area matildica come causidicus (
    avvocato, esperto di diritto) tra 1112 e 1113 e
    ad atti connessi alla presenza di Enrico V in
    occasione della sua discesa in Italia nel 1116,
    con la qualifica di iudex
  • ? Irnerio si qualifica pure, in qualche
    documento, come Bononiensis iudex (riferimento di
    significato locale, non di origine)
  • ? vi sono anche altri causidici bolognesi
    presenti a placiti matildici, in forza della loro
    conoscenza del diritto romano

35
XIII. Irnerio
  • Irnerio è presente anche allemanazione di un
    diploma da parte di Enrico V destinato ai
    Bolognesi (Governolo, 15 maggio 1116), che ha un
    valore particolare per il riconoscimento delle
    antiquae consuetudines agli abitanti della città
    e rappresenta la prima affermazione pubblica
    dellautonomia cittadina prima della comparsa dei
    consoli nel 1123
  • ? Irnerio è lunico a sottoscrivere il diploma
    dopo il cancelliere imperiale Burcardo
  • ? sono presenti anche i giuristi Alberto Grasso
    e Ugo di Ansaldo a guidare la delegazione di 10
    Bolognesi, che lanno dopo la distruzione della
    rocca imperiale si recano a Governolo per
    ottenere dallimperatore il perdono per
    laffronto compiuto e un diploma di
    riconoscimento delle antiquas consuetudines locali

36
XIII. Irnerio
  • ? lo Studium e il suo fondatore hanno un alto
    rilievo perfino di fronte allimperatore ancor
    prima che il Comune acquisti una fisionomia
    percepibile (la prima menzione dei consoli risale
    al 1123)
  • ? è lo Studio a fondare la città (tanto che nel
    sec. XII la sede del Comune e di riunione dei
    consoli è ospitata in unala della curtis
    Bulgari)
  • Irnerio è attestato in 14 documenti dal 1112 al
    1125, benché sussistano dubbi sulla genuinità
    dellultimo ? ultima testimonianza sicura si
    ferma al 1118, cui si aggiunge la notizia della
    sua scomunica nel 1119
  • (Landolfo di S. Paolo / iuniore, Historia
    Mediolanensis) Irnerio è a Roma nella primavera
    del 1118 svolgendo un ruolo primario per avallare
    lelezione popolare dellantipapa Gregorio VIII
    (il vescovo di Praga Maurizio Burdino) sostenuto
    da Enrico V ? viene scomunicato da Gelasio II nel
    Concilio di Reims del 30 ottobre 1119, revocando
    poi la scomunica con concordato Worms del 1122

37
XIII. Irnerio
  • (Roberto di Torigny / di Mont Saint-Michel, sec.
    XII, che completa la Cronaca di Sigeberto di
    Gembloux) con riferimento al 1032 scrive che
    Lanfranco e Irnerio, socius eius, trovate le
    leggi romane presso Bologna, si dedicarono al
    loro insegnamento ma Irnerio proseguì per questa
    strada, mentre Lanfranco si fece monaco volgendo
    i propri interessi alle Arti liberali e alle
    Sacre Scritture
  • ? il 1032 coincide forse con la partenza da
    Pavia di Lanfranco, che dal 1045 al 1063 è abate
    del monastero normanno di Bec e quindi fino al
    1070 dimora nel monastero, sempre normanno, di
    Caen e poi assume la carica di arcivescovo di
    Canterbury
  • ? non è importante la data, ma il rapporto di
    discepolato tra i due, che può essersi svolto a
    Caen o forse pure a Canterbury, ma verosimilmente
    non a Bec, poiché Roberto di Torigny, che
    soggiornò a Bec quasi 30 anni, non avrebbe omesso
    di evidenziare una circostanza tale da dare tanta
    fama al monastero

