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1LINTERPOSIZIONE DI MANODOPERA
2Tav. 1 - INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE QUALE
DIFFERENZA?
- Divieto di intermediazione
- è il divieto posto alliniziativa privata, in
concorrenza con quella pubblica, di svolgere
attività di collocamento della manodopera
attraverso la messa in contatto dei prestatori di
lavoro con i datori di lavoro (L. 29 aprile 1949
n. 264) - Corte di Giustizia CE 11.12.1997 (C-55/96 Job
Centre c.Trib. civ e pen. Milano) - Art. 10 d. lgs. n. 469/1997
3Tav. 2 - Il collocamento privato lattività di
intermediazione
- Lattività di mediazione tra domanda ed offerta
di lavoro comprende (L. 23.12.2000, n. 388, art.
117) - raccolta curricula, preselezione e costituzione
relativa banca dati - orientamento professionale
- ricerca e selezione dei lavoratori
- promozione e gestione dellincontro tra domanda
ed offerta di lavoro - a richiesta, adempimenti conseguenti
allassunzione (comunicazioni a enti pubblici).
4Tav. 3 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE la nozione
Divieto di interposizione è il fenomeno in base
al quale i lavoratori sono assunti da un datore
di lavoro (interposto), ma prestano la loro
attività in favore esclusivamente di un altro
datore di lavoro (interponente), il quale in tal
modo ottiene la forza lavoro necessaria
sopportando un più basso costo del lavoro (L. 23
ottobre 1960 n. 1369).
Art. 1-11 l. n. 196/1997 (lavoro temporaneo)
5Tav. 4 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE
levoluzione normativa
- Art. 336 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. f)
divieto di subappalto nei lavori pubblici, senza
il consenso dellamministrazione appaltante.
- Art. 10 R.D. 13 marzo 1904 n. 141 Il capo
esercente dellimpresa che dà a cottimo ai propri
operai lavori da eseguirsi nel proprio
stabilimento, officina o cantiere, permettendo
loro di valersi per eseguirli di altri operai da
essi assunti e pagati, è obbligato ad assicurare
anche questi ultimi.
- Art. 10 T.U. 10 novembre 1907 n. 818 (leggi sul
lavoro delle donne e dei fanciulli)
corresponsabilità tra imprenditore e capocottimo
per normativa sicurezza.
6Segue tav. 4 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE
levoluzione normativa
- Art. 4 Contratto collettivo 22 febbraio 1934 per
gli artisti di varietà si imputa
allimpresario la responsabilità diretta per i
rischi degli artisti scritturati da un
capogruppo o capotroupe.
- Art. 1 Contratto collettivo 9 maggio 1936 per il
settore commercio prodotti alimentari il
titolare concessionario della licenza commerciale
è responsabile nei confronti dei dipendenti degli
esercenti in subconcessione per il rispetto degli
standard stabiliti dal contratto.
- Art. 8 Contratto collettivo 20 dicembre 1937 per
la disciplina dei cottimi nelle aziende
industriali, artigiane e cooperative è vietato
alle aziende di servirsi di cottimisti con alle
loro dipendenze altri lavoratori da essi
direttamente retribuiti, intercorrendo sempre il
rapporto con lazienda, e la dipendenza tra
lavoratori essendo riconducibile solo agli
effetti tecnici e disciplinari.
7Tav. 5 - IL DIVIETO DI INTERPOSIZIONE nel codice
civile
Art. 2127 cc. Divieto di interposizione nel
lavoro a cottimo E vietato allimprenditore
di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo
da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e
retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto,
limprenditore risponde direttamente, nei
confronti dei prestatori di lavoro assunti dal
proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai
contratti di lavoro da essi stipulati.
8 Tav. 6 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 1 il divieto
dello pseudo appalto
- I DIVIETI
- Affidare, da parte dellimprenditore, in appalto
o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche
a società cooperative, lesecuzione di mere
prestazioni di lavoro mediante limpiego di
manodopera assunta e retribuita direttamente
dallappaltatore o dallintermediario, qualunque
sia la natura dellopera o del servizio.
