Nessun titolo diapositiva - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Nessun titolo diapositiva

Description:

Title: Nessun titolo diapositiva Author: Portatile 2 Last modified by: LIUC Created Date: 4/1/2001 3:27:33 PM Document presentation format: Presentazione su schermo – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:63
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 26
Provided by: Porta216
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Nessun titolo diapositiva


1
LINTERPOSIZIONE DI MANODOPERA
2
Tav. 1 - INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE QUALE
DIFFERENZA?
  • Divieto di intermediazione
  • è il divieto posto alliniziativa privata, in
    concorrenza con quella pubblica, di svolgere
    attività di collocamento della manodopera
    attraverso la messa in contatto dei prestatori di
    lavoro con i datori di lavoro (L. 29 aprile 1949
    n. 264)
  • Corte di Giustizia CE 11.12.1997 (C-55/96 Job
    Centre c.Trib. civ e pen. Milano)
  • Art. 10 d. lgs. n. 469/1997

3
Tav. 2 - Il collocamento privato lattività di
intermediazione
  • Lattività di mediazione tra domanda ed offerta
    di lavoro comprende (L. 23.12.2000, n. 388, art.
    117)
  • raccolta curricula, preselezione e costituzione
    relativa banca dati
  • orientamento professionale
  • ricerca e selezione dei lavoratori
  • promozione e gestione dellincontro tra domanda
    ed offerta di lavoro
  • a richiesta, adempimenti conseguenti
    allassunzione (comunicazioni a enti pubblici).

4
Tav. 3 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE la nozione
Divieto di interposizione è il fenomeno in base
al quale i lavoratori sono assunti da un datore
di lavoro (interposto), ma prestano la loro
attività in favore esclusivamente di un altro
datore di lavoro (interponente), il quale in tal
modo ottiene la forza lavoro necessaria
sopportando un più basso costo del lavoro (L. 23
ottobre 1960 n. 1369).
Art. 1-11 l. n. 196/1997 (lavoro temporaneo)
5
Tav. 4 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE
levoluzione normativa
  • Art. 336 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. f)
    divieto di subappalto nei lavori pubblici, senza
    il consenso dellamministrazione appaltante.
  • Art. 10 R.D. 13 marzo 1904 n. 141 Il capo
    esercente dellimpresa che dà a cottimo ai propri
    operai lavori da eseguirsi nel proprio
    stabilimento, officina o cantiere, permettendo
    loro di valersi per eseguirli di altri operai da
    essi assunti e pagati, è obbligato ad assicurare
    anche questi ultimi.
  • Art. 10 T.U. 10 novembre 1907 n. 818 (leggi sul
    lavoro delle donne e dei fanciulli)
    corresponsabilità tra imprenditore e capocottimo
    per normativa sicurezza.

6
Segue tav. 4 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE
levoluzione normativa
  • Art. 4 Contratto collettivo 22 febbraio 1934 per
    gli artisti di varietà si imputa
    allimpresario la responsabilità diretta per i
    rischi degli artisti scritturati da un
    capogruppo o capotroupe.
  • Art. 1 Contratto collettivo 9 maggio 1936 per il
    settore commercio prodotti alimentari il
    titolare concessionario della licenza commerciale
    è responsabile nei confronti dei dipendenti degli
    esercenti in subconcessione per il rispetto degli
    standard stabiliti dal contratto.
  • Art. 8 Contratto collettivo 20 dicembre 1937 per
    la disciplina dei cottimi nelle aziende
    industriali, artigiane e cooperative è vietato
    alle aziende di servirsi di cottimisti con alle
    loro dipendenze altri lavoratori da essi
    direttamente retribuiti, intercorrendo sempre il
    rapporto con lazienda, e la dipendenza tra
    lavoratori essendo riconducibile solo agli
    effetti tecnici e disciplinari.

