Dott.ssa Francesca Colecchia (ARSEA srl) - PowerPoint PPT Presentation

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Dott.ssa Francesca Colecchia (ARSEA srl)

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Title: ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Author: arsea Last modified by: Pirazzini Created Date: 11/4/2005 4:31:43 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: Dott.ssa Francesca Colecchia (ARSEA srl)


1
Dott.ssa Francesca Colecchia (ARSEA
srl)
Tutela sanitaria in ambito sportivo

2
al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
che praticano un'attività sportiva non agonistica
o amatoriale il Ministro della salute, con
proprio decreto, adottato di concerto con il
Ministro delegato al turismo e allo sport,
dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di
idonea certificazione medica, nonché linee guida
per l'effettuazione di controlli sanitari sui
praticanti e per la dotazione e l'impiego, da
parte di società sportive sia professionistiche
che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita.Art. 7 D.L. 13/09/2012, n.158,
convertito in Legge 8/11/2012 n. 189
3
Attività sportive e certificazione medica
Ludico motorie
art.2 DM 24.04.2013
DM 28.2.1983
Sportive agonistiche
Sportive non agonistiche
art.3 DM 24.04.2013
Sportive non agonistiche ma con particolare ed
elevato impegno cardiovascolare
art.4 DM 24.04.2013
4
Attività ludico motoria - Art.2 del DM 24.04.2013
1. (..) e' definita amatoriale l'attività
ludico-motoria, praticata da soggetti non
tesserati alle Federazioni sportive nazionali,
alle Discipline associate, agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
individuale o collettiva, non occasionale,
finalizzata al raggiungimento e mantenimento del
benessere psico-fisico della persona, non
regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa
l'attività che il soggetto svolge in proprio, al
di fuori di rapporti con organizzazioni o
soggetti terzi. 2. Coloro che praticano attività
ludico - motoria in contesti organizzati e
autorizzati all'esercizio nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti devono sottoporsi
a controlli medici periodici ai fini della
certificazione attestante l'idoneità all'attività
ludico-motoria secondo quanto previsto
nell'allegato A. 3. La certificazione conseguente
al controllo medico di cui al comma 2, che deve
essere adeguata e appropriata in relazione ai
parametri suddetti, e' rilasciata dal medico
certificatore su apposito modello predefinito
(allegato B). 4. All'atto dell'iscrizione o avvio
delle attività il certificato e' esibito
all'incaricato della struttura o luogo presso cui
si svolge l'attività ludico - motoria e
conservato in tali sedi in copia fino alla data
di validità o fino alla cessazione dell'attività
stessa.
5
Attività ludico motoria - Art.2 del DM 24.04.2013
(..) 5. Non sono tenuti all'obbligo della
certificazione a) coloro che effettuano
l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al
di fuori di un contesto organizzato ed
autorizzato b) chi svolge, anche in contesti
autorizzati e organizzati, attività motoria
occasionale, effettuata a scopo prevalentemente
ricreativo e in modo saltuario e non
ripetitivo c) i praticanti di alcune attività
ludico-motorie con ridotto impegno
cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in
volo), biliardo, golf, pesca sportiva di
superficie, caccia sportiva, sport di tiro,
ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e
attività assimilabili nonché i praticanti di
attività prevalentemente ricreative, quali ballo,
giochi da tavolo e attività assimilabili. 6. Ai
soggetti di cui al comma 5, i quali non sono
tenuti all'obbligo di certificazione, e' comunque
raccomandato un controllo medico prima dell'avvio
dell'attività ludico-motoria per la valutazione
di eventuali fattori di rischio, con particolare
attenzione ai soggetti che passano dalla
sedentarietà alla pratica di tali attività o che
si sottopongono a esercizio fisico di particolare
intensità. ()
6
Attività sportiva non agonistica - Art.3 del DM
24.04.2013
1. Si definiscono attività sportive non
agonistiche quelle praticate dai seguenti
soggetti () b) coloro che svolgono attività
organizzate dal CONI, da società sportive
affiliate alle Federazioni sportive nazionali,
alle Discipline associate, agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che
non siano considerati atleti agonisti ai sensi
del DM 18 febbraio 1982 () 2. I praticanti di
attività sportive non agonistiche si sottopongono
a controllo medico annuale che determina
l'idoneità a tale pratica sportiva. La
certificazione conseguente al controllo medico
attestante l'idoneità fisica alla pratica di
attività sportiva di tipo non agonistico e'
rilasciata dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta, relativamente ai
propri assistiti, o dal medico specialista in
medicina dello sport su apposito modello
predefinito (allegato C). 3. E' obbligatoria la
preventiva misurazione della pressione arteriosa
e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a
riposo, refertato secondo gli standard
professionali esistenti. 4. In caso di sospetto
diagnostico o in presenza di patologie croniche e
conclamate e' raccomandato al medico
certificatore di avvalersi della consulenza del
medico specialista in medicina dello sport e,
secondo il giudizio clinico, dello specialista di
branca.
7
Modifiche allart.3 del DM 24.04.2013 operate
dalla L.98/2013, art.42bis
  1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
    promuovendo la pratica sportiva, per non gravare
    cittadini e Servizio sanitario nazionale di
    ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni,
    e' soppresso l'obbligo di certificazione per
    l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto
    dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13
    settembre 2012, n.158, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
    189, e dal decreto del Ministro della salute 24
    aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n. 169 del 20 luglio 2013.
  2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il
    medico o pediatra di base per l'attività sportiva
    non agonistica. Sono i medici o pediatri di base
    annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita,
    se i pazienti necessitano di ulteriori
    accertamenti come l'elettrocardiogramma.

