Title: Condizione giuridica e statuto generale delle Confraternite della Diocesi
1Condizione giuridica e statuto generale delle
Confraternite della Diocesi
- Enrico Ivaldi
- Priore Generale del Priorato delle Confraternite
per la Diocesi di Acqui - 17 luglio 2008
2La normativa
- Circolare ministeriale 20 aprile 1998
- Circolare CEI 28 1 marzo 1999
- Indirizzi per la definizione della condizione
giuridica delle confraternite
3Vantaggi del riconoscimento dello scopo esclusivo
di culto civilmente riconosciuto
- Lo scopo esclusivo di culto permette alla
Confraternita di essere equiparata ad una
parrocchia e di essere quindi soggetta
allesclusiva ingerenza dellautorità religiosa e
non dello stato - In questo modo non si è obbligati a presentare
nessuna dichiarazione dei redditi sulle attività
svolte ma soltanto un bilancio in curia - restano da pagare le tasse sui beni immobili che
non siano luoghi di culto come gli oratori.
4È possibile distinguere 5 tipologie di
confraternite
- confraternite aventi scopo esclusivo di culto
civilmente riconosciuto (pubblicate sulle
Gazzette Ufficiali del 1933/34/37) - confraternite aventi scopo esclusivo di culto non
ancora riconosciuto formalmente esistenti al 7
giugno 1929 - confraternite aventi scopo esclusivo di culto non
riconosciuto formalmente non ancora esistenti al
7 giugno 1929 - confraternite aventi scopo esclusivo di culto non
riconosciuto formalmente non più esistenti al 7
giugno 1929 - confraternite aventi fine di assistenza e
beneficenza
5Confraternite aventi scopo esclusivo di culto
civilmente riconosciuto (pubblicate sulle
Gazzette Ufficiali del 1933/34/37)
- Se la confraternita è operativa
- Sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e
devono necessariamente essere iscritte nel
registro delle persone giuridiche (Legge 20
maggio 1985 n. 222) tenuto dalla cancelleria del
Tribunale civile del capoluogo della provincia in
cui hanno sede.
6- Confraternita ______________________
- Via____________ n ___ cap.______Città
- Al Sig. Prefetto di
- Ufficio Territoriale del Governo
- Il sottoscritto____________, nato a __________ il
____________, cittadino italiano, residente a
_________________, Via ___________________,
n____, cap. ______, nella qualità di legale
rappresentante della Confraternita
di___________________ sita in _________
Via__________, n __ cap._______, Ente
Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto
n __________, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n _____ del ____________, - CHIEDE
- Liscrizione della predetta Confraternita nel
registro delle persone giuridiche istituito
presso codesta Prefettura, in conformità con
quanto previsto dal DPR. 10 / 02 / 2000 n 361. - Si allegano i seguenti documenti
- Copia della Gazzetta Ufficiale n _________ del
_______________, - Attestato Vescovile,
- Estratto del verbale dellAssemblea attestante
lelezione del Priore e la composizione del
consiglio. - Con osservanza
-
- Il Priore
- Luogo e data
71) Confraternite aventi scopo esclusivo di culto
civilmente riconosciuto (pubblicate sulle
Gazzette Ufficiali del 1933/34/37)
- Se la confraternita non è operativa (quiescente)
- Nel caso che una confraternita abbia cessato di
fatto l'attività, non abbia più neppure un
confratello o comunque non sia in grado di
eleggere gli organi statutari - il Vescovo diocesano ha facoltà di nominare un
commissario a norma del 318, 1 del codice di
diritto canonico, perché provveda all'iscrizione
nel registro e agli altri atti amministrativi,
governando la confraternita per un tempo
determinato oppure si trovano nuovi confratelli
che provvedono alla nomina degli organi direttivi
e alliscrizione nel registro e agli altri atti
amministrativi. - A questo punto sono possibile tre diversi
sviluppi
81) la confraternita viene ricostituita
- Il commissario dopo aver identificato i nuovi
confratelli, lascia la carica e si elegge un
nuovo consiglio che provvede alla nomina degli
organi direttivi e alliscrizione nel registro e
agli altri atti amministrativi.