- Affidare ad intermediari, siano questi
dipendenti, terzi o società anche cooperative,
lavori da far eseguire a cottimo da prestatori di
opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
RAPPORTO TRILATERALE
9Tav. 7 - LA RELAZIONE TRIANGOLARE
Contratto di pseudo appalto
Datore di lavoro fittizio (pseudoappaltatore
/interposto)
Datore di lavoro effettivo (pseudoappaltante /
interponente)
Rapporto di lavoro di diritto
Rapporto di lavoro di fatto
Lavoratore appaltato
10 Tav. 8 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 1 le mere
prestazioni di lavoro
- E vietato
- Affidare in appalto o in subappalto o in
qualsiasi altra forma, anche a società
cooperative, lesecuzione di mere prestazioni di
lavoro mediante limpiego di manodopera assunta e
retribuita direttamente dallappaltatore o
dallintermediario, qualunque sia la natura
dellopera o del servizio.
PRESUNZIONE LEGALE ASSOLUTA Per appalto di
mere prestazioni di lavoro si intende qualsiasi
forma di appalto/sub appalto, ove lappaltatore
impieghi capitali, macchine ed attrezzature
fornite dallappaltante, anche se per il loro uso
lappaltatore corrisponda un compenso.
11 Tav. 9 La presunzione legale non è tutto !
- Non sembra conforme alla legge n. 1369/1960 un
appalto di opere e servizi espletato con
lausilio di mezzi tecnici del committente (sotto
qualunque forma prestati) e, da parte
dellappaltatore, con solo impiego di personale e
di quel tanto di capitali necessari per
corrispondere le paghe, ancorché ciò comporti un
certo rischio ed una certa organizzazione. Per
converso potrebbe ammettersi che unazienda, pur
adeguatamente fornita di macchine ed esercente
una propria attività, in un lavoro debba
impegnare in prevalenza capitali e personale,
avvalendosi delle attrezzature dellappaltante,
come nel caso in cui lopera commessa richieda
particolari macchine di cui lappaltatore non
dispone, ma che rientri nel suo ciclo di attività
(Circ. Min. Lav. 7 novembre 1961 n. 22).
12 Segue tav. 9 - La presunzione legale non è
tutto !
- Se la mensa è ubicata nei locali dellazienda,
dotata di mezzi della stessa quanto ad
attrezzatura di cucine, mobili, stoviglie e
servizi, ivi compresa lenergia elettrica, il gas
o altro combustibile, occorrerà almeno, ai fini
dellesclusione, che lappaltatore conferisca il
capitale circolante (viveri e quanto altro
necessario), nonché il personale occorrente,
obbligandosi a confezionare i diversi pasti
dietro corrispettivo di una cifra fissa
precedentemente concordata con lazienda
committente in questo caso il gestore della
mensa conserva la sua individualità di
imprenditore, dovendo provvedere alla scelta ed
allacquisto dei generi alimentari offerti dal
mercato, con tutti i rischi che ciò comporta,
oltre che ai lavoratori da lui dipendenti
(Circ. Min. Lav. 7 novembre 1961 n. 22).
13 Tav. 10 La presunzione legale non basta !
Con riguardo al divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro,
occorre di volta in volta - al di là
dell'ipotesi di presunzione di interposizione
fittizia prevista dal comma 3 dell'art. 1 cit.
(per il caso di fornitura all'appaltatore
da parte del committente di capitale, macchine ed
attrezzature) - procedere ad una dettagliata
analisi di tutti gli elementi che
caratterizzano il rapporto instaurato tra le
parti, allo scopo di accertare
1) se l'impresa appaltatrice, assumendo su di
sé il rischio economico dell'impresa, operi
concretamente in condizioni di reale autonomia
organizzativa e gestionale rispetto all'impresa
committente
2) se sia provvista di una propria
organizzazione d'impresa
3) se in concreto assuma su di sé l'alea
economica insita nella attività
produttiva oggetto dell'appalto
4) se i lavoratori impiegati per il
raggiungimento di tali risultati siano
effettivamente diretti dall'appaltatore ed
agiscano alle sue dipendenze (Cass. civ., sez.
lav., 11 settembre 2000, n. 11957).
