Title: Disciplina delle controlled foreign companies (CFC)
1Disciplina delle controlled foreign companies
(CFC)
Prof. Marco Cerrato
2Normativa CFC
- Riferimenti normativi
- Art. 167, comma 1, TUIR imprese estere
controllate black-list - Art. 167, comma 8-bis TUIR imprese controllate
white-list - Art. 168 TUIR imprese estere collegate black-list
3CFC black list Art. 167, comma 1 TUIR
- Se un soggetto residente in Italia detiene,
direttamente o indirettamente, anche tramite
società fiduciarie o per interposta persona, il
controllo di una impresa, di una società o di
altro ente, residente o localizzato in Stati o
territori con regime fiscale privilegiato, i
redditi conseguiti dal soggetto estero
partecipato sono imputati, a decorrere dalla
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del
soggetto estero partecipato, ai soggetti
residenti in proporzione alle partecipazioni
da essi detenute - Norma tuttora vigente in attesa
dellapprovazione della cd. white list di cui
allart. 168-bis del TUIR
4CFC società estere collegate Art. 168 TUIR
- La normativa CFC black list si applica anche in
capo ai soggetti che detengono (direttamente o
indirettamente) - una partecipazione non inferiore al 20 per cento
(10 per cento se società quotata) agli utili di
un'impresa, di una società o di altro ente,
residente o localizzato in Stati o territori con
regime fiscale privilegiato - si tiene conto delleffetto demoltiplicativo
(cfr. art. 1 D.M. 7 agosto 2006, n. 268) - non rilevano le partecipazioni agli utili di
stabili organizzazioni black list di società
white list
5CFC white listArt. 167, comma 8-bis TUIR
- La disciplina di cui al comma 1 trova
applicazione anche dell'ipotesi in cui i soggetti
controllati ai sensi dello stesso comma sono
localizzati in Stati o territori diversi da
quelli ivi richiamati, qualora ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni - sono assoggettati a tassazione effettiva
inferiore a più della metà di quella a cui
sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia - più del 50 dei proventi è composto da passive
income o deriva dalla prestazione di servizi
infragruppo
6Scopo della normativa CFC black list
- Adeguarsi ai principi accolti in sede
internazionale - Evitare il differimento ottenuto mediante
laccumulo di utili in Stati o territori aventi
un regime fiscale privilegiato
7Scopo della normativa CFC white list
- Rafforzare il contrasto agli arbitraggi fiscali
internazionali - Evitare la distrazione di utile dallItalia verso
regimi fiscali più favorevoli
8Soggetto partecipante residente
- Soggetto residente in Italia
- Persone fisiche imprenditori e non
- Rilevano voti spettanti a familiari Art. 5(5)
TUIR - Società (di persone e di capitali) ed altri enti
(commerciali e non commerciali) - Escluse stabili organizzazioni di soggetti non
residenti
9Soggetto partecipato estero
- Impresa
- Società
- Altro ente
- Stabile organizzazione (eccetto art. 168 TUIR)
10Soggetto partecipato esterojurisdictional vs
transactional approach (cenni e rinvio)
- CFC black list (Art. 167(1) e 168 TUIR)
- Rilevante territorio di insediamento del soggetto
estero - CFC white list (art. 167(8-bis) TUIR)
- Rilevante lattività in concreto svolta dal
soggetto estero e livello di tassazione
effettivamente scontata
11Il controlloArt. 167 (1) - (8-bis)
- Nozione di controllo di cui all art. 2359 Cod.
Civ. - Maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria - Voti sufficienti per esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria - Particolari vincoli contrattuali
- Irrilevante se il controllo è diretto oppure
indiretto (i.e. tramite società fiduciaria o
interposta persona)
12Controllo indiretto
ITA
- In capo ad ITA trova applicazione la disciplina
- Ad ITA è (eventualmente) imputato il 30,6
(60x51) del reddito della CFC
60
Società non residente
51
CFC
13Catena partecipativa
ITA 1
- ITA 1 integra il presupposto e adempie agli
obblighi dichiarativi (compilazione quadro FC) - Ad ITA 2 e ITA 3 è imputato, rispettivamente, il
25 e il 26 del reddito della CFC (art. 3(1)
D.M. 429/2001) (compilazione quadro RM)
100
100
ITA 2
ITA 3
26
25
CFC
14Stabile organizzazione
ITA
100
Società non residente
CFC
15Vincolo contrattuale
16Controllo congiunto
50
- In caso di controllo congiunto non si applica la
normativa di cui allart. 167 TUIR bensì lart.
