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LINEE GUIDA ODV FONTI NORMATIVE, COMPOSIZIONE, ATTIVITA

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Title: LINEE GUIDA ODV FONTI NORMATIVE, COMPOSIZIONE, ATTIVITA , REQUISITI, POTERI, RESPONSABILITA PENALE E CIVILE Author: Vernero Last modified by – PowerPoint PPT presentation

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Title: LINEE GUIDA ODV FONTI NORMATIVE, COMPOSIZIONE, ATTIVITA


1
LINEE GUIDA ODV FONTI NORMATIVE,
COMPOSIZIONE, ATTIVITA, REQUISITI, POTERI,
RESPONSABILITA PENALE E CIVILE
D. Lgs. 231/2001da novità normativa a strumento
gestionale Torino, 28 settembre 2010
Dott. Paolo Vernero Vernero-Manavella
Associati - Torino
2
FONTI NORMATIVE
  • Lart. 6 del D.lgs. n. 231/2001 prevede che la
    società (ente) possa essere esonerata dalla
    responsabilità conseguente alla commissione dei
    cosiddetti reati presupposto se lorgano
    dirigente ha, fra laltro
  • a) adottato modelli di organizzazione, gestione e
    controllo idonei a prevenire i reati considerati
  • b) affidato il compito
  • (i) di vigilare sul funzionamento e losservanza
    del Modello di Organizzazione e
  • (ii) di curarne laggiornamento
  • ad un organismo dellente dotato di autonomi
    poteri di iniziativa e controllo.

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FONTI NORMATIVE (segue)
  • Laffidamento di detti compiti allOrganismo di
    Vigilanza e quindi il corretto ed efficace
    espletamento degli stessi, concorrono quali
    presupposti indispensabili per lesonero dalla
    responsabilità dellente ex D.lgs. 231/2001, sia
    che il reato sia stato commesso dai soggetti
    apicali (espressamente contemplati dallart. 6)
    che dai soggetti sottoposti allaltrui direzione
    (di cui allart. 7).
  • Lart. 6, 2 comma, lett.d, pone lOdV al centro
    del sistema informativo aziendale in relazione
    alle aree sensibili ai reati presupposto, là dove
    prevede obblighi di informazione nei confronti
    dell'organismo deputato a vigilare sul
    funzionamento e l'osservanza dei modelli.
  • Lart. 7, 4 comma, ribadisce, infine, che
    lefficace attuazione del Modello richiede, oltre
    allistituzione di un sistema disciplinare, una
    sua verifica periodica, evidentemente da parte
    dellorganismo a ciò deputato.

4
FONTI NORMATIVE (segue)
  • Lart. 30 del D.Lgs 81/2008 (cd Testo Unico
    Sicurezza), al 4 comma prevede che il modello
    organizzativo deve altresì prevedere un idoneo
    sistema di controllo sull'attuazione del medesimo
    modello e sul mantenimento nel tempo delle
    condizioni di idoneità delle misure adottate. Il
    riesame e l'eventuale modifica del modello
    organizzativo devono essere adottati, quando
    siano scoperte violazioni significative delle
    norme relative alla prevenzione degli infortuni e
    all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di
    mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in
    relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5
FONTI NORMATIVE (segue)
  • Lart.52 del D.lgs. 231/2007(norma
    antiriciclaggio) per la prima volta, grava
    expressis verbis lOrganismo di Vigilanza di un
    obbligo di controllo circa losservanza della
    normativa stessa.
  • Da quanto sopra sinteticamente richiamato
    emerge limportanza del ruolo dellOdV nonché la
    complessità e l onerosità dei compiti ad esso
    assegnati.

6
FONTI NORMATIVE (segue)
  • La funzione dellOrganismo di Vigilanza di cui al
    D.lgs. 231/2001, si innesta su un sistema di
    controllo interno allimpresa in cui
    interagiscono molteplici attori con un certo
    rischio di confusione di ruoli
  • LAlta direzione
  • Il Controllo di Gestione
  • LInternal Auditing
  • La Società di Revisione
  • Il Collegio Sindacale.

7
FONTI NORMATIVE (segue)
  • Su questo punto sarà importante definire idonee
    linee guida di comportamento per lOdV al fine di
    garantire i compiti a cui lo stesso è preposto,
    evitando però inutili sovrapposizioni. In
    particolare lestensione dellapplicazione del
    decreto 231/2001 ai delitti colposi pone un
    problema di rapporti tra
  • - il piano della sicurezza e quello del Modello
    organizzativo
  • - le attività dei soggetti responsabili dei
    controlli in materia di salute e sicurezza sul
    lavoro e lOdV.
  • Sul punto pare opportuno evidenziare che
    lautonomia di funzioni proprie di questi organi
    non consente di ravvisare una sovrapposizione dei
    compiti di controllo, che sarebbe quindi tanto
    inutile quanto inefficace.

8
FONTI NORMATIVE (segue)
  • Daltra parte, deve essere chiaro che i diversi
    soggetti deputati al controllo svolgono i propri
    compiti su piani differenti
  • - compito dellOdV non è quello di vigilare sulla
    condotta dei soggetti apicali e/o degli addetti
    sottoposti alla altrui direzione e vigilanza, ma
    di vigilare sul rispetto dei modelli di
    organizzazione e gestione, che risultassero
    essere stati elusi.
  • A sua volta il massimo vertice societario (es.
    Consiglio di Amministrazione o Amministratore
    Delegato), pur con listituzione dellOrganismo
    ex D.lgs. n. 231/2001, mantiene invariate tutte
    le attribuzioni e le responsabilità previste dal
    Codice Civile alle quali si aggiunge oggi quella
    relativa alladozione ed allefficace attuazione
    del Modello, nonché alla nomina dellOrganismo
    (art. 6, co. 1, lett. a) e b)).

9
FONTI NORMATIVE (segue)
  • E comunque necessario un raccordo fra i Modelli
    di Organizzazione e di Gestione introdotti
    dallart. 6 D.lgs. 231/2001 ed il decalogo del
    modello antinfortunistico di cui allart. 30
    D.lgs. 81/2008.
  • Auspicabile che, soprattutto nelle realtà
    industriali, lOdV presenti al suo interno almeno
    un soggetto in possesso di capacità e requisiti
    professionali adeguati alla natura dei rischi
    presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
    concrete attività lavorative svolte.
  • NB Se è vero che nulla vieta che i componenti
    dellOdV metaforicamente mettano il casco e si
    rechino nellunità produttiva per verificare le
    concrete condizioni di lavoro, è però da
    escludere che il sopralluogo possa tradursi in
    direttive immediate al Datore di lavoro e/o al
    RSSP che a loro volta non sono tenuti a
    raccoglierle.

