Title: Fondazione Emanuele Casale
1Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della
Campania Diritto Commerciale anno 2008/2009
Lezione XXI Mario Campobasso
Obbligazioni societarie
2Le obbligazioni sono titoli di credito
(nominativi o al portatore) che rappresentano
frazioni di uguale valore nominale e con uguali
diritti di un'unitaria operazione di
finanziamento a titolo di mutuo. I titoli
obbligazionari documentano quindi un credito
verso la società, ed un credito assoggettato alla
disciplina legale del mutuo (arg. ex art. 2415,
n. 2), per quanto non diversamente specificato
dal titolo.
3Caratteristiche delle obbligazioni societarie
- Sono titoli di massa
- Sono emesse a fronte di unoperazione di
finanziamento - Non prevedono lattribuzione di diritti
amministrativi propri dei soci
4Società legittimate allemissione
Società per azioni artt. 2410-2420-bis Società
in accomandita per azioni (richiamo art. 2454 )
Società cooperative per azioni legge 488/1998. I
limiti e i criteri di emissione sono fissati dal
CICR (art. 11, comma 4-bis, Tub). Attualmente
valgono i medesimi limiti allemissione previsti
per le società per azioni dallart. 2412 (art. 4,
delibera Cicr 19-7-2005, n. 1058).
5Art. 2411. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI. Il
diritto degli obbligazionisti alla restituzione
del capitale ed agli interessi può essere in
tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione
dei diritti di altri creditori della società. I
tempi e lentità del pagamento degli interessi
possono variare in dipendenza di parametri
oggettivi anche relativi allandamento economico
della società. La disciplina della presente
sezione si applica inoltre agli strumenti
finanziari, comunque denominati, che condizionano
i tempi e lentità del rimborso del capitale
allandamento economico della società
6Sospensive postergazione Compatibili col tipo
Condizioni del rimborso del capitale nel prestito
obbligazionario
Risolutive andamento economico della società Non
compatibili col tipo
7Tipi speciali di obbligazioni a) obbligazioni a
premio b) obbligazioni partecipanti c)
obbligazioni indicizzate d) obbligazioni in
valuta estera e) obbligazioni convertibili in
azioni f) obbligazioni con warrant g)
obbligazioni subordinate
8Emissione delle obbligazioni
Art.2410. Emissione Se la legge o lo statuto non
dispongono diversamente, lemissione di
obbligazioni è deliberata dagli
amministratori. In ogni caso le deliberazione di
emissione deve risultare da verbale redatto da
notaio ed è depositata ed iscritta a norma
dellart. 2436.
Art. 2436. Il notaio che ha verbalizzato la
deliberazione di modifica dello statuto, entro
trenta giorni, verificato ladempimento delle
condizioni richieste dalla legge, ne richiede
liscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni.
9Limite generale allemissione di obbligazioni
Prima del 2003. Art. 2410. La società può
emettere obbligazioni al portatore o nominative
per somma non eccedente il capitale versato ed
esistente secondo lultimo bilancio
approvato. Tale limite è elevato sino
allammontare del capitale versato e delle
riserve risultanti dallultimo bilancio approvato
per le società con titoli negoziati in un mercato
regolamentato. (del. CICR 2.2.1994)
10Limite generale allemissione di obbligazioni
Dopo la riforma del 2003. Art. 2412. Limiti
allemissione. La società può emettere
obbligazioni nominative o al portatore per somma
complessivamente non eccedente il doppio del
capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dallultimo
bilancio approvato. I sindaci attestano il
rispetto del suddetto limite.
11- RISERVE NON DISPONIBILI
- Art. 2431 soprapprezzo non disponibile nella
misura in cui la riserva legale non è satura. - Art. 2426, n. 4 Plusvalenze di partecipazioni
valutate al patrimonio netto. - Art. 2426, n.8 Rivalutazione delle attività e
passività in valuta non disponibile fino al
realizzo. - Art. 2423, 4 comma. Plusvalenze per deroghe ai
criteri di valutazione codicistici. Non
disponibile fino a realizzo. - Art. 6 d.lgs. 38/2005
- Utili determinati dalluso del criterio del fair
value o del patrimonio netto secondo i principi
IAS/IFRS. - Plusvalenze determinate dalluso del criterio del
fair value o del patrimonio netto secondo i
principi IAS/IFRS. - Riserve non distribuibili fino a realizzo.