168 TUIR (partecipazione agli utili superiore al
20 cfr. Risoluzione 400/E del 2008)
17Società di persone italiana
- Requisito del controllo integrato in capo alla
società di persone - Imputazione del reddito in capo al socio italiano
(50 del reddito)
18Stabile organizzazione di soggetto non residente
controllato da soggetto residente
Stabile organizzazione Italiana
- Normativa applicabile in capo al soggetto
controllante residente a cui viene imputato il
reddito
19Art. 167 (1) e Art. 168 jurisdictional approach
- Soggetto controllato/collegato residente o
localizzato in Stato o territorio black list - Stati o territori con regime fiscale privilegiato
- Decreto del Ministro delle finanze
- Livello di tassazione sensibilmente inferiore
- Mancanza di uno scambio di informazioni
- Altri criteri equivalenti
- Lattuale black-list è divisa in tre sezioni
- Paesi a fiscalità privilegiata tout court
(Bahamas Gibilterra Isole Cayman ecc) - Paesi a fiscalità privilegiata salvo eccezioni
(Emirati Arabi con riferimento alle società
operanti nel settore pretrolifero e petrolchimico
assoggettate ad imposta) - Paesi a fiscalità privilegiata limitatamente a
- determinate fattispecie prestabilite (Lussemburgo
per le società holding del 1929 Svizzera per le
società non soggette alle imposte municipali e
cantonali) oppure - per regimi analoghi ottenuti in virtù di accordi
con la locale amministrazione finanziaria
20Circostanze esimentiArtt. 167 (1) Art. 168
- Art. 167, comma 5 lett. a) e b), normativa
disapplicata se alternativamente - la CFC svolge un attività commerciale/industriale
effettiva, nel mercato dello Stato o territorio
di insediamento se attività bancaria,
finanziaria o assicurative quest'ultima
condizione si ritiene soddisfatta quando la
maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei
ricavi originano nello Stato o territorio di
insediamento - dal possesso della CFC non consegue leffetto di
localizzare i redditi in uno Stato o un
territorio a fiscalità privilegiata
21Circostanze esimenti Artt. 167 (1) 168
svolgimento di una attività effettiva
- Necessario dimostrare (Circolare 51/E del 2010)
- disponibilità in loco di idonea struttura
organizzativa (condizione necessaria ma non più
sufficiente) - Lidoneità della struttura organizzativa va
verificato con riferimento allo Stato in cui ha
sede la società a nulla rilevando qualsiasi
struttura organizzativa tramite cui la società
opera in altri Stati (i.e. stabile
organizzazione) ? cfr. Risoluzione 187/E del 2008
e Risoluzione 63/E del 2007 - autonomia gestionale della struttura
organizzativa - radicamento della CFC nello Stato o territorio di
insediamento e cioè il collegamento con il
mercato dello stato o territorio di
insediamento
22Circostanze esimenti Artt. 167, comma 1 168
svolgimento di una attività effettiva
- Circolare 51/E 2010
- il riferimento al mercato è normalmente da
intendersi come collegamento al mercato di sbocco
o al mercato di approvvigionamento - Requisito integrato se il 50 di acquisti o
vendite è ivi effettuato - Attività bancarie la maggior parte delle fonti
(con i connessi costi) e degli impieghi (con i
connessi ricavi) originano nello Stato o
territorio di insediamento
23Circostanze esimenti Artt. 167, comma 1 168
svolgimento di una attività effettiva
- Mercato (sbocco/approvvigionamento) può essere
inteso come area di influenza della CFC
(Circolare 51/E 2010) - Gli hub regionali e le ragioni sottese alla loro
costituzione - Possibilità di valorizzare ulteriori ragioni
economico-imprenditoriali? - Aspetti amministrativi, regolamentari o societari
(es. imprese captive)? - Costo ridotto dei fattori produttivi (es.