10
SINTESI LINEE GUIDA
  • Composizione
  • Attività
  • Requisiti
  • Poteri
  • Flussi informativi da e per IOdV
  • Suggerimenti procedurali
  • Test OdV
  • Responsabilità penale
  • Responsabilità civile
  • Tutela componenti OdV
  • Adozione del Modello recenti riferimenti
    giurisprudenziali
  • Ruolo del Dottore Commercialista e dellesperto
    contabile

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COMPOSIZIONE
  • La disciplina in esame non fornisce indicazioni
    circa la composizione dellOrganismo di Vigilanza
    (OdV). Ciò consente di optare per una
    composizione sia mono che plurisoggettiva, sia
    interna che mista.
  • La scelta tra luna o laltra soluzione deve
    tenere conto delle finalità perseguite dalla
    legge e, quindi, deve assicurare il profilo di
    effettività dei controlli in relazione alla
    dimensione ed alla complessità organizzativa
    della società/ente.

12
COMPOSIZIONE (segue)
  • Per quanto concerne le piccole imprese, lart.
    6, comma 4, del D.lgs. n. 231/2001, prevedendo
    che negli enti di piccole dimensioni (PMI) i
    compiti indicati nella lettera b), del comma 1,
    possono essere svolti direttamente dall'organo
    dirigente offre la possibilità di scegliere il
    tipo di composizione anche in relazione alle
    dimensioni aziendali
  • In via di prima approssimazione, si può ritenere
    che nelle realtà di piccole dimensioni, che non
    si avvalgano della facoltà di cui al comma 4
    dellart. 6 (che presta il fianco a possibili
    conflitti dinteresse), la composizione
    monocratica ben potrebbe garantire le funzioni
    demandate allOrganismo, mentre in quelle di
    dimensioni medio grandi sarebbe preferibile una
    composizione di tipo collegiale ciò al fine di
    garantire una maggiore effettività dei controlli
    demandati dalla legge.

13
COMPOSIZIONE (segue)
  • Per gli enti di medio-grandi dimensioni la
    composizione plurisoggettiva-mista, rappresenta
    la soluzione che - ferma restando la valutazione
    costi benefici che ciascun ente deve effettuare -
    meglio risponde alla filosofia del decreto oltre
    che, in generale, al buon senso.
  • In particolare la presenza di soggetti esterni
    nellambito di un consesso collegiale costituisce
    una ricchezza di visione, di professionalità, di
    tempo da mettere a disposizione della causa, di
    esperienza, di terzietà nella valutazione dei
    fatti intesa proprio come capacità di vedere le
    vicende aziendali dallesterno, senza la
    suggestione che è tipica di chi, ogni giorno,
    vive e lavora nellambito di certi processi.

14
ATTIVITA
  • Adeguatezza del Modello disamina in merito alla
    sua reale (e non meramente formale) capacità di
    prevenire i reati ed i comportamenti non voluti.
  • Attività di ricognizione delle aree sensibili
    qualora il Modello non sia stato adottato con la
    collaborazione del nominando/nominato OdV è
    opportuno che questi ripercorra nella sua fase di
    start-up, gli step che hanno comportato la
    definizione delle aree sensibili e, quindi, i
    relativi reati presupposto al fine di
    verificarne la corretta individuazione e, quindi,
    ladeguatezza del Modello.

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ATTIVITA (segue)
  • Trattasi in specie di ripercorrere in senso
    critico delle seguenti fasi
  • AS - IS ANALYSIS é lanalisi della situazione
    corrente, funzionale alla rilevazione dei
    processi aziendali da un punto di vista
    informativo e organizzativo, volta alla una
    creazione di una mappatura dei Processi sensibili
    sulla base della quale vengono svolte una serie
    di interviste con i soggetti chiave nellambito
    della struttura aziendale
  • GAP ANALYSIS é lanalisi delle eventuali aree
    critiche con evidenziazione per le diverse aree
    delle soluzioni per i gap rilevati in specie
    vengono individuate le azioni di miglioramento
    del sistema di controllo interno (processi e
    procedure) e dei requisiti organizzativi
    essenziali per la definizione di un modello
    specifico di organizzazione, gestione e
    controllo coerente con la norma di riferimento.

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ATTIVITA (segue)
  • Effettività verifica della coerenza tra i
    comportamenti concreti ed il Modello Istituito
    anche attraverso appositi test
  • Verifica flussi informativi sussistenza,
    efficiente funzionamento e completezza dei flussi
    informativi più le porte sono aperte minore è
    il rischio di commissione dei reati
    presupposto.
  • Mantenimento nel tempo dei requisiti di
    solidità e funzionalità del Modello

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ATTIVITA (segue)
  • Aggiornamento in senso dinamico del Modello
    nellipotesi in cui le analisi operate e/o
    mutamenti morfologici dellazienda oppure
    modifiche normative rendano necessario effettuare
    correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma,
    si realizza in due momenti distinti ed integrati
  • presentazione di proposte di adeguamento
    (refresh) del Modello verso la Direzione
    aziendale / Organi delegati.
  • Follow-up, ossia verifica dellattuazione e
    delleffettiva funzionalità delle soluzioni
    prospettate.

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REQUISITI AUTONOMIA ED INDIPENDENZA
  • AUTONOMIA ED INDIPENDENZA
  • Indica lindipendenza di giudizio dellOrganismo
    di Vigilanza rispetto ai soggetti controllati
    lart. 6, comma 1, lett. b) prevede proprio che
    il compito di vigilare sul funzionamento e
    losservanza dei modelli e di curare il loro
    aggiornamento venga affidato ad un organismo
    dellente dotato di autonomi poteri di iniziativa
    e di controllo.
  • Per assicurare la massima autonomia/indipendenza
    é indispensabile che non vengano assegnati
    allOdV compiti operativi/gestori, poiché al
    momento delle verifiche sui comportamenti e sul
    Modello, comprometterebbero lobiettività

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REQUISITI AUTONOMIA ED INDIPENDENZA (segue)
  • la posizione dellOdV nellambito dellente deve
    garantire lautonomia delliniziativa di
    controllo da ogni forma dinterferenza e/o di
    condizionamento da parte di qualunque componente
    dellente (ed in particolare dellorgano
    dirigente). Tali requisiti sembrano assicurati
    dallinserimento dellOrganismo di Vigilanza come
    unità di staff in una posizione gerarchica
    elevata, prevedendo il riporto al massimo
    Vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio
    di Amministrazione nel suo complesso, o comunque,
    allOrgano Amministrativo

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REQUISITI AUTONOMIA ED INDIPENDENZA (segue)
  • Nel caso di composizione plurisoggettiva mista
    dellOrganismo, non essendo esigibile dai
    componenti di provenienza interna una totale
    indipendenza dallente, il grado di indipendenza
    dellOrganismo dovrà essere valutato nella sua
    globalità

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REQUISITI PROFESSIONALITA (segue)
  • PROFESSIONALITA
  • Questo connotato si riferisce al bagaglio di
    strumenti e tecniche che lOrganismo deve
    possedere o direttamente o attingendo da
    opportune consulenze per poter svolgere
    efficacemente lattività assegnata.
  • In specie con riferimento alle competenze
    giuridiche, non va dimenticato che la disciplina
    in argomento è in buona sostanza una disciplina
    penale e che lattività dellOdV (forse sarebbe
    più corretto dire dellintero sistema di
    controllo previsto dal decreto in parola) ha lo
    scopo di concorrere a prevenire la realizzazione
    di reati.

