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1ASPETTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE INCENDI
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova
2D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro
- Il capo VI della norma, nellart. 33, impone ai
titolari delle attività ove sono presenti
lavoratori dipendenti, di adottare "idonee misure
per prevenire gli incendi e per tutelare
l'incolumità del lavoratori in caso di incendio" - Negli articoli 34 e 35 si prescrivono alcuni
divieti, nonché l'obbligo di assicurare la
presenza di idonei mezzi d'estinzione e di
garantire un rapido allontanamento del lavoratori
dai locali pericolosi
3- Le aziende e lavorazioni, considerate dal D.P.R.
n. 547 particolarmente pericolose, sono soggette,
al fini della prevenzione incendi, al controllo
diretto del Comando del Vigili del fuoco tali
attività sono individuate dal decreto del
Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959
n.689 - n.54 aziende, elencate nella tabella A, soggette
al controllo del VV.F. in quanto impiegano,
praticano o sviluppano prodotti infiammabili,
incendiabili o esplodenti - n.7 aziende che, per dimensioni, ubicazione ed
altre ragioni presentano, in caso d'incendio,
gravi pericoli per lincolumità dei lavoratori
4- L'art. 37 del D.P.R. n.547 impone, ai titolari
delle attività elencate nel D.P.R. n.689/59,
l'obbligo di richiedere il preventivo esame dei
progetti da parte del VV.F, sia per le nuove
aziende che per le modifiche da apportare a
quelle esistenti ed impone inoltre l'obbligo di
richiedere la visita di collaudo, a lavori
ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni
5Legge 13 maggio 1961 n. 469Ordinamento dei
servizi antincendio e del C.N.VV.F.
- Attribuisce al M.I. i servizi di prevenzione ed
estinzione degli incendi, per la tutela
dell'incolumità delle persone e la preservazione
dei beni, anche dai pericoli derivanti
dallimpiego dellenergia nucleare (art.1) - Lart. 12 della legge dispone che i Comandi
effettuino, prima della concessione della licenza
di esercizio, "la visita ed i controlli al locali
adibiti a depositi ed industrie pericolosi,
nonché le visite ed i controlli al locali adibiti
a pubblici spettacoli"
6Legge 26 luglio 1965 n. 966Disciplina tariffe e
modalità di pagamento per i servizi di
prevenzione incendi
- Dispone che le visite ed i servizi di vigilanza
al fini della prevenzione incendi, non urgenti
sono prestazioni effettuate a pagamento - A seguito delle visite di controllo, il Comando
Provinciale rilascia il "CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI che costituisce il nulla
osta antincendio allesercizio dellattività
7D.M. 16 febbraio 1982Modificazioni del D.M. 27
settembre 1965 attività soggette alle visite di
prevenzione incendi
- Emanato in base all'art. 4 della legge 26.7.65
n.966, tale decreto elenca 97 attività soggette
alle visite da parte del VV.F. per il rilascio
del "CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI e
stabilisce la periodicità delle visite di rinnovo
8D.P.R. 29 luglio 1982 n.577Regolamento di
prevenzione e vigilanza antincendio
- Stabilisce che la prevenzione incendi costituisce
un servizio pubblico per il conseguimento di
obiettivi di sicurezza della vita umana,
dellincolumità delle persone e di tutela del
beni e dell'ambiente
9- L'articolo 13 stabilisce che i VV.F., nel
provvedere all'esame preventivo dei progetti per
le attività elencate nel D.P.R. n.689/59, si
attengano alle norme o, in mancanza, al criteri
tecnici di prevenzione incendi - I VV.F. provvedono ad effettuare accertamenti
sopralluogo nelle attività soggette a controlli
per verificare la rispondenza alle norme, a
criteri e alle prescrizioni impartite
10- I sopralluoghi sono effettuati, oltre che su
richiesta degli interessati, anche "a campione - L'articolo 15 precisa che gli enti ed i privati
sono tenuti a richiedere ai VV.F. - 1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti e
per la modifica di attività esistenti - 2) le visite per il rilascio del C.P.I.
- 3) le visite per il rinnovo del C.P.I.
- 4) le visite di collaudo per le attività elencate
nelle tabelle A e B del D.P.R. n. 689/59
11- Il responsabile dell'attività è tenuto ad
osservare e a far osservare le limitazioni e i
divieti imposti ed a curare il mantenimento
dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e
delle attrezzature di prevenzione incendi - L'art. 18 del D.P.R. n.577 stabilisce che i
Comandi possono avvalersi di certificazioni
tecniche rilasciate da professionisti iscritti
agli albi professionali o da enti e laboratori
riconosciuti
12Legge 7 dicembre 1984 n. 818Nulla osta
provvisorio
- Ha consentito alle attività non in possesso del
C.P.I. di regolarizzare temporaneamente la
propria posizione i titolari potevano
richiedere entro il 31.12.1990 il rilascio del
N.O.P. - I VV.F hanno provveduto al rilascio del N.O.P.
accertando le condizioni minime di sicurezza
dell'attività sulla base della documentazione
presentata dai titolari
13D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37Nuovo Regolamento
per la disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi
- Stabilisce un termine per la conclusione del
procedimento relativo allesame progetto e al
rilascio del certificato - Prevede, in attesa del sopralluogo, la
possibilità di autorizzare in via provvisoria
lesercizio dellattività - Consente il rinnovo del certificato senza
lobbligo, per il Comando, di effettuare il
sopralluogo (art. 4 della L. 818/84) - Obbliga il titolare dellattività alla tenuta del
registro dei controlli antincendio
14ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DEL
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (D.P.R.