38
XIII. Irnerio
  • Liber divinarum sententiarum florilegio di
    sentenze teologiche nella forma di brani tratti
    dalle opere dei Padri della Chiesa, in gran parte
    di S. Agostino e in misura assai minore di S.
    Ambrogio e Gregorio Magno, trasmesso da 3 mss.
    del sec. XII, due dei quali contengono
    lattribuzione a Guarnerius iurisperitissimus
  • ? da molti elementi legati alla citazione di
    Irnerio nellintestazione del testo e ai
    contenuti dellopera, ove è anche evidente
    linteresse per molti argomenti connessi con le
    arti liberali, si desume che Irnerio, oltre che
    maestro di arti liberali, fosse anche chierico e
    teologo di fama, dimostrando che lopera costituì
    una fonte diretta di Graziano per il suo
    Decretum, ed è lunica opera teologica che
    Graziano tenne in consideraz. per tutte le parti
    della sua raccolta
  • ? si rafforza il legame diretto tra Irnerio e
    Bologna lautore del Liber è un giurista di fama
    e con lui si pone in stretta relazione il padre
    del diritto canonico, che opera ugualmente a
    Bologna

39
XIII. Irnerio
  • ? si giustifica anche la missione romana di
    Irnerio nel 1118 non a caso venne affidata a un
    giurista che era anche unautorità in campo
    canonistico
  • ? stato clericale di Irnerio avallato anche dal
    fatto che il suo discepolo Ugo viene ricordato
    nel necrologio della canonica di S. Vittore di
    Bologna in data 1 giugno come causidicus,
    clericus et frater noster
  • ? che Irnerio fosse un ecclesiastico era già
    stato ipotizzato da Gaudenzi, così che può
    acquistare nuova luce anche un documento del 21
    maggio 1095 (dato a Piadena), in cui Warnerius
    presbiter testimonia a una donazione di Matilde
    di Canossa in favore di due canonici del duomo di
    Metz (in Lorena) per la costruzione di una chiesa
    collegiata
  • ? Warnerius peccator presbiter testimonia,
    assieme a Matilde, pure a un atto rogato a S.
    Benedetto Po il 14 maggio 1101 con cui il
    cardinale Bernardo, legato papale, affida
    allabate di Polirone la cura di un ospizio
    amministrato sino ad allora dal monastero di S.
    Andrea di Mantova

40
XIII. Irnerio
  • ? nuove ricerche di G. Mazzanti hanno portato a
    individuare il necrologio di Irnerio, riportato
    nellobituario della canonica di S. Vittore di
    Parigi in data 19 settembre (Ob. magister
    Garnerius Teutonicus de cuius beneficio habuimus
    quinque libros optimos glosatos)
  • ? di origine germanica, forse della zona del
    castello di Briey, tra Metz e Verdun (allora area
    tedesca), ove nasce tra 1050 e 1070
  • ? 5 libri glossati ? libri legales forse già
    strutturati in 5 parti e dotati di glosse
  • ? rapporti con la canonica di S. Vittore, ove
    forse Irnerio si è ritirato alla fine della vita
    (probabilmente morto tra 1130 e 1140) ed ove si
    studia in particolare S. Agostino, dalle cui
    opere è tratta la maggior parte dei passi
    inseriti nel Liber divinarum sententiarum (sono
    documentati anche altre relazioni e scambi tra i
    canonici vittorini e il mondo dello Studium
    bolognese durante il sec. XII)

41
XIII. Irnerio
  • (G. Santini) si potrebbe distinguere tra questo
    Irnerio nato intorno alla metà del sec. XI, che
    sarebbe colui al quale Rodolfo il Nero
    attribuisce la propagazione del diritto
    giustinianeo, e quello che agli inizi del sec.
    XII procede alla renovatio dei libri legales, e
    in particolare del Digesto, tramite la loro
    trascrizione in littera nova, ossia in
    carolina, rispetto a una originaria corsiva nuova
    ravennate od onciale

42
XIII. Irnerio
  • Irnerio
  • bononiensis - teutonicus
  • arti liberali, teologia, notariato (presunto
    autore di un formulario notarile, edito alla fine
    del sec. XIX da G.B. Palmieri, ma rinnova
    soltanto il formulario dellenfiteusi) ? ha
    certamente rapporti con lambiente notarile
    bolognese
  • Matilde di Canossa
  • al seguito di Enrico V almeno dal 1116 e
    antipapale
  • nomina a giudice, posizione filoimperiale, difesa
    dellelezione dellantipapa 1112-1119 (1125)