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REQUISITI PROFESSIONALITA (segue)
  • Inoltre sia la vigilanza circa (i) la effettività
    del Modello che (ii) il suo mantenimento nel
    tempo in termini di solidità e funzionalità, che
    (iii) le modalità di aggiornamento del Modello,
    comportano attività specialistiche,
    prevalentemente di controllo, che presuppongono
    la conoscenza, o comunque lutilizzo, di tecniche
    e strumenti ad hoc, nonché una continuità di
    azione elevata.

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REQUISITI PROFESSIONALITA (segue)
  • A titolo esemplificativo
  • campionamento statistico
  • tecniche di analisi e valutazione dei rischi
  • misure per il loro contenimento (procedure
    autorizzative, meccanismi di contrapposizione
    di compiti, ecc.)
  • flow-charting di procedure e processi per
    lindividuazione dei punti di debolezza
  • tecniche di intervista e di elaborazione di
    questionari
  • elementi di psicologia
  • metodologie per lindividuazione di frodi, ecc.

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REQUISITI PROFESSIONALITA (segue)
  • Utilizzo delle suddette tecniche
  • - a posteriori, tramite approccio ispettivo, per
    la verifica del reato
  • - a priori, per evitare la commissione di reati.

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REQUISITI PROFESSIONALITA (segue)
  • I requisiti di autonomia, onorabilità e
    professionalità potranno anche essere definiti
    per rinvio a quanto previsto per altri settori
    della normativa societaria. Ciò vale, in
    particolare, quando si opti per una composizione
    plurisoggettiva dellOrganismo di Vigilanza ed in
    esso vengano a concentrarsi tutte le diverse
    competenze professionali che concorrono al
    controllo della gestione sociale nel tradizionale
    modello di governo societario (es. un
    amministratore non esecutivo o indipendente
    membro del comitato per il controllo interno,
    membro del collegio sindacale, ecc.).

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REQUISITI CONTINUITA DAZIONE (segue)
  • CONTINUITA DAZIONE
  • Le linee Guida degli organismi ed associazioni di
    categoria abilitate non escludono che alcune
    funzioni, ruoli e/o organi aziendali, già
    esistenti, possano ricoprire il ruolo
    dellOrganismo di Vigilanza. Daltra parte si è
    dianzi ricordato che per le PMI è la stessa legge
    a prevedere al comma 4, dellart. 6 che Negli
    enti di piccole dimensioni i compiti dell OdV
    possano essere svolti direttamente dall'organo
    dirigente.

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REQUISITI CONTINUITA DAZIONE (segue)
  • In linea di massima, salvo il caso delle PMI, si
    ritiene che per poter dare la garanzia di
    efficace e costante attuazione di un modello così
    articolato e complesso quale é quello delineato
    dalla 231/2001, soprattutto nelle aziende di
    grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la
    presenza di un Organismo terzo e di una struttura
    dedicata in via esclusiva allattività di
    vigilanza sul Modello priva, come detto, di
    mansioni operative che possano portarla ad
    assumere decisioni con effetti economico-finanziar
    i.
  • In concreto, al momento della formale adozione
    del Modello lorgano dirigente dovrà
  • Disciplinare gli aspetti relativi al
    funzionamento dellOrganismo
  • Comunicare alla struttura i compiti
    dellOrganismo ed i suoi poteri.

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POTERI (segue)
  • Lart 6 della 231/2001 prevede per lOdV
    autonomi poteri di iniziativa e di controllo
    .
  • I poteri in oggetto dovranno essere utili e
    funzionali alla
  • a) verifica dellefficienza ed efficacia del
    Modello organizzativo adottato rispetto alla
    prevenzione ed allimpedimento della commissione
    dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001
  • b) verifica del rispetto delle modalità e delle
    procedure previste dal Modello organizzativo e
    alla rilevazione degli eventuali scostamenti
    comportamentali che dovessero emergere
    dallanalisi dei flussi informativi e dalle
    segnalazioni alle quali sono tenuti i
    responsabili delle varie funzioni

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POTERI (segue)
  • formulazione delle proposte allorgano dirigente
    per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti
    del Modello organizzativo adottato, da
    realizzarsi mediante le modifiche e/o le
    integrazioni che si dovessero rendere necessarie
    in conseguenza di
  • significative violazioni delle prescrizioni del
    Modello organizzativo
  • significative modificazioni dellassetto interno
    della Società e/o delle modalità di svolgimento
    delle attività dimpresa
  • modifiche normative
  • segnalazione allorgano dirigente, per gli
    opportuni provvedimenti, di quelle violazioni
    accertate del Modello organizzativo che possano
    comportare linsorgere di una responsabilità in
    capo allente.

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POTERI
  • Per rendere operativi i poteri corrispondenti ai
    compiti i Modelli di norma prevedono quindi che
  • lOrganismo abbia libero accesso presso tutte le
    funzioni della Società - senza necessità di alcun
    consenso preventivo - onde ottenere ogni
    informazione o dato ritenuto necessario per lo
    svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. n.
    231/2001
  • lOrganismo possa avvalersi - sotto la sua
    diretta sorveglianza e responsabilità
    dellausilio di tutte le strutture della Società
    ovvero di consulenti esterni
  • lOrganismo benefici di una adeguata dotazione
    di risorse finanziarie, di cui disporre per ogni
    esigenza necessaria al corretto svolgimento dei
    compiti (es. consulenze specialistiche,
    trasferte, ecc.).

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • Fonti
  • Nellambito delle Linee Guida per lOrganismo di
    Vigilanza assumono un ruolo centrale la cura e la
    gestione del sistema informativo.
  • Sul punto lart.6 , comma 2, lett. d) del D.lgs.
    231/2001 richiede che íl Modello Organizzativo
    preveda "obblighi di informazione nei confronti
    dell'organismo deputato a vigilare sul
    funzionamento e l'osservanza dei modelli" ma non
    introduce regole specifiche in tema di flussi
    informativi, lasciando ampio spazio all'autonomia
    privata.

