Condizione giuridica e statuto generale delle Confraternite della Diocesi - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Condizione giuridica e statuto generale delle Confraternite della Diocesi

Description:

Condizione giuridica e statuto generale delle Confraternite della Diocesi Enrico Ivaldi Priore Generale del Priorato delle Confraternite per la Diocesi di Acqui – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:64
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 47
Provided by: Enrico73
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Condizione giuridica e statuto generale delle Confraternite della Diocesi


1
Condizione giuridica e statuto generale delle
Confraternite della Diocesi
  • Enrico Ivaldi
  • Priore Generale del Priorato delle Confraternite
    per la Diocesi di Acqui
  • 17 luglio 2008

2
La normativa
  • Circolare ministeriale 20 aprile 1998
  • Circolare CEI 28 1 marzo 1999  
  • Indirizzi per la definizione della condizione
    giuridica delle confraternite 

3
Vantaggi del riconoscimento dello scopo esclusivo
di culto civilmente riconosciuto
  • Lo scopo esclusivo di culto permette alla
    Confraternita di essere equiparata ad una
    parrocchia e di essere quindi soggetta
    allesclusiva ingerenza dellautorità religiosa e
    non dello stato
  • In questo modo non si è obbligati a presentare
    nessuna dichiarazione dei redditi sulle attività
    svolte ma soltanto un bilancio in curia
  • restano da pagare le tasse sui beni immobili che
    non siano luoghi di culto come gli oratori.

4
È possibile distinguere 5 tipologie di
confraternite
  1. confraternite aventi scopo esclusivo di culto
    civilmente riconosciuto (pubblicate sulle
    Gazzette Ufficiali del 1933/34/37)
  2. confraternite aventi scopo esclusivo di culto non
    ancora riconosciuto formalmente esistenti al 7
    giugno 1929
  3. confraternite aventi scopo esclusivo di culto non
    riconosciuto formalmente non ancora esistenti al
    7 giugno 1929
  4. confraternite aventi scopo esclusivo di culto non
    riconosciuto formalmente non più esistenti al 7
    giugno 1929
  5. confraternite aventi fine di assistenza e
    beneficenza

5
Confraternite aventi scopo esclusivo di culto
civilmente riconosciuto (pubblicate sulle
Gazzette Ufficiali del 1933/34/37)
  • Se la confraternita è operativa
  • Sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e
    devono necessariamente essere iscritte nel
    registro delle persone giuridiche (Legge 20
    maggio 1985 n. 222) tenuto dalla cancelleria del
    Tribunale civile del capoluogo della provincia in
    cui hanno sede.

6
  • Confraternita ______________________
  • Via____________ n ___ cap.______Città
  • Al Sig. Prefetto di
  • Ufficio Territoriale del Governo
  • Il sottoscritto____________, nato a __________ il
    ____________, cittadino italiano, residente a
    _________________, Via ___________________,
    n____, cap. ______, nella qualità di legale
    rappresentante della Confraternita
    di___________________ sita in _________
    Via__________, n __ cap._______, Ente
    Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto
    n __________, pubblicato sulla Gazzetta
    Ufficiale n _____ del ____________,
  • CHIEDE
  • Liscrizione della predetta Confraternita nel
    registro delle persone giuridiche istituito
    presso codesta Prefettura, in conformità con
    quanto previsto dal DPR. 10 / 02 / 2000 n 361.
  • Si allegano i seguenti documenti
  • Copia della Gazzetta Ufficiale n _________ del
    _______________,
  • Attestato Vescovile,
  • Estratto del verbale dellAssemblea attestante
    lelezione del Priore e la composizione del
    consiglio.
  • Con osservanza
  • Il Priore
  • Luogo e data

7
1) Confraternite aventi scopo esclusivo di culto
civilmente riconosciuto (pubblicate sulle
Gazzette Ufficiali del 1933/34/37)
  • Se la confraternita non è operativa (quiescente)
  • Nel caso che una confraternita abbia cessato di
    fatto l'attività, non abbia più neppure un
    confratello o comunque non sia in grado di
    eleggere gli organi statutari
  • il Vescovo diocesano ha facoltà di nominare un
    commissario a norma del 318, 1 del codice di
    diritto canonico, perché provveda all'iscrizione
    nel registro e agli altri atti amministrativi,
    governando la confraternita per un tempo
    determinato oppure si trovano nuovi confratelli
    che provvedono alla nomina degli organi direttivi
    e alliscrizione nel registro e agli altri atti
    amministrativi.
  • A questo punto sono possibile tre diversi
    sviluppi

8
1) la confraternita viene ricostituita
  • Il commissario dopo aver identificato i nuovi
    confratelli, lascia la carica e si elegge un
    nuovo consiglio che provvede alla nomina degli
    organi direttivi e alliscrizione nel registro e
    agli altri atti amministrativi.

9
2) la confraternita viene ricostituita e
trasferisce la sede della stessa unaltra di
recente costituzione allinterno dello stesso
comune che ne è priva
  • Il commissario o il nuovo consiglio richiedono
    alla prefettura il trasferimento della sede della
    confraternita quiescente presso la confraternita
    attiva
  • Si fa richiesta al ministero dellinterno di
    aggiungere al nome della confraternita
    quiescente quello della confraternita attiva

10
3) la confraternita viene soppressa
  • Qualora il Vescovo non ravvisi la possibilità di
    adesione di nuovi soci in un ragionevole spazio
    di tempo, ha facoltà di estinguere la stessa
    senza attendere la scadenza del termine dei
    "centum annorum" previsto dalla medesima
    disposizione canonica come causa estintiva.
  • La devoluzione dei patrimonio deve essere
    disposta secondo le indicazioni (e con la
    procedura) stabilite dall'art. 20 delle Norme
    approvate con il Protocollo stipulato tra la
    Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15
    novembre 1984 vale a dire, in favore dei
    destinatari previsti dalla volontà dei disponenti
    o dallo statuto della confraternita stessa, o, in
    mancanza di specifiche previsioni, in favore
    dell'ente immediatamente superiore ai sensi dei
    can. 123 (cioè della Diocesi), fatti sempre salvi
    gli eventuali diritti acquisiti.

