Le operazioni rilevanti ai fini IVA - PowerPoint PPT Presentation

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Le operazioni rilevanti ai fini IVA

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Le operazioni rilevanti ai fini IVA Cessioni di beni Prestazioni di servizi Le cessioni di beni Art. 2: Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Le operazioni rilevanti ai fini IVA


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Le operazioni rilevanti ai fini IVA
  • Cessioni di beni
  • Prestazioni di servizi

2
Le cessioni di beni
  • Art. 2 Costituiscono cessioni di beni gli atti
    a titolo oneroso che importano trasferimento
    della proprietà ovvero costituzione o
    trasferimento di diritti reali di godimento su
    beni di ogni genere.
  • Parte attrattiva Costituiscono inoltre cessioni
    di beni
  • Parte distrattiva Non sono considerate cessioni
    di beni

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Segue cessioni di beni
  • Ai fini dellimponibilità il bene ceduto può
    essere materiale, immateriale, mobile, immobile.
  • Ma, per i beni immateriali
  • In aderenza alle direttive comunitarie, le
    cessioni di beni immateriali quali invenzioni,
    brevetti, marchi, ecc. sono considerate
    prestazioni di servizi e non cessioni di beni,
    (trattate pertanto nel successivo articolo 3.)

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Trasferimento della proprietà
  • Acquisto derivativo-traslativo della proprietà,
    (inteso come potere di disposizione giuridica -
    alienazione o materiale-distruzione)
  • Esclusi atti di acquisto a titolo originario
    (accessione, usucapione) nonché il comodato
  • Sono rilevanti tutti gli atti giuridici
    (contratti, atti giurisdizionali-ad.es. vendita
    forzata a seguito di procedura esecutiva,
    sentenze costitutive-ad.es. in esecuzione di un
    preliminare) che comportano un trasferimento
    dietro corrispettivo
  • Rilevanti anche atti di trasferimento coattivi
    espropriazione per pubblico interesse, pubblica
    utilità
  • Il pegno e lipoteca sono invece esclusi dallIva
    in quanto diritti reali di garanzia

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Indennità di espropriazione
  • Le somme corrisposte da un Comune per indennità
    di occupazione temporanea hanno natura
    risarcitoria, per cui sono da considerare fuori
    del campo di applicazione dellIVA, le somme
    corrisposte dallo stesso per indennità di
    espropriazione per p.u. di immobili di una
    società dichiarata fallita, per acquisizione di
    macchinari e attrezzature esistenti negli stessi
    immobili, sono da assoggettare regolarmente ad
    imposta (art. 13, secondo comma, lett.a) del
    D.P.R. n. 633 del 1972).

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Operazioni assimilate alle cessioni di beni
  • Vendita con riserva di proprietà
  • il compratore acquista il diritto con il
    pagamento dellultima rata.
  • Leffetto della sospensione civilistica del
    trasferimento della proprietà a garanzia del
    pagamento integrale del prezzo, viene considerato
    irrilevante agli effetti delliva.

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Segue operazioni assimilate alle cessioni di beni
  • Vendite Locazioni
  • Locazioni con clausola di trasferimento della
    proprietà vincolante per ambedue le parti.
  • Sono soggette ad iva per lintero valore del bene
    locato al momento in cui vengono poste in essere.
  • Conseguentemente, le successive quote saranno
    ovviamente escluse dalliva essendo parti di un
    corrispettivo già interamente assoggettato ad
    iva.

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Cessioni gratuite
  • Beni la cui produzione o scambio rientra
    nellattività propria dellimpresa
  • imponibilità assoluta.
  • Con eccezione per i "campioni di modico valore
    appositamente contrassegnati" (art.2 comma 3
    lett.d), si pensi alle diciture "omaggio
    gratuito"). Esclusione, in quanto spesa generale
    a titolo promozionale che si correla al prezzo di
    cessione dei beni collocati sul mercato.
  • Beni che non rientrano nellattività propria
    dellimpresa
  • imponibilità solo se il valore unitario
  • del bene supera 25,82 Euro