92) la confraternita viene ricostituita e
trasferisce la sede della stessa unaltra di
recente costituzione allinterno dello stesso
comune che ne è priva
- Il commissario o il nuovo consiglio richiedono
alla prefettura il trasferimento della sede della
confraternita quiescente presso la confraternita
attiva - Si fa richiesta al ministero dellinterno di
aggiungere al nome della confraternita
quiescente quello della confraternita attiva
103) la confraternita viene soppressa
- Qualora il Vescovo non ravvisi la possibilità di
adesione di nuovi soci in un ragionevole spazio
di tempo, ha facoltà di estinguere la stessa
senza attendere la scadenza del termine dei
"centum annorum" previsto dalla medesima
disposizione canonica come causa estintiva. - La devoluzione dei patrimonio deve essere
disposta secondo le indicazioni (e con la
procedura) stabilite dall'art. 20 delle Norme
approvate con il Protocollo stipulato tra la
Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15
novembre 1984 vale a dire, in favore dei
destinatari previsti dalla volontà dei disponenti
o dallo statuto della confraternita stessa, o, in
mancanza di specifiche previsioni, in favore
dell'ente immediatamente superiore ai sensi dei
can. 123 (cioè della Diocesi), fatti sempre salvi
gli eventuali diritti acquisiti.
112) Confraternite esistenti al 7 giugno 1929
aventi scopo esclusivo di culto non ancora
riconosciuto formalmente
- Le Confraternite del tipo in esame, pur essendo
rimaste di fatto per oltre cento anni alle
dipendenze dell'autorità ecclesiastica, sono
tuttora equiparate alle IPAB e soggette di
conseguenza alla relativa normativa fino a che il
fine di culto non sia civilmente riconosciuto con
decreto ministeriale. Esse pertanto non possono
essere iscritte nel registro delle persone
giuridiche private. - Le confraternita con fine di culto non ancora
riconosciuto formalmente possono trovarsi in
situazioni di fatto assai differenti - alcune svolgono attività in modo continuativo e
provvedono regolarmente all'elezione degli organi
statutari - altre svolgono attività soltanto in occasione
delle feste patronali e non provvedono a regolari
elezioni - altre infine non svolgono più attività da diversi
anni, e tuttavia seguitano ad esistere
formalmente.
12- Le confraternita aventi scopo esclusivo o
prevalente di culto non riconosciuto formalmente
con regio decreto o con decreto ministeriale si
trovano attualmente in una situazione di
difficile qualificazione, che potremmo dire di
"limbo", a causa della loro inadempienza nel
chiedere l'accertamento dei fine secondo quanto
previsto dalla normativa pattizia dei 1929. - Poiché queste confraternite non hanno ancora
avuto il riconoscimento civile dei fine di culto,
e quindi secondo le norme di derivazione
concordataria sono regolate dalla legge dello
Stato e non possono essere soppresse con effetti
nell'ordinamento civile attraverso un decreto del
Vescovo diocesano perché l'ente è sotto la
vigilanza dell'autorità civile. Non è possibile
neppure l'accertamento del fine di culto se prima
non viene ricostituita l'assemblea dei sodali e
ripresa l'attività. Non resta perciò che fare
ogni sforzo per ricostituire la confraternita e
chiedere l'accertamento dei fine di culto nel
rispetto di tutti i requisiti indicati nella
Circolare Ministeriale n. 111/1998 e soltanto
successivamente procedere alla soppressione - Per le confraternite che si trovano in tale
condizione il Ministero dell'Interno ha indicato
nella circolare ministeriale n. 111 del 20 aprile
1998 la
13documentazione necessaria per ottenere il
riconoscimento civile dei fine di culto
- Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal
rappresentante legale - Assenso dell'Ordinario diocesano
- Decreto di erezione o, in mancanza, attestato
sostitutivo dell'Ordinario diocesano - Verbale dell'organo deliberante, da cui risulti
la volontà di chiedere il riconoscimento del fine
prevalente o esclusivo di culto - Copia di documenti comprovanti l'esistenza della
confraternita al 7 giugno 1929 - Statuto autenticati dal cancelliere della curia
diocesana. - Prospetti economici analitici relativi all'ultimo
quinquennio di attività dell'ente, sottoscritti
dal legale rappresentante - Relazione storico-illustrativa dettagliata
relativa alle vicende dell'ente e all'attività
svolta dall'origine fino alla data attuale,
indicante anche il numero dei confratelli. - Parere del Comitato per gli enti e i beni
ecclesiastici e per la promozione del sostegno
economico alla chiesa cattolica della CEI
143) Confraternite aventi scopo esclusivo di culto
non ancora riconosciuto formalmente non ancora
esistenti al 7 giugno 1929
- Per questo tipo di confraternite non è possibile
acquisire lo scopo esclusivo di culto civilmente
riconosciuto. È tuttavia praticabile la strada
dellaggregazione con una confraternita dotata di
personalità giuridica e non più attiva ma
esistente al 1929 esistente allinterno dello
stesso comune. - I passi da seguire in questo caso sono
- Nomina di un commissario della confraternita
quiescente da parte del Vescovo a norma del
318, 1 del codice di diritto canonico, perché
provveda all'iscrizione nel registro e agli altri
atti amministrativi, governando la confraternita
per un tempo determinato, oppure i confratelli
della confraternita attiva assumono i ruoli
direttivi della confraternita quiescente
provvedendo alla nomina degli organi direttivi e
provvedono alliscrizione nel registro e agli
altri atti amministrativi. - Si richiede alla prefettura il trasferimento
della sede presso la confraternita attiva - Si fa richiesta al ministero dellinterno di
aggiungere al nome della confraternita
quiescente quello della confraternita attiva
154) Confraternite aventi scopo esclusivo di culto
non ancora riconosciuto formalmente non più
esistenti al 7 giugno 1929
- Queste confraternite sono da considerarsi
storiche non essendo più possibile riattivarle
a causa della scadenza del termine dei "centum
annorum" previsto dalla disposizione canonica
come causa estintiva.