Convegno Il D.Lgs. 231/2001 28 settembre 2010
Torino Dr. Paolo Vernero
Vernero-Manavella Associati - Torino
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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • Resta quindi da approfondire il significato
    concreto della previsione normativa in tema di
    obblighi di informazione nei confronti
    dellOrganismo.
  • Su questaspetto la Relazione di accompagnamento
    alla legge non fornisce ulteriori chiarimenti,
    pertanto si è costretti a procedere
    sperimentalmente, tenuto conto della migliore
    dottrina in materia.

Convegno Il D.Lgs. 231/2001 28 settembre 2010
Torino Dr. Paolo Vernero
Vernero-Manavella Associati - Torino
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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • Al riguardo, è stato rilevato che "l'organo
    amministrativo dell'ente deve prevedere idonei
    strumenti, procedure e canali dinformazione che
    consentano all'OdV di venire tempestivamente a
    conoscenza di quegli eventi dai quali dipendono i
    suoi obblighi specifici di attivazione e di avere
    percezione dinosservanze di controlli o anomalie
    o insufficienze''.
  • Motivazioni
  • In linea di massima lobbligo dinformazione
    allOrganismo di Vigilanza sembra concepito (a)
    quale mezzo per incrementarne lautorevolezza,
    (b) quale ulteriore strumento per agevolare
    lattività di vigilanza sullefficacia del
    Modello e (c) di accertamento a posteriori delle
    cause che hanno reso possibile il verificarsi del
    reato.

Convegno Il D.Lgs. 231/2001 28 settembre 2010
Torino Dr. Paolo Vernero
Vernero-Manavella Associati - Torino
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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • AS - IS ANALYSIS e GAP ANALYSIS del sistema dei
    Flussi Informativi
  • Se questo è lo spirito della prescrizione
    normativa, allora è da ritenere opportuno che
    nelle attività di start-up post nomina lOdV,
    una volta revisionate le Aree ed i Processi
    Sensibili, esamini con chiarezza le funzioni
    aziendali a rischio di reato cui dovrà essere
    specialmente rivolto lobbligo dinformazione.
  • Questanalisi è propedeutica alla verifica
    puntuale che il Modello Organizzativo contempli
    in modo dettagliato un'apposita procedura sui
    flussi informativi, atta a regolare le modalità
    di circolazione delle informazioni e la loro
    gestione da parte di specifici soggetti, in
    particolare gli organi dirigenti e la direzione
    aziendale e, quindi, i diversi referenti delle
    varie funzioni (cosiddetti apicali).

Convegno Il D.Lgs. 231/2001 28 settembre 2010
Torino Dr. Paolo Vernero
Vernero-Manavella Associati - Torino
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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • Daltra parte lo stesso OdV dovrà provvedere a
    indicare nel proprio Regolamento le modalità di
    trasmissione dei flussi informativi in assonanza
    con quanto previsto dal Modello Organizzativo
  • Modalità gestione dei Flussi Informativi
  • Al fine di facilitare i flussi informativi e le
    segnalazioni da e per l'Organismo di Vigilanza e
    per garantire levidenza del buon funzionamento
    del sistema informativo è opportuno che la
    società (anche su indicazione dello stesso OdV)
    istituisca e divulghi lattivazione di opportuni
    canali di comunicazione, quali esemplificativament
    e casella di posta elettronica dedicata per
    comunicare via e-mail, numero di fax dedicato,
    ecc.

Convegno Il D.Lgs. 231/2001 28 settembre 2010
Torino Dr. Paolo Vernero
Vernero-Manavella Associati - Torino
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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • Lo stesso OdV dovrà effettuare i propri report e
    richieste di informative per iscritto (via mail
    e/o fax), richiedendo sempre evidenza ai propri
    interlocutori delle attività e comunicazioni
    fatte e ricevute.
  • Sarà poi cura dello stesso Organismo di Vigilanza
    conservare le informazioni fornite e ricevute in
    apposito archivio informatico e/o cartaceo.

Convegno Il D.Lgs. 231/2001 28 settembre 2010
Torino Dr. Paolo Vernero
Vernero-Manavella Associati - Torino
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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • Classificazione Flussi Informativi
  • Schematizzando pare opportuno individuare
    lattività informativa riferita allOdv
    distinguendo tra
  • 1) report verso l'Organismo di Vigilanza (i) da
    parte dellorgano dirigente e della direzione
    aziendale, inclusi i referenti delle diverse aree
    aziendali sensibili come individuate nel MOG,
    nonché (ii) comunicazioni ed informazioni
    (motivate) verso lOrganismo di Vigilanza da
    parte di chiunque vi abbia interesse addetti,
    collaboratore, ecc.
  • 2) report e richieste dinformative
    dellOrganismo di Vigilanza rispettivamente verso
    gli organi sociali nonché verso gli stessi organi
    sociali ed i referenti delle diverse aree
    sensibili ai fini del MOG.

Convegno Il D.Lgs. 231/2001 28 settembre 2010
Torino Dr. Paolo Vernero
Vernero-Manavella Associati - Torino
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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • In questo contesto, fermo restando che
    l'elaborazione di procedure idonee a
    rappresentare un sistema di reportistica
    integrato e funzionale non può prescindere da una
    attenta ricognizione di ogni singola realtà
    aziendale, pare utile fornire alcuni spunti, di
    carattere necessariamente esemplificativo e
    generale, per meglio connotare le due linee di
    reportistica sopra evidenziate sub (1) e (2).

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • 1. Modalità gestione dei flussi Flussi
    informativi verso l'Organismo di Vigilanza
  • L'obiettivo di tale attività di report è quello
    di consentire all'Organismo di Vigilanza di
    essere informato in ordine a fatti che potrebbero
    comportare una responsabilità della società ai
    sensi del D.Lgs, 231/2001.
  • In tema di flussi informativi verso l'Organismo
    di Vigilanza pare utile premettere che lopinione
    dominante distingue la portata del Codice Etico
    rispetto al MOG mentre il primo rappresenta la
    Carta costituzionale della società/Ente ed
    esplica non solo una efficacia interna ma è
    rivolto anche verso lesterno, cioè verso tutti
    gli stakeholders, il Modello organizzativo
    esplica principalmente una efficacia interna alla
    società/Ente essendo prevalentemente rivolto ai
    soggetti che, nel compiere un reato, possono
    coinvolgere la

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • responsabilità amministrativa della società/Ente
    (cd soggetti apicali -espressamente contemplati
    dallart. 6 D.Lgs 231/2001- e soggetti
    sottoposti allaltrui direzione -di cui allart.
    7 D.Lgs 231/2001 -)
  • Dunque deve ritenersi che se ai fini della
    corretta applicazione del MOG, qualunque addetto
    della società/Ente (subordinato o
    para-subordinato), a partire dai membri degli
    organi sociali, abbia l'obbligo di fornire tutte
    le informazioni e le relazioni all'OdV, al fine
    di prevenire la responsabilità diretta della
    società/Ente, per contro, secondo l opinione
    dominante, nel caso di violazioni del Codice
    Etico -in assenza di previsioni normative e
    quindi fuori dalla responsabilità della
    società/Ente-, l'opportunità di informazione
    coinvolgerebbe non solo gli addetti ed i membri
    degli organi sociali della società/Ente, ma anche
    i soggetti esterni ad essa collegati
    (intendendosi per tali i lavoratori autonomi, i
    professionisti, i consulenti, i collaboratori,
    fornitori contrattualizzati, ecc.).