11
2) Confraternite esistenti al 7 giugno 1929
aventi scopo esclusivo di culto non ancora
riconosciuto formalmente
  • Le Confraternite del tipo in esame, pur essendo
    rimaste di fatto per oltre cento anni alle
    dipendenze dell'autorità ecclesiastica, sono
    tuttora equiparate alle IPAB e soggette di
    conseguenza alla relativa normativa fino a che il
    fine di culto non sia civilmente riconosciuto con
    decreto ministeriale. Esse pertanto non possono
    essere iscritte nel registro delle persone
    giuridiche private.
  • Le confraternita con fine di culto non ancora
    riconosciuto formalmente possono trovarsi in
    situazioni di fatto assai differenti
  • alcune svolgono attività in modo continuativo e
    provvedono regolarmente all'elezione degli organi
    statutari
  • altre svolgono attività soltanto in occasione
    delle feste patronali e non provvedono a regolari
    elezioni
  • altre infine non svolgono più attività da diversi
    anni, e tuttavia seguitano ad esistere
    formalmente.

12
  • Le confraternita aventi scopo esclusivo o
    prevalente di culto non riconosciuto formalmente
    con regio decreto o con decreto ministeriale si
    trovano attualmente in una situazione di
    difficile qualificazione, che potremmo dire di
    "limbo", a causa della loro inadempienza nel
    chiedere l'accertamento dei fine secondo quanto
    previsto dalla normativa pattizia dei 1929.
  • Poiché queste confraternite non hanno ancora
    avuto il riconoscimento civile dei fine di culto,
    e quindi secondo le norme di derivazione
    concordataria sono regolate dalla legge dello
    Stato e non possono essere soppresse con effetti
    nell'ordinamento civile attraverso un decreto del
    Vescovo diocesano perché l'ente è sotto la
    vigilanza dell'autorità civile. Non è possibile
    neppure l'accertamento del fine di culto se prima
    non viene ricostituita l'assemblea dei sodali e
    ripresa l'attività. Non resta perciò che fare
    ogni sforzo per ricostituire la confraternita e
    chiedere l'accertamento dei fine di culto nel
    rispetto di tutti i requisiti indicati nella
    Circolare Ministeriale n. 111/1998 e soltanto
    successivamente procedere alla soppressione
  • Per le confraternite che si trovano in tale
    condizione il Ministero dell'Interno ha indicato
    nella circolare ministeriale n. 111 del 20 aprile
    1998 la

13
documentazione necessaria per ottenere il
riconoscimento civile dei fine di culto
  1. Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal
    rappresentante legale
  2. Assenso dell'Ordinario diocesano
  3. Decreto di erezione o, in mancanza, attestato
    sostitutivo dell'Ordinario diocesano
  4. Verbale dell'organo deliberante, da cui risulti
    la volontà di chiedere il riconoscimento del fine
    prevalente o esclusivo di culto
  5. Copia di documenti comprovanti l'esistenza della
    confraternita al 7 giugno 1929
  6. Statuto autenticati dal cancelliere della curia
    diocesana.
  7. Prospetti economici analitici relativi all'ultimo
    quinquennio di attività dell'ente, sottoscritti
    dal legale rappresentante
  8. Relazione storico-illustrativa dettagliata
    relativa alle vicende dell'ente e all'attività
    svolta dall'origine fino alla data attuale,
    indicante anche il numero dei confratelli.
  9. Parere del Comitato per gli enti e i beni
    ecclesiastici e per la promozione del sostegno
    economico alla chiesa cattolica della CEI

14
3) Confraternite aventi scopo esclusivo di culto
non ancora riconosciuto formalmente non ancora
esistenti al 7 giugno 1929
  • Per questo tipo di confraternite non è possibile
    acquisire lo scopo esclusivo di culto civilmente
    riconosciuto. È tuttavia praticabile la strada
    dellaggregazione con una confraternita dotata di
    personalità giuridica e non più attiva ma
    esistente al 1929 esistente allinterno dello
    stesso comune.
  • I passi da seguire in questo caso sono
  • Nomina di un commissario della confraternita
    quiescente da parte del Vescovo a norma del
    318, 1 del codice di diritto canonico, perché
    provveda all'iscrizione nel registro e agli altri
    atti amministrativi, governando la confraternita
    per un tempo determinato, oppure i confratelli
    della confraternita attiva assumono i ruoli
    direttivi della confraternita quiescente
    provvedendo alla nomina degli organi direttivi e
    provvedono alliscrizione nel registro e agli
    altri atti amministrativi.
  • Si richiede alla prefettura il trasferimento
    della sede presso la confraternita attiva
  • Si fa richiesta al ministero dellinterno di
    aggiungere al nome della confraternita
    quiescente quello della confraternita attiva

15
4) Confraternite aventi scopo esclusivo di culto
non ancora riconosciuto formalmente non più
esistenti al 7 giugno 1929
  • Queste confraternite sono da considerarsi
    storiche non essendo più possibile riattivarle
    a causa della scadenza del termine dei "centum
    annorum" previsto dalla disposizione canonica
    come causa estintiva.

16
5) Confraternite aventi fine di assistenza e
beneficenza
  • Le confraternite non aventi, scopo esclusivo o
    prevalente di culto continuano ad essere
    disciplinate dalla legge dello Stato, salva la
    competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto
    riguarda le attività dirette a scopi di culto"
    cf art. 17 legge 27 maggio 1929, n. 848).
  • Sono quindi equiparate alle istituzioni pubbliche
    di assistenza e beneficenza (IPAB), regolate
    dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (la c.d.
    legge Crispi) e successive modificazioni.

