Title: Pianificazione Programmazione e Controllo premessa di carattere generale
1PianificazioneProgrammazioneeControllopremess
a di carattere generale
2SistemaProgrammazione e Controllo
- Pianificazione (strategie)
- Programmazione (tattiche)
- GESTIONE (azione)
- Controllo strategico (org.ne/processi/tempi/modi
) - Controllo direzionale (org.ne/processi/tempi/modi)
- Controllo di gestione (org.ne/processi/tempi/modi)
- Controllo operativo (org.ne/processi/tempi/modi)
- Valutazione strategica / direzionale / gestionale
3Pianificazione e Programmazione
- Pianificazione (nella letteratura anglosassone
planning) processo di determinazione degli
obiettivi-fini. Tale processo individua la
strategia attraverso cui rendere coerenti gli
obiettivi di medio-lungo periodo e quelli di
breve periodo facendo discendere questi ultimi
dai primi (nellEnte locale la logica che governa
questo processo è quella politica). - segue
4Pianificazione e Programmazione
- Programmazione (nella letteratura anglosassone
programming) attività di determinazione e di
coordinamento dei mezzi per conseguire gli
obiettivi strategici. Tale attività rappresenta
la tattica attraverso la quale vengono
individuati e formalizzati i piani di azione
concreta che si inseriscono allinterno di un
quadro sistematico di individuazione,
reperimento, allocazione e impiego di risorse
umane, strumentali e finanziarie (nellEnte
locale la logica che governa tale attività è
quella economica oltreché quella politica).
segue
5Pianificazione e Programmazione
- Il programma è una serie di attività da
intraprendere/intraprese per conseguire degli
obiettivi-fini (D. Novick), mentre il progetto
è una serie di attività volte a conseguire uno
specifico obiettivo-prodotto finale (Anthony,
Dearden, Vacil). - segue
6Pianificazione e Programmazione
- Nellambito della gestione dimpresa il budget è
quel documento complesso che specifica, per aree
e settori di gestione, il programma desercizio
(budget generale). - Il budget generale è formato da un insieme di
budget settoriali (vendite, produzioni,
approvvigionamenti, scorte, risorse umane, costi
generali, costi di produzione, costi di
distribuzione, investimenti, tesoreria, del
reddito e del patrimonio). - I budget generale e settoriali possono essere
sviluppato per sub periodi e per centro di
responsabilità.
7Definizioni di BUDGET
- Programma degli obiettivi aziendali
- Sistema di programmazione e di assegnazione delle
responsabilità e delle risorse gestionali - Strumento della gestione programmata
- Strumento operativo di gestione che tende a
fornire mediante previsioni del futuro, le
informazioni necessarie a sviluppare le azioni da
intraprendere per conseguire gli obiettivi
prefissati - segue
8Definizioni di BUDGET
- Processo di pianificazione temporale di un
progetto - Previsione del futuro basata su assunzioni di
tendenze e andamenti socio-economici-finanziari - Bilancio di previsione consolidato di tutti i
settori/servizi aziendali o di partecipazioni e
collegamenti societari - Somma stanziata nel bilancio di previsione
- segue
9Definizioni di BUDGET
- Sistema organizzato e programmato di obiettivi
tendenti al raggiungimento di un risultato
prefissato e determinato, coinvolgente ogni
attività e funzione aziendale, basato su
previsioni del futuro - Modello dinamico della futura attività realizzato
in forma organica a scadenze prefissate, al fine
di ottenere un controllo reale dellandamento
dellintero sistema.
10Finalità Programmazione e Controllo
- Il sistema di programmazione e controllo ha lo
scopo di permettere alla direzione il
raggiungimento degli obiettivi nei modi più
efficienti ed efficaci, cercando di influenzare i
comportamenti delle persone rendendoli coerenti
agli obiettivi prefissati. - Guidare/influenzare il comportamento del
management e formare il clima organizzativo
(responsabilizzare/motivare/valutare/premiare)
coerentemente agli obiettivi aziendali.
segue
11Finalità Programmazione e Controllo
- Organizzare per processi
- Gestire per obiettivi
- Attenzione ai risultati di gestione
- Attenzione alla dimensione economica della
gestione - Razionalizzare, ottimizzare, perseguire
lefficacia, lefficienza e leconomicità - Per la Pubblica amministrazione, Buon andamento
e trasparenza dellazione amministrativa.
12Controllo strategico
- Verifica costante/periodica della validità delle
scelte strategiche (posizionamento dellazienda
nellambiente, mercato, verso gli stockholders)
13Controllo direzionale
- Processo attraverso cui i manager si assicurano
che le risorse siano reperite e impiegate
efficientemente ed efficacemente per il
raggiungimento degli obiettivi dimpresa.
14Controllo operativo
- Verifica dellefficacia, efficienza ed
economicità nellespletamento di attività
specifiche e circoscritte.
15Controllo di gestione
- Definizione (in teoria aziendale) sistema
organizzato di misurazioni finalizzato alla
verifica e alla valutazione del rapporto tra
obiettivi programmati e risultati ottenuti.