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • Da segnalare che la violazione degli obblighi
    dinformazione verso l'Organismo di Vigilanza
    dovrebbe essere considerata dal MOG quale
    illecito disciplinare e quindi adeguatamente
    sanzionata.
  • E' comunque da escludersi, nella maniera più
    assoluta, che tutti i soggetti di cui sopra
    possano sostituirsi alle forze di polizia
    facendosi carico di attività investigative.
  • Nel disciplinare un sistema di reporting efficace
    sarà opportuno garantire la massima riservatezza
    a chi segnala le violazioni. Interessante sul
    punto lindicazione contenuta nelle citate Linee
    Guida di Confindustria, con particolare
    riferimento al lavoro dipendente Occorre
    sottolineare che lobbligo di informare il datore
    di lavoro di eventuali comportamenti contrari al
    Modello organizzativo rientra nel più ampio
    dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del
    prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e
    2105.

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • Allo stesso tempo, sarà opportuno prevedere
    misure deterrenti contro ogni informativa
    impropria, sia in termini di contenuti che di
    forma. Mediante la regolamentazione delle
    modalità di adempimento allobbligo di
    informazione non si intende infatti incentivare
    il fenomeno del riporto dei c.d. rumors interni
    (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel
    sistema di reporting di fatti e/o comportamenti
    reali che non segue la linea gerarchica e che
    consente, in specie al personale, di riferire
    casi di violazione di norme da parte di altri
    allinterno dellente, senza timore di
    ritorsioni. In questo senso lOrganismo viene ad
    assumere anche le caratteristiche dellEthic
    Officer, senza - però - attribuirgli poteri
    disciplinari che sarà opportuno allocare in un
    apposito comitato o, infine, nei casi più
    delicati al Consiglio di amministrazione.

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • L'Organismo di Vigilanza è comunque tenuto a
    valutare con attenzione le segnalazioni ricevute,
    ascoltando eventualmente l'autore della
    segnalazione, il responsabile della presunta
    violazione e altre persone a conoscenza dei fatti
    ed acquisendo i documenti considerati rilevanti.
  • Lo stesso riferirà al vertice della società gli
    esiti delle proprie verifiche proponendo gli
    eventuali provvedimenti.
  • In linea di massima è quindi opportuno che il
    Modello preveda che il vertice aziendale o una
    funzione a ciò delegata informi correttamente e
    tempestivamente l'Organismo di Vigilanza,
  • di ogni variazione della strutturo
    organizzativa
  • dei mutamenti intervenuti nelle aree di attività
    dell'ente

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • di ogni variazione che coinvolga le aree
    sensibili e/o i relativi soggetti referenti in
    rapporto ai reati considerati potenziale
    presupposto per lattribuzione della
    responsabilità amministrativa della società.
  • L'attività di report di cui si discute può essere
    distinta fra (1a) flussi informativi da
    effettuarsi al verificarsi di particolari eventi
    e (1b) flussi informativi periodici.
  • (1a) Flussi informativi da effettuarsi al
    verificarsi di particolari eventi
  • Nel Modello Organizzativo è opportuno prevedere
    l'obbligo di trasmettere immediatamente
    all'Organismo di Vigilanza le informazioni
    concernenti
  • ogni fatto o notizia relativi ad eventi che
    potrebbero, anche solo potenzialmente,
    determinare la responsabilità della società, ai
    sensi del D.Lgs. 231/2001

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • provvedimenti e/o notizie o comunque lavvio di
    procedimenti da parte di organi di polizia
    giudiziaria, o da parte di qualsiasi altra
    autorità dai quali si evinca lo svolgimento di
    indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli
    illeciti ai quali è applicabile il D.lgs.
    231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la
    società o suoi dipendenti od organi societari o
    collaboratori o comunque la responsabilità della
    società stessa
  • le richieste di assistenza legale inoltrate dai
    dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei
    quali la Magistratura procede per i reati
    previsti dalla richiamata normativa

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • le violazioni del Modello o del Codice Etico e i
    comportamenti che possano far sorgere il sospetto
    di trovarsi di fronte ad un atto illecito o
    comunque ad una condotta non in linea con i
    principi, le procedure e le regole prefissate
    nell'ambito del Modello o del Codice Etico
  • le anomalie o le atipicità rispetto ai principi
    delineati nel Modello (un fatto non rilevante se
    singolarmente considerato, potrebbe assumere
    diversa valutazione in presenza di ripetitività
    od estensione dellarea di accadimento)
  • Secondo quanto esposto al punto precedente appare
    quindi imprescindibile la previsione nel MOG
    secondo cui ciascuna area aziendale alla quale
    sia attribuito un determinato ruolo in una fase
    di un processo sensibile debba segnalare
    tempestivamente all'Organismo di Vigilanza

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • a) comportamenti significativamente difformi da
    quelli descritti nel MOG e le motivazioni che
    hanno reso necessario od opportuno tale
    scostamento
  • b) eventi che potrebbero, anche solo
    potenzialmente, determinare la responsabilità
    della società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001,
    quali esemplificativamenteinfortuni sul lavoro
    (che costituiscono o potrebbero costituire
    reato), notizie relative a commesse attribuite da
    enti pubblici, richiesta e/o erogazione ed
    utilizzo di finanziamenti pubblici, le decisioni
    di procedere ad operazioni comportanti modifiche
    dell'assetto societario, eventuali operazioni da
    ritenersi sensibili ai fini delle fattispecie
    delittuose di ricettazione, riciclaggio e impiego
    di denaro, beni o utilità di provenienza
    illecita, ecc.

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • le notizie relative ai procedimenti disciplinari
    avviati o archiviati in relazione alle violazioni
    del Modello Organizzativo, specificando il tipo
    di sanzione applicata o i motivi
    dell'archiviazione. Di norma le sanzioni
    disciplinari applicate al personale dipendente
    vengono comunicate allOdV dall'Amministratore
    Delegato che segnalerà altresì le iniziative
    assunte verso collaboratori, consulenti o altri
    soggetti terzi collegati alla società da un
    rapporto contrattuale non di lavoro dipendente.
  • Qualora le iniziative e/o i provvedimenti
    riguardino i componenti di organi sociali la
    comunicazione all'Organismo di Vigilanza deve
    essere fatta dal Consiglio di Amministrazione .