17
Materiale necessario per il riconoscimento dello
scopo esclusivo di culto
  • È disponibile sul sito internet del priorato
  • www.confraternitediocesiacqui.org
  • alla voce MODULISTICA

18
Chi lo deve fare Quando si deve fare Confraternite aventi fine di culto civilmente riconosciuto (pubblicato sulle Gazzette Ufficiali del 1933/34/37) confraternite aventi fine di culto non ancora riconosciuto formalmente esistenti al 7 giugno 1929 confraternite aventi fine di culto non riconosciuto formalmente non ancora esistenti al 7 giugno 1929 Documenti necessari
Una tantum Iscrizione della Confraternita nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura, in conformità con quanto previsto dal DPR. 10 / 02 / 2000 n 361. Richiesta di iscrizione con allegato Copia della Gazzetta Ufficiale in cui si attesta lo scopo esclusivo di culto della confraternita, Attestato Vescovile, Estratto del verbale dellAssemblea attestante lelezione del Priore e la composizione del consiglio.
Quando cambia il priore Richiesta di conferma del Priore al Vescovo Richiesta di conferma del Priore al Vescovo Richiesta di conferma del Priore al Vescovo Lettera allOrdinario Diocesano
Domanda per il cambio del Rappresentante legale alla prefettura Domanda per il cambio del Rappresentante legale alla prefettura
Quando cambia lo statuto Richiesta di approvazione al Vescovo Richiesta di approvazione al Vescovo Richiesta di approvazione al Vescovo Lettera allOrdinario Diocesano
19
Chi lo deve fare Quando si deve fare Confraternite aventi fine di culto civilmente riconosciuto (pubblicato sulle Gazzette Ufficiali del 1933/34/37) confraternite aventi fine di culto non ancora riconosciuto formalmente esistenti al 7 giugno 1929 confraternite aventi fine di culto non riconosciuto formalmente non ancora esistenti al 7 giugno 1929 Documenti necessari
Quando si decide di richiedere il riconoscimento dello scopo esclusivo di culto Domanda al Ministero dellInterno (tramite la prefettura) istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale Assenso dell'Ordinario diocesano Decreto di erezione o, in mancanza, attestato sostitutivo dell'Ordinario diocesano Verbale dell'organo deliberante, da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto Documenti comprovanti l'esistenza della confraternita al 7 giugno 1929 Statuto Prospetti economici analitici relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente, sottoscritti dal legale rappresentante Relazione storico-illustrativa dettagliata relativa alle vicende dell'ente e all'attività svolta dall'origine fino alla data attuale, indicante anche il numero dei confratelli. Parere del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla chiesa cattolica della CEI.
20
Lo statuto
  • Capitolo I Sede e natura  della Confraternita
  •   Art. 1 - La confraternita di
    __________________, avente sede in
    ___________________________________________,
    redige il presente statuto.
  • Art. 2 - 1- Le Confraternite sono Associazioni
    pubbliche di fedeli, fra le più antiche della
    Chiesa. 2- Per lo stesso decreto di erezione la
    Confraternita è costituita in persona giuridica
    ecclesiastica, a tenore del can. 313 del C.J.C..
    Quanto alla personalità giuridica civile ci si
    attiene alle norme concordatarie.
  •  Capitolo II Priorato  
  • Art. 3 - 1-La confraternita fa riferimento al
    Priorato, che ha il compito di vigilanza e di
    coordinamento delle attività delle Confraternite.

Inserire nome e sede della Confraternita
21
  • Capitolo III Fine delle Confraternite  
  • Art. 4 Gli scopi della Confraternita sono
  • 1 Lincremento del culto pubblico negli ambiti
    e nei modi che sono loro propri, promuovendo la
    preparazione e la partecipazione attiva dei
    confratelli alla Sacra Liturgia e agli altri atti
    di culto e devozione. Tale preparazione e
    partecipazione va intesa non solo per le
    celebrazioni proprie previste dallo Statuto, ma
    soprattutto per quelle della comunità diocesana e
    parrocchiale a cui le Confraternite appartengono.
  • 2 La formazione religiosa e morale degli
    iscritti, promuovendone la vita di fede e la
    partecipazione ai Sacramenti della
    Riconciliazione e della Comunione Eucaristica.
  • 3 Il suffragio dei confratelli e delle
    consorelle defunti.

22
  • Art. 5 La Confraternita è sorta con finalità
    religiosa e insieme caritativa, nellesercizio
    delle opere di misericordia spirituale e
    corporale. In questo ha assolto anche a compiti
    che il progresso sociale attualmente attribuisce
    ad enti pubblici. Rimane tuttavia ampio spazio
    per lesercizio di tutte le opere di
    misericordia, tra le quali sono da segnalarsi  
    a)     il volontariato in Ospedali e case di
    cura, con linserimento, se necessario, nelle
    strutture approvate dalla legge sanitaria b)   
    lassistenza e la cura dei malati, lungodegenti,
    ed anziani impediti, a domicilio, specie quando i
    familiari non fossero in grado di provvedere  
    c)     la visita periodica a malati,
    lungodegenti, ed anziani ospiti in casa di
    riposo, specialmente se appartenenti alla
    parrocchia nel cui territorio esiste la
    Confraternita   d)    il contributo alle
    iniziative della Caritas Diocesana, in
    particolare per lAvvento e la Quaresima di
    Carità   e)     la partecipazione ad altre
    iniziative culturali e ricreative   f)      il
    servizio di ministri straordinari della
    Comunione, linsegnamento del catechismo,
    lorganizzazione di cantorie parrocchiali.
  • Art. 6 Le opere di misericordia devono essere
    esercitate innanzitutto nei confronti dei
    confratelli e consorelle ammalati e in situazioni
    di necessità economiche. Esse si concretizzano
    nella visita e nellassistenza spirituale e
    materiale.