7
Tav. 5 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE nel codice
civile
Art. 2127 cc. Divieto di interposizione nel
lavoro a cottimo E vietato allimprenditore
di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo
da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e
retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto,
limprenditore risponde direttamente, nei
confronti dei prestatori di lavoro assunti dal
proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai
contratti di lavoro da essi stipulati.
8
Tav. 6 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 1 il divieto
dello pseudo appalto
  • I DIVIETI
  • Affidare, da parte dellimprenditore, in appalto
    o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche
    a società cooperative, lesecuzione di mere
    prestazioni di lavoro mediante limpiego di
    manodopera assunta e retribuita direttamente
    dallappaltatore o dallintermediario, qualunque
    sia la natura dellopera o del servizio.
  1. Affidare ad intermediari, siano questi
    dipendenti, terzi o società anche cooperative,
    lavori da far eseguire a cottimo da prestatori di
    opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

RAPPORTO TRILATERALE
9
Tav. 7 - LA RELAZIONE TRIANGOLARE
Contratto di pseudo appalto
Datore di lavoro fittizio (pseudoappaltatore
/interposto)
Datore di lavoro effettivo (pseudoappaltante /
interponente)
Rapporto di lavoro di diritto
Rapporto di lavoro di fatto
Lavoratore appaltato
10
Tav. 8 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 1 le mere
prestazioni di lavoro
  • E vietato
  • Affidare in appalto o in subappalto o in
    qualsiasi altra forma, anche a società
    cooperative, lesecuzione di mere prestazioni di
    lavoro mediante limpiego di manodopera assunta e
    retribuita direttamente dallappaltatore o
    dallintermediario, qualunque sia la natura
    dellopera o del servizio.

PRESUNZIONE LEGALE ASSOLUTA Per appalto di
mere prestazioni di lavoro si intende qualsiasi
forma di appalto/sub appalto, ove lappaltatore
impieghi capitali, macchine ed attrezzature
fornite dallappaltante, anche se per il loro uso
lappaltatore corrisponda un compenso.
11
Tav. 9 La presunzione legale non è tutto !
  • Non sembra conforme alla legge n. 1369/1960 un
    appalto di opere e servizi espletato con
    lausilio di mezzi tecnici del committente (sotto
    qualunque forma prestati) e, da parte
    dellappaltatore, con solo impiego di personale e
    di quel tanto di capitali necessari per
    corrispondere le paghe, ancorché ciò comporti un
    certo rischio ed una certa organizzazione. Per
    converso potrebbe ammettersi che unazienda, pur
    adeguatamente fornita di macchine ed esercente
    una propria attività, in un lavoro debba
    impegnare in prevalenza capitali e personale,
    avvalendosi delle attrezzature dellappaltante,
    come nel caso in cui lopera commessa richieda
    particolari macchine di cui lappaltatore non
    dispone, ma che rientri nel suo ciclo di attività
    (Circ. Min. Lav. 7 novembre 1961 n. 22).

12
Segue tav. 9 - La presunzione legale non è
tutto !
  • Se la mensa è ubicata nei locali dellazienda,
    dotata di mezzi della stessa quanto ad
    attrezzatura di cucine, mobili, stoviglie e
    servizi, ivi compresa lenergia elettrica, il gas
    o altro combustibile, occorrerà almeno, ai fini
    dellesclusione, che lappaltatore conferisca il
    capitale circolante (viveri e quanto altro
    necessario), nonché il personale occorrente,
    obbligandosi a confezionare i diversi pasti
    dietro corrispettivo di una cifra fissa
    precedentemente concordata con lazienda
    committente in questo caso il gestore della
    mensa conserva la sua individualità di
    imprenditore, dovendo provvedere alla scelta ed
    allacquisto dei generi alimentari offerti dal
    mercato, con tutti i rischi che ciò comporta,
    oltre che ai lavoratori da lui dipendenti
    (Circ. Min. Lav. 7 novembre 1961 n. 22).