Quindi il controllo di gestione è un processo di
analisi e di verifica dei budget. - Il controllo di gestione non è un fatto
contabile, ma un processo direzionale il cui
scopo ultimo consiste nellinfluenzare il
comportamento decisionale del management e si
estende pertanto su quasi tutti gli aspetti
dellattività di chi governa unimpresa.
segue
16Controllo di gestione
- Definizione (nel T.U. EE.LL. - art. 196, co. 2,
D.lgs. N. 267/2000) il controllo di gestione è
la procedura diretta a verificare lo stato di
attuazione degli obiettivi programmati e,
attraverso lanalisi delle risorse acquisite e
della comparazione tra i costi e la quantità e
qualità dei servizi offerti, la funzionalità
dellorganizzazione dellente, lefficacia,
lefficienza ed il livello di economicità
nellattività di realizzazione dei predetti
obiettivi.
segue
17Controllo di gestione
- Si può quindi concludere che il Controllo di
gestione è un sistema di principi e logiche
gestionali, di strumenti, di procedure e di
azioni la cui adozione e osservanza deve
consentire di conseguire e perseguire, con la
massima efficacia, efficienza ed economicità
possibile, i propri obiettivi operativi che
esplicitano e concretizzano le linee
programmatiche dellEnte.
18Presupposti
- Individuazione del modello organizzativo interno
che si ritiene più razionale e più appropriato
alle esigenze e ai fabbisogni dellattività di
gestione attraverso la quale si concretizza la
pianificazione e programmazione - Individuazione degli obiettivi operativi
compatibilmente sia alle risorse
strumentali/umane/finanziarie di cui si dispone,
sia al modello/struttura di organizzazione
interna che si è adottato segue
19Presupposti
- Attribuzione degli obiettivi operativi e
contestuale allocazione delle risorse
strumentali/umane/finanziarie ai responsabili a
cui è demandata la gestione - Individuazione dei centri di responsabilità (di
costo, di ricavo, di profitto, di investimento,
di spesa, etc. ) - Individuazione degli indicatori
quali-quantitativi da assumere quali oggetto
dellattività di misurazione e di analisi della
gestione
segue
20Presupposti
- Determinazione e individuazione dei
metodi/tecniche/tempi di misurazione delle
attività svolte - Determinazione e individuazione dei criteri e
metodi di imputazione dei costi, dei ricavi, dei
fattori produttivi e, in generale, dei dati
quali-quantitativi e in generale dei valori
monetari e fisici da rilevare - segue
21Presupposti
- Individuazione del nucleo a cui affidare il
controllo di gestione - Individuazione dei compiti e dei poteri di
coordinamento che spettano al nucleo a cui si
demanda lattività di controllo della gestione
interna
22Finalità
- Penetrare nella propria gestione per conoscerla,
comprenderla, correggerla e migliorarla - Elevare i livelli di efficacia, di efficienza e
di economicità delle attività aziendali - Supportare lattività di programmazione.
23Contenuti
- Analizzare la misura e le cause degli scostamenti
dellazione amministrativa rispetto agli
obiettivi operativi affidati in gestione - Analizzare e verificare, mediante lutilizzo di
appositi indicatori quali-quantitativi di
performance, leconomicità della gestione e la
soddisfazione dei cittadini-utenti-contribuenti
nei confronti delle attività ad essi rese e dei
servizi ad essi erogati - segue
24Contenuti
- Verificare il conseguimento-perseguimento degli
obiettivi operativi affidati in gestione ai
responsabili - Fornire dati, tradotti in informazioni, utili sia
ai responsabili per correggere e indirizzare la
propria condotta nella gestione delle attività ad
essi demandate per il conseguimento di
determinati obiettivi operativi, sia agli
amministratori per orientare le proprie decisioni
e per poter, tempestivamente, scegliere percorsi
dazione alternativi più congrui.
25Strumenti
- Budget
- Contabilità analitica-direzionale (contabilità
industriale/contabilità dei costi) - Indicatori di qualità, di quantità, fisici,
economici, finanziari, patrimoniali, di attività,
di efficacia, di efficienza, di economicità, di
redditività - Reporting, Analisi degli scostamenti, Verifica
dello stato attuazione di obiettivi/programmi - Benchmark interno ed esterno.
26Facciamo il punto suEfficacia/Efficienza/Economic
ità
- Efficacia raggiungimento degli obiettivi (nel
caso di un Ente locale, capacità di offrire alla
comunità servizi in grado di assecondare, per
qualità e quantità, la dinamica dei bisogni) - Efficienza rapporto ottimale INPUT/OUTPUT (ossia
capacità di impiegare in modo ottimale le risorse
disponibili) - Economicità sintesi di efficienza e di efficacia.
27Facciamo il punto sudefinizione OBIETTIVI
- Gli obiettivi per essere tali devono essere
- precisi
- ufficiali
- condivisi
- comprensibili
- vantaggiosi
- raggiungibili
- misurabili
- morali.