manodopera)? - Mercato riconosciuto per la negoziazione di
materie prime o merci? (es. Singapore per i noli
marittimi)
24Art. 167, comma 5-bis del TUIR
- La previsione di cui alla lettera a) del comma 5
non si applica qualora i proventi della società o
altro ente non residente provengono per più del
50 dalla gestione, dalla detenzione o
dall'investimento in titoli, partecipazioni,
crediti o altre attività finanziarie, dalla
cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprietà industriale,
letteraria o artistica, nonché dalla prestazione
di servizi nei confronti di soggetti che
direttamente o indirettamente controllano la
società o l'ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa
società che controlla la società o l'ente non
residente, ivi compresi i servizi finanziari
25Art. 167, comma 5-bis del TUIR
- Passive income
- gestione, detenzione o investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attività
finanziarie - gestione solo di attivi del gruppo o anche di
terzi? - detenzione società fiduciarie/assenza di animus
possidendi? - investimento rileva investimento duraturo o
semplice possesso? - cessione o concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprietà industriale,
letteraria o artistica - anche se è la stessa società estera ad aver
creato il diritto immateriale?
26Art. 167, comma 5-bis del TUIR
- Prestazione di servizi anche finanziari
infragruppo (controllo ex art. 2359, commi 1 e 2) - Trading companies realizzano prestazioni di
servizi infragruppo o cessioni di beni? Dovrebbe
essere necessaria una analisi funzionale - se la società opera in base ad un rapporto di
mandato o di commissione (e cioè se effettua
attività di compravendita per conto di società
del gruppo) dovrebbe essere una prestazione di
servizi - se opera in nome e per conto proprio dovrebbe
essere una cessione di beni (tuttavia, necessità
di presentare istanza di interpello cfr.
Telefisco 2011)
27Art. 167, comma 5-bis del TUIR
- Test del 50
- solo a livello di proventi e non di attivo
patrimoniale - riferimento al solo bilancio
- proventi ordinari e straordinari
- verifica di anno in anno
28Art. 167, comma 5-bis del TUIR
- Circolare 51/E
- Opportunità di considerare la presunzione come
relativa (per esigenze di compatibilità con il
diritto comunitario) - Si ritiene che la norma in esame vada
interpretata coerentemente con i principi
comunitari in materia di antiabuso. Tali principi
riconoscono al contribuente, cui si applicano
particolari disposizioni nazionali che
individuano delle soglie al di là della quali il
rischio di abuso diventa più elevato, la
possibilità di dimostrare il contrario
29Seconda circostanza esimente CFC black list
localizzazione dei redditi
- Il soggetto controllante residente deve
dimostrare che dalle partecipazioni non consegue
leffetto di localizzare i redditi in Stati o
territori black list - Condizione rispettata se
- I redditi sono prodotti e assoggettati a
tassazione ordinaria in Stati non black list in
misura non inferiore al 75 (Art. 5 DM 429/2001) - stabili organizzazioni o immobili in Stati non
black-list (Circolare 51/E 2010) - tax rate effettivo complessivamente scontato
sui redditi prodotti dalla CFC risulti congruo
rispetto al livello di imposizione vigente in
Italia (Circolare 51/E 2010)
30CFC white listArt. 167 (8-bis)
- La disciplina di cui al comma 1 trova
applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti
controllati ai sensi dello stesso comma sono
localizzati in stati o territori diversi da
quelli ivi richiamati, qualora ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni - sono assoggettati a tassazione effettiva