Queste sono a titolo esemplificativo, se ne
possono naturalmente aggiungerne altre
23
  • Capitolo IV - Membri  
  • Art. 7 Possono far parte di una Confraternita i
    fedeli (uomini e donne) che, possedendo i
    requisiti di cui al can. 316 1 del C.J.C. ne
    accettano le finalità. In particolare essi
    devono possedere i seguenti requisiti   a)    
    professare la fede cattolica b)    manifestare
    una esemplare testimonianza di vita cristiana,
    sostenuta dalla partecipazione alla Messa
    domenicale e dalla frequenza ai sacramenti della
    Riconciliazione e dellEucaristia c)     essere
    a conoscenza degli impegni specifici della
    Confraternita.   Gli uomini sono denominati
    Confratelli e le donne Consorelle. Per far
    parte della Confraternita bisogna aver compiuto
    letà di 18 anni.
  • I minorenni, con il consenso dei propri genitori,
    possono partecipare a qualche attività
    associative della Confraternita. Essi sono
    denominati aggregati e di loro si prende
    particolare cura il Priore.

24
  • Capitolo V - Preparazione e ammissione  
  • Art. 8 1-Chi desidera essere ammesso a far
    parte della Confraternita indirizza la domanda
    scritta al Priore. Allega alla domanda i seguenti
    documenti        certificati di battesimo e
    cresima        eventuale certificato di
    matrimonio.
  • 2- Il Priore, dopo aver accertato che la
    persona richiedente abbia i requisiti necessari
    in rapporto alla particolare fisionomia
    dellAssociazione, la ammette al periodo di
    formazione sotto la guida di un confratello o di
    una consorella. Nel periodo di formazione il
    candidato è avviato        ad approfondire la
    conoscenza del fine della Confraternita       
    a viverne gli impegni che lappartenenza ad essa
    comporta.   3 La decisione di ammettere o
    meno il candidato a far parte della Confraternita
    spetta al Priore, dopo aver sentito il parere di
    chi ne ha curato la formazione, con il voto
    deliberativo del suo Consiglio.   Art. 9
    Leventuale vestizione e il rinnovo
    delliscrizione avverranno secondo luso della
    Confraternita.
  •  
  • Art. 10 Labito della Confraternita è
    costituito da ____________________________________
    ___________________________________
  • __________________________________________________
    ____________________
  •   Art. 11 È opportuno che ogni Confraternita
    costituisca il proprio Gruppo giovanile che
    dovrà godere di particolare attenzione da parte
    del Consiglio.

Eventuale autocertificazione
Definire la durata del periodo
Inserire descrizione dellabito
25
  • Capitolo VI I doveri  
  • Art. 12 Quanti sono ammessi alla Confraternita
    hanno il dovere di osservare le leggi generali e
    particolari della Chiesa, nonché gli Statuti
    della Confraternita, di perseguirne i fini, di
    partecipare alle sue attività È dovere di ogni
    iscritto versare la quota annuale stabilita.  
    Art. 13 I confratelli e le consorelle
    intervengono al funerale degli iscritti, secondo
    le consuetudini. Prima del funerale si faccia la
    tradizionale visita al defunto, pregando secondo
    la tradizione tipica della Confraternita. Si
    faccia celebrare almeno una S. Messa di
    suffragio.
  •   Capitolo VII I diritti  
  • Art. 14 Liscritto, dal giorno della sua
    ammissione, partecipa a tutti i beneficio
    spirituale e temporali e a tutti i diritti dei
    confratelli e delle consorelle (cfr. can. 306).
      Art. 15 I confratelli e le consorelle hanno
    diritto alla parola nelle Assemblee plenarie
    possono votare ed essere eletti se sono in regola
    con lannuale rinnovo delladesione.

26
  • Capitolo VIII Confratelli emeriti ed
    onorari  
  • Art. 16 Qualora un membro della Confraternita,
    dopo lunga e lodevole appartenenza, non fosse più
    in grado per età od altra ragionevole causa di
    partecipare attivamente alla vita
    dellAssociazione e di adempierne abitualmente i
    doveri, potrà essere dichiarato dal Consiglio
    Confratello emerito o Consorella emerita e
    continuerà a godere di voce attiva.
  • Spetta anche al Consiglio di decidere se sia
    conveniente attribuire il titolo di Confratello
    onorario o Consorella onoraria a persone che
    abitualmente non possono adempiere ai doveri
    della Confraternita (per es. perché non
    partecipanti alla vita attiva della parrocchia),
    ma che hanno con essa particolare legame o
    benemerenze. Essi non avranno voce né attiva né
    passiva.

Si preferisca questa dicitura a quella di non
residenti in parrocchia
27
  • Capitolo IX Rinuncia e dimissioni  
  • Art. 17 Il membro della Confraternita che, per
    seri motivi, intende lasciare lAssociazione,
    deve comunicare la sua decisione al Priore.  
    Art. 18 1 - Liscritto che, pubblicamente,
    vive in maniera incompatibile con la dottrina e
    la disciplina cristiana, sia ripetutamente e da
    parte di tutti i confratelli e consorelle aiutato
    a rivedere la sua posizione. In caso contrario,
    dopo la prevista ammonizione  (cfr. cann. 308 e
    316 2) sia dichiarato decaduto con deliberazione
    del Consiglio.
  • 2 Quando il Consiglio ometta di procedere
    disciplinarmente il Priorato Diocesano può
    richiedere lesame del caso.
  • 3- Contro la decisione del Consiglio liscritto
    può ricorrere presso il Priorato Diocesano, che
    potrà confermare o mutare la decisione del
    Consiglio.
  • 4 Quando colui che, per qualche motivo, ha
    perso la condizione di iscritto della
    Confraternita chieda di essere riammesso, spetta
    al Consiglio a)     esaminare se sono cessate
    le cause che hanno provocato la dismissione
    b)    decidere in merito allaccoglimento della
    richiesta.
  • 5 Si considera ipso facto dimesso dalla
    Confraternita colui che per due anni rifiuta
    qualsiasi collaborazione con essa.