28Vantaggi del Controllo di gestione
- 1) rende i responsabili (ai vari livelli
dellorganizzazione aziendale i costi vengono
attribuiti non solo a oggetti, ma anche a
soggetti) partecipi alla fissazione degli
obiettivi di gestione - 2) richiede la collaborazione del personale a
tutti i livelli dellorganizzazione aziendale - 3) obbliga tutti ad agire razionalmente,
ottimizzando limpiego delle risorse e, quindi,
lefficienza e la redditività - 4) consente lindividuazione degli scostamenti
dei risultati effettivi rispetto a quelli attesi.
29Svantaggi Controllo di gestione
- 1) Burocratizzazione amministrativa
- 2) Appesantimento e irrigidimento della struttura
aziendale - 3) Necessità di disporre di unapposita unità
deputata allattività di budget - 4) COSTA.
30Facciamo il punto suCentro di Responsabilità
- Centro di Responsabilità insieme di operazioni
e/o processi, con riferimento ai quali si
individuano precise responsabilità di ordine
economico e qualitativo, legate al rispetto di
predefinite condizioni fisico-tecniche di
trasformazione che legano input di volumi di
fattori produttivi ad output di risultato. Quindi
è ununità organizzativa dotata di proprie
risorse attività e di un responsabile.
segue
31Facciamo il punto suCentro di Responsabilità
- I Centri di responsabilità sono chiamati a
concordare i risultati che il singolo centro deve
ottenere, devono decidere le azioni più opportune
da intraprendere, devono rispondere per gli
eventuali scostamenti tra i risultati
desiderati/previsti/programmati e quelli
conseguiti effettivamente.
32Facciamo il punto su Centro di Costo
- E quel centro di responsabilità che ha
lobiettivo di un livello di costo, funzione di
un prestabilito livello di efficienza. Quindi il
centro di costo è tipicamente orientato
allefficienza. - Le variabili/leve operative a disposizione del
responsabile del singolo centro di costo possono
essere il volume di impiego, il mix di input dei
fattori produttivi, il livello dei prezzi si
costo.
33Facciamo il punto su Centro di Spesa
- E quel centro di responsabilità che ha come
obiettivo il costo di unattività non misurabile
in termini di efficienza. - I centri di spesa sono focalizzati sul
perseguimento dellefficacia.
34Facciamo il punto su Centro di Ricavo
- E quel centro di responsabilità che ha
lobiettivo di conseguire un certo livello di
fatturato in funzione di prezzi di listino,
sconti e condizioni e mix di vendita (queste sono
anche le variabili/leve operative a disposizione
del responsabile del singolo centro di ricavo).
35Facciamo il punto su Centro di Profitto
- E quel centro di responsabilità che ha
lobiettivo di conseguire un certo livello di
margine economico ottenuto come differenza tra
alcune classi di ricavi e alcune classi di costi. - I centri di profitto possono manovrare variabili
che rappresentano determinanti sia di ricavo, sia
di costo.
36Contabilità AnaliticaCost accounting
- La Contabilità analitica nasce allinterno delle
aziende industriali per calcolare il costo di
prodotto (contabilità industriale) - Oggi giorno, con laffermarsi di nuovi e più
complessi sistemi direzionali (come ad es. il
sistema di pianificazione e controllo) la
contabilità analitica tende ad assumere connotati
nuovi, rivolgendo la sua attenzione verso le
attività, al fine di un migliore monitoraggio
della gestione e di un più corretto calcolo del
costo di prodotto.
37Classificazione dei costi nella Contabilità
Analitica
- Costi speciali e costi comuni
- Costi diretti e costi indiretti
- Costi variabili e costi fissi
- Costi controllabili e costi non controllabili
- Costi parametrici, discrezionali e vincolati
- Costi effettivi e costi ipotetici
- Costi industriali, amministrativi, commerciali,
... - Costi di breve, medio e lungo periodo.
38Macro tipologie diContabilità Analitica
- Direct costing (contabilità analitica a costi
variabili. Non sempre è chiaro se tale tipologia
di contabilità analitica indaga solo sui costi
variabili o in generale sui costi diretti) - Full costing (contabilità analitica a costi
pieni. Non sempre è chiaro se tale tipologia di
contabilità analitica indaga unicamente sui costi
pieni).
39Direct costing
- Nellaccezione più stretta tale tipologia di
analisi dei costi concerne solo i costi variabili
e, pertanto, è tesa a quantificare il margine
lordo di contribuzione del prodotto (ricavi di
vendita prodotto X - costi variabili prodotto X)
e, quindi, il risultato economico con cui un
prodotto contribuisce alla copertura dei costi
fissi e alla produzione del profitto aziendale. - segue
40Direct costing
- Nellaccezione più ampia tale tipologia di
analisi dei costi concerne i costi variabili i
costi fissi diretti e, pertanto, è tesa a
quantificare il margine semi lordo di
contribuzione del prodotto (margine lordo di
contribuzione del prodotto - costi fissi diretti
prodotto X) e, quindi, il reddito di un prodotto
conseguito impiegando risorse specificamente
finalizzate, senza considerare limpiego di
risorse generali o comuni.
41Full costing
- Tale tipologia di analisi dei costi è finalizzata
a determinare un risultato economico noto come
utile lordo industriale (o gross margin)
corrispondente ai ricavi di vendita prodotto X -
costi industriali prodotto X. Pertanto non si
tiene conto dei costi non industriali
(amministrativi, commerciali ). Quindi è
importante indagare sulla struttura economica
aziendale.