inferiore a più della metà di quella a cui
sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia - hanno conseguito proventi derivanti per più del
50 dalla gestione, dalla detenzione o
dall'investimento in titoli, partecipazioni,
crediti o altre attività finanziarie, dalla
cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprietà industriale,
letteraria o artistica nonché dalla prestazione
di servizi nei confronti di soggetti che
direttamente o indirettamente controllano la
società o l'ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa
società che controlla la società o l'ente non
residente, ivi compresi i servizi finanziari
31Art. 167 (8-bis)transactional approach
- La norma prescinde del tutto dallo Stato o dal
territorio di insediamento e trova applicazione
se sono contemporaneamente integrati i due
requisiti - passive income e ricavi da prestazioni di servizi
infragruppo superiori al 50 del totale (lettera
della norma identica a quella dellart. 167,
comma 5-bis rinvio) - tassazione effettiva estera inferiore a più
della metà di quella virtuale italiana - Necessario far riferimento al carico effettivo
di imposizione (e non allaliquota nominale di
imposizione societaria) gravante sulla società
estera, a tal fine occorre considerare
leffective tax rate, ossia il rapporto tra
limposta corrispondente al reddito imponibile e
lutile ante imposte (Circolare 51/E 2010)
32Circostanza esimenteArt. 167, comma 8-bis
- Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano
se il soggetto residente dimostra che
l'insediamento all'estero non rappresenta una
costruzione artificiosa volta a conseguire un
indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente
comma il contribuente deve interpellare
l'amministrazione finanziaria secondo le modalità
indicate nel precedente comma 5 - Esimente derivante dalle sentenze della Corte di
Giustizia europea - Cadbury Schweppes
33Circostanza esimenteArt. 167, comma 8-bis
- Il parere dellAgenzia non viene reso sulla base
di elementi valutati in maniera discrezionale,
quanto, piuttosto, in aderenza ad indici
predefiniti, cui è normalmente attribuito
carattere di oggettività - Indici individuati dalla Risoluzione 8 giugno
2010 del Consiglio UE - insufficienza di motivi economici o commerciali
per lattribuzione degli utili alla società
estera - società estera non svolge attività economiche
effettive - non vi è proporzione tra le attività
apparentemente svolte dalla società estera e la
sua esistenza in termini di locali, personale e
attrezzature - società estera sovracapitalizzata
- transazioni prive di realtà economica, aventi
poca o nessuna finalità commerciale e/o
antieconomiche in assenza di vantaggi fiscali.
34Circostanza esimenteArt. 167, comma 8-bis
- Particolare attenzione alla presenza di locali,
personale, attrezzature (Circolare 51/E 2010
rinvia alla documentazione per esimente lett. a),
tuttavia - difficile applicare tali elementi oggettivi di
prova alle attività c.d. immateriali, quali ad
esempio, le attività bancarie, finanziarie e
assicurative lo svolgimento di tali attività,
infatti, non richiede necessariamente una
presenza fisica significativa COM(2007) 785 def
del 10 dicembre 2007 a tal fine necessario
illustrare - analisi funzionale società CFC (assets e rischi)
- mappatura rapporti economico finanziari con le
società del gruppo - confronto tra componenti di reddito tipiche
dellattività della società CFC e della
controllante residente - analisi indici di bilancio della società CFC e
della controllante residente.