165) Confraternite aventi fine di assistenza e
beneficenza
- Le confraternite non aventi, scopo esclusivo o
prevalente di culto continuano ad essere
disciplinate dalla legge dello Stato, salva la
competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto
riguarda le attività dirette a scopi di culto"
cf art. 17 legge 27 maggio 1929, n. 848). - Sono quindi equiparate alle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB), regolate
dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (la c.d.
legge Crispi) e successive modificazioni.
17Materiale necessario per il riconoscimento dello
scopo esclusivo di culto
- È disponibile sul sito internet del priorato
- www.confraternitediocesiacqui.org
- alla voce MODULISTICA
18Chi lo deve fare Quando si deve fare Confraternite aventi fine di culto civilmente riconosciuto (pubblicato sulle Gazzette Ufficiali del 1933/34/37) confraternite aventi fine di culto non ancora riconosciuto formalmente esistenti al 7 giugno 1929 confraternite aventi fine di culto non riconosciuto formalmente non ancora esistenti al 7 giugno 1929 Documenti necessari
Una tantum Iscrizione della Confraternita nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura, in conformità con quanto previsto dal DPR. 10 / 02 / 2000 n 361. Richiesta di iscrizione con allegato Copia della Gazzetta Ufficiale in cui si attesta lo scopo esclusivo di culto della confraternita, Attestato Vescovile, Estratto del verbale dellAssemblea attestante lelezione del Priore e la composizione del consiglio.
Quando cambia il priore Richiesta di conferma del Priore al Vescovo Richiesta di conferma del Priore al Vescovo Richiesta di conferma del Priore al Vescovo Lettera allOrdinario Diocesano
Domanda per il cambio del Rappresentante legale alla prefettura Domanda per il cambio del Rappresentante legale alla prefettura
Quando cambia lo statuto Richiesta di approvazione al Vescovo Richiesta di approvazione al Vescovo Richiesta di approvazione al Vescovo Lettera allOrdinario Diocesano
19Chi lo deve fare Quando si deve fare Confraternite aventi fine di culto civilmente riconosciuto (pubblicato sulle Gazzette Ufficiali del 1933/34/37) confraternite aventi fine di culto non ancora riconosciuto formalmente esistenti al 7 giugno 1929 confraternite aventi fine di culto non riconosciuto formalmente non ancora esistenti al 7 giugno 1929 Documenti necessari
Quando si decide di richiedere il riconoscimento dello scopo esclusivo di culto Domanda al Ministero dellInterno (tramite la prefettura) istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale Assenso dell'Ordinario diocesano Decreto di erezione o, in mancanza, attestato sostitutivo dell'Ordinario diocesano Verbale dell'organo deliberante, da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto Documenti comprovanti l'esistenza della confraternita al 7 giugno 1929 Statuto Prospetti economici analitici relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente, sottoscritti dal legale rappresentante Relazione storico-illustrativa dettagliata relativa alle vicende dell'ente e all'attività svolta dall'origine fino alla data attuale, indicante anche il numero dei confratelli. Parere del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla chiesa cattolica della CEI.