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Segue. Cessioni gratuite
  • L'imponibilità delle cessioni gratuite serve ad
    evitare che un bene giunga al consumo detassato e
    consenta implicitamente la detrazione
    dell'eventuale imposta assolta sul suo acquisto.
  • (E esclusa limponibilità dei beni per i quali
    non è stata operata la detrazione al momento
    dellacquisto)

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Campioni gratuiti
  • Non sono considerate cessioni di beni quelle
    aventi ad oggetto campioni gratuiti appositamente
    contrassegnati.
  • I campioni gratuiti non devono essere
    necessariamente beni di dimensioni o di valore
    inferiori ai beni commercializzati dallimpresa,
    ma possono essere anche esemplari di detti beni.
  • Attenzione vi è sempre la rilevanza del modico
    valore.
  • Spetta allufficio fornire la prova che i
    campioni gratuiti sono stati ceduti da un
    soggetto senza lapposito contrassegno (art.
    2, terzo comma, lett.d) del D.P.R. n. 633 del
    1972).

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Cessioni gratuite per beneficenza
  • Le cessioni gratuite per beneficenza o a favore
    di sinistrati sono esenti dallIva ai sensi
    dellarticolo 10, se poste in essere nei
    confronti di enti pubblici, onlus, associazioni o
    fondazioni con finalità di assistenza e
    beneficenza.
  • NB Trattandosi di cessioni esenti, queste non
    danno diritto ad operare la detrazione
    dellimposta assolta allatto dellacquisto.
    (Rinvio al pro rata)

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Cessioni di beni a titolo di sconto
  • Esclusione dalla base imponibile
  • Es. tredicesimo pezzo, cessione del premio a chi
    acquista una certa quantità di merce. Tali
    cessioni sono disciplinate dallart. 15 e non
    concorrono a formare la base imponibile delle
    cessioni a cui sono collegate

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(No Transcript)
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Autoconsumo
  • Destinazione al consumo personale o familiare
    dellimprenditore e ad altre finalità estranee
    allesercizio dellimpresa (compresa la
    cessazione dellattività)
  • Applicabile per le attività dimpresa, arti e
    professioni
  • Rilevanza del solo autoconsumo esterno, senza
    distinzione tra beni che rientrano o meno
    nellattività propria dellimpresa

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Segue autoconsumo
  • I beni così ceduti, sono soggetti a
    autofatturazione, registrazione, liquidazione,
    dichiarazione e concorrono alla formazione del
    volume di affari. Per la determinazione della
    base imponibile, in assenza di corrispettivo, si
    fa ricorso al concetto di valore normale, così
    come definito dallarticolo 14 del D.P.R. n.
    633/1972

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Destinazione del bene ad uso personale
  • Lautoconsumo imponibile ad IVA si configura
    solamente quando la destinazione del bene ad uso
    personale sia definitiva e non meramente
    temporanea
  • (nella specie è stata esclusa la sussistenza di
    autoconsumo in caso di temporanea destinazione di
    un appartamento ad abitazione del costruttore)
    (Comm. trib. centr., Sez. XVI, 22/11/1989).

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Segue assegnazioni ai soci e associati
  • Assegnazione a qualsiasi titolo, intesa come
    movimento di ricchezza tra organismo sociale e
    membri (trasferimento proprietà, divisione etc)
  • Con esclusione dei beni di cui al terzo comma
  • aziende o rami di esse
  • azioni quote obbligazioni, etc

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Assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
  • Costituiscono cessioni di beni assoggettabili ad
    iva
  • le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
    da società di ogni tipo ed oggetto
  • rientrano nel campo di applicazione dellimposta
    non solo le assegnazioni consistenti nella
    distribuzione di somme ai soci che conservino
    tale qualità, ma anche quelle consistenti
    nellerogazione a favore di soci che cessino di
    far parte della società, essendo essenziale che
    lassegnazione avvenga a causa della qualità di
    socio (Art. 2, secondo comma,n.6 del
    D.P.R.26/10/1972, n. 633).