14 Segue tav. 10 - La presunzione legale non
basta !
Non si configura la fattispecie
dell'interposizione vietata dall'art. 1 l. n.
1369 del 1960, nel caso del grande centro
commerciale che, all'interno del proprio
spazio di vendita al pubblico, consente
all'impresa fornitrice di prodotti
ortofrutticoli di curare con personale proprio
la migliore esposizione dei prodotti stessi
sui banconi, la loro pesatura, confezione e
prezzatura, nonostante che i prodotti stessi
siano stati acquistati dal centro commerciale e
da questo rivenduti alla clientela (Trib.
Milano, 15 maggio 2000).
15 Tav. 11 - PSEUDO APPALTO E SANZIONI
- LE SANZIONI
- I lavoratori, occupati in violazione dei divieti
stessi, sono considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dellimprenditore che abbia
effettivamente utilizzato le loro prestazioni e
non dello pseudo appaltante o dellintermediario.
In caso di interposizione nelle prestazioni di
lavoro vietata dallart. 1, legge n. 1369/1960,
linterponente, effettivo utilizzatore delle
prestazioni lavorative, si sostituisce
allinterposto nel rapporto di lavoro, sicché
leventuale licenziamento intimato da
questultimo è inesistente giuridicamente e non
impedisce al lavoratore di far valere in ogni
tempo, salva la prescrizione estintiva, il
rapporto costituitosi ex lege con linterponente
(Cass., S.U., 21 marzo 1997 n. 2517).
16 Segue tav. 11 - PSEUDO APPALTO E SANZIONI
- LE SANZIONI
- Del trattamento retributivo e contributivo dei
lavoratori è responsabile limprenditore che ha
beneficiato delle prestazioni lavorative e, in
via di garanzia, lo stesso soggetto interposto.
In caso di intermediazione vietata di mano
d'opera, i lavoratori dipendenti, se pure sono
considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dell'imprenditore che effettivamente
ne abbia utilizzato le prestazioni, possono
comunque richiedere l'adempimento degli
obblighi retributivi al datore di lavoro
apparente, sia perché essi possono non essere
consapevoli della sussistenza dell'intermediazione
illecita, sia perché in ogni caso il datore di
lavoro interposto non può essere sottratto
alla responsabilità "retributiva" nei
confronti dei lavoratori da lui formalmente
dipendenti. Cass. civ., sez. lav., 3 marzo
2001, n. 3096
17 Segue tav. 11 - PSEUDO APPALTO E SANZIONI
- Cè inoltre un ammenda proporzionata al n. dei
lavoratori ed alle giornate di impiego, pari a 5
euro al giorno, per ciascun lavoratore. E a
carico sia del datore di lavoro appaltante che
dellappaltatore.
- Vi sono, infine, le sanzioni connesse alla
violazione della normativa sul collocamento.
18Tav. 12 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 3 lappalto
lecito a tutela rafforzata
- CAMPO DI APPLICAZIONE
- Tutti gli appalti di opere e servizi, compresi i
lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione
ordinaria, da eseguirsi allinterno delle aziende
con organizzazione e gestione dellappaltatore.
- DIRITTI DEI LAVORATORI
- I lavoratori dellappaltatore hanno diritto ad un
trattamento minimo inderogabile retributivo e ad
un trattamento normativo non inferiore a quello
spettante ai lavoratori dellimprenditore-committe
nte (cd. uniformità di trattamento).
19Segue tav. 12 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 3
lappalto lecito a tutela rafforzata
- RESPONSABILITÀ DI COMMITTENTI E APPALTATORI
- Gli imprenditori che appaltano opere e servizi da
eseguirsi nella propria azienda sono responsabili
in solido con lappaltatore per il trattamento
retributivo e normativo spettante ai dipendenti
di questultimo.