20Lo statuto
- Capitolo I Sede e natura della Confraternita
- Art. 1 - La confraternita di
__________________, avente sede in
___________________________________________,
redige il presente statuto. - Art. 2 - 1- Le Confraternite sono Associazioni
pubbliche di fedeli, fra le più antiche della
Chiesa. 2- Per lo stesso decreto di erezione la
Confraternita è costituita in persona giuridica
ecclesiastica, a tenore del can. 313 del C.J.C..
Quanto alla personalità giuridica civile ci si
attiene alle norme concordatarie. - Capitolo II Priorato
- Art. 3 - 1-La confraternita fa riferimento al
Priorato, che ha il compito di vigilanza e di
coordinamento delle attività delle Confraternite.
Inserire nome e sede della Confraternita
21- Capitolo III Fine delle Confraternite
- Art. 4 Gli scopi della Confraternita sono
- 1 Lincremento del culto pubblico negli ambiti
e nei modi che sono loro propri, promuovendo la
preparazione e la partecipazione attiva dei
confratelli alla Sacra Liturgia e agli altri atti
di culto e devozione. Tale preparazione e
partecipazione va intesa non solo per le
celebrazioni proprie previste dallo Statuto, ma
soprattutto per quelle della comunità diocesana e
parrocchiale a cui le Confraternite appartengono.
- 2 La formazione religiosa e morale degli
iscritti, promuovendone la vita di fede e la
partecipazione ai Sacramenti della
Riconciliazione e della Comunione Eucaristica. - 3 Il suffragio dei confratelli e delle
consorelle defunti.
22- Art. 5 La Confraternita è sorta con finalità
religiosa e insieme caritativa, nellesercizio
delle opere di misericordia spirituale e
corporale. In questo ha assolto anche a compiti
che il progresso sociale attualmente attribuisce
ad enti pubblici. Rimane tuttavia ampio spazio
per lesercizio di tutte le opere di
misericordia, tra le quali sono da segnalarsi
a) il volontariato in Ospedali e case di
cura, con linserimento, se necessario, nelle
strutture approvate dalla legge sanitaria b)
lassistenza e la cura dei malati, lungodegenti,
ed anziani impediti, a domicilio, specie quando i
familiari non fossero in grado di provvedere
c) la visita periodica a malati,
lungodegenti, ed anziani ospiti in casa di
riposo, specialmente se appartenenti alla
parrocchia nel cui territorio esiste la
Confraternita d) il contributo alle
iniziative della Caritas Diocesana, in
particolare per lAvvento e la Quaresima di
Carità e) la partecipazione ad altre
iniziative culturali e ricreative f) il
servizio di ministri straordinari della
Comunione, linsegnamento del catechismo,
lorganizzazione di cantorie parrocchiali. - Art. 6 Le opere di misericordia devono essere
esercitate innanzitutto nei confronti dei
confratelli e consorelle ammalati e in situazioni
di necessità economiche. Esse si concretizzano
nella visita e nellassistenza spirituale e
materiale.
Queste sono a titolo esemplificativo, se ne
possono naturalmente aggiungerne altre
23- Capitolo IV - Membri
- Art. 7 Possono far parte di una Confraternita i
fedeli (uomini e donne) che, possedendo i
requisiti di cui al can. 316 1 del C.J.C. ne
accettano le finalità. In particolare essi
devono possedere i seguenti requisiti a)
professare la fede cattolica b) manifestare
una esemplare testimonianza di vita cristiana,
sostenuta dalla partecipazione alla Messa
domenicale e dalla frequenza ai sacramenti della
Riconciliazione e dellEucaristia c) essere
a conoscenza degli impegni specifici della
Confraternita. Gli uomini sono denominati
Confratelli e le donne Consorelle. Per far
parte della Confraternita bisogna aver compiuto
letà di 18 anni. - I minorenni, con il consenso dei propri genitori,
possono partecipare a qualche attività
associative della Confraternita. Essi sono
denominati aggregati e di loro si prende
particolare cura il Priore.