43
XIII. Irnerio
  • la posizione filoimperiale pare testimoniata, sul
    piano dottrinale, anche da una sua nota glossa
    relativa allefficiacia della consuetudine in
    rapporto alla legge, ove si compone lantinomia
    fra
  • - un passo del giurista Salvio Giuliano (D.
    1.3.32), il quale ammette la desuetudine della
    legge, che quindi può essere tacitamente abrogata
    da una consuetudine contraria, in quanto dotata
    di identico potere
  • - e un passo di Costantino (C. 8.52.2), ove si
    esclude che la consuetudine possa mai vincere la
    legge
  • ? ricorrendo alla ratio temporis dopo la
    promulgazione della lex de imperio Vespasiani,
    con cui i Romani avevano rimesso al princeps ogni
    potere, ciò non è più possibile
  • (loquitur haec lex Salvio Giuliano secundum
    sua tempora, quibus populus habebat potestatem
    condendi leges, ideo tacito consensu omnium per
    consuetudinem abrogabantur. Sed quia hodie
    potestas translata est in imperatorem, nihil
    faceret desuetudo populi)

44
XIII. Irnerio
  • approccio filologico al testo giustinianeo
  • la costruzione dei libri legales nelle cinque
    parti
  • atteggiamento davanti alle Novellae
  • hinc argumentum sumi potest quod liber iste, id
    est autentica, sit repudiandus. Eius enim stylus
    cum ceteris Iustiniani constitutionibus nullo
    modo concordat, sed omnino inter se discrepante
    item eius libri principium nullum est nec seriem
    finem, nec ordinem aliquem habet. Item
    novellae istae constitutiones, de quibus me
    loquitur, non promittuntur nisi de novis negotiis
    et nondum legum laqueis innodati

45
XIV
  • I Glossatori

46
XIV. I Glossatori
  • prospettive generali
  • si rivolgono ai testi giustinianei come a testi
    sacri e riconoscono loro unautorità pari quasi
    a quella della Bibbia
  • il CI è considerato rivelazione suprema e
    autorevole di perfezione giuridica è una
    rivelazione senza tempo, quasi caduta dal cielo
  • tutte le parti dei testi contenute nel CI, avendo
    avuto lapprovazione dellimperatore Giustiniano,
    hanno pari autorità
  • sono convinti che il CI nel suo complesso
    contenga tutto ciò che è necessario per risolvere
    qualsiasi problema giuridico
  • accettano senza discutere lassicurazione di
    Giustiniano secondo cui i testi non contengono
    contraddizioni che non possano essere risolte da
    chi li affronti con atteggiamento critico (Const.
    Tanta, 15)

47
XIV. I Glossatori
  • non si preoccupano dellassenza di ordine nella
    disposizione dei testi nel CI, poiché le stesse
    materie vengono spesso trattate in tutte le sue
    diverse parti, ma senza un criterio ordinatore
  • individuano i riferimenti incrociati fra tutti i
    testi relativo a un dato tema, spiegando le
    differenze fra i vari testi e raccogliendo gli
    elementi a favore e quelli contrari a una
    particolare linea argomentativa
  • sono in grado di citare ogni frammento del CI con
    le sue prime parole
  • nessunaltra generazione di studiosi del DR ha
    forse mai avuto una più stretta familiarità con i
    testi

48
XIV. I Glossatori
  • dai 4 dottori a Giovanni Bassiano
  • Ugo, Iacopo, Martino, Bulgaro ? G. Bassiano ?
    Azzone ? Accursio
  • la grande forza del metodo esegetico varato da
    Irnerio si innesta in una scuola, ossia in una
    stabile tradizione di insegnamenti giuridici
    tenuti a Bologna da successive generazioni di
    dottori
  • i 4 dottori le leggendarie divergenze tra
    Bulgaro e Martino
  • Ottone Morena riporta una leggenda secondo cui
    Irnerio morente avrebbe indicato Iacopo quale
    successore tra i suoi 4 allievi
  • Bulgarus os aureum, Martinus copia legum,
  • mens legum est Ugo, Iacobus id quod ego.
  • Et dictus Iacobus fuit doctor
  • ? ricondotta alla tradizione tramandata da Aulo
    Gellio (130-180 ca., Noctes Atticae) in relazione
    alla successione scientifica ad Aristotele
  • Martino spiritualis homo (Enrico da Susa,
    cardinale Ostiense) ricorso allequità,
    sensibile ad apporti del diritto canonico e delle
    arti liberali
  • Bulgaro la novità del rigorismo, interprete di
    un mondo nuovo