13
Tav. 10 La presunzione legale non basta !
Con riguardo al divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro,
occorre di volta in volta - al di là
dell'ipotesi di presunzione di interposizione
fittizia prevista dal comma 3 dell'art. 1 cit.
(per il caso di fornitura all'appaltatore
da parte del committente di capitale, macchine ed
attrezzature) - procedere ad una dettagliata
analisi di tutti gli elementi che
caratterizzano il rapporto instaurato tra le
parti, allo scopo di accertare
1) se l'impresa appaltatrice, assumendo su di
sé il rischio economico dell'impresa, operi
concretamente in condizioni di reale autonomia
organizzativa e gestionale rispetto all'impresa
committente
2) se sia provvista di una propria
organizzazione d'impresa
3) se in concreto assuma su di sé l'alea
economica insita nella attività
produttiva oggetto dell'appalto
4) se i lavoratori impiegati per il
raggiungimento di tali risultati siano
effettivamente diretti dall'appaltatore ed
agiscano alle sue dipendenze (Cass. civ., sez.
lav., 11 settembre 2000, n. 11957).
14
Segue tav. 10 - La presunzione legale non
basta !
Non si configura la fattispecie
dell'interposizione vietata dall'art. 1 l. n.
1369 del 1960, nel caso del grande centro
commerciale che, all'interno del proprio
spazio di vendita al pubblico, consente
all'impresa fornitrice di prodotti
ortofrutticoli di curare con personale proprio
la migliore esposizione dei prodotti stessi
sui banconi, la loro pesatura, confezione e
prezzatura, nonostante che i prodotti stessi
siano stati acquistati dal centro commerciale e
da questo rivenduti alla clientela (Trib.
Milano, 15 maggio 2000).
15
Tav. 11 - PSEUDO APPALTO E SANZIONI
  • LE SANZIONI
  • I lavoratori, occupati in violazione dei divieti
    stessi, sono considerati a tutti gli effetti alle
    dipendenze dellimprenditore che abbia
    effettivamente utilizzato le loro prestazioni e
    non dello pseudo appaltante o dellintermediario.

In caso di interposizione nelle prestazioni di
lavoro vietata dallart. 1, legge n. 1369/1960,
linterponente, effettivo utilizzatore delle
prestazioni lavorative, si sostituisce
allinterposto nel rapporto di lavoro, sicché
leventuale licenziamento intimato da
questultimo è inesistente giuridicamente e non
impedisce al lavoratore di far valere in ogni
tempo, salva la prescrizione estintiva, il
rapporto costituitosi ex lege con linterponente
(Cass., S.U., 21 marzo 1997 n. 2517).
16
Segue tav. 11 - PSEUDO APPALTO E SANZIONI
  • LE SANZIONI
  • Del trattamento retributivo e contributivo dei
    lavoratori è responsabile limprenditore che ha
    beneficiato delle prestazioni lavorative e, in
    via di garanzia, lo stesso soggetto interposto.

In caso di intermediazione vietata di mano
d'opera, i lavoratori dipendenti, se pure sono
considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dell'imprenditore che effettivamente
ne abbia utilizzato le prestazioni, possono
comunque richiedere l'adempimento degli
obblighi retributivi al datore di lavoro
apparente, sia perché essi possono non essere
consapevoli della sussistenza dell'intermediazione
illecita, sia perché in ogni caso il datore di
lavoro interposto non può essere sottratto
alla responsabilità "retributiva" nei
confronti dei lavoratori da lui formalmente
dipendenti. Cass. civ., sez. lav., 3 marzo
2001, n. 3096
17
Segue tav. 11 - PSEUDO APPALTO E SANZIONI
  • LE SANZIONI
  1. Cè inoltre un ammenda proporzionata al n. dei
    lavoratori ed alle giornate di impiego, pari a 5
    euro al giorno, per ciascun lavoratore. E a
    carico sia del datore di lavoro appaltante che
    dellappaltatore.
  1. Vi sono, infine, le sanzioni connesse alla
    violazione della normativa sul collocamento.

18
Tav. 12 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 3 lappalto
lecito a tutela rafforzata
  • CAMPO DI APPLICAZIONE
  • Tutti gli appalti di opere e servizi, compresi i
    lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione
    ordinaria, da eseguirsi allinterno delle aziende
    con organizzazione e gestione dellappaltatore.
  • DIRITTI DEI LAVORATORI
  • I lavoratori dellappaltatore hanno diritto ad un
    trattamento minimo inderogabile retributivo e ad
    un trattamento normativo non inferiore a quello
    spettante ai lavoratori dellimprenditore-committe
    nte (cd. uniformità di trattamento).

19
Segue tav. 12 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 3
lappalto lecito a tutela rafforzata
  • RESPONSABILITÀ DI COMMITTENTI E APPALTATORI
  • Gli imprenditori che appaltano opere e servizi da
    eseguirsi nella propria azienda sono responsabili
    in solido con lappaltatore per il trattamento
    retributivo e normativo spettante ai dipendenti
    di questultimo.
  • Analoga responsabilità solidale sussiste in
    merito alladempimento nei confronti dei
    dipendenti dellappaltatore degli obblighi
    previdenziali e assistenziali.