28
  • Capitolo X La formazione permanente  
  • Art. 19 Per la crescita nella vita cristiana
    ogni confratello e consorella si impegna a
    partecipare agli incontri di catechesi e di
    preghiera organizzati dalla parrocchia. Per
    favorire detta formazione cristiana il Consiglio
    della Confraternita, daccordo con il parroco
     organizza annualmente un ritiro spirituale per
    i propri aggregati  predispone incontri di
    catechesi e di preghiera in preparazione a
    ricorrenze religiose particolarmente
    significative per la Confraternita.   Art. 20
    È dovere della Confraternita partecipare
    allincontro che il Vescovo indice annualmente
    nessun altro impegno potrà sostituire questo
    incontro.   Art. 21 La Confraternita si deve
    impegnare a partecipare ad eventuali incontri di
    formazione organizzati dal Priorato Diocesano.

29
  • Capitolo XI Gli oratori  
  • Art. 22 Nel decidere gli atti di culto da
    compiere nellOratorio si deve tener conto delle
    direttive pastorali della diocesi (cfr. Sinodo
    diocesano, nn 65-76) e della parrocchia.   Art.
    23  1 Gli atti di culto compiuti
    nellOratorio non siano in concomitanza con
    funzioni parrocchiali, né con iniziative
    parrocchiali di predicazione, in modo che non
    solo non si creino condizioni di alternativa tra
    i due atti, ma anzi si favorisca la
    partecipazione dei confratelli e delle consorelle
    alla vita parrocchiale. Per questo si concoordino
    gli orari e le iniziative con il parroco   2
    Sono proibite negli Oratori le funzioni del
    Triduo Sacro, e, di norma, la S. Messa
    domenicale.

A meno di consuetudini stabilizzate
30
  • Capitolo XII I pellegrinaggi e le processioni
  •   Art. 24  Tutti i confratelli e le consorelle
    siano consapevoli che i pellegrinaggi e le
    processioni sono atti di culto e pertanto vi
    partecipino con spirito ed atteggiamento
    adeguati, dando pubblica testimonianza di fede.
      Art. 25  Per i pellegrinaggi e le
    processione ci si attenga alle norme date dal
    Vescovo come richiesto dal can. 944 2 del C.J.C.
    e alle disposizioni degli articoli che seguono.
      Art. 26  Ogni Confraternita dovrà
    intervenire a tutte le processioni della propria
    parrocchia.   Art. 27  Qualora una o più
    Confraternite intendano organizzare incontri
    ufficiali con Confraternite o con autorità
    ecclesiastiche extradiocesane, dovranno essere
    autorizzate dal Direttore del competente Ufficio.
      Art. 28   1 La Confraternita ha la
    facoltà di invitarne altre alla processione che
    si tiene in occasione della sua festa titolare.
    2 Perché altre Confraternite possano
    partecipare alla processione si richiede che
    a)     la Confraternita organizzatrice rivolga
    gli inviti, previo accordo con il parroco b)   
    la Confraternita che accoglie linvito dia
    conferma, dopo aver informato il proprio parroco
    c)     la Confraternita invitata partecipi alla
    processione non solo con i cristanti, ma anche
    con i confratelli e le consorelle.

Elencare
31
  • Art. 29 Tutti i confratelli, compresi i
    portatori del Cristo, si faranno dovere di
    prendere parte agli atti liturgici che precedono
    o seguono la processione ciò è essenziale
    affinché il trasporto processionale dei
    Crocifissi sia ed appaia come vero atto
    religioso.
  •   Art. 30   1 I Crocifissi non possono
    essere portati, neppure in parrocchia, durante le
    processioni eucaristiche e penitenziali. 2
    Non si concede la partecipazione della
    Confraternita, con o senza Crocifissi, a
    processioni fuori parrocchia nei giorni di
    Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, nelle
    feste del santo patrono della propria parrocchia
    e del santo titolare della propria chiesa
    parrocchiale e in occasione dellannuale incontro
    diocesano con il Vescovo.   Art. 31 Il
    trasporto del Crocifisso deve chiaramente
    apparire come atto religioso, che muove a
    sentimenti di devozione e adorazione. Si avrà
    pertanto la massima cura e vigilanza affinché
    esso non sia in alcuna circostanza compiuto o
    considerato come atto di esibizionismo, o prova
    di bravura o di forza.   Art. 32 Gli incontri
    dei portatori di Cristo, detti prove, che si
    tengono nelle varie Zone, siano incontri
    improntati soprattutto a spirito di fraterna
    solidarietà cristiana. Pertanto si inviti il
    parroco per introdurre lincontro con una breve
    meditazione. Tutti i confratelli, anche
    appartenenti ad altre Confraternite, che si
    presenteranno, siano accolti con tale spirito.
    Prima di chiudere lincontro si faccia atto di
    adorazione al divin Crocifisso.