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • (1b) Flussi informativi periodici
  • Per quanto riguarda i flussi informativi
    periodici, è possibile svolgere le seguenti
    considerazioni.
  • All'Organismo di Vigilanza devono essere
    trasmessi i flussi informativi periodici da tutti
    i soggetti coinvolti con funzioni dì
    responsabilità e controllo nei processi
    "sensibili" come definiti nel Modello
    Organizzativo. In particolare, devono essere
    comunicate all'OdV (a seconda dei casi con
    cadenza mensile, trimestrale o semestrale) le
    risultanze periodiche dell'attività di controllo
    posta in essere dai soggetti a tal fine
    individuati nel Modello Organizzativo adottato.

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • Pertanto, tali soggetti devono attestare
    periodicamente
  • il livello di attuazione del Modello
  • il rispetto dei principi di controllo e
    comportamento
  • le eventuali criticità nei processi gestiti, gli
    eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni
    dettate dal Modello o più in generale
    dall'impianto normativo
  • le variazioni intervenute nei processi e nelle
    procedure.
  • Inoltre in base alla natura e specificità della
    singola realtà aziendale e quindi al particolare
    rilievo delle diverse aree sensibili, verranno
    individuate le informazioni ed i dati da fornire
    con le citate cadenze allOdV.

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • Ad esempio si può ritenere che per unazienda
    dotata di componente produttiva sia opportuno che
    lOdV riceva periodicamente un report dai
    responsabili del sistema di sicurezza e salute
    sul luogo di lavoro. Lo stesso potrà comprendere
  • informativa periodica sulla corretta attuazione
    delle disposizioni contenute nel Documento di
    Valutazione Rischi e negli eventuali Documenti
    Unici per la Valutazione dei Rischi da
    Interferenza in relazione alle attività appaltate
    a terzi segnalazione delle incoerenze e dei
    problemi riscontrati
  • informativa periodica sullo stato di attuazione
    delle diverse fasi di implementazione
    dellprogramma di SGS (eventualmente finalizzato
    alla certificazione)
  • informativa periodica sulla programmazione e
    attuazione dei corsi di formazione e
    aggiornamento ai dipendenti in merito al SGS

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  • informativa periodica sugli infortuni o
    circostanze che possano minare la salute degli
    addetti sul luogo di lavoro (naturalmente
    escludendo quelle fattispecie che costituendo
    reato rientrano nella casistica precedente)
  • altri.

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • 2. Modalità gestione dei flussi Flussi
    Informativi dallOdV verso il vertice societario
  • Si è avuto modo di rilevare in precedenza che
    lOrganismo di Vigilanza è sostanzialmente una
    unità di staff in posizione gerarchica elevata
    che riporta al massimo vertice operativo
    aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione
    nel suo complesso.
  • Pare quindi condivisibile la classificazione
    segnalata in dottrina circa lassegnazione all'
    Organismo di Vigilanza di tre linee di report
    verso il vertice societario, così sintetizzabili

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • (2a) Informativa su base continuativa
    allAmministratore Delegato/Amministratore Unico
  • Tale flusso rappresenta la costante informativa
    circa l'attività esercitata dallOdV. Essa
    consente di mantenere uno stretto contatto fra
    l'Organismo di Vigilanza ed il vertice operativo
    della società. A sua volta, l'Amministratore
    Delegato informerà il Consiglio di
    Amministrazione.
  • Si può ritenere che nell'ambito di tale
    reportistica rientrino anche due particolari tipi
    di attività svolta dall'Organismo di Vigilanza
    (i) le informative di aggiornamento in relazione
    alla formazione del personale su argomenti
    rilevanti in tema dì responsabilità
    amministrativa degli enti e (ii) informative
    circa levoluzione della normativa di riferimento
    con particolare riguardo al monitoraggio per il
    refresh/implementazione del Modello
    Organizzativo.

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • 2b) informativa periodica al Consiglio di
    Amministrazione
  • Trattasi del report periodico al Consiglio di
    Amministrazione riguardante in via
    esemplificativa (NB cadenza almeno semestrale)
  • informativa sulle attività di verifica e, sui
    test effettuati e sul loro esito. Tale
    comunicazione deve dettagliare il contenuto dei
    controlli compiuti, specificando le eventuali
    problematiche riscontrate e lindicazione sulle
    opportune misure da adottare
  • piano delle attività che si intendono svolgere
    nel corso dell'anno, con specifica della cadenza
    temporale e dell'oggetto della verifica che si
    intende compiere (ad es. verifica della mappatura
    delle aree a rischio, del sistema delle procure,
    dell'adeguatezza e del rispetto del Modello,
    dell'adozione di opportune iniziative per la
    formazione del personale). Questa relazione è di
    norma parte della relazione semestrale relativa
    al II semestre dellanno precedente

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • informativa circa l'attuazione del Modello da
    parte della società. Tale comunicazione consente
    di rendere noto allOrgano amministrativo della
    società il livello di osservanza delle procedure
    adottate con il Modello.
  • (2c) informativa immediata al Consiglio di
    Amministrazione
  • La stessa ha per oggetto informazioni, fatti o
    eventi di notevole gravità, emersi nel corso
    dell'attività svolta e riferita ad eventuali
    comportamenti o azioni non in linea con le
    procedure aziendali e tali da esporre la società
    al rischio di essere esposta a responsabilità e
    sanzioni amministrative conseguenti alla
    commissione, anche solo potenziale, di reati
    presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV (segue)
  • Detta informativa riguarderà anche fatti o
    comportamenti come sopra evidenziati che
    coinvolgono direttamente componenti degli organi
    sociali e/o eventuali ritardi o inerzie del
    vertice aziendale a fronte di segnalazioni
    ricevute dallOdV, qualora i fatti ad essi
    sottesi espongano la società al rischio di
    responsabilità e sanzioni amministrative
    conseguenti alla commissione, anche solo
    potenziale, di reati presupposto di cui al D.Lgs.
    231/2001.
  • Nei tre casi precedenti esposti sub 2a), 2b) e
    2c) si ritiene opportuno che linformativa venga
    altresì portata a conoscenza del Collegio
    Sindacale.

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FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LODV
  • Naturalmente, l'Organismo di Vigilanza può
    comunque essere richiesto dal Consiglio di
    Amministrazione di dare comunicazioni o
    presentare relazioni in merito all'attività
    svolta.
  • Oltre alla delineata reportistica dellOdV verso
    gli organi sociali, lOrganismo, nel corso delle
    sue attività istituzionali comunicherà con le
    aree sensibili identificate nel MOG, tramite i
    relativi responsabili, richiedendo informazioni,
    anche attraverso la compilazione di apposite
    check-list, notizie su fatti, eventi,
    adempimenti, ecc. nonchè per ricevere la
    documentazione di supporto alle richieste di
    delucidazione formulate.