12/01/98, n. 37)
- Relazione tecnica (2 copie)
- Elaborati grafici (2 copie)
- Versamento Tesoreria Provinciale dello Stato
(D.P.R. 29/7/82, N. 577 - D.P.R. 12/1/98, N. 37)
RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA
- Relazione tecnica (3 copie)
- Elaborati grafici (3 copie)
- Versamento Tesoreria Provinciale dello Stato
(D.P.R. 29/7/82, N. 577 - D.P.R. 12/1/98, N. 37)
RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA IN DEROGA
ALLA DIREZIONE REGIONALE VV.F. TRAMITE COMANDO
PROVINCIALE
15- Certificazioni di conformità dei lavori eseguiti
al progetto approvato
DICHIARAZIONE IN ATTESA DEL SOPRALLUOGO
Il Comando Provinciale rilascia ricevuta della
dichiarazione che costituisce autorizzazione
provvisoria allesercizio
- Versamento Tesoreria Provinciale dello Stato
- Copia parere favorevole sul progetto
- Dichiarazioni, certificazioni e attestazioni
(Legge 26/7/65, n. 966 - D.P.R. 29/7/82. N. 577 -
D.P.R. 12/1/98, n. 37)
RICHIESTA SOPRALLUOGO PER RILASCIO CPI
- Originale del certificato di prevenzione incendi
da rinnovare - Dichiarazione di immutata situazione dal rilascio
del CPI - Perizia giurata comprovante lefficienza dei
sistemi - Versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato
RICHIESTA RINNOVO CPI
16Tempi di risposta dellAmministrazione allIter
procedurale per il CPI (D.P.R. 12/01/98, n. 37)
Richiesta parere di conformità
Approvazione entro 45/90 gg. ()
Richiesta parere di conformità in deroga
Trasmissione del Comando entro 30 gg.
Risposta della Direzione Regionale entro 60 gg.
Dichiarazione in attesa del sopralluogo
Rilascio ricevuta da parte del Comando
Richiesta sopralluogo per rilascio CPI
Effettuazione entro 90 gg.
Richiesta rinnovo CPI
Entro 15 gg. dalla data della domanda
17D.Lgs.626/94Miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro
- Tra le misure generali di tutela vengono
introdotte le misure di emergenza da attuare in
caso di lotta antincendio e di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato. - Il datore di lavoro deve adottare le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dellevacuazione dei lavoratori. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dellattività,
alle dimensioni dellazienda ed al numero delle
persone presenti.
18- Il datore di lavoro deve elaborare il documento
di valutazione dei rischi per la sicurezza
indicando le misure di prevenzione e di
protezione e i dispositivi di protezione
individuale. - Il decreto stabilisce anche obblighi nei
confronti dei lavoratori - Osservano le disposizioni e le istruzioni
impartite ai fini della protezione individuale e
collettiva - Utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature e le sostanze pericolose nonché i
D.P.I. - Segnalano al datore di lavoro eventuali
situazioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza - Non rimuovono o modificano i dispositivi di
sicurezza.
19D.M. 10 marzo 1998Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dellemergenza nei
luoghi di lavoro
- Emanato in attuazione dellart. 13 del DLgs
19.09.1994, n. 626 - Stabilisce criteri per la valutazione dei rischi
di incendio nei luoghi di lavoro - Indica le misure di prevenzione e di protezione
antincendio da adottare, al fine di ridurre
linsorgenza di un incendio e di limitarne le
conseguenze
20VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
- Costituisce parte specifica del documento di cui
allart. 4, comma 2 del DLgs 626/94 - La valutazione può essere effettuata in
conformità ai criteri dellallegato I - Il datore di lavoro valuta il livello di rischio
di incendio del luogo e, se del caso, delle
singole parti, classificandole - livello di rischio elevato
- livello di rischio medio
- livello di rischio basso
21MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI
DESERCIZIO
Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate
a a) ridurre la probabilità di insorgenza di un
incendio - All. II b) realizzare le vie e le
uscite di emergenza di cui allart. 13 del D.P.R.
547/55, per garantire lesodo delle persone in
sicurezza - All. III c) realizzare le misure per
una rapida segnalazione dellincendio- All. IV d)
assicurare lestinzione dellincendio - All. V e)
garantire lefficacia dei sistemi di protezione
antincendio - All. VI f) fornire ai lavoratori
unadeguata informazione e formazione sui rischi
antincendi - All. VII
22CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE
ATTREZZATURE ANTINCENDIO
- Gli interventi di manutenzione ed i controlli
sugli impianti e sulle attrezzature di protezione
antincendio sono effettuati nel rispetto di - disposizioni e regolamenti vigenti
- norme di buona tecnica di organismi nazionali o
europei - delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dallinstallatore
23GESTIONE DELLEMERGENZA IN CASO DINCENDIO
- Il datore di lavoro adotta le necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di
incendio riportandole in un PIANO DI EMERGENZA -
Allegato VIII - Per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di
10 dipendenti, tranne quelle soggette al
controllo da parte dei Comandi Provinciali dei
Vigili del Fuoco, il datore di lavoro non è
tenuto alla redazione del PIANO DI EMERGENZA
24DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
- Il datore di lavoro designa uno o più lavoratori
incaricati delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze - I lavoratori devono frequentare un corso di
formazione come previsto dallallegato IX - Nei luoghi di lavoro di cui allallegato X i
lavoratori incaricati devono conseguire
lattestato di idoneità