Salvo consuetudini ormai consolidate
32
  • Capitolo XIII Il governo       A
    LAssemblea  
  • Art. 33 Il supremo organismo di governo della
    Confraternita è lAssemblea plenaria, alla quale
    partecipano tutti gli iscritti.   Art. 34   
    AllAssemblea plenaria spetta a)     eleggere i
    membri del Consiglio secondo le singole cariche
    b)    deliberare le linee programmatiche di
    indole generale circa la vita della
    Confraternita c)     approvare il bilancio
    preventivo e consuntivo a)     dare il proprio
    consenso agli atti di straordinaria
    amministrazione circa i beni.  
  • Art. 35 1 LAssemblea plenaria si terrà
    almeno due volte allanno entro il mese di
    dicembre ed entro quello di gennaio. 2
    LAssemblea plenaria potrà essere convocata anche
    su deliberazione del Consiglio o su richiesta di
    almeno 1/3 dei membri della Confraternita. 3
       La convocazione e lordine del giorno devono
    essere comunicati a tutti gli aventi diritto,
    secondo il regolamento di ogni singola
    Confraternita.   Art. 36 Le elezioni
    avverranno preferibilmente nel mese di dicembre,
    ogni tre anni, seguendo le norme stabilite.
  •  

33
  • Art. 37   1 Hanno voce attiva e passiva tutti
    i confratelli e le consorelle che non ne siano
    stati legittimamente privati. Non possono essere
    eletti a membri del Consiglio né a revisori dei
    conti coloro che percepiscono emolumento fisso
    dalla Confraternita.
  • 2   A tutti gli aventi diritto al voto verrà
    inviata, a cura della Segreteria, unitamente alla
    convocazione, a mezzo posta, almeno dieci giorni
    prima delladunanza generale, una scheda timbrata
    e siglata, con i nomi di tutti i membri della
    Confraternita che hanno voce passiva. Si
    comunicherà la data della convocazione
    dellAssemblea generale allAssistente
    ecclesiastico, perché possa parteciparvi.
  • 3   I votanti potranno dare un numero di
    preferenze corrispondenti ai consiglieri da
    eleggere, tracciando una croce accanto ai nomi
    scritti sulla scheda ogni altro segno annulla la
    scheda.
  • 4   La votazione sarà valida solo se i votanti
    effettivi saranno la maggioranza degli aventi
    diritto al voto.

È possibile semplificare questo passaggio
34
  • Art. 38   LAssemblea elettiva avrà il seguente
    svolgimento a)     il Priore uscente darà il
    rendiconto morale e finanziario sui tre anni
    trascorsi b)    lAssemblea, per alzata di
    mano, a maggioranza, su proposta del membro più
    anziano, designerà il segretario di seggio e due
    scrutatori
  • c)     gli elettori depositeranno uno per uno la
    propria scheda nellurna, mentre il segretario
    prenderà nota dei votanti. Non si ammette il
    voto per delega o per procura il voto è segreto
    e non è ammessa lelezione per acclamazione
    d)    si conteggeranno i votanti e, se la
    votazione è valida, si procederà allapertura
    dellurna e allo spoglio pubblico delle schede
    alla presenza dellAssistente ecclesiastico che
    funge da garante, o di un sacerdote da lui
    espressamente delegato.   Art. 39 1  
    Conteggiati i voti ricevuti dai votanti,
    risulteranno eletti secondo lordine delle
    cariche (Priore, Vice Priore, Segretario,
    Tesoriere, Consiglieri - da due a sei - , Maestro
    dei novizi, un Revisore dei Conti) coloro che
    avranno ricevuto più voti in ordine decrescente.
    2 In caso di rinuncia da parte di qualcuno
    degli eletti, gli subentrerà chi lo segue per
    numero di voti ricevuti. 3   LAssistente o il
    sacerdote da lui delegato procederà alla
    proclamazione degli eletti.

È possibile semplificare questo passaggio
eleggendo i membri del consiglio e al suo interno
le cariche
35
  • Art. 40   Gli eletti rimangono in carica per tre
    anni e possono essere confermati. Tuttavia il
    Priore, il Vice Priore, il Segretario ed il
    Tesoriere possono essere confermati solamente per
    un triennio qualora qualcuno di essi risultasse
    eletto, per un altro triennio, dovrà rinunciare e
    gli subentrerà chi lo segue per numero di voti
    ricevuti. Soltanto nel caso in cui il numero dei
    votanti sia insufficiente a ricoprire tutti gli
    uffici elettivi il Priore potrà assumere
    lincarico di revisore dei conti.   Art. 41  
    Qualora si debbano designare persone per
    incarichi particolari ad actum, provvederà il
    Consiglio, procedendo a maggioranza.

È possibile confermare le cariche solo se
allinterno della confraternita non è possibile
fare altro
36
  • B Il Consiglio  
  • Art. 42  1   La Confraternita è amministrata
    da un Consiglio cui spetta il governo ordinario
    esso attua le linee programmatiche date
    dallAssemblea plenaria circa la vita
    dellAssociazione e si attiene alle norme date
    dal diritto generale, dal presente Statuto e
    dallautorità competente. 2   Lo stesso
    Consiglio è anche competente per
    lamministrazione dei beni della Confraternita e
    per il compimento degli atti relativi.   Art.
    43  Il Consiglio è presieduto dal Priore ne
    fanno parte il Vice Priore, il Segretario, il
    Tesoriere, almeno due consiglieri e, ove siano
    previsti, il Maestro dei novizi, il Vice
    Tesoriere, il Consigliere anziano e il revisore
    dei Conti.   Art. 44  1   Il Consiglio
    della Confraternita è impegnato a a)     
    prestare attenzione al Piano pastorale
    diocesano, per adeguare ad esso lattività della
    Confraternita, secondo i suggerimenti applicativi
    del Priorato diocesano b)     promuovere la
    partecipazione e la corresponsabilità alla vita
    della parrocchia, soprattutto attraverso il
    Consiglio pastorale parrocchiale c)    
    favorire limpegno caritativo che la
    Confraternita ha scelto come proprio d)    
    promuovere la partecipazione in cappa alle feste
    del Santo Titolare o del Santo Patrono della
    parrocchia
  • e)      far intervenire la Confraternita alla
    processione parrocchiale o interparrocchiale del
    Corpus Domini f)       rispondere con impegno a
    tutte le manifestazioni indette dal Priorato
    diocesano g)     ripristinare la Liturgia delle
    Ore dove fosse caduta in disuso h)     dare
    incremento alla festa del Santo Titolare della
    Confraternita, partecipando attivamente ed in
    cappa alle funzioni programmate. 2   Le
    adunanze del Consiglio si terranno almeno ogni
    trimestre.
  •  