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Le prestazioni di servizi
  • Art. 3 Costituiscono prestazioni di servizi le
    prestazioni verso corrispettivo dipendenti da
    contratti dopera, appalto, trasporto, mandato,
    spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in
    genere da obbligazioni di fare, di non fare, e di
    permettere quale ne sia la fonte.
  • Parte attrattiva Costituiscono inoltre
    prestazioni di servizi, se effettuate verso
    corrispettivo
  • Parte distrattiva Non sono considerate
    prestazioni di servizi

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Contratti tipici
  • contratto dopera
  • appalto
  • trasporto
  • mandato
  • spedizione
  • agenzia
  • mediazione
  • deposito

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Prestazioni di servizi segue
  • Contratto dopera (art.2222 c.c.)un soggetto si
    obbliga a compiere verso corrispettivo unopera o
    un servizio con lavoro prevalentemente proprio,
    senza vincolo di subordinazione (la materia può o
    meno essere fornita dal prestatore ma se assume
    carattere prevalente nel contratto si ha una
    vendita)
  • Appalto (1665 c.c.)una parte si assume con
    lorganizzazione di mezzi necessari e con
    gestione a proprio rischio , il compimento di
    unopera dietro corrispettivo. (la materia è
    fornita dallappaltatore salvo patto contrario)

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Segue Prestazioni di servizi
  • Mandato (1703 e ss.) con il quale una parte si
    obbliga a compiere uno o più atti giuridici nei
    confronti dellaltra (vedi schede commissione)
  • Agenzia (1742 e ss.) con il quale una parte
    assume stabilmente lincarico di promuovere per
    conto dellaltra, verso retribuzione, la
    conclusione di contratti in una zona determinata
    (la onerosità cosituisce elemento essenziale)
  • Mediazione (1754 c.c.) con il quale un mediatore
    mette in relazione due o più parti per la
    conclusione di un affare senza essere legato ad
    esse da rapporti di colaborazioneo rappresentanza

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Trasporto e spedizione
  • La differenza tra contratto di trasporto (1678
    c.c) e contratto di spedizione (1737 c.c)
    consiste nel fatto che, mentre nel primo il
    vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i
    mezzi propri o anche a mezzo di altri, assumendo
    su di sé i rischi dellesecuzione, nel secondo,
    invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a
    concludere con altri, in nome e per conto di
    colui che gli ha dato lincarico, il trasporto.
  • Il vettore esaurisce i suoi obblighi allorchè ha
    trasferito al luogo indicato le cose ricevute in
    consegna, salva la sua responsabilità per
    leventuale loro perdita.
  • Lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la
    conclusione del contratto di trasporto e risponde
    solo dellinadempimento dellobbligo di
    concluderlo.

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Deposito e disposizione di chiusura
  • Deposito (1766) con il quale una parte riceve
    dallaltra una cosa mobile con lobbligo di
    custodirla e di restituirla natura
  • Elencazione dei contratti meramente
    esemplificativa, ampia disposizione di chiusura,
    qualsiasi obbligazione di fare, non fare o
    permettere dà luogo a una prestazione di servizi
    ai fini IVA.

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Prestazioni generiche
  • Nel suo insieme la definizione di prestazione
    generica assume carattere residuale, in aderenza
    a quanto contenuto nelle direttive comunitarie e
    comprende tutto ciò che non è cessione di bene
    per attrarre alla disciplina delliva ogni
    operazione economicamente rilevante

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Locazioni, affitti, e simili
  • Sono comprese tutte le concessioni in locazione,
    affitto, noleggio e simili di beni, siano essi
    mobili. Immobili o produttivi come lazienda

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Affitto dazienda
  • Il Ministero con Circolare n. 26 del 19/3/1985,
    ha precisato che il locatore, qualora affitti
    lunica azienda, perde lo status di soggetto
    passivo dimposta, con la conseguenza che
    loperazione è da assoggettare allimposta di
    registro, sicché i canoni sono fuori campo Iva
    per carenza del presupposto soggettivo

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Affitto dazienda
  • La perdita del requisito di soggettività ai fini
    Iva in seguito allaffitto dellazienda non può
    mai riguardare limprenditore con più aziende né
    le società, in considerazione del fatto che per
    le stesse opera la presunzione juris et de jure
    (assoluta) di attività imprenditoriale in base
    alla quale tutte le operazioni attive si
    considerano effettuate nellesercizio di impresa.