24- Capitolo V - Preparazione e ammissione
- Art. 8 1-Chi desidera essere ammesso a far
parte della Confraternita indirizza la domanda
scritta al Priore. Allega alla domanda i seguenti
documenti certificati di battesimo e
cresima eventuale certificato di
matrimonio. - 2- Il Priore, dopo aver accertato che la
persona richiedente abbia i requisiti necessari
in rapporto alla particolare fisionomia
dellAssociazione, la ammette al periodo di
formazione sotto la guida di un confratello o di
una consorella. Nel periodo di formazione il
candidato è avviato ad approfondire la
conoscenza del fine della Confraternita
a viverne gli impegni che lappartenenza ad essa
comporta. 3 La decisione di ammettere o
meno il candidato a far parte della Confraternita
spetta al Priore, dopo aver sentito il parere di
chi ne ha curato la formazione, con il voto
deliberativo del suo Consiglio. Art. 9
Leventuale vestizione e il rinnovo
delliscrizione avverranno secondo luso della
Confraternita. -
- Art. 10 Labito della Confraternita è
costituito da ____________________________________
___________________________________ - __________________________________________________
____________________ - Art. 11 È opportuno che ogni Confraternita
costituisca il proprio Gruppo giovanile che
dovrà godere di particolare attenzione da parte
del Consiglio.
Eventuale autocertificazione
Definire la durata del periodo
Inserire descrizione dellabito
25- Capitolo VI I doveri
- Art. 12 Quanti sono ammessi alla Confraternita
hanno il dovere di osservare le leggi generali e
particolari della Chiesa, nonché gli Statuti
della Confraternita, di perseguirne i fini, di
partecipare alle sue attività È dovere di ogni
iscritto versare la quota annuale stabilita.
Art. 13 I confratelli e le consorelle
intervengono al funerale degli iscritti, secondo
le consuetudini. Prima del funerale si faccia la
tradizionale visita al defunto, pregando secondo
la tradizione tipica della Confraternita. Si
faccia celebrare almeno una S. Messa di
suffragio. - Capitolo VII I diritti
- Art. 14 Liscritto, dal giorno della sua
ammissione, partecipa a tutti i beneficio
spirituale e temporali e a tutti i diritti dei
confratelli e delle consorelle (cfr. can. 306).
Art. 15 I confratelli e le consorelle hanno
diritto alla parola nelle Assemblee plenarie
possono votare ed essere eletti se sono in regola
con lannuale rinnovo delladesione.
26- Capitolo VIII Confratelli emeriti ed
onorari - Art. 16 Qualora un membro della Confraternita,
dopo lunga e lodevole appartenenza, non fosse più
in grado per età od altra ragionevole causa di
partecipare attivamente alla vita
dellAssociazione e di adempierne abitualmente i
doveri, potrà essere dichiarato dal Consiglio
Confratello emerito o Consorella emerita e
continuerà a godere di voce attiva. - Spetta anche al Consiglio di decidere se sia
conveniente attribuire il titolo di Confratello
onorario o Consorella onoraria a persone che
abitualmente non possono adempiere ai doveri
della Confraternita (per es. perché non
partecipanti alla vita attiva della parrocchia),
ma che hanno con essa particolare legame o
benemerenze. Essi non avranno voce né attiva né
passiva.
Si preferisca questa dicitura a quella di non
residenti in parrocchia
27- Capitolo IX Rinuncia e dimissioni
- Art. 17 Il membro della Confraternita che, per
seri motivi, intende lasciare lAssociazione,
deve comunicare la sua decisione al Priore.
Art. 18 1 - Liscritto che, pubblicamente,
vive in maniera incompatibile con la dottrina e
la disciplina cristiana, sia ripetutamente e da
parte di tutti i confratelli e consorelle aiutato
a rivedere la sua posizione. In caso contrario,
dopo la prevista ammonizione (cfr. cann. 308 e
316 2) sia dichiarato decaduto con deliberazione
del Consiglio. - 2 Quando il Consiglio ometta di procedere
disciplinarmente il Priorato Diocesano può
richiedere lesame del caso. - 3- Contro la decisione del Consiglio liscritto
può ricorrere presso il Priorato Diocesano, che
potrà confermare o mutare la decisione del
Consiglio. - 4 Quando colui che, per qualche motivo, ha
perso la condizione di iscritto della
Confraternita chieda di essere riammesso, spetta
al Consiglio a) esaminare se sono cessate
le cause che hanno provocato la dismissione
b) decidere in merito allaccoglimento della
richiesta. - 5 Si considera ipso facto dimesso dalla
Confraternita colui che per due anni rifiuta
qualsiasi collaborazione con essa.