-
- Analoga responsabilità solidale sussiste in
merito alladempimento nei confronti dei
dipendenti dellappaltatore degli obblighi
previdenziali e assistenziali.
20Tav. 13 - Lappalto lecito a tutela rafforzata,
nella giurisprudenza
Nellinterpretazione dellart. 3 della l. n.
1369/1960, proprio la dizione nellinterno delle
aziende sta ad indicare che lattività dell
appaltatore deve riguardare un settore della
organizzazione tecnica propria dellimpresa
concedente lappalto, ossia uno dei servizi
principali o ausiliari predisposti ai fini della
realizzazione del suo ciclo produttivo. Cass.
30 ottobre 2001 n. 38770
21Tav. 14 - LEGGE N. 1369/1960, ART. 5 lappalto
lecito esente da responsabilità solidale
- Ipotesi nelle quali non si applicano i principi
di cui allart. 3 - Costruzioni edilizie allinterno degli
stabilimenti. - Installazione o montaggio di impianti e
macchinari. - Lavori di manutenzione straordinaria.
- Trasporti esterni da e per lo stabilimento.
- Particolari attività produttive che richiedono,
in più fasi successive di lavorazione, limpiego
di manodopera diversa per specializzazione, da
quella normalmente impiegata nellimpresa.
- Prestazioni saltuarie e occasionali di breve
durata non ricorrenti abitualmente nel ciclo
produttivo e nellorganizzazione dellimpresa. - Lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione
ordinaria degli impianti conclusi con imprese che
impiegano personale presso più aziende
contemporaneamente.
22Tav. 15 TIPOLOGIE DI APPALTO quadro sinottico
Appalto di mere prestazioni di lavoro
divieto assoluto
lecito, ma responsabilità solidale
Appalto ex art. 3 l. n. 1369/1960
lecito, no responsabilità solidale, ma
applicazione art. 1676 cc.
Appalto ex art. 5 l. n. 1369/1960
23Tav. 16 - CHE COSA CI RISERVA IL FUTURO il
leasing di manodopera secondo il Libro bianco
- Occorre ripensare criticamente limpianto
complessivo della legge n. 1369/1960 che vieta la
somministrazione di lavoro altrui come
disposizione di carattere generale e
tendenzialmente omnicomprensiva. - Buona parte dei precetti contenuti nella legge
n. 1369/1960 appaiono superati dallevoluzione
dei rapporti di produzione e di circolazione
della ricchezza al punto da indurre le imprese a
saltarli completamente.
24Segue tav. 16 - CHE COSA CI RISERVA IL FUTURO
il leasing di manodopera secondo il Libro bianco
PERTANTO E necessario introdurre in Italia le
pratiche di outsourcing già diffuse in altri
paesi in particolare va varato il c.d. leasing
di manodopera,
una tecnica innovativa di gestione del personale
imperniata su rapporti con agenzie specializzate
nella fornitura a carattere continuativo e a
tempo indeterminato di parte della forza-lavoro
di cui lazienda cliente ha bisogno per
alimentare il processo produttivo.
COME in modo che le istanze di tutela del
lavoro, che devono essere mantenute rispetto a
forme di speculazione parassitaria sul lavoro
altrui, non pregiudichino la modernizzazione dei
meccanismi di funzionamento del mercato del
lavoro.
25Tav. 17 - CHE COSA CI RISERVA IL FUTURO la
Delega al Governo in materia di mercato del lavoro
- Abrogazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e
sua sostituzione con una nuova disciplina basata
sui seguenti criteri direttivi - enti autorizzati per la somministrazione di
manodopera - somministrazione anche a tempo indeterminato, a
fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo, individuate dalla
legge o dai contratti collettivi nazionali o
territoriali - chiarificazione dei criteri di distinzione tra
appalto e interposizione
- ridefinizione dei casi di interposizione illecita
(assenza di ragioni lesione di diritti
inderogabili) - regime di solidarietà tra fornitore ed
utilizzatore - sanzioni penali e civili per interposizione
fraudolenta - aggiornamento degli indici legali di distinzione
tra interposizione illecita e appalto di
manodopera.