35Applicazione art. 167 TUIR imputazione dei
redditi
- Art. 167 (1) e (8-bis)
- Imputazione per trasparenza in capo al soggetto
controllante residente del reddito della CFC
rideterminato secondo le regole domestiche - Assoggettamento a tassazione separata (per
soggetti IRES aliquota ordinaria, per soggetti
IRPEF aliquota minima 27) - Facoltà di scomputare imposte pagate nello Stato
estero
36Applicazione art. 168 TUIR determinazione e
imputazione dei redditi
- Art. 168 TUIR (estere collegate)
- imputazione in capo al soggetto residente (in
proporzione alla partecipazione) del maggiore tra
lutile di bilancio o un utile induttivamente
determinato in base a coefficienti (art. 168(2)
TUIR e art. 2 DM attuativo) - 1 azioni e quote strumenti finanziari
partecipativi obbligazioni crediti - 4 per immobili e navi
- 15 altre immobilizzazioni
- Sono considerate attività aziendali anche i
beni detenuti in locazione finanziaria
37Normativa CFC altri aspetti
- Convivenza con altre norme antielusione
- Per i comportamenti posti in essere allo scopo
del frazionamento del controllo o della perdita
temporanea dello stesso ovvero della riduzione
dei redditi imputabili, si applicano le
disposizioni degli articoli 37, terzo comma, e
37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Compatibilità con le convenzioni bilaterali
contro le doppie imposizioni (art. 7 Modello
OCSE) - Compatibilità con il diritto comunitario (caso
Cadbury Schweppes)
38Modalità di presentazione dellinterpello
- Istanza deve essere presentata
- Preventivamente
- 120 gg. prima del termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi - Alla Direzione Centrale Normativa per il tramite
della DRE competente - Nel caso di più persone fisiche congiuntamente
titolari del controllo residenti in regioni
diverse necessaria la proposizione di più istanze
39Art. 167 del TUIRobbligatorietà dellinterpello
- Obbligo di presentazione o il contribuente può
fornire la prova contraria in sede di
accertamento o contenziosa? - Obbligo di impugnare leventuale risposta
negativa o il contribuente è libero di
discostarsi? - Circolari 32/E del 2010 e 23/E del 2011 il
contribuente può fornire la prova contraria in
sede di accertamento o contenziosa - Nessuna pronuncia della Corte di Cassazione in
merito allo specifico interpello CFC disciplinato
dallart. 5 del D.M. 21 novembre 2001, n. 429 e,
per le modalità di presentazione dal D.M. 26
aprile 2001, n. 209 (attuativo dellinterpello ex
art. 11 dello Statuto del Contribuente) - Orientamenti contrastante della Corte di
Cassazione in merito allimpugnabilità della
risposta ad interpello disapplicativo (rinvio)
40Limpugnabilità della risposta negativa ad
istanza di interpello disapplicativo ex art.
37-bis (8) DPR 600/1973
- Cass. Civ. sez. trib. 15/4/2011, n. 8663
- risposta negativa immediatamente impugnabile in
quanto sostanzialmente equiparabile a un diniego
di agevolazione - il giudizio tributario instaurato a seguito
dellimpugnazione è a cognizione piena, ossia è
esteso al merito (i.e. fondatezza) del diniego - lomessa impugnazione nei termini della risposta
negativa fa venire meno in capo al contribuente
il diritto di sindacare, con il ricorso proposto
avverso il successivo avviso di accertamento, la
ricorrenza delle condizioni di applicabilità
della disciplina
41Limpugnabilità della risposta negativa ad
istanza di interpello disapplicativo ex art.
37-bis (8) DPR 600/1973
- Cass. Civ. sez. trib. 5/10/2012, n. 17010
- la risposta, positiva o negativa, costituisce il
primo atto con il quale l'amministrazione, a
seguito di una fase istruttoria e di una
valutazione tecnica porta a conoscenza del
contribuente, in via preventiva, il proprio
convincimento in ordine ad una specifica
richiesta - La risposta ha leffetto di incidere
immediatamente sulla condotta del soggetto
istante in ordine alla dichiarazione dei redditi
in relazione alla quale l'istanza è stata
inoltrata. - Il contribuente ha interesse, ex art. 100 c.p.c.,
ad invocare il controllo giurisdizionale sulla
legittimità dell'atto in esame - Tuttavia, il contribuente ha la mera facoltà
d'impugnazione e l'omessa impugnazione non ne
pregiudica la posizione in quanto la risposta, in
assenza di espresse previsioni contrarie, è priva
di efficacia vincolante nei confronti del
contribuente
42Normativa anti-paradisi fiscali (art. 110, c.