49
XIV. I Glossatori
  • Vacario e i Tres Libri
  • compone alla metà del sec. XII (probabilmente tra
    anni 50 e70) un Liber pauperum come silloge di
    brani, privi di commento, ad uso degli studenti
    poveri
  • materiale impiegato da Vacario per comporre il
    suo testo e anche, a parte, un apparato di
    glosse, proveniva interamente dallItalia e
    risaliva al 1130-40, prima del suo trasferimento
    in Inghilterra al seguito dellarcivescovo
    Teobaldo di Canterbury nel 1143
  • il Liber pauperum contiene lestratto più antico
    dei Tres Libri (il cui ms. più antico noto risale
    alla fine del sec. XII) e Vacario ne è il più
    antico glossatore
  • non si conoscono glosse di Irnerio, Bulgaro e
    Martino ai TL Martino e Rogerio ne possedevano
    però una copia, citata da glossatori poteriori
  • ? già al tempo dei 4 dottori si unisce allo
    studio del I libro del Codice anche la lettura di
    alcuni testi tratti dai TL per completare
    linsegnamento intorno al diritto pubblico

50
XIV. I Glossatori
  • i TL contengono molti vocabili tecnici del
    diritto pubblico imperiale e pongono seri
    problemi ai primi esegeti come Piacentino e poi
    Pillio, impegnati anzitutto nella classica
    explicatio verborum che costituisce sempre
    lobiettivo preliminare della glossa
  • del Codice circolano versioni in 9 libri (la più
    diffusa e certamente la prima ad essere usata
    nellambito bolognese), ma vi sono anche alcuni
    mss. più antichi contenenti versioni più complete
    che non escludevano del tutto gli ultimi 3 libri
  • ? è probabilmente così che a Bologna fuerunt
    portati tres libri (Odofredo in D.35.2.82), forse
    assieme ad altre versioni del codice epitomato
  • ma la tradizione di mantenere separati i TL dal
    resto del Codice ha il sopravvento e così si
    trasmette alla struttura canonica che assume il
    CIC, con i TL relegati nel Volumen,
  • ciò anche in base alla organizzazzione didattica
    che trionfa nel 200, quando ai TL vengono
    riservate lezioni straordinarie (tenute anche
    da studenti esperti o da insegnanti meno noti),
    rispetto a quelle ordinarie basate sul Codice e
    sul Digesto in base ai puncta fissati negli
    statuti

51
XIV. I Glossatori
  • questa differente tradizione si riflette pure nel
    fatto che fra i testi oggetto degli apparati di
    glosse di Ugolino Presbiteri, diffusi ancora nel
    200 e alternativi alla tradizione accursiana,
    sono inclusi pure i TL, di cui invece non si
    interessa Azzone, allievo di G. Bassiano, il
    quale li considera densi di parole
    incomprensibili (nei TL multa verba ponuntur quae
    non intelliguntur)
  • ? la linea vincente della scuola dei
    Glossatori porta a emarginarli definitivamente
    rispetto agli altri 9 l. del Codice confinandoli
    del Volumen
  • così Ugolino continua una tradizione già
    affermatasi con Piacentino e Pillio, dei quali si
    conoscono apparati di glosse ai TL, tramite i
    quali rifluiscono nellapparato di Ugolino anche
    glosse più ant.iche che già corredavano i mss.
    dei TL prima dellopera di Piacentino
  • Ugolino suo progetto di corredare tutti i Libri
    Legales (esclusi i Libri feudorum e forse
    lAuthenticum) di apparati di glosse ordinate che
    offrissero una base sicura per lapprofondimento
    scolastico e per la pratica