28- Capitolo X La formazione permanente
- Art. 19 Per la crescita nella vita cristiana
ogni confratello e consorella si impegna a
partecipare agli incontri di catechesi e di
preghiera organizzati dalla parrocchia. Per
favorire detta formazione cristiana il Consiglio
della Confraternita, daccordo con il parroco
organizza annualmente un ritiro spirituale per
i propri aggregati predispone incontri di
catechesi e di preghiera in preparazione a
ricorrenze religiose particolarmente
significative per la Confraternita. Art. 20
È dovere della Confraternita partecipare
allincontro che il Vescovo indice annualmente
nessun altro impegno potrà sostituire questo
incontro. Art. 21 La Confraternita si deve
impegnare a partecipare ad eventuali incontri di
formazione organizzati dal Priorato Diocesano.
29- Capitolo XI Gli oratori
- Art. 22 Nel decidere gli atti di culto da
compiere nellOratorio si deve tener conto delle
direttive pastorali della diocesi (cfr. Sinodo
diocesano, nn 65-76) e della parrocchia. Art.
23 1 Gli atti di culto compiuti
nellOratorio non siano in concomitanza con
funzioni parrocchiali, né con iniziative
parrocchiali di predicazione, in modo che non
solo non si creino condizioni di alternativa tra
i due atti, ma anzi si favorisca la
partecipazione dei confratelli e delle consorelle
alla vita parrocchiale. Per questo si concoordino
gli orari e le iniziative con il parroco 2
Sono proibite negli Oratori le funzioni del
Triduo Sacro, e, di norma, la S. Messa
domenicale.
A meno di consuetudini stabilizzate
30- Capitolo XII I pellegrinaggi e le processioni
- Art. 24 Tutti i confratelli e le consorelle
siano consapevoli che i pellegrinaggi e le
processioni sono atti di culto e pertanto vi
partecipino con spirito ed atteggiamento
adeguati, dando pubblica testimonianza di fede.
Art. 25 Per i pellegrinaggi e le
processione ci si attenga alle norme date dal
Vescovo come richiesto dal can. 944 2 del C.J.C.
e alle disposizioni degli articoli che seguono.
Art. 26 Ogni Confraternita dovrà
intervenire a tutte le processioni della propria
parrocchia. Art. 27 Qualora una o più
Confraternite intendano organizzare incontri
ufficiali con Confraternite o con autorità
ecclesiastiche extradiocesane, dovranno essere
autorizzate dal Direttore del competente Ufficio.
Art. 28 1 La Confraternita ha la
facoltà di invitarne altre alla processione che
si tiene in occasione della sua festa titolare.
2 Perché altre Confraternite possano
partecipare alla processione si richiede che
a) la Confraternita organizzatrice rivolga
gli inviti, previo accordo con il parroco b)
la Confraternita che accoglie linvito dia
conferma, dopo aver informato il proprio parroco
c) la Confraternita invitata partecipi alla
processione non solo con i cristanti, ma anche
con i confratelli e le consorelle.
Elencare
31- Art. 29 Tutti i confratelli, compresi i
portatori del Cristo, si faranno dovere di
prendere parte agli atti liturgici che precedono
o seguono la processione ciò è essenziale
affinché il trasporto processionale dei
Crocifissi sia ed appaia come vero atto
religioso. - Art. 30 1 I Crocifissi non possono
essere portati, neppure in parrocchia, durante le
processioni eucaristiche e penitenziali. 2
Non si concede la partecipazione della
Confraternita, con o senza Crocifissi, a
processioni fuori parrocchia nei giorni di
Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, nelle
feste del santo patrono della propria parrocchia
e del santo titolare della propria chiesa
parrocchiale e in occasione dellannuale incontro
diocesano con il Vescovo. Art. 31 Il
trasporto del Crocifisso deve chiaramente
apparire come atto religioso, che muove a
sentimenti di devozione e adorazione. Si avrà
pertanto la massima cura e vigilanza affinché
esso non sia in alcuna circostanza compiuto o
considerato come atto di esibizionismo, o prova
di bravura o di forza. Art. 32 Gli incontri
dei portatori di Cristo, detti prove, che si
tengono nelle varie Zone, siano incontri
improntati soprattutto a spirito di fraterna
solidarietà cristiana. Pertanto si inviti il
parroco per introdurre lincontro con una breve
meditazione. Tutti i confratelli, anche
appartenenti ad altre Confraternite, che si
presenteranno, siano accolti con tale spirito.
Prima di chiudere lincontro si faccia atto di
adorazione al divin Crocifisso.