È possibile ridurre a cinque i membri in caso di
confraternite poco numerose
Inserire altre funzioni alle quali partecipa la
confraternita
37
  • Art. 45  1 Il Priore è il legale
    rappresentante della Confraternita. 2 Il
    Priore, entro otto giorni dallaccettazione
    dellelezione, deve richiedere al Vescovo,
    tramite lUfficio diocesano per le Confraternite,
    la conferma(cfr. can. 317 1 del C.J.C.).
  • 3 Il Priore a)     indice e dirige le
    Assemblee e le adunanze del Consiglio b)   
    cura lorganizzazione e il buon andamento delle
    funzioni sacre e delle altre iniziative della
    Confraternita, osservando quanto prescritto dallo
    Statuto c)     cura la manutenzione degli
    immobili di proprietà della Confraternita, o in
    uso ad essa, così come la conservazione di quanto
    fa parte del patrimonio della Confraternita
    stessa d)    si impegna affinché gli iscritti
    partecipino alla vita attiva della Confraternita
    secondo le direttive diocesane, parrocchiali e
    quelle deliberate dal Consiglio secondo le
    proprie competenze e)     conserva la chiave
    dellOratorio f)      firma la corrispondenza,
    a meno che non ne abbia dato mandato al
    Segretario g)     al termine del mandato
    triennale invia al Priorato la relazione circa
    lattività svolta dalla Confraternita.
  • 4 Il Vice Priore sostituisce il Priore in
    tutte le sue funzioni quando egli è impedito di
    compierle. Il Vice Priore succede al Priore nel
    caso di rinuncia, di dimissioni o di morte, fino
    allo scadere del triennio in corso.

Indispensabile per assumere la rappresentanza
legale della confraternita
38
  • D Il segretario  
  • Art. 46  Il Segretario a)     redige i
    verbali e le deliberazioni della Confraternita e
    li firma con il Priore b)    cura la
    corrispondenza e la sigla se firmata dal Priore
    c)     prepara e fa distribuire gli avvisi per
    la convocazione delle adunanze nonché gli avvisi
    vari agli iscritti d)    cura larchivio della
    Confraternita.
  • In particolare        conserva il libro dei
    Legati, degli oneri delle S. Messe e degli
    rispettivi adempimenti        conserva
    linventario dei beni mobili ed immobili della
    Confraternita, provvedendo a consegnarne copia
    originale allufficio dellEconomo diocesano. Di
    tali beni si farà documentazione fotografica da
    conservarsi fra i documenti della Confraternita
           autorizza la consultazione di documenti
    di carattere storico e non riservato, sotto la
    propria diretta vigilanza e responsabilità, a
    persone conosciute e che prestino sufficienti
    referenze        non può acconsentire che
    alcuno, anche se membro della Confraternita,
    asporti o tenga presso di sé registri o altri
    documenti  inerenti ad essa.

39
  • E Il Tesoriere  
  • Art. 47  Il Tesoriere a)     cura la
    contabilità e paga i conti su ordine del Priore
    b)    redige e tiene in ordine il libro di
    cassa c)     ha cura dei preziosi, custodendoli
    in locali sicuri d)    presenta, entro il mese
    di marzo, allUfficio dellEconomato diocesano, i
    bilanci annuali approvati dallAssemblea plenaria
    e la Relazione, vistata dallAssistente
    ecclesiastico, sulladempimento degli oneri di S.
    Messe e di Legati.

40
  • F Maggioranza richiesta per gli atti collegiali
     
  • Art. 48  Per quanto riguarda gli atti
    collegiali sia dellAssemblea che del Consiglio,
    per ciò che non concerne le elezioni, ha forza di
    diritto ciò che, presente la maggior parte di
    quelli che debbono essere convocati, è piaciuto
    alla maggioranza assoluta di coloro che sono
    presenti qualora dopo due scrutini i suffragi
    fossero uguali, il Priore può dirimere la parità
    con un suo voto (cfr. can. 119 n.2 del C.J.C.).
    Per gli atti di straordinaria amministrazione si
    richiede allAssemblea la presenza dei 4/5 degli
    iscritti aventi diritto al voto.
  •   Capitolo XIV LAssistente Ecclesiastico
  •   Art. 49  1 LAssistente ecclesiastico
    della Confraternita è normalmente il parroco.
    Spetta allOrdinario stabilire che, in casi
    particolari, sentiti i rappresentati
    dellAssociazione, lAssistente sia un sacerdote
    diverso dal parroco, e, in tal caso, nominarlo.
    2 Lassistente ecclesiastico cura la vita
    spirituale della Confraternita. 3 Esprime il
    parere sulle iniziative di culto, di catechesi e
    di carità inerenti alla vita della Confraternita
    se non  è il parroco, deve essere sentito anche
    questultimo. 4 Partecipa allAssemblea
    plenaria senza diritto di voto può esprimere il
    suo parere su ogni questione e garantisce il
    regolare svolgimento delle elezioni. 5
    Partecipa pure alle adunanze del Consiglio, senza
    diritto di voto, salvo il disposto del 3 può
    farsi rappresentare da un sacerdote da lui
    delegato.