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Leasing
  • Contratto atipico posto in essere da una società
    intermediaria (non produttrice) che ha per
    oggetto beni strumentali ove è previsto che alla
    scadenza il conduttore possa esercitare il
    diritto di riscatto del bene. Il soggetto
    concedente è tenuto ad applicare liva,
    provvedendo allemissione della fattura, in
    corrispondenza di ognuno dei pagamenti periodici
    del canone

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Lease-back
  • Il lease-back è un operazione con la quale
    unimpresa industriale o commerciale vende un
    bene strumentale mobile o immobile ad unimpresa
    finanziaria che contestualmente lo concede in
    locazione finanziaria alla stessa impresa
    venditrice

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Segue lease-back
  • La società di leasing che acquista limmobile
    dallimpresa futura utilizzatrice può detrarre
    liva sul prezzo dacquisto del bene
    successivamente concesso in locazione finanziaria
  • I canoni relativi alla conseguente locazione
    finanziaria sono soggetti ad iva con diritto a
    detrazione da parte dellimpresa prima cedente
    ora utilizzatrice del bene
  • Leventuale riscatto del bene è anchesso
    unoperazione imponibile con diritto a detrazione

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Cessioni di beni immateriali
  • La fattispecie va distinta a seconda che la
    cessione abbia ad oggetto diritti di proprietà
    industriale ovvero diritti dautore in vista del
    diverso trattamento applicabile

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Diritti di proprietà industriale
  • Sono assimilate alle prestazioni di servizi le
    cessioni, le concessioni, licenze e simili,
    aventi ad oggetto il trasferimento della
    proprietà ovvero il solo diritto duso dei
    seguenti beni immateriali
  • invenzioni industriali, processi, formule (e
    simili che possono costituire oggetto di
    brevetto), marchi, insegne, disegni ornamentali,
    modelli di utilità, ecc.

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Cessione di diritto dautore
  • Le cessioni dei diritti dautore e simili sono
    assimilate alle prestazioni di servizi. Si tratta
    in particolare dei diritti relativi a opere di
    carattere creativo che appartengono alla
    letteratura, alla musica, alle arte figurative
    (sculture, pittura, disegno, fotografia),
    allarchitettura, al teatro e alla
    cinematografia, qualunque sia il modo e la forma
    di espressione, che sono protette dalla legge sul
    diritto dautore

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Somministrazione di alimenti e bevande
  • Linserimento tra i servizi di tali prestazioni è
    stato dettato dallesigenza di eliminare i dubbi
    sulla loro qualificazione (se prestazioni di dare
    o di fare)
  • Le vendite da asporto, invece, in quanto
    considerate cessioni di beni non rientrano tra le
    somministrazioni

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Commercio elettronico di beni digitali
  • Tutte le operazioni che si realizzano tramite via
    telematica sono da considerarsi sempre delle
    prestazioni di servizi a prescindere dai beni o
    dai servizi ceduti

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Prestazioni gratuite imponibili
  • Sono da assoggettare ad iva le prestazioni
    gratuite rese a terzi e quelle destinate al
    consumo personale o familiare dellimprenditore,
    purché si verifichino le seguenti condizioni il
    valore unitario della prestazione sia superiore a
    25,82 euro e che limposta sui relativi acquisti
    sia detraibile

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Prestazioni gratuite non soggette ad imposta
  • Sono fuori dal campo iva per esclusione
  • Le prestazioni gratuite rese dai professionisti
  • Ma attenzione perché le professioni protette non
    ammettono prestazioni gratuite
  • Le somministrazioni gratuite nelle mense
    aziendali
  • Prestazioni pubblicitarie gratuite per fine
    educativo, culturale (c.d. pubblicità progresso)
  • Le prestazioni gratuite con imposta non detraibile
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