52
XIV. I Glossatori
  • il problema della scuole minori
  • la geografia produttiva di molti mss. canonistici
    attesta lattività di vari centri di studio in
    area anglo-normanna tra i secc. XII e XIII
    (Kuttner)
  • altre scuole in Provenza, Arles, Saint Gilles,
    Avignone e Montpellier, ove è attivo Piacentino
    negli anni 60 del sec. XII
  • legate alla produzione di opere destinate alla
    pratica forense, con attenzione alla procedura
    giudiziaria secondo le regole processuali
    giustinianee e al complesso sistema delle azioni
  • Giovanni Bassiano
  • insegna a Mantova e forse a Cremona, sua città
    natale, e a Piacenza soltanto più tardi a
    Bologna, ove è suo allievo Azzone negli anni 80
  • compone un Ordo iudiciorum (collocabile per
    riferimenti interni tra 1167 e 1181)
  • compone un quadro schematico delle azioni romane
    (Arbor actionum) forse a Mantova e pure una Summa
    dedicata a descrive le fasi iniziali del processo
    (redazione dei libelli introduttivi, ruolo degli
    avvocati)

53
XIV. I Glossatori
  • Rogerio
  • forse allievo di Bulgaro e insegnante a Bologna
    nei tardi anni 50
  • si reca poi a insegnare in Provenza
  • compone due brevi commenti (Summae), al Codice e
    alle Istituzioni
  • Piacentino
  • compone sempre a Mantova (1160) la Summa Cum
    essem Mantuae (nota anche come Libellus de
    actionum varietate, legata alle esigenze della
    pratica processuale
  • analoga opera sulle azioni composta anche da
    Anselmo dallOrto, forse dopo il suo ritorno a
    Milano, ove è console tra 1162 e 1165
  • si trasferisce quindi in Provenza tra 1162 e 1164
    e a Montpellier redige una Summa Codicis e una
    Summa Institutionum
  • ritorna poi brevemente a Piacenza e quindi
    insegna a Bologna e di nuovo nella città natale,
    per terminare poi la vita a Montpellier
  • avvia una Summa ai Tres Libri, che non conclude a
    causa della morte, avvenuta intorno al 1182

54
XIV. I Glossatori
  • Sermo de legibus discorso pubblico sulle leggi e
    la giurisprudenza redatto e letto a Bologna,
    denso di richiami teologici e filosofici che
    rispecchiano la maggior fortuna di queste due
    discipline nella tradizione francese (afferma che
    la giurisprudenza è verissima filosofia)
  • ? ultimo esempio di approccio anche filosofico
    al diritto, sulla scia di Martino, che dai
    maestri successivi verrà invece studiato con un
    rigore tutto pratico e in stretta attinenza ai
    testi giuridici
  • Carlo di Tocco
  • allievo, come Azzone, di G. Bassiano, e già prima
    di Piacentino (forse a Piacenza), tornato poi a
    Benevento scrive la glossa alla Lombarda,
    adottata come apparato ordinario nelle edizioni
    del sec. XVI
  • ? la cultura langobardistica emigra nellItalia
    meridionale e si radica sotto la specie della
    feudistica

55
XIV. I Glossatori
  • ? nel Mezzogiorno più che altrove si coltiva il
    filone di studi dedicati ai feudi e ai TL vi
    sono commenti ai TL di Andrea Bonello, di Niccolò
    Spinelli e di Luca da Penne e commenti ai Libri
    Feudorum di Andrea dIsernia (scritto quando non
    era più professore, ma giudice della Magna Curia)
    e anche di Niccolò Spinelli e, verso fine 400,
    di Matteo dAfflitto
  • ? dagli anni 70 del 400 anche la materia
    feudale diviene oggetto di corsi nello Studio di
    Napoli ? legami con il mondo della pratica
    costituiti dai funzionari della curia angioina e
    dellamministrazione giudiziaria
  • ? nel trattato di Andrea dIsernia Super usibus
    feudorum per la prima volta viene preso in
    considerazione il complesso del diritto feudale
    vigente nel Regno
  • Roffredo Beneventano
  • allievo di Carlo di Tocco forse a Piacenza,
    insegna poi a Bologna e ad Arezzo dal 1215 è poi
    avvocato a Pisa e Pistoia e dal 1220 presso la
    corte di Federico II