42Evoluzione storica delCost accounting
- Dalla Contabilità analitica per Centro di Costo
- Alla Contabilità analitica per Attività (activity
based costing - ABC)
43Cost accountingtradizionale
- Contabilità analitica per Centro di Costo. Tale
metodologia di determinazione del costo pieno di
prodotto è quella più diffusa ed è caratterizzata
da un processo di calcolo a due stadi (nel 1 i
costi sono imputati ai centri di costo, mentre
nel 2 ai prodotti). Il centro di costo è il
perno su cui ruota tale metodologia di cost
accounting.
44Cost accountingdi nuova generazione
- Contabilità analitica per Attività. Tale
metodologia di determinazione del costo pieno di
prodotto è recente e poco diffusa, in quanto
richiede sofisticati strumenti di controllo
gestionale. Lesigenza di disporre dellactivity
based costing (ABC) compare a partire dalla metà
degli anni 80 per le nuove esigenze informative
di aziende operanti in un contesto nuovo e
caratterizzate da orientamenti strategici e
organizzativi nuovi.
segue
45Cost accountingdi nuova generazione
- I fenomeni che hanno condotto allactivity based
costing (ABC) - differenziazione vantaggio competitivo
- qualità totale nelle logiche gestionali e
organizzative - evoluzione tecnologica e organizzativa
- decentramento produttivo
- esternalizzazione di attività e processi
- gestione e organizzazione aziendale per processi
e progetti - interfunzionalità.
46Finalità della contabilità analitica dei costi
- Valutare le rimanenze del magazzino e le altre
voci contabili necessarie per la redazione del
bilancio di esercizio (valutazione poste di
bilancio) - Orientare le decisioni aziendali, secondo criteri
di convenienza economica (decidere secondo
economicità) - Effettuare un controllo economico della gestione
(verificare e valutare lefficienza economica).
47Sistemi contabili di Cost accounting
- Sia nel caso di Contabilità analitica per centri
di costo, sia nel caso Contabilità analitica per
attività (activity based costing) si possono
utilizzare sistemi contabili sia in partita
semplice, sia in partita doppia, con o senza
collegamenti formali con la contabilità generale.
48Roma, 18 febbraio 2013
- La Programmazione e il Controllo
- dopo il D.L. 174/2012
- il caso Piano Esecutivo di Gestione
49- Pianificazione
- Programmazione
- eControllo
- Premesse normative di contesto in materia di Enti
locali
50 Legge n. 142/90 - Ordinamento delle Autonomie Locali
Art. 51 - Organizzazione degli uffici e del personale
a) Vengono individuati i principi-criteri che devono guidare i Comuni nellattività di organizzazione degli uffici e dei servizi autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità
b) Viene fissato il principio di divisione delle attività di indirizzo, direzione, gestione e controllo e, contestualmente, vengono definite le competenze, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti (e funzionari)
1. spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti
2. spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dellente ...
3. i dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
51 Decreto Legislativo n. 29/93 - Razionalizzazione dellorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dellart. 2 della Legge n. 421/92
art.1 Le disposizioni normative contenute in tale decreto hanno lo scopo di consentire allinterno della P.A
a) di accrescere lefficienza in relazione agli standards europei anche mediante lo sviluppo di sistemi informativi pubblici
b) di razionalizzare del costo del lavoro pubblico
c) di integrare della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato
art.3 gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa ladozione di tutti gli atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati
art.4 lorganizzazione degli uffici della P.A. deve assicurare la economicità, speditezza e rispondenza dellazione amministrativa al pubblico interesse
art.5 larticolazione organizzativa degli uffici della P.A. deve ispirarsi ai seguenti criteri articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo quelle finali, quelle strumentali o di supporto attivazione di collegamenti informativi interni ed esterni trasparenza dellazione omogeneizzazione degli orari dufficio responsabilità e collaborazione di tutti per il conseguimento dei risultati flessibilità organizzativa.
52Contenuti del nuovo ordinamento finanziario e contabile (D.lgs. n. 77/1995 poi sostituito dal D.lgs. n. 267/2000 T.U. EE.LL.)
nuova visione del bilancio, varia il sistema di valutazione dellazione amministrativa non ci si limiterà più a controllare il solo rispetto delle procedure formali ma si tenderà a privilegiare la più complessa e articolata analisi dei risultati. Il rispetto della legalità e della legittimità dellazione amministrativa continua ad essere un preciso limite alle possibilità di movimento dellapparato pubblico, ma la valutazione della bontà dellazione prodotta si sposta verso il giudizio sui risultati finali. marcata separazione tra potere politico di indirizzo, di direttiva e di controllo e le distinte competenze tecniche di gestione marcato intervento dellorgano politico nella fase iniziale e finale della gestione. Assumono grande importanza la programmazione degli obiettivi operativi da attribuire ai responsabili tecnici e la valutazione dei risultati finali conseguiti. Infatti, gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite esigenza di unattenta programmazione delle risorse e fissazione degli obiettivi da parte degli organi di governo e dovere dei responsabili di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Ai responsabili spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa ladozione di tutti gli atti che impegnano lamministrazione verso lesterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo
53Relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto legislativo n. 77/95 illustrativa degli intendimenti del legislatore in merito al ridisegnato Ordinamento Contabile-Finanziario
Si vuole uno strumento ufficiale autorizzatorio più agile ed essenziale di quello precedente, liberato da ridondanze inutili
Lorgano conciliare deve discutere sui programmi e sui budgets da assegnare alla gestione
Visione più rispettosa dellattività di indirizzo e di controllo dellorgano deliberante.