41
  • Capitolo XV I beni temporali  
  • Art. 50    1 - La Confraternita amministra i
    propri beni (cfr. can. 1257 2 del C.J.C.)
    avvalendosi del Consiglio che ha funzione di
    Consiglio per gli affari economici previsto dal
    can. 1280, fatti salvi i diritti dellAssemblea
    circa linformazione sullamministrazione e circa
    il consenso per gli atti di straordinaria
    amministrazione. 2 - Lamministrazione dei beni
    della Confraternita è soggetta alla vigilanza
    dellOrdinario diocesano e, per lui,
    dellEconomo, a tenore dei cann. 1276 e 1278 del
    C.J.C.   Art. 51  La Confraternita, che in
    possesso della personalità civile, è proprietaria
    dei beni mobili ed immobili ad essa intestati a
    norma del diritto (cann. 1255, 1256, 1257 2 del
    C.J.C.). È soggetto capace di acquistare,
    possedere, amministrare, alienare, ereditare
    beni, attenendosi alle norme del diritto canonico
    vigente e secondo i fini che le sono propri.  
    Art. 52  La Confraternita è persona giuridica
    pubblica nellordinamento canonico ed i suoi beni
    sono di natura ecclesiastica e sono retti dai
    canoni del C.J.C., dalle leggi generali e
    particolari emanate dalle competenti Autorità
    ecclesiastica e dal presente Statuto.   Art.
    53  1 Tutti gli amministratori sono tenuti
    ad adempiere il loro compito a nome della Chiesa,
    a norma del diritto (cfr. can. 1282 del C.J.C.) e
    prima di iniziare il loro incarico assolvano agli
    adempimenti di cui al can. 1283. 2 Essi sono
    tenuti ad attendere alle loro funzioni con
    diligenza, seguendo quanto prescritto dal can.
    1284 2 del C.J.C..  
  • Art. 54  Quanto alle offerte dei fedeli si
    osservi il prescritto del can. 1267 del C.J.C..

42
  • Art. 55  Sono da considerarsi atti di
    straordinaria amministrazione quelli stabiliti
    dalla C.E.I. e dallOrdinario diocesano. Per
    detti atti occorre il consenso dellAssemblea
    plenaria e lautorizzazione scritta
    dellOrdinario diocesano.   Art. 56  Tra gli
    atti di straordinaria amministrazione determinati
    dalla C.E.I. e dallOrdinario diocesano è
    compreso ogni intervento o atto relativo a beni
    mobili ed immobili che rivestano carattere di
    beni artistici, storici o culturali,
    indipendentemente dalla somma impiegata. Si
    raccomanda una scrupolosa conservazione del
    patrimonio artistico delle Confraternite. Per
    procedere al restauro delle opere darte
    (crocifissi, quadri, statue, arredi, .)
    occorrono lautorizzazione scritta
    dellOrdinario, il parere del Priorato diocesano,
    il benestare della Commissione diocesana di arte
    sacra e della Soprintendenza ai beni artistici
    del Piemonte e della Liguria.  
  • Art. 57  Si ponga particolare attenzione
    allalienazione degli ex-voto e degli oggetti di
    valore artistico o storico per la sua validità è
    necessaria anche la licenza della Santa Sede
    (cfr. can. 1292 2, can. 1295).   Art. 58  I
    confratelli e le consorelle devono mantenere la
    propria sede (che può essere in una chiesa o in
    un oratorio) in buon stato e con il decoro che si
    conviene alla casa di Dio nessuna modifica potrà
    apportarsi allarchitettura, decorazione,
    colorazione delledificio senza la previa
    approvazione della Commissione diocesana di arte
    sacra e della competente Soprintendenza.
  •   Art. 59  Entro il mese di settembre di ogni
    anno il Consiglio deve trasmettere al Priorato
    diocesano lannuale offerta, in proporzione alla
    consistenza economica della Confraternita.  
    Art. 60  La Confraternita ha il dovere di
    coprire con polizza di assicurazione beni e
    persone (responsabilità civile, incendi e furti,
    infortuni).

43
Ordine della Processione
  • Lordine è stato compilato secondo il Cerimoniale
    della Chiesa Cattolica e secondo il Cerimoniale
    Civile
  • il Priore, lAssistente Ecclesiastico ed il
    Parroco dovrebbero impegnarsi, onde evitare
    linsorgere di controversie e per garantire la
    debita riconoscenza di autorità alle parti che
    formano la processione secondo la loro carica.

44
  • Cappe di testa1
  • Bambini in corteo allegorico (angioletti,
    pellegrini ecc.)
  • Bambini
  • Associazioni cattoliche
  • Croce delle donne
  • Donne
  • Ordini religiosi femminili
  • Regolatore o Spartiriga2
  • Ammalati con associazioni di accompagnamento
  • Ordini equestri (Cav. di Malta ecc.)
  • Confraternite ospiti in cappa e tabarro senza
    Crocifissi (a partire dalla più distante fuori
    Diocesi, seguono con lo stesso criterio quelle
    appartenenti alla Diocesi)
  • Confraternite ospiti in cappa e tabarro con
    Crocifissi (a partire dalla più distante fuori
    Diocesi, seguono con lo stesso criterio quelle
    appartenenti alla Diocesi)
  • Banda musicale
  • Confraternita locale in cappa e tabarro con
    Crocifissi (il più vecchio
  • Rappresentanti del Priorato
  • Bambini della prima comunione
  • Ministranti
  • Ordini religiosi maschili
  • Croce Parrocchiale tra candelieri
  • Confratelli che guidano la processione, essi
    recheranno le mazze processionali ai lati della
    Croce astile.
  • Confratelli che recando le mazze, prendono posto
    fra le colonne di fedeli in processione,
    svolgendo il compito di mantenerne lordine.

45
Disposizione interna della Confraternita in
Processione
  • Gonfalone tra Sergentini
  • Croce processionale
  • Crocifissi
  • Consorelle
  • Confratelli
  • Ufficiali
  • Superiori

Confratelli che recano le mazze processionali ai
lati del Gonfalone
Il Crocifisso Vecchio sarà posizionato per
ultimo
Membri del Consiglio della Confraternita
Priore e Vice Priore
46
Le diapositive della serata sono disponibili sul
sito internet http//www.confraternitediocesiacqui
.org alla voce CORSO DI FORMAZIONE Grazie per
lattenzione!
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com