56
XIV. I Glossatori
  • Roffredo Beneventano
  • rimane unipotesi (secondo la sola testimonianza
    di Riccardo da S. Germano) che nel 1224 sia stato
    chiamato a insegnare a Napoli e si trasferisce
    poi a Roma nel 1234 per diventare advocatus
    curiae.
  • compila 2 opere dedicate ai libelli civilistici e
    canonistici (testi introduttivi alle liti
    giudiziarie), con ampio uso di scolastiche
    quaestiones, realizzandole dopo aver lasciato
    linsegnamento per diventare giudice ordinario
    nel 1218 e dare inizio a una intensa e lunga
    attività forense
  • esistono a Napoli scuole dedicate
    allinsegnamento del Diritto civile e canonico,
    tanto che in un documento del 1220 Roffredo è
    detto imperialis et regalis curie magister et
    iudex
  • ? proprio Roffredo viene ufficialmente inviato a
    Napoli da Federico II mictemus magistrum
    Roffridum de Benevento iudicem et fidelem nostrum
    civilis scientiae professorem, virum magne
    scientie et note fidelis experientie (secondo la
    notizia riferita da Riccardo da S. Germano,
    mentre secondo altre fonti - di edizione non
    sicura - paiono incaricati del primo insegnamento
    napoletano sia Roffredo che Pietro dIsernia)

57
XIV. I Glossatori
  • Guido da Suzzara
  • insegna a Modena, Padova, Napoli, Reggio e pure a
    Bologna, ove torna anche negli ultimi anni di
    vita autore anche di quella sorta di ordo
    iudiciarius (il De ordinatione causarum), nel
    quale sono raccolte le formule per i libelli ma
    anche osservazioni e consigli diretti agli
    avvocati
  • ? il suo interesse per la prassi lo porta anche
    a lanciare il genere delle Quaestiones Statutorum
    (e di questa sua opera danno notizia Giovanni
    dAndrea e Alberico da Rosciate), la cui raccolta
    non pare però sfruttata da Alberto da Gandino,
    che preferisce impostare il suo analogo e celebre
    lavoro, come avverte lo stesso autore nel
    Proemio, su quello analogo di Alberto Galeotti
    (che insegna a Padova, Modena, Napoli e Parma)

58
XIV. I Glossatori
  • Pillio da Medicina
  • discepolo di Odorico, Piacentino e di Giovanni
    Bassiano, emigra a Modena circa dal 1180 e fino
    al 1201, quando riappare nelle fonti bolognesi
  • compone a Modena la Summa Cum essem Mutine
    (articolata come una serie di Quaestiones), è
    innovatore nel metodo didattico e pure feudista
    eccellente compone una Summa e un apparato di
    glosse ai Libri feudorum (condotta sulla
    redazione ardizzoniana) elabora la teoria del
    dominio diviso, legittimando il diritto reale
    del vassallo sul beneficio (dominio
    diretto-utile)
  • oltre a continuare una Summa e un apparato di
    glosse ai TL iniziati dal suo maestro Piacentino,
    prepara a Modena il Libellus disputatorius
    rassegna di principi tratti dalla compilazione
    giustinianea e corredati da elenchi di fonti
    normative pro e contro

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XIV. I Glossatori
  • Pillio da Medicina
  • ? è destinato ai pratici, ma usato anche come
    base di un nuovo metodo didattico nella II
    redazione, ove i contrasti sui singoli principi
    sono corredati dalla soluzione del maestro
    (metodo basato su tecniche dellargomentazione
    che prelude alla diffusione delle Quaestiones ex
    facto emergentes affermatesi nei secc. XIII e
    XIV)
  • ? dalla II redazione del Libellus Disputatorius
    si hanno anche preziose notizie sul funzionamento
    della scuola modenese verso la fine del sec.
    XII gli studi vertono, come al solito, su
    Istituzioni, Codice e Digesto gli anni di corso
    sono per consuetudine 4, ma si prolungano anche
    sino a 10 per lignoranza degli allievi.
  • è anche autore delle Quaestiones Aureae, che sono
    le prime ad essere stampate nel XVI sec., ove
    richiama anche il diritto longobardo, allega
    fonti canoniche e usa pure costituzioni di
    Federico I