54Legge 7 dicembre 2012 n. 213 di conversione del
D. L. 174/2012 Disposizioni inmateria di
finanza e di funzionamento degli Enti
territoriali
- Rafforzamento dei controlli in materia di enti
locali - 1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
e successive modificazioni, recante il testo
unico delle leggi sullordinamento degli enti
locali, sono apportate le seguenti modificazioni - g -bis ) allarticolo 169, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente - 3 -bis . Il piano esecutivo di gestione è
deliberato in coerenza con il bilancio di
previsione e con la relazione previsionale e
programmatica. Alfine di semplificare i processi
di pianificazione gestionale dellente, il piano
dettagliato degli obiettivi di cui allarticolo
108, comma 1, del presente testo unico e il piano
della performance di cui allarticolo 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
unificati organicamente nel piano esecutivo di
gestione
55 Art. 169 D.lgs. 267/2000 (Tuel)(Piano
esecutivo di gestione)
- 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale
deliberato dal consiglio, lorgano esecutivo
definisce, prima dellinizio dellesercizio, il
piano esecutivo di gestione, determinando gli
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi. - 2. Il piano esecutivo di gestione contiene una
ulteriore graduazione delle risorse dellentrata
in capitoli, dei servizi in centri di costo e
degli interventi in capitoli. - 3. Lapplicazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le
comunità montane. - 3 -bis . Il piano esecutivo di gestione è
deliberato in coerenza con il bilancio di
previsione e con la relazione previsionale e
programmatica. Al fi ne di semplificare i
processi di pianificazione gestionale dellente,
il piano dettagliato degli obiettivi di cui
allart. 108, comma 1, del presente testo unico e
il piano della performance di cui allart. 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
unificati organicamente nel piano esecutivo di
gestione.
56Art 197 D.lgs. 267/2000 (Tuel)(Modalità del
controllo di gestione)
- 1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo
147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera
attività amministrativa e gestionale delle
province, dei comuni, delle comunità montane,
delle unioni dei comuni e delle città
metropolitane ed è svolto con una cadenza
periodica definita dal regolamento di contabilità
dell'ente. - 2. Il controllo di gestione si articola almeno in
tre fasi - a) predisposizione di un piano dettagliato di
obiettivi - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai
proventi nonché rilevazione dei risultati
raggiunti - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al
piano degli obiettivi al fine di verificare il
loro stato di attuazione e di misurare
l'efficacia, l'efficienza ed il grado di
economicità dell'azione intrapresa. - 3. Il controllo di gestione è svolto in
riferimento ai singoli servizi e centri di costo,
ove previsti, verificando in maniera complessiva
e per ciascun servizio i mezzi finanziari
acquisiti, i costi dei singoli fattori
produttivi, i risultati qualitativi e
quantitativi ottenuti e, per i servizi a
carattere produttivo, i ricavi. - 4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e
della economicità dell'azione amministrativa è
svolta rapportando le risorse acquisite ed i
costi dei servizi, ove possibile per unità di
prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale
sui parametri gestionali dei servizi degli enti
locali di cui all'articolo 228, comma 7.
57Referto del Controllo di Gestione
- Articolo 198
- Referto del controllo di gestione.
- 1. La struttura operativa alla quale è assegnata
la funzione del controllo di gestione fornisce le
conclusioni del predetto controllo agli
amministratori ai fini della verifica dello stato
di attuazione degli obiettivi programmati ed ai
responsabili dei servizi affinché questi ultimi
abbiano gli elementi necessari per valutare
l'andamento della gestione dei servizi di cui
sono responsabili. - Articolo 198-bis
- Comunicazione del referto.
- 1. Nell'àmbito dei sistemi di controllo di
gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la
struttura operativa alla quale è assegnata la
funzione del controllo di gestione fornisce la
conclusione del predetto controllo, oltre che
agli amministratori ed ai responsabili dei
servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
198, anche alla Corte dei conti.