Salvo consuetudini ormai consolidate
32- Capitolo XIII Il governo A
LAssemblea - Art. 33 Il supremo organismo di governo della
Confraternita è lAssemblea plenaria, alla quale
partecipano tutti gli iscritti. Art. 34
AllAssemblea plenaria spetta a) eleggere i
membri del Consiglio secondo le singole cariche
b) deliberare le linee programmatiche di
indole generale circa la vita della
Confraternita c) approvare il bilancio
preventivo e consuntivo a) dare il proprio
consenso agli atti di straordinaria
amministrazione circa i beni. - Art. 35 1 LAssemblea plenaria si terrà
almeno due volte allanno entro il mese di
dicembre ed entro quello di gennaio. 2
LAssemblea plenaria potrà essere convocata anche
su deliberazione del Consiglio o su richiesta di
almeno 1/3 dei membri della Confraternita. 3
La convocazione e lordine del giorno devono
essere comunicati a tutti gli aventi diritto,
secondo il regolamento di ogni singola
Confraternita. Art. 36 Le elezioni
avverranno preferibilmente nel mese di dicembre,
ogni tre anni, seguendo le norme stabilite. -
33- Art. 37 1 Hanno voce attiva e passiva tutti
i confratelli e le consorelle che non ne siano
stati legittimamente privati. Non possono essere
eletti a membri del Consiglio né a revisori dei
conti coloro che percepiscono emolumento fisso
dalla Confraternita. - 2 A tutti gli aventi diritto al voto verrà
inviata, a cura della Segreteria, unitamente alla
convocazione, a mezzo posta, almeno dieci giorni
prima delladunanza generale, una scheda timbrata
e siglata, con i nomi di tutti i membri della
Confraternita che hanno voce passiva. Si
comunicherà la data della convocazione
dellAssemblea generale allAssistente
ecclesiastico, perché possa parteciparvi. - 3 I votanti potranno dare un numero di
preferenze corrispondenti ai consiglieri da
eleggere, tracciando una croce accanto ai nomi
scritti sulla scheda ogni altro segno annulla la
scheda. - 4 La votazione sarà valida solo se i votanti
effettivi saranno la maggioranza degli aventi
diritto al voto.
È possibile semplificare questo passaggio
34- Art. 38 LAssemblea elettiva avrà il seguente
svolgimento a) il Priore uscente darà il
rendiconto morale e finanziario sui tre anni
trascorsi b) lAssemblea, per alzata di
mano, a maggioranza, su proposta del membro più
anziano, designerà il segretario di seggio e due
scrutatori - c) gli elettori depositeranno uno per uno la
propria scheda nellurna, mentre il segretario
prenderà nota dei votanti. Non si ammette il
voto per delega o per procura il voto è segreto
e non è ammessa lelezione per acclamazione
d) si conteggeranno i votanti e, se la
votazione è valida, si procederà allapertura
dellurna e allo spoglio pubblico delle schede
alla presenza dellAssistente ecclesiastico che
funge da garante, o di un sacerdote da lui
espressamente delegato. Art. 39 1
Conteggiati i voti ricevuti dai votanti,
risulteranno eletti secondo lordine delle
cariche (Priore, Vice Priore, Segretario,
Tesoriere, Consiglieri - da due a sei - , Maestro
dei novizi, un Revisore dei Conti) coloro che
avranno ricevuto più voti in ordine decrescente.
2 In caso di rinuncia da parte di qualcuno
degli eletti, gli subentrerà chi lo segue per
numero di voti ricevuti. 3 LAssistente o il
sacerdote da lui delegato procederà alla
proclamazione degli eletti.
È possibile semplificare questo passaggio
eleggendo i membri del consiglio e al suo interno
le cariche
35- Art. 40 Gli eletti rimangono in carica per tre
anni e possono essere confermati. Tuttavia il
Priore, il Vice Priore, il Segretario ed il
Tesoriere possono essere confermati solamente per
un triennio qualora qualcuno di essi risultasse
eletto, per un altro triennio, dovrà rinunciare e
gli subentrerà chi lo segue per numero di voti
ricevuti. Soltanto nel caso in cui il numero dei
votanti sia insufficiente a ricoprire tutti gli
uffici elettivi il Priore potrà assumere
lincarico di revisore dei conti. Art. 41
Qualora si debbano designare persone per
incarichi particolari ad actum, provvederà il
Consiglio, procedendo a maggioranza.
