Title: Le operazioni rilevanti ai fini IVA
1Le operazioni rilevanti ai fini IVA
- Cessioni di beni
- Prestazioni di servizi
2Le cessioni di beni
- Art. 2 Costituiscono cessioni di beni gli atti
a titolo oneroso che importano trasferimento
della proprietà ovvero costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento su
beni di ogni genere. - Parte attrattiva Costituiscono inoltre cessioni
di beni - Parte distrattiva Non sono considerate cessioni
di beni
3Segue cessioni di beni
- Ai fini dellimponibilità il bene ceduto può
essere materiale, immateriale, mobile, immobile. - Ma, per i beni immateriali
- In aderenza alle direttive comunitarie, le
cessioni di beni immateriali quali invenzioni,
brevetti, marchi, ecc. sono considerate
prestazioni di servizi e non cessioni di beni,
(trattate pertanto nel successivo articolo 3.)
4Trasferimento della proprietà
- Acquisto derivativo-traslativo della proprietà,
(inteso come potere di disposizione giuridica -
alienazione o materiale-distruzione) - Esclusi atti di acquisto a titolo originario
(accessione, usucapione) nonché il comodato - Sono rilevanti tutti gli atti giuridici
(contratti, atti giurisdizionali-ad.es. vendita
forzata a seguito di procedura esecutiva,
sentenze costitutive-ad.es. in esecuzione di un
preliminare) che comportano un trasferimento
dietro corrispettivo - Rilevanti anche atti di trasferimento coattivi
espropriazione per pubblico interesse, pubblica
utilità - Il pegno e lipoteca sono invece esclusi dallIva
in quanto diritti reali di garanzia
5Indennità di espropriazione
- Le somme corrisposte da un Comune per indennità
di occupazione temporanea hanno natura
risarcitoria, per cui sono da considerare fuori
del campo di applicazione dellIVA, le somme
corrisposte dallo stesso per indennità di
espropriazione per p.u. di immobili di una
società dichiarata fallita, per acquisizione di
macchinari e attrezzature esistenti negli stessi
immobili, sono da assoggettare regolarmente ad
imposta (art. 13, secondo comma, lett.a) del
D.P.R. n. 633 del 1972). -
6Operazioni assimilate alle cessioni di beni
- Vendita con riserva di proprietà
- il compratore acquista il diritto con il
pagamento dellultima rata. - Leffetto della sospensione civilistica del
trasferimento della proprietà a garanzia del
pagamento integrale del prezzo, viene considerato
irrilevante agli effetti delliva.
7Segue operazioni assimilate alle cessioni di beni
- Vendite Locazioni
- Locazioni con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti. - Sono soggette ad iva per lintero valore del bene
locato al momento in cui vengono poste in essere. - Conseguentemente, le successive quote saranno
ovviamente escluse dalliva essendo parti di un
corrispettivo già interamente assoggettato ad
iva.
8Cessioni gratuite
- Beni la cui produzione o scambio rientra
nellattività propria dellimpresa - imponibilità assoluta.
- Con eccezione per i "campioni di modico valore
appositamente contrassegnati" (art.2 comma 3
lett.d), si pensi alle diciture "omaggio
gratuito"). Esclusione, in quanto spesa generale
a titolo promozionale che si correla al prezzo di
cessione dei beni collocati sul mercato. - Beni che non rientrano nellattività propria
dellimpresa - imponibilità solo se il valore unitario
- del bene supera 25,82 Euro
9Segue. Cessioni gratuite
- L'imponibilità delle cessioni gratuite serve ad
evitare che un bene giunga al consumo detassato e
consenta implicitamente la detrazione
dell'eventuale imposta assolta sul suo acquisto. - (E esclusa limponibilità dei beni per i quali
non è stata operata la detrazione al momento
dellacquisto)
10Campioni gratuiti
- Non sono considerate cessioni di beni quelle
aventi ad oggetto campioni gratuiti appositamente
contrassegnati. - I campioni gratuiti non devono essere
necessariamente beni di dimensioni o di valore
inferiori ai beni commercializzati dallimpresa,
ma possono essere anche esemplari di detti beni. - Attenzione vi è sempre la rilevanza del modico
valore. - Spetta allufficio fornire la prova che i
campioni gratuiti sono stati ceduti da un
soggetto senza lapposito contrassegno (art.
2, terzo comma, lett.d) del D.P.R. n. 633 del
1972).
11Cessioni gratuite per beneficenza
- Le cessioni gratuite per beneficenza o a favore
di sinistrati sono esenti dallIva ai sensi
dellarticolo 10, se poste in essere nei
confronti di enti pubblici, onlus, associazioni o
fondazioni con finalità di assistenza e
beneficenza. - NB Trattandosi di cessioni esenti, queste non
danno diritto ad operare la detrazione
dellimposta assolta allatto dellacquisto.