58Articolo 108 D.lgs. 267/2000 (Tuel)(Direttore
generale)
- Compete in particolare al direttore generale
la predisposizione del piano dettagliato di
obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2,
lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo
di gestione previsto dall'articolo 169. A tali
fini, al direttore generale rispondono,
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i
dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario
del comune e della provincia
59Art. 10 D.lgs. 150/2009(Piano della performance
e Relazione sulla performance)
- 1. Al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le
amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d),
redigono annualmente - a) entro il 31 gennaio, un documento
programmatico triennale, denominato Piano della
performance da adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi
e definisce, con riferimento agli obiettivi
finali ed intermedi ed alle risorse, gli
indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche'
gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale
ed i relativi indicatori - b) un documento, da adottare entro il 30
giugno, denominato Relazione sulla performance
che evidenzia, a consuntivo, con riferimento
all'anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il
bilancio di genere realizzato
60Art. 15 D.lgs. 150/2009(Responsabilità
dell'organo di indirizzo politico-amministrativo)
- 1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo
promuove la cultura della responsabilità per il
miglioramento della performance, del merito,
della trasparenza e dell'integrità. - 2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo
di ciascuna amministrazione - a) emana le direttive generali contenenti gli
indirizzi strategici - b) definisce in collaborazione con i vertici
dell'amministrazione il Piano e la Relazione di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) - c) verifica il conseguimento effettivo degli
obiettivi strategici - d) definisce il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11,
nonche' gli eventuali aggiornamenti annuali
61Art. 16 D.lgs. 150/2009 (Norme per gli Enti
territoriali e il Servizio sanitario nazionale )
- 1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per
quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale,
e degli enti locali trovano diretta applicazione
le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3. - 2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti ai principi contenuti negli articoli
3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. - 3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2,
da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli
ordinamenti delle regioni e degli enti locali si
applicano le disposizioni vigenti decorso il
termine fissato per l'adeguamento si applicano le
disposizioni previste nel presente Titolo fino
all'emanazione della disciplina regionale e
locale.
62Art. 4 D.lgs. 150/2009(Ciclo di gestione della
performance )
- 1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali
di cui all'articolo 3, le amministrazioni
pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i
contenuti e con il ciclo della programmazione
finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione
della performance. - 2. Il ciclo di gestione della performance si
articola nelle seguenti fasi - a) definizione e assegnazione degli obiettivi
che si intendono raggiungere, dei valori attesi
di risultato e dei rispettivi indicatori - b) collegamento tra gli obiettivi e
l'allocazione delle risorse - c) monitoraggio in corso di esercizio e
attivazione di eventuali interventi correttivi - d) misurazione e valutazione della
performance, organizzativa e individuale - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo
criteri di valorizzazione del merito - f) rendicontazione dei risultati agli organi
di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici
delle amministrazioni, nonche' ai competenti
organi esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei
servizi.
63Art. 5 D.lgs. 150/2009(Obiettivi e indicatori )
- 1. Gli obiettivi sono programmati su base
triennale e definiti, prima dell'inizio del
rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici
dell'amministrazione che a loro volta consultano
i dirigenti o i responsabili delle unità
organizzative. Gli obiettivi sono definiti in
coerenza con quelli di bilancio indicati nei
documenti programmatici di cui alla legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e il loro conseguimento costituisce condizione
per l'erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa. - 2. Gli obiettivi sono
- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni
della collettività, alla missione istituzionale,
alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione - b) specifici e misurabili in termini concreti
e chiari - c) tali da determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati e
degli interventi - d) riferibili ad un arco temporale
determinato, di norma corrispondente ad un anno - e) commisurati ai valori di riferimento
derivanti da standard definiti a livello
nazionale e internazionale, nonche' da
comparazioni con amministrazioni omologhe - f) confrontabili con le tendenze della
produttività dell'amministrazione con
riferimento, ove possibile, almeno al triennio
precedente - g) correlati alla quantità e alla qualità
delle risorse disponibili.
64- TESTO UNICO ENTI LOCALI
- DLGS 267/2000
- PARTE II
- Ordinamento finanziario e contabile
- TITOLO II
- Programmazione e Bilanci
- Capo I
- Programmazione
65Articolo 170 D.lgs. 267/2000 (Tuel)(Relazione
previsionale e programmatica)
- 1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale
di previsione una relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo pari a quello
del bilancio pluriennale. - 2. La relazione previsionale e programmatica ha
carattere generale. Illustra anzitutto le
caratteristiche generali della popolazione, del
territorio, dell'economia insediata e dei servizi
dell'ente, precisandone risorse umane,
strumentali e tecnologiche. Comprende, per la
parte entrata, una valutazione generale sui mezzi
finanziari, individuando le fonti di
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico
degli stessi ed i relativi vincoli. - 3. Per la parte spesa la relazione è redatta per
programmi e per eventuali progetti, con espresso
riferimento ai programmi indicati nel bilancio
annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando
l'entità e l'incidenza percentuale della
previsione con riferimento alla spesa corrente
consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di
investimento. - 4. Per ciascun programma è data specificazione
della finalità che si intende conseguire e delle
risorse umane e strumentali ad esso destinate,
distintamente per ciascuno degli esercizi in cui
si articola il programma stesso ed è data
specifica motivazione delle scelte adottate. - 5. La relazione previsionale e programmatica
fornisce la motivata dimostrazione delle
variazioni intervenute rispetto all'esercizio
precedente. - 6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale
la relazione indica anche gli obiettivi che si
intendono raggiungere, sia in termini di bilancio
che in termini di efficacia, efficienza ed
economicità del servizio. - 7. La relazione fornisce adeguati elementi che
dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e
pluriennali con gli strumenti urbanistici, con
particolare riferimento alla delibera di cui
all'articolo 172, comma 1, lettera c), e relativi
piani di attuazione e con i piani
economico-finanziari di cui all'articolo 201
66Articolo 171 D.lgs. 267/2000 (Tuel)(Bilancio
pluriennale)
- 1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale
di previsione un bilancio pluriennale di
competenza, di durata pari a quello della Regione
di appartenenza e comunque non inferiore a tre
anni, con osservanza dei princìpi del bilancio di
cui all'articolo 162, escluso il principio
dell'annualità. - 2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro
dei mezzi finanziari che si prevede di destinare
per ciascuno degli anni considerati sia alla
copertura di spese correnti che al finanziamento
delle spese di investimento, con indicazione, per
queste ultime, della capacità di ricorso alle
fonti di finanziamento. - 3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa
è redatto per programmi, titoli, servizi ed
interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare
delle spese correnti di gestione consolidate e di
sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli
investimenti, nonché le spese di investimento ad
esso destinate, distintamente per ognuno degli
anni considerati. - 4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio
pluriennale, che per il primo anno coincidono con
quelli del bilancio annuale di competenza, hanno
carattere autorizzatorio, costituendo limite agli
impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente
in sede di approvazione del bilancio di
previsione.