10-12, TUIR)
43Il regime di indeducibilità dei costi black list
- Art. 110, comma 10, TUIR (attualmente in vigore)
- non sono ammessi in deduzione le spese e gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse tra imprese residenti ed imprese
domiciliate fiscalmente in Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi
fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati
i regimi fiscali di Stati o territori
individuati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di
tassazione sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, ovvero della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri
criteri equivalenti
44Il regime di indeducibilità dei costi black list
- Art. 110(10) come modificato dalla Finanziaria
2008 (non ancora vigente) -
- non sono ammessi in deduzione le spese e gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse con imprese residenti ovvero
localizzate in Stati o territori diversi da
quelli individuati nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dellarticolo
168-bis. Tale deduzione è ammessa per le
operazioni intercorse con imprese residenti o
localizzate in Stati dellUnione europea o dello
Spazio economico europeo inclusi nella lista di
cui al citato decreto - Decorrenza periodo dimposta successivo a quello
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
white list
45Il regime di indeducibilità dei costi black list
- Spese e componenti negative (Diretta MAP maggio
2012) - elementi reddituali derivanti direttamente dalle
transazioni (quale il costo di acquisto di beni e
servizi) - componenti negativi derivanti in modo indiretto
da tali operazioni quali, ad esempio, gli
ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, le
minusvalenze e ogni altro componente negativo
derivante da operazioni intercorse con soggetti
black list - Operazioni intercorse
- Operazioni commerciali
- Operazioni finanziarie
46Presupposti territoriali
- Regime ante-Finanziaria 2008 Black List
- Decreto del Ministro delle Finanze
- Livello di tassazione sensibilmente inferiore
- Mancanza di un adeguato scambio di informazioni
- Altri criteri equivalenti
- Esclusione per società domiciliate in Stati
dellUnione Europea - Regime post-Finanziaria 2008 White List
- Stati o territori diversi da quelli che
consentono un adeguato scambio di informazioni - Esclusione per società residenti o localizzate in
Stati dellUnione Europea o dello Spazio
Economico Europeo - Nuovo regime applicabile dal periodo successivo a
quello di approvazione della White List
47Ipotesi di esenzione
- Art. 110, comma 11, TUIR (attualmente in vigore)
- Le disposizioni di cui al comma 10 non si
applicano quando le imprese residenti in Italia
forniscono la prova che le imprese estere
svolgono principalmente unattività industriale o
commerciale effettiva, ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto
concreta esecuzione (...)
48Rapporti con lart. 167 TUIR
- Lapplicazione delle norme CFC prevale su quella
delle norme sullindeducibilità dei costi
49Utili provenienti da paradisi fiscali
50Utili di fonte estera
- Utili di fonte estera generalmente inclusi nel
reddito imponibile delle società residenti per il
5 del loro ammontare - Eccezione
lesclusione si applica agli utili provenienti
dai soggetti di cui allarticolo 73(1)(d) ...
residenti negli Stati o territori di cui al
decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze emanato ai sensi dellart. 168 bis, o, se
ivi residenti, relativamente ai quali, a seguito
dellesercizio dellinterpello secondo le
modalità dellart. 167(5)(b), siano rispettate le
condizioni di cui allart. 87(1)(c)
50
51Scopo della normativa
- Esclusione da imposizione volta ad evitare doppia
imposizione su utili societari - esclusione non giustificata per utili non
assoggettati ad imposizione in misura fisiologica
allestero - Penalizzazione per utili provenienti
- evitare interposizione di società residenti in
Stati white list per consentire lesclusione
parziale da imposizione dei dividendi
52Presupposti territoriali
- Regime ante-Finanziaria 2008 Black List
- Stati o territori con regime fiscale privilegiato
- Regime post-Finanziaria 2008 White List
- Stati o territori diversi da quelli che
consentono un adeguato scambio di informazioni e
nei quali il livello di tassazione non è
sensibilmente inferiore a quello applicato in
Italia - Riferimento ai soli soggetti residenti negli
Stati inclusi nella White List - Nuovo regime applicabile dal periodo dimposta
successivo a quello di approvazione della White
List
53Ipotesi di esenzione
- Dimostrazione che la partecipazione nella società
estera non ha leffetto di localizzare i redditi
in territori a regime fiscale privilegiato - Difficoltà nel reperimento di informazioni per
partecipazioni minoritarie
54Rapporti con lart. 167 TUIR
- Esclusione integrale da imposizione degli utili
successivamente distribuiti fino a concorrenza di
quelli imputati per trasparenza ai sensi della
normativa CFC