(Rinvio al pro rata)
12Cessioni di beni a titolo di sconto
- Esclusione dalla base imponibile
- Es. tredicesimo pezzo, cessione del premio a chi
acquista una certa quantità di merce. Tali
cessioni sono disciplinate dallart. 15 e non
concorrono a formare la base imponibile delle
cessioni a cui sono collegate
13(No Transcript)
14Autoconsumo
- Destinazione al consumo personale o familiare
dellimprenditore e ad altre finalità estranee
allesercizio dellimpresa (compresa la
cessazione dellattività) - Applicabile per le attività dimpresa, arti e
professioni - Rilevanza del solo autoconsumo esterno, senza
distinzione tra beni che rientrano o meno
nellattività propria dellimpresa
15Segue autoconsumo
- I beni così ceduti, sono soggetti a
autofatturazione, registrazione, liquidazione,
dichiarazione e concorrono alla formazione del
volume di affari. Per la determinazione della
base imponibile, in assenza di corrispettivo, si
fa ricorso al concetto di valore normale, così
come definito dallarticolo 14 del D.P.R. n.
633/1972
16Destinazione del bene ad uso personale
- Lautoconsumo imponibile ad IVA si configura
solamente quando la destinazione del bene ad uso
personale sia definitiva e non meramente
temporanea - (nella specie è stata esclusa la sussistenza di
autoconsumo in caso di temporanea destinazione di
un appartamento ad abitazione del costruttore)
(Comm. trib. centr., Sez. XVI, 22/11/1989).
17Segue assegnazioni ai soci e associati
- Assegnazione a qualsiasi titolo, intesa come
movimento di ricchezza tra organismo sociale e
membri (trasferimento proprietà, divisione etc) - Con esclusione dei beni di cui al terzo comma
- aziende o rami di esse
- azioni quote obbligazioni, etc
18Assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
- Costituiscono cessioni di beni assoggettabili ad
iva - le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
da società di ogni tipo ed oggetto - rientrano nel campo di applicazione dellimposta
non solo le assegnazioni consistenti nella
distribuzione di somme ai soci che conservino
tale qualità, ma anche quelle consistenti
nellerogazione a favore di soci che cessino di
far parte della società, essendo essenziale che
lassegnazione avvenga a causa della qualità di
socio (Art. 2, secondo comma,n.6 del
D.P.R.26/10/1972, n. 633).
19Le prestazioni di servizi
- Art. 3 Costituiscono prestazioni di servizi le
prestazioni verso corrispettivo dipendenti da
contratti dopera, appalto, trasporto, mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in
genere da obbligazioni di fare, di non fare, e di
permettere quale ne sia la fonte. - Parte attrattiva Costituiscono inoltre
prestazioni di servizi, se effettuate verso
corrispettivo - Parte distrattiva Non sono considerate
prestazioni di servizi
20Contratti tipici
- contratto dopera
- appalto
- trasporto
- mandato
- spedizione
- agenzia
- mediazione
- deposito
21Prestazioni di servizi segue
- Contratto dopera (art.2222 c.c.)un soggetto si
obbliga a compiere verso corrispettivo unopera o
un servizio con lavoro prevalentemente proprio,
senza vincolo di subordinazione (la materia può o
meno essere fornita dal prestatore ma se assume
carattere prevalente nel contratto si ha una
vendita) - Appalto (1665 c.c.)una parte si assume con
lorganizzazione di mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio , il compimento di
unopera dietro corrispettivo. (la materia è
fornita dallappaltatore salvo patto contrario)
22Segue Prestazioni di servizi
- Mandato (1703 e ss.) con il quale una parte si
obbliga a compiere uno o più atti giuridici nei
confronti dellaltra (vedi schede commissione) - Agenzia (1742 e ss.) con il quale una parte
assume stabilmente lincarico di promuovere per
conto dellaltra, verso retribuzione, la
conclusione di contratti in una zona determinata
(la onerosità cosituisce elemento essenziale) - Mediazione (1754 c.c.) con il quale un mediatore
mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare senza essere legato ad
esse da rapporti di colaborazioneo rappresentanza
23Trasporto e spedizione
- La differenza tra contratto di trasporto (1678
c.c) e contratto di spedizione (1737 c.c)
consiste nel fatto che, mentre nel primo il
vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i
mezzi propri o anche a mezzo di altri, assumendo
su di sé i rischi dellesecuzione, nel secondo,
invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a
concludere con altri, in nome e per conto di
colui che gli ha dato lincarico, il trasporto. - Il vettore esaurisce i suoi obblighi allorchè ha
trasferito al luogo indicato le cose ricevute in
consegna, salva la sua responsabilità per
leventuale loro perdita. - Lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la
conclusione del contratto di trasporto e risponde
solo dellinadempimento dellobbligo di
concluderlo.