Possono essere impiegate a copertura di perdite
solo dopo che siano state utilizzate la riserve
disponibili e la riserva legale. Non se ne tiene
conto ai fini dei limiti dellemissione di azioni
proprie e dellemissione di obbligazioni (4
comma). - Art. 5 d.lgs. 38/2005 Plusvalenze derivanti da
deroghe ai criteri di valutazione dei principi
IAS/IFRS. Non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato. - Art. 2357-quater, 2 comma, Azioni proprie in
portafoglio. - Art. 2359-bis, 4 comma, Azioni della
controllante in portafoglio della controllata.
12VIOLAZIONE DEL LIMITE DI EMISSIONE Art. 2413.
Riduzione di capitale. () la società che ha
emesso obbligazioni non può ridurre
volontariamente il capitale sociale o distribuire
riserve se rispetto allammontare delle
obbligazioni ancora in circolazione il limite di
cui al primo comma dellarticolo medesimo non
risulta più rispettato. Se la riduzione del
capitale sociale è obbligatoria, o le riserve
diminuiscono in conseguenza di perdite, non
possono distribuirsi utili sinché lammontare del
capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili non eguagli la metà
dellammontare delle obbligazioni in circolazione.
13La deroga dellart. 2412, 2 comma
Il limite di cui al primo comma può essere
superato se le obbligazioni emesse in eccedenza
sono destinate alla sottoscrizione da parte di
investitori professionali soggetti a vigilanza
prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso
di successiva circolazione delle obbligazioni,
chi le trasferisce risponde della solvenza nei
confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali
14IL GARANTE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE AI SENSI
DELLART 2412, 2 COMMA.
Art. 11, comma 4-quinquies (introdotto dal d.lgs.
37/2004) A fini di tutela del risparmio, gli
investitori professionali, che ai sensi del
codice civile rispondono della solvenza della
società per le obbligazioni, i titoli di debito e
gli altri strumenti finanziari emessi dalla
stessa, devono rispettare idonei requisiti
patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità
di vigilanza.
Art. 5, 2 comma, del. CICR, 19-7-2005, n. 1058.
Lidentità del garante e lammontare della
garanzia devono essere indicati sugli strumenti
finanziari di raccolta di cui allart. 3 e sui
registri ad essi relativi
15La deroga dellart. 2412, 3 comma.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e
non rientra nel calcolo al fine del medesimo,
lemissione di obbligazioni garantite da ipoteca
di primo grado su immobili di proprietà della
società, sino ai due terzi del valore degli
immobili medesimi.
16La deroga dellart. 2412, 5 comma
Il primo e il secondo comma non si applicano
allemissione di obbligazioni effettuata da
società con azioni quotate in mercati
regolamentati, limitatamente alle obbligazioni
destinate ad essere quotate negli stessi o in
altri mercati regolamentati.
17La deroga dellart. 2412, 6 e 7 comma
5. Quando ricorrono particolari ragioni che
interessano leconomia nazionale, la società può
essere autorizzata con provvedimento
dellautorità governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto
previsto nel presente articolo, con losservanza
dei limiti, delle modalità e delle cautele
stabilite nel provvedimento stesso. 6. Restano
salve le disposizioni di leggi speciali relative
a particolari categorie di società e alle riserve
di attività
18 Art. 4. Del. CICR, 19-7-2005, n. 1058 Limiti
all'emissione degli strumenti finanziari di
raccolta 1. L'importo complessivo delle
emissioni di strumenti finanziari di raccolta di
cui all'art. 3, effettuate da societa' per
azioni e in accomandita per azioni e da
societa' cooperative, comprese quelle indicate
al comma 2, non deve eccedere il limite previsto
dall'art. 2412, primo comma, del codice
civile alle suddette emissioni si applicano le
deroghe previste dallo stesso articolo del
codice civile.
19Articolo 129 Tub (Emissione di strumenti
finanziari) 1. La Banca dItalia può richiedere
a chi emette od offre strumenti finanziari
segnalazioni periodiche, dati e informazioni a
carattere consuntivo riguardanti gli strumenti
finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero
allestero da soggetti italiani, al fine di
acquisire elementi conoscitivi sullevoluzione
dei prodotti e dei mercati finanziari. 2. La
Banca d'Italia emana disposizioni attuative del
presente articolo.