20
Tav. 13 - Lappalto lecito a tutela rafforzata,
nella giurisprudenza
Nellinterpretazione dellart. 3 della l. n.
1369/1960, proprio la dizione nellinterno delle
aziende sta ad indicare che lattività dell
appaltatore deve riguardare un settore della
organizzazione tecnica propria dellimpresa
concedente lappalto, ossia uno dei servizi
principali o ausiliari predisposti ai fini della
realizzazione del suo ciclo produttivo. Cass.
30 ottobre 2001 n. 38770
21
Tav. 14 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 5 lappalto
lecito esente da responsabilità solidale
  • Ipotesi nelle quali non si applicano i principi
    di cui allart. 3
  • Costruzioni edilizie allinterno degli
    stabilimenti.
  • Installazione o montaggio di impianti e
    macchinari.
  • Lavori di manutenzione straordinaria.
  • Trasporti esterni da e per lo stabilimento.
  • Particolari attività produttive che richiedono,
    in più fasi successive di lavorazione, limpiego
    di manodopera diversa per specializzazione, da
    quella normalmente impiegata nellimpresa.
  • Prestazioni saltuarie e occasionali di breve
    durata non ricorrenti abitualmente nel ciclo
    produttivo e nellorganizzazione dellimpresa.
  • Lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione
    ordinaria degli impianti conclusi con imprese che
    impiegano personale presso più aziende
    contemporaneamente.

22
Tav. 15 TIPOLOGIE DI APPALTO quadro sinottico

Appalto di mere prestazioni di lavoro
divieto assoluto
lecito, ma responsabilità solidale
Appalto ex art. 3 l. n. 1369/1960
lecito, no responsabilità solidale, ma
applicazione art. 1676 cc.
Appalto ex art. 5 l. n. 1369/1960
23
Tav. 16 - CHE COSA CI RISERVA IL FUTURO il
leasing di manodopera secondo il Libro bianco
  • Occorre ripensare criticamente limpianto
    complessivo della legge n. 1369/1960 che vieta la
    somministrazione di lavoro altrui come
    disposizione di carattere generale e
    tendenzialmente omnicomprensiva.
  • Buona parte dei precetti contenuti nella legge
    n. 1369/1960 appaiono superati dallevoluzione
    dei rapporti di produzione e di circolazione
    della ricchezza al punto da indurre le imprese a
    saltarli completamente.

24
Segue tav. 16 - CHE COSA CI RISERVA IL FUTURO
il leasing di manodopera secondo il Libro bianco
PERTANTO E necessario introdurre in Italia le
pratiche di outsourcing già diffuse in altri
paesi in particolare va varato il c.d. leasing
di manodopera,
una tecnica innovativa di gestione del personale
imperniata su rapporti con agenzie specializzate
nella fornitura a carattere continuativo e a
tempo indeterminato di parte della forza-lavoro
di cui lazienda cliente ha bisogno per
alimentare il processo produttivo.
COME in modo che le istanze di tutela del
lavoro, che devono essere mantenute rispetto a
forme di speculazione parassitaria sul lavoro
altrui, non pregiudichino la modernizzazione dei
meccanismi di funzionamento del mercato del
lavoro.
25
Tav. 17 - CHE COSA CI RISERVA IL FUTURO la
Delega al Governo in materia di mercato del lavoro
  • Abrogazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e
    sua sostituzione con una nuova disciplina basata
    sui seguenti criteri direttivi
  • enti autorizzati per la somministrazione di
    manodopera
  • somministrazione anche a tempo indeterminato, a
    fronte di ragioni di carattere tecnico,
    produttivo, organizzativo, individuate dalla
    legge o dai contratti collettivi nazionali o
    territoriali
  • chiarificazione dei criteri di distinzione tra
    appalto e interposizione
  • ridefinizione dei casi di interposizione illecita
    (assenza di ragioni lesione di diritti
    inderogabili)
  • regime di solidarietà tra fornitore ed
    utilizzatore
  • sanzioni penali e civili per interposizione
    fraudolenta
  • aggiornamento degli indici legali di distinzione
    tra interposizione illecita e appalto di
    manodopera.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com