8
Le attività organizzate dalla UISP o dalle
organizzazioni affiliate possono essere
qualificate come ludico motorie?
Si ritiene di NO per il combinato disposto
dellart.2 e 3 del DM 24/4/2013. Larticolo 2,
definisce amatoriale l'attività ludico-motoria,
praticata da soggetti non tesserati Larticolo
3 prevede che si definiscono attività sportive
non agonistiche quelle praticate da quanti
svolgono attività organizzate da società sportive
affiliate agli Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, che non siano considerati
atleti agonisti ai sensi del DM 18 febbraio 1982
e che chi pratica dette attività debba presentare
il certificato medico.
9
Attività verso tesserati Attività non agonistica certificato di buona salute con esami scelti dal medico di base/pediatra/sportivo Art.3 DM 24/4/2013
Attività verso tesserati Attività agonistica certificato del medico sportivo DM 28.2.1983
Attività verso NON tesserati Partecipazione a manifestazioni agonistiche Certificato del medico sportivo DM 28.2.1983 Art.4 DM 24/4/2013
Attività verso NON tesserati Partecipazione a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dalla UISP (es manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo) Certificato medico con rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi Art.4 DM 24/4/2013
Attività verso NON tesserati Fruizione dellimpianto sportivo per attività di allenamento auto organizzate Nessun certificato medico Art.2 DM 24/4/2013
Attività verso NON tesserati Partecipazione - anche in contesti autorizzati e organizzati ad attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo Certificato di buona salute con esami scelti dal medico di base/pediatra/sportivo. Non rientra nelle attività ludico motorie in quanto attività organizzata dalla UISP o da associazioni affiliate UISP Art.3 DM 24/4/2013
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Quale certificato medico?
sport agonistico
sport non agonistico
certificato di sana e robusta costituzione
rilasciato (a scelta) dal medico di
base/pediatra/medico sportivo. NON è obbligatorio
lECG a riposo se non lo richiede il medico
certificato di idoneità sportiva agonistica del
medico sportivo visita, esame completo delle
urine ed elettrocardiogramma a riposo (sport
Tabella A) elettrocardiogramma dopo sforzo e
spirografia (sport Tabella B a maggior impegno
cardiovascolare e respiratorio) esami
complementari legati alla singola disciplina
DM del 24.04.2013
DM del 28.2.1983.
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Chi stabilisce cosa è attività agonistica e cosa
è attività non agonistica?
La qualificazione dellattività come agonistica è
demandata alle federazioni sportive nazionali o
agli enti sportivi riconosciuti (art.1 DM
18/02/1982) ma nellaccezione comune che
potrebbe essere adottata in via interpretativa
dal giudice vi rientra qualsiasi attività
competitiva che prevede una classifica.
12
Delibera del Consiglio Nazionale UISP del
18/06/2011
Attività agonistiche
Attività non agonistiche
Attività promozionali e ricreative
Manifestazioni agonistiche che presentano
caratteri di continuità e/o sistematicità
Es feste dello sport, area anziani in movimento,
prova lo sport, Vivicittà
Attività di formazione ed alcune attività
individuate in ragione della Lega che le organizza
Nessun certificato
Certificato medico sportivo
Certificato medico di base
Da aggiornare alla luce del DM
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Lattuale sistema è come quello già previsto in
Veneto
Attività agonistica
Attività non agonistica
Attività ludico motoria
Certificato per attività non agonistiche
Certificato per attività agonistiche
Nessun certificato
Certificato se sono tesserati
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COSA SUCCEDE SE NON HO IL CERTIFICATO MEDICO??

Decesso durante torneo il cui regolamento non
richiedeva lacquisizione del certificato medico
sanzione amministrativa da 51.65 ad 516.46
(ex art.2 Legge n.1099/1971)
Responsabilità penale del presidente per omicidio
colposo
Responsabilità civile dellente

(Vedi Corte di Cassazione 15394/2011)
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