20- D.lgs. 310/2004 introduce il settimo comma
nellart. 2412. - I limiti allemissione si applicano anche alle
obbligazioni emesse allestero dal società
italiane, o da loro controllate o controllanti.
Legge 262/2005 sopprime il settimo comma
nellart. 2412. Nuovo quarto comma Al computo
del limite di cui al primo comma concorrono
gli importi relativi a garanzie comunque
prestate dalla società per obbligazioni emesse da
altre società, anche estere
21Obbligazioni convertibili(art. 2420-bis)
REQUISITI PER LEMISSIONE
a) delibera assemblea straordinaria (delegabile
per statuto agli amministratori art. 2420-ter
durata max delega 5 anni).
b) Contestuale aumento di capitale a servizio
della conversione.
c) integrale liberazione delle azioni esistenti.
d) copertura complessiva del capitale (consentita
distribuzione non proporzionale). Il problema
dellemissione con disaggio.
22Operazioni in pendenza del termine di conversione
OPERAZIONI SUL CAPITALE
1) Aumento a pagamento è concesso diritto di
opzione agli obbligazionisti 2441 2) Aumento
gratuito Il rapporto di cambio è automaticamente
adeguato 2420-bis 3) Riduzione per perdite Il
rapporto di cambio è adeguato automaticamente 4)
Riduzione volontaria Deve essere dato diritto
di conversione anticipata agli obbligazionisti
(avviso da depositare nel registro almeno novanta
giorni prima dellassemblea, trenta giorni per
lesercizio del diritto di conversione).
23Operazioni in pendenza del termine di conversione
ALTRE OPERAZIONI
5) Modificazione delle disposizioni statutarie
sulla ripartizione degli utili Deve essere dato
diritto di conversione anticipata agli
obbligazionisti (avviso da depositare nel
registro delle imprese almeno novanta giorni
prima dellassemblea, trenta giorni per
lesercizio del diritto di conversione).
6) Fusione e scissione (2503-bis). Diritto di
conversione anticipata, avviso da pubblicare in
G.U. almeno 90 gg. prima delliscrizione del
progetto di fusione o di scissione nel registro
delle imprese. Garantiti diritti equivalenti, se
la fusione non è stata autorizzata dallassemblea
degli obbligazionisti.
24ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI (ART. 2415)
COMPETENZA
1) nomina e revoca del rappresentante comune 2)
modificazioni delle condizioni del prestito
3)proposte di amministrazione controllata e di
concordato preventivo e fallimentare 4)
costituzione di un fondo per le spese necessarie
alla tutela dei comuni interessi e sul relativo
rendiconto 5) altri oggetti di interesse comune
degli obbligazionisti (art. 2415).
25ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI (ART. 2415)
REGOLE DI FUNZIONAMENTO
- Convocazione
- Amministratori
- Rappresentante obbligazionisti
- Su richiesta di un ventesimo delle obbligazioni
in circolazione
- Funzionamento
- Si applicano le disposizioni relative
allassemblea straordinaria. Le deliberazioni
sono iscritte a cura del notaio nel registro
delle imprese. - Per la modifica delle condizioni del prestito
quorum rafforzato (metà delle obbligazioni in
circolazione). - La società non vota per le obbligazioni proprie.
26RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI Art.
2417-2420
1) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli
obbligazionisti 2) assiste alle operazioni per
l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni,
operazioni che sono nulle se svolte senza la sua
presenza o, in mancanza, di un notaio (art.
2420) 3) ha diritto di assistere alle assemblee
dei soci 4) ha diritto di esaminare il libro
delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze
e delle deliberazioni dellassemblea dei soci e
di ottenerne estratti (art. 2422, 2 comma) 5)
ha la rappresentanza processuale degli
obbligazionisti, anche nelle procedure
concorsuali.
27AZIONI INDIVIDUALI DEGLI OBBLIGAZIONISTI
Art. 2419 Le disposizioni degli articoli
precedenti non precludono le azioni individuali
degli obbligazionisti, salvo che queste siano
incompatibili con le deliberazioni dellassemblea
previste dallart. 2415