67Articolo 172D.lgs. 267/2000 (Tuel)(Altri
allegati al bilancio di previsione)
- Al bilancio di previsione sono allegati i
seguenti documenti -
- d) il programma triennale dei lavori pubblici di
cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 - e) le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l'esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi -
68- Legge 31 dicembre 2009, n. 196
- "Legge di contabilità e finanza pubblica"
- Titolo I
- PRINCIPI
- DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E
ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI
69Art. 2.(Delega al Governo per l'adeguamento dei
sistemi contabili)
- 6. Alla legge 5/5/2009, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni. - b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è
sostituita dalla seguente - h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato adozione di
comuni schemi di bilancio articolati in missioni
e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilità
nazionale e relativi conti satellite adozione di
un bilancio consolidato con le proprie aziende,
società o altri organismi controllati, secondo
uno schema comune affiancamento, a fini
conoscitivi, al sistema di contabilità
finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilità economico-patrimoniale ispirati a
comuni criteri di contabilizzazione
raccordabilità dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti territoriali con
quelli adottati in ambito europeo ai fini della
procedura per i disavanzi eccessivi definizione
di una tassonomia per la riclassificazione dei
dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche di cui alla presente
legge tenute al regime di contabilità
civilistica, ai fini del raccordo con le regole
contabili uniformi definizione di un sistema di
indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi del bilancio, costruiti
secondo criteri e metodologie comuni ai diversi
enti territoriali al fine di dare attuazione
agli articoli 9 e 13, individuazione del termine
entro il quale regioni ed enti locali devono
comunicare al Governo i propri bilanci preventivi
e consuntivi, come approvati, e previsione di
sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale
termine
70Art. 21.(Bilancio di previsione dello Stato)
- Co. 10, lett. a)
- 1) la prima sezione, concernente il piano degli
obiettivi correlati a ciascun programma ed i
relativi indicatori di risultato, riporta le
informazioni relative al quadro di riferimento in
cui l'amministrazione opera, illustra le priorità
politiche, espone le attività e indica gli
obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
che le amministrazioni intendono conseguire in
termini di livello dei servizi e di interventi,
in coerenza con il programma generale dell'azione
di Governo. A tal fine il documento indica le
risorse destinate alla realizzazione dei predetti
obiettivi e riporta gli indicatori di
realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri
e i parametri utilizzati per la loro
quantificazione, evidenziando il collegamento tra
i predetti indicatori e parametri e il sistema di
indicatori e obiettivi adottati da ciascuna
amministrazione per le valutazioni previste dalla
legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi
decreti attuativi. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i criteri e le metodologie per la
definizione degli indicatori di realizzazione
contenuti nella nota integrativa - 2) la seconda sezione, relativa ai programmi e
alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra
il contenuto di ciascun programma di spesa e i
criteri di formulazione delle previsioni, con
riguardo in particolare alle varie tipologie di
spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con
indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
bilancio triennale
71- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli - articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
- 2009, n. 42.
72Art. 9 D.lgs. 118/2011 (Il sistema di bilancio)
- 1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo
strumento essenziale per il processo di
programmazione, previsione, gestione e
rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di
fornire informazioni in merito ai programmi
futuri, a quelli in corso di realizzazione ed
all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti
interessati al processo di decisione politica,
sociale ed economico-finanziaria.
73Art. 10 D.lgs. 118/2011(Bilanci di previsione
finanziari)
- 1. Il bilancio di previsione finanziario annuale
ed il bilancio di previsione finanziario
pluriennale hanno carattere autorizzatorio. - 2. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno
triennale ed è aggiornato annualmente in sede di
approvazione del bilancio di previsione. - 3. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri
bilanci di previsione e di rendicontazione,
l'elenco dei propri enti ed organismi
strumentali, precisando che i relativi bilanci
sono consultabili nel proprio sito internet fermo
restando quanto previsto dall'articolo 172, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. - 4. Le predette amministrazioni comunicano
periodicamente, e comunque in sede di
rendicontazione, l'elenco delle partecipazioni
possedute e il tipo di contabilità adottato dalle
partecipate stesse.