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ALCUNI SUGGERIMENTI PROCEDURALI
  • Lorganismo dovrà valutare sistematicamente la
    funzionalità ed efficienza dei flussi informativi
    da e verso le Aree sensibili e fornire evidenza
    delle attività svolte, in particolare
  • - è opportuno prevedere che le riunioni dellOdV,
    gli incontri con gli organi societari cui lo
    stesso riferisce e le audizioni dei diversi
    referenti delle aree aziendali sensibili siano
    documentati da appositi verbali datati,
    sottoscritti e conservati in apposito Libro delle
    adunanze dellOrganismo di Vigilanza
  • - copia della documentazione, delle carte di
    lavoro ed il suddetto Libro dovranno essere
    custoditi dallOrganismo in apposito archivio
    delle attività svolte

60
ALCUNI SUGGERIMENTI PROCEDURALI (segue)
  • - LOdV deve curare la predisposizione per la
    Direzione aziendale/Organi delegati di una
    relazione informativa, su base almeno semestrale
    in ordine alle attività di verifica e controllo
    compiute ed allesito delle stesse detta
    relazione dovrà essere trasmessa al Collegio
    sindacale.
  • - Altro aspetto degno di nota é quello della
    dotazione finanziaria è questo è il punto
    dirimente per tutta la normativa cautelare in
    materia di deleghe di funzioni, là dove è
    previsto lobbligo di dotare di adeguate risorse
    finanziarie il soggetto che deve in qualche
    misura gestire o controllare una certa
    situazione. Quindi, un Organismo di Vigilanza che
    non fosse attrezzato e dotato di poteri effettivi
    di controllo, nonché della necessaria dotazione
    finanziaria, sarebbe unentità oggettivamente
    inidonea a svolgere il compito per il quale è
    stato istituito.

61
ALCUNI SUGGERIMENTI PROCEDURALI (segue)
  • In proposito le Linee Guida di Confindustria
    segnalano che nel contesto delle procedure di
    formazione del budget aziendale, lorgano
    dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata
    di risorse finanziarie, proposta dallOrganismo
    stesso, della quale (esso) potrà disporre per
    ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento
    dei compiti (es. consulenze specialistiche,
    trasferte, ecc.).
  • Lo stesso Organismo di Vigilanza dovrà inoltre
    disciplinare il proprio funzionamento interno. A
    tale proposito è opportuno che lOdV formuli un
    Regolamento delle proprie attività
    (determinazione delle cadenze temporali delle
    proprie riunioni e dei controlli, modalità di
    tenuta delle stesse, individuazione dei criteri e
    delle procedure di analisi, ecc.).

62
TEST ODV
  • Definite le aree sensibili ed i relativi reati
    presupposto si passa alla disamina delle
    verifiche e test che è opportuno vengano definiti
    nel programma di lavoro dellOdV per le diverse
    aree sensibili.
  • Questa attività è in corso di approfondimento da
    parte del Gruppo di lavoro 231 dell Ordine dei
    Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di
    Ivrea, Pinerolo e Torino e verrà resa disponibile
    entro la fine dellanno
  •  
  •  

63
RESPONSABILITA PENALE
  • Fatto salvo lo specifico caso introdotto dal
    D.lgs. 231/2007 in tema di antiriciclaggio, la
    fonte di detta responsabilità potrebbe essere
    individuata nellart. 40, comma 2, cod. penale e,
    dunque, nel principio in base al quale non
    impedire un evento, che si ha lobbligo giuridico
    di impedire, equivale a cagionarlo.
  • Sulla base di questa impostazione, lOrganismo
    di Vigilanza potrebbe risultare punibile a titolo
    di concorso omissivo nei reati commessi
    dallente, a seguito del mancato esercizio del
    potere di vigilanza e controllo sullattuazione
    di modelli organizzativi allo stesso attribuito.

64
RESPONSABILITA PENALE (segue)
  • Al riguardo, però, è opportuno tenere presente
    che lobbligo di vigilanza non comporta di per sé
    lobbligo di impedire lazione illecita esso, e
    la responsabilità penale che ne deriva ai sensi
    del citato art. 40, co. 2, cod. penale, sussiste
    solo quando il destinatario è posto nella
    posizione di garante del bene giuridico protetto.
  • Dalla lettura complessiva delle disposizioni che
    disciplinano lattività e gli obblighi
    dellOrganismo di Vigilanza si evince però che ad
    esso siano devoluti compiti di controllo non in
    ordine alla realizzazione dei reati, ma al
    funzionamento ed allosservanza del Modello,
    curandone, altresì, laggiornamento e leventuale
    adeguamento ove vi siano modificazioni degli
    assetti aziendali di riferimento.

65
RESPONSABILITA PENALE (segue)
  • Vi è assenza di poteri impeditivi lOrganismo
    non può neppure modificare, di propria iniziativa
    i modelli esistenti, assolvendo, invece, un
    compito consultivo della Direzione
    aziendale/Organi delegati cui compete il potere
    di modificare i modelli.
  • Tale situazione non muta con riferimento ai
    delitti colposi realizzati con violazione delle
    norme in materia di salute e sicurezza sul
    lavoro. Anche in questo caso lOrganismo di
    Vigilanza non ha obblighi di controllo
    dellattività, ma doveri di verifica della
    idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi
    a prevenire i reati.

66
RESPONSABILITA PENALE (segue)
  • Dr. Santoriello, Sostituto Procuratore della
    Repubblica di Pinerolo, in Rivista 231 n. 2/2009
    i componenti dellOrganismo di Vigilanza devono
    operare per garantire e controllare il corretto
    funzionamento del modello societario di
    organizzazione e gestione per la prevenzione dei
    rischi contro la salute e la sicurezza nei luoghi
    di lavoro tuttavia, se non adempiono a tale
    obblighi e si verifica un infortunio a carico di
    uno dei dipendenti dellimpresa, nei loro
    confronti può maturare una ipotesi di
    responsabilità civile nei confronti dellente
    collettivo nel cui ambito operano, ma nessuna
    contestazione di violazione delle previsioni
    penali di cui agli artt. 589 e 590 c.p. può
    essere loro mossa..