24Deposito e disposizione di chiusura
- Deposito (1766) con il quale una parte riceve
dallaltra una cosa mobile con lobbligo di
custodirla e di restituirla natura - Elencazione dei contratti meramente
esemplificativa, ampia disposizione di chiusura,
qualsiasi obbligazione di fare, non fare o
permettere dà luogo a una prestazione di servizi
ai fini IVA.
25Prestazioni generiche
- Nel suo insieme la definizione di prestazione
generica assume carattere residuale, in aderenza
a quanto contenuto nelle direttive comunitarie e
comprende tutto ciò che non è cessione di bene
per attrarre alla disciplina delliva ogni
operazione economicamente rilevante
26Locazioni, affitti, e simili
- Sono comprese tutte le concessioni in locazione,
affitto, noleggio e simili di beni, siano essi
mobili. Immobili o produttivi come lazienda
27Affitto dazienda
- Il Ministero con Circolare n. 26 del 19/3/1985,
ha precisato che il locatore, qualora affitti
lunica azienda, perde lo status di soggetto
passivo dimposta, con la conseguenza che
loperazione è da assoggettare allimposta di
registro, sicché i canoni sono fuori campo Iva
per carenza del presupposto soggettivo
28Affitto dazienda
- La perdita del requisito di soggettività ai fini
Iva in seguito allaffitto dellazienda non può
mai riguardare limprenditore con più aziende né
le società, in considerazione del fatto che per
le stesse opera la presunzione juris et de jure
(assoluta) di attività imprenditoriale in base
alla quale tutte le operazioni attive si
considerano effettuate nellesercizio di impresa.
29Leasing
- Contratto atipico posto in essere da una società
intermediaria (non produttrice) che ha per
oggetto beni strumentali ove è previsto che alla
scadenza il conduttore possa esercitare il
diritto di riscatto del bene. Il soggetto
concedente è tenuto ad applicare liva,
provvedendo allemissione della fattura, in
corrispondenza di ognuno dei pagamenti periodici
del canone
30Lease-back
- Il lease-back è un operazione con la quale
unimpresa industriale o commerciale vende un
bene strumentale mobile o immobile ad unimpresa
finanziaria che contestualmente lo concede in
locazione finanziaria alla stessa impresa
venditrice
31Segue lease-back
- La società di leasing che acquista limmobile
dallimpresa futura utilizzatrice può detrarre
liva sul prezzo dacquisto del bene
successivamente concesso in locazione finanziaria - I canoni relativi alla conseguente locazione
finanziaria sono soggetti ad iva con diritto a
detrazione da parte dellimpresa prima cedente
ora utilizzatrice del bene - Leventuale riscatto del bene è anchesso
unoperazione imponibile con diritto a detrazione
32Cessioni di beni immateriali
- La fattispecie va distinta a seconda che la
cessione abbia ad oggetto diritti di proprietà
industriale ovvero diritti dautore in vista del
diverso trattamento applicabile
33Diritti di proprietà industriale
- Sono assimilate alle prestazioni di servizi le
cessioni, le concessioni, licenze e simili,
aventi ad oggetto il trasferimento della
proprietà ovvero il solo diritto duso dei
seguenti beni immateriali - invenzioni industriali, processi, formule (e
simili che possono costituire oggetto di
brevetto), marchi, insegne, disegni ornamentali,
modelli di utilità, ecc.
34Cessione di diritto dautore
- Le cessioni dei diritti dautore e simili sono
assimilate alle prestazioni di servizi. Si tratta
in particolare dei diritti relativi a opere di
carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arte figurative
(sculture, pittura, disegno, fotografia),
allarchitettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque sia il modo e la forma
di espressione, che sono protette dalla legge sul
diritto dautore
35Somministrazione di alimenti e bevande
- Linserimento tra i servizi di tali prestazioni è
stato dettato dallesigenza di eliminare i dubbi
sulla loro qualificazione (se prestazioni di dare
o di fare) - Le vendite da asporto, invece, in quanto
considerate cessioni di beni non rientrano tra le
somministrazioni
36Commercio elettronico di beni digitali
- Tutte le operazioni che si realizzano tramite via
telematica sono da considerarsi sempre delle
prestazioni di servizi a prescindere dai beni o
dai servizi ceduti
37Prestazioni gratuite imponibili
- Sono da assoggettare ad iva le prestazioni
gratuite rese a terzi e quelle destinate al
consumo personale o familiare dellimprenditore,
purché si verifichino le seguenti condizioni il
valore unitario della prestazione sia superiore a
25,82 euro e che limposta sui relativi acquisti
sia detraibile
38Prestazioni gratuite non soggette ad imposta
- Sono fuori dal campo iva per esclusione
- Le prestazioni gratuite rese dai professionisti
- Ma attenzione perché le professioni protette non
ammettono prestazioni gratuite - Le somministrazioni gratuite nelle mense
aziendali - Prestazioni pubblicitarie gratuite per fine
educativo, culturale (c.d. pubblicità progresso) - Le prestazioni gratuite con imposta non detraibile