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XIV. I Glossatori
  • oltre alla Summa incompiuta di Piacentino-Pillio
    ai Tres Libri vi è anche quella del giudice
    Rolando da Lucca fine sec. XII dedicata a
    Enrico VI è lunica completa, benché manchino i
    titoli 19-27 del l. 12 rivista in una II
    redazione nel II decennio del 200 è forse la
    maggiore opera di carattere pubblicistico
    composta nelletà dei Glossatori
  • ? nel Proemio dichiara che lapprofondimento
    delle materie contenute nei TL serve a conoscere
    i diritti fiscali dovuti allimperatore per
    rispettarne le prerogative e far sì che egli a
    sua volta non ecceda nel rivendicare i propri
    diritti
  • ? lopera ha un dichiarato intento politico,
    riflettendo lorientamento filoimperiale del suo
    autore
  • ? Piacentino, invece, aveva affrontato i TL per
    altri motivi la passione per il mondo antico,
    lattenzione alla retorica, la perizia
    grammaticale, che lo spingono ad affrontare la
    nimia difficultas del testo, unita anche a una
    certa ambizione a intraprendere quello che poi
    Pillio definirà un opus inusitatum
  • ? ai TL, lontano da Bologna, sono poi dedicate
    le Letture di Martino da Fano, Duilio Gambarini,
    Andrea Bonello da Barletta,corredate in seguito
    di additiones nelle scuole francesi e in quella
    di Napoli

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XIV. I Glossatori
  • Egemonia del modello bolognese
  • Bologna esercita di fatto una supremazia nel
    campo dello studio del diritto, che si esprime
    riflettendo una matrice di interessi e di metodi
    che influenza anche la produzione realizzata
    nelle cd. scuole minori, proprio perché essa si
    richiama concretamente a modelli legati al
    magistero e allinteresse scientifico coltivato a
    Bologna
  • ? anche le Summe composte a Mantova o a Modena
    rappresentano il prodotto di maestri legati alla
    tradizione bolognese
  • a Bologna si deve riconoscere un primato nello
    studio del diritto grazie allapprontamento di
    tecniche esegetiche che vengono poi esportate in
    altri centri italiani e stranieri e che si devono
    ad autori di formazione bolognese
  • la Summa del canonista Stefano di Tournai, che
    dopo avere studiato teologia in patria va a
    studiare diritto romano a Bologna, viene
    pubblicata dopo il 1160 a Orléans, ma è
    considerato un lavoro di chiara influenza e
    ispirazione bolognese, tanto da contribuire alla
    diffusione della canonistica bolognese in Francia

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XIV. I Glossatori
  • da Ugolino ad Azzone
  • Azzone (attivo tra 1190 e 1230 ca.) Summa al
    Codice, alle Istituzioni e a metà del Digesto
    redige apparati di glosse ampi e organici che
    preludono a quello di Accursio
  • la crisi della glossa e lesigenza di ordine
  • Iacopo Balduini, Odofredo e la linea alternativa
  • perdente in Italia, ma destinata ad attecchire in
    Francia
  • di Odofredo sarebbe stato allievo Pietro
    Peregrossi, di origine lombarda e poi maestro ad
    Orléans
  • Accursio e la Magna Glossa al Corpus Iuris
    Civilis la chiusura della glossa
  • apparato di oltre 96.000 glosse stretta
    continuazione di quello azzoniano
  • diventa ordinario sin dal tardo 200 e nelle
    versioni a stampa del CIC dalla II metà del 400

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XIV. I Glossatori
  • nuova sistematica dei testi giustinianei
  • vol. 1. Digestum vetus (libri 1.1 - 24.2)
  • vol. 2. Infortiatum (libri 24.3 - 38.17)
  • vol. 3. Digestum novum (libri 39.1 - 50.17)
  • vol. 4. Codex (libri 1-9)
  • vol. 5. Volumen Institutiones
  • Tres libri codicis (libri 11-12-13)
  • Authenticum (9 collationes)
  • Libri feudorum (X collatio)
  • pace di Costanza (1183)
  • costituzione di Federico II di condanna degli
    statuti contrari alle libertà
  • ecclesiastiche (1220)
  • costituzione di Enrico VII contro i crimini di
    lesa maestà
  • costituzione di Enrico VII Qui sint rebelles
    (1312)
  • costituzione Habita (1155-58) inserita in C.
    4.13, ne filius pro patre

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XIV. I Gl
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