67
RESPONSABILITA PENALE (segue)
  • Come dianzi accennato, la nuova normativa
    antiriciclaggio ( D.lgs. 231/2007), per la prima
    volta, grava invece expressis verbis lOrganismo
    di Vigilanza di un obbligo di controllo circa
    losservanza della normativa stessa da parte dei
    soggetti destinatari del decreto in oggetto. La
    normativa in questione pone dei divieti e degli
    obblighi e li presidia con sanzioni
    amministrative e penali vigilare sul rispetto
    del decreto significa vigilare sulladempimento
    degli obblighi e sul rispetto dei divieti dallo
    stesso posti potremmo dire che in questo caso
    dal compito di vigilare sul funzionamento e
    losservanza dei modelli (cfr. art. 6, comma 1,
    lett. b, D.lgs. 231/2001) si passa ad una
    vigilanza di merito avente ad oggetto
    losservanza delle norme di cui al D.lgs.
    231/2007 (cfr. art. 52, decreto citato).

68
RESPONSABILITA PENALE (segue)
  • Nel caso specifico il legislatore configura una
    vera e propria posizione di garanzia a carico
    dellOdV, il quale verrebbe ad essere coinvolto
    ope legis nella prevenzione di illeciti penali
    non a caso la norma prevede che lomissione delle
    segnalazioni comporta una responsabilità penale
    per lo stesso, come per gli altri soggetti
    obbligati (Collegio sindacale, Consiglio di
    sorveglianza, ecc.).

69
RESPONSABILITA PENALE (segue)
  • In sintesi, tolto il caso testè citato in tema
    di norme antiriciclaggio, lOrganismo di
    Vigilanza non impedisce, ma concorre a creare
    presupposti per la sussistenza della condizione
    esimente di cui allarticolo 6 del D.lgs.
    231/2001, attraverso
  • la sua stessa nomina e relativo monitoraggio su
    adeguatezza Modello
  • Osservanza del Modello
  • Aggiornamento del Modello.

70
RESPONSABILITA CIVILE
  • Nellattuale quadro normativo gli artt. 2381 e
    2403 c.c. (come riformulati dal D.lgs. 6/2003 di
    riforma del diritto societario) hanno creato, in
    sostanza, la saldatura tra il sistema della
    responsabilità esterna (e cioè della società nei
    confronti del mondo esterno, per i reati commessi
    dai suoi amministratori) ed il sistema della
    responsabilità interna (degli amministratori nei
    confronti della società e degli altri soggetti
    danneggiati dai predetti comportamenti)

71
RESPONSABILITA CIVILE (segue)
  • E infatti incontestabile che lapplicazione di
    una sanzione conseguente allaccertamento di una
    responsabilità dellente, in caso di commissione
    di uno dei reati presupposto previsti dal D.lgs.
    231/2001, costituisce una lesione degli interessi
    della società e dei soci. Ne consegue che
    lapplicazione della sanzione comporterà la
    necessità di valutare se il danno derivato alla
    società sia imputabile, sotto il profilo causale,
    ad un inadempimento, da parte degli
    amministratori e dei sindaci, ai doveri di
    controllo loro attribuiti dagli artt. 2381 e 2403
    c.c. sopra richiamati

72
RESPONSABILITA CIVILE (segue)
  • In questo contesto va collocata la disciplina
    della responsabilità civile dellOdV. E infatti
    opinione maggioritaria che lente condannato ex
    D.lgs. 231/2001 per responsabilità da reato
    possa esperire azioni civili intese a conseguire,
    da coloro che ne hanno creato i presupposti, il
    risarcimento del danno economico conseguente alla
    condanna fra questi soggetti, oltre agli
    amministratori, i sindaci e gli altri organi
    sociali deputati alla gestione ed al controllo,
    si può annoverare anche lOrganismo di Vigilanza
    qualora sia provato che lo stesso non ha vegliato
    in modo diligente sul funzionamento e
    sullosservanza del Modello di organizzazione e
    gestione.

73
RESPONSABILITA CIVILE (segue)
  • Dunque anche allinfuori dei casi di dolo e di
    colpa grave, può sussistere una responsabilità
    civile dellOdV per condotta omissiva o comunque
    non diligente.
  • La natura delle obbligazioni dei componenti
    dellOrganismo di Vigilanza va individuata
    nellambito della qualificazione delle
    prestazioni dedotte in contratto (cioè dal
    Modello) e ricondotta alla fattispecie
    dellobbligazione di mezzi (e non come
    obbligazione di risultato).

74
RESPONSABILITA CIVILE (segue)
  • Dal dettato normativo emerge infatti in modo
    assolutamente chiaro ed inequivocabile che
    lOrganismo di Vigilanza non è tenuto a garantire
    un risultato utile, consistente nellimpedire
    che, attraverso la vigilanza sul funzionamento,
    losservanza e laggiornamento del Modello, gli
    amministratori ed i loro sottoposti commettano
    illeciti né lOdV è tenuto a garantire (come
    risultato atteso) che il Modello organizzativo,
    sul cui funzionamento, osservanza ed
    aggiornamento lOrganismo deve vigilare, regga
    alle censure del Tribunale.
  • Da ciò consegue che la responsabilità dei
    componenti dellOdV è di tipo schiettamente
    contrattuale essendo -per relationem- il
    contratto rappresentato dal Modello

75
RESPONSABILITA CIVILE (segue)
  • Da quanto precede si può quindi rilevare
  • che lunico soggetto deputato ad esperire
    leventuale azione di risarcimento danni per
    responsabilità civile dei componenti dellOdV è
    lente/società solo questultimo ha infatti la
    legittimazione attiva ad esercitare lazione di
    inadempimento e risarcimento danni nei confronti
    dei componenti dellOdV, in quanto creditore
    della prestazione (di vigilanza) in base al
    rapporto contrattuale di affidamento del relativo
    incarico
  • la non configurabilità di una responsabilità
    extracontrattuale verso i terzi in genere, ivi
    inclusi i creditori.

76
TUTELA COMPONENTI DELLOdV
  • Nella prassi aziendalistica un sistema efficiente
    di gestione dei rischi presuppone un rimedio
    assicurativo a copertura del rischio che sfugge
    al controllo (rischio residuo).
  • A tuttoggi sono molto limitati sia i casi di
    inserimento nelle normali polizze di RC
    professionale dei rischi derivanti dallincarico
    di componente dellOdV sia di specifici prodotti
    assicurativi volti a coprire in via esclusiva i
    suddetti rischi.

77
TUTELA COMPONENTI DELLOdV (segue)
  • Come visto nelle slides precedenti
  • la responsabilità dei componenti dellOdV potrà
    essere accertata
  • allesito di un giudizio civile promosso dalla
    società/ente nei loro confronti
  • sempreché in tale giudizio la società/ente dia
  • (i) la prova dellinadempimento dei componenti
    dellOdV ai loro obblighi e
  • (ii) della sussistenza del nesso di
    consequenzialità causale tra linadempimento ed
    il danno (i.e. la sanzione applicata alla
    società/ente dal giudice penale).
  • Alla luce di quanto sopra si suggerisce ai
    professionisti componenti di OdV di valutare
    linserimento nella propria RC professionale dei
    rischi derivanti dai suddetti incarichi.
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