74Art. 11 D.lgs. 118/2011 (Schemi di bilancio)
- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano comuni
schemi di bilancio finanziari, economici e
patrimoniali e comuni schemi di bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e
partecipate e altri organismi controllati. - 2. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, redigono un
rendiconto semplificato per il cittadino, da
divulgare sul proprio sito internet, recante una
esposizione sintetica dei dati di bilancio, con
evidenziazione delle risorse finanziarie umane e
strumentali utilizzate dall'ente nel
perseguimento delle diverse finalità
istituzionali, dei risultati conseguiti con
riferimento a livello di copertura ed alla
qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini
e dell'eventuale relativo scostamento tra costi
standard e costi effettivi, predisposto sulla
base di un apposito schema tipo definito con i
decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma
7, della legge 5 maggio 2009, n. 42. - 3. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1,
unitamente alle metodologie comuni ai diversi
enti per la costruzione di un sistema di
indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi del bilancio, sono definiti
con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.
75Art. 13 D.lgs. 118/2011(Definizione del
contenuto di missione e programma)
- 1. La rappresentazione della spesa per missioni e
programmi costituisce uno dei fondamentali
principi contabili di cui all'articolo 3. Le
missioni rappresentano le funzioni principali e
gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e
2, utilizzando risorse finanziarie, umane e
strumentali ad esse destinate. I programmi
rappresentano gli aggregati omogenei di attività
volte a perseguire gli obiettivi definiti
nell'ambito delle missioni. - 2. L'unità di voto per l'approvazione del
bilancio di previsione delle amministrazioni di
cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita dai
programmi.
76Art. 36 D.lgs. 118/2011(Sperimentazione)
- 5. In considerazione degli esiti della
sperimentazione, con i decreti legislativi di cui
all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio
2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici
del principio della competenza finanziaria di cui
al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere
ridefiniti i principi contabili generali inoltre
sono definiti i principi contabili applicati di
cui all'articolo 3, il livello minimo di
articolazione del piano dei conti integrato
comune e del piano dei conti integrato di ciascun
comparto di cui all'articolo 4, la codifica della
transazione elementare di cui all'articolo 6, gli
schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12,
i criteri di individuazione dei Programmi
sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai
diversi enti per la costruzione di un sistema di
indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi del bilancio, le modalità
di attuazione della classificazione per missioni
e programmi di cui all'articolo 17, nonché della
definizione di spese rimodulabili e non
rimodulabili di cui all'articolo 16.
77- Legge 7 dicembre 2012 n. 213 di conversione del
D. L. 174/2012 Disposizioni inmateria di
finanza e di funzionamento degli Enti
territoriali
78- Il principio della distinzione tra funzioni di
indirizzo e compiti di gestione - Il sistema di controllo deve
- a) verificare, attraverso il controllo di
gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa, al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni
realizzate nonché tra risorse impiegate e
risultati - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute
in sede di attuazione dei piani, programmi ed
altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti - c) garantire il costante controllo degli
equilibri finanziari della gestione di
competenza, della gestione dei residui e della
gestione di cassa, anche ai fini della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
determinati dal patto di stabilità interno,
mediante lattività di coordinamento e vigilanza
da parte del responsabile del servizio
finanziario nonché lattività di controllo da
parte dei responsabili dei servizi - d) verificare, attraverso la redazione del
bilancio consolidato, lefficienza e
leconomicità degli organismi gestionali esterni
dellEnte - e) garantire il controllo della qualità dei
servizi erogati con limpiego di metodologie
dirette a misurare la soddisfazione degli utenti
esterni e interni dellEnte
79- Il controllo strategico, posto sotto la direzione
del Direttore Generale, è finalizzato alla
rilevazione - a) dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi predefiniti - b) dei tempi di realizzazione rispetto alle
previsioni - c) delle procedure operative attuate confrontate
con i progetti elaborati - d) della qualità dei servizi erogati e del grado
di soddisfazione della domanda espressa - e) degli aspetti socio-economici.
- Vanno predisposti rapporti periodici da
sottoporre alla Giunta e al Consiglio Provinciale
secondo modalità da definire con il Regolamento
80- Il controllo sulle partecipate
- Va definito un sistema di controlli sulle società
partecipate, attraverso la preventiva definizione
degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la
società partecipata, secondo standard qualitativi
e quantitativi e lorganizzazione di un idoneo
sistema informativo finalizzato a rilevare i
rapporti finanziari con la società, la situazione
contabile, gestionale e organizzativa della
società, i contratti di servizio, la qualità dei
servizi, il rispetto delle norme di legge sui
vincoli di finanza pubblica. - In caso di scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati vanno individuate le opportune azioni
correttive, anche con riferimento a possibili
squilibri economico-finanziari rilevanti per il
bilancio dellente. - I risultati complessivi della gestione sono
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo
la competenza economica.
81- FINE
- grazie per la pazienza