È possibile confermare le cariche solo se
allinterno della confraternita non è possibile
fare altro
36- B Il Consiglio
- Art. 42 1 La Confraternita è amministrata
da un Consiglio cui spetta il governo ordinario
esso attua le linee programmatiche date
dallAssemblea plenaria circa la vita
dellAssociazione e si attiene alle norme date
dal diritto generale, dal presente Statuto e
dallautorità competente. 2 Lo stesso
Consiglio è anche competente per
lamministrazione dei beni della Confraternita e
per il compimento degli atti relativi. Art.
43 Il Consiglio è presieduto dal Priore ne
fanno parte il Vice Priore, il Segretario, il
Tesoriere, almeno due consiglieri e, ove siano
previsti, il Maestro dei novizi, il Vice
Tesoriere, il Consigliere anziano e il revisore
dei Conti. Art. 44 1 Il Consiglio
della Confraternita è impegnato a a)
prestare attenzione al Piano pastorale
diocesano, per adeguare ad esso lattività della
Confraternita, secondo i suggerimenti applicativi
del Priorato diocesano b) promuovere la
partecipazione e la corresponsabilità alla vita
della parrocchia, soprattutto attraverso il
Consiglio pastorale parrocchiale c)
favorire limpegno caritativo che la
Confraternita ha scelto come proprio d)
promuovere la partecipazione in cappa alle feste
del Santo Titolare o del Santo Patrono della
parrocchia - e) far intervenire la Confraternita alla
processione parrocchiale o interparrocchiale del
Corpus Domini f) rispondere con impegno a
tutte le manifestazioni indette dal Priorato
diocesano g) ripristinare la Liturgia delle
Ore dove fosse caduta in disuso h) dare
incremento alla festa del Santo Titolare della
Confraternita, partecipando attivamente ed in
cappa alle funzioni programmate. 2 Le
adunanze del Consiglio si terranno almeno ogni
trimestre. -
È possibile ridurre a cinque i membri in caso di
confraternite poco numerose
Inserire altre funzioni alle quali partecipa la
confraternita
37- Art. 45 1 Il Priore è il legale
rappresentante della Confraternita. 2 Il
Priore, entro otto giorni dallaccettazione
dellelezione, deve richiedere al Vescovo,
tramite lUfficio diocesano per le Confraternite,
la conferma(cfr. can. 317 1 del C.J.C.). - 3 Il Priore a) indice e dirige le
Assemblee e le adunanze del Consiglio b)
cura lorganizzazione e il buon andamento delle
funzioni sacre e delle altre iniziative della
Confraternita, osservando quanto prescritto dallo
Statuto c) cura la manutenzione degli
immobili di proprietà della Confraternita, o in
uso ad essa, così come la conservazione di quanto
fa parte del patrimonio della Confraternita
stessa d) si impegna affinché gli iscritti
partecipino alla vita attiva della Confraternita
secondo le direttive diocesane, parrocchiali e
quelle deliberate dal Consiglio secondo le
proprie competenze e) conserva la chiave
dellOratorio f) firma la corrispondenza,
a meno che non ne abbia dato mandato al
Segretario g) al termine del mandato
triennale invia al Priorato la relazione circa
lattività svolta dalla Confraternita. - 4 Il Vice Priore sostituisce il Priore in
tutte le sue funzioni quando egli è impedito di
compierle. Il Vice Priore succede al Priore nel
caso di rinuncia, di dimissioni o di morte, fino
allo scadere del triennio in corso.
Indispensabile per assumere la rappresentanza
legale della confraternita
38- D Il segretario
- Art. 46 Il Segretario a) redige i
verbali e le deliberazioni della Confraternita e
li firma con il Priore b) cura la
corrispondenza e la sigla se firmata dal Priore
c) prepara e fa distribuire gli avvisi per
la convocazione delle adunanze nonché gli avvisi
vari agli iscritti d) cura larchivio della
Confraternita. - In particolare conserva il libro dei
Legati, degli oneri delle S. Messe e degli
rispettivi adempimenti conserva
linventario dei beni mobili ed immobili della
Confraternita, provvedendo a consegnarne copia
originale allufficio dellEconomo diocesano. Di
tali beni si farà documentazione fotografica da
conservarsi fra i documenti della Confraternita
autorizza la consultazione di documenti
di carattere storico e non riservato, sotto la
propria diretta vigilanza e responsabilità, a
persone conosciute e che prestino sufficienti
referenze non può acconsentire che
alcuno, anche se membro della Confraternita,
asporti o tenga presso di sé registri o altri
documenti inerenti ad essa.
39- E Il Tesoriere
- Art. 47 Il Tesoriere a) cura la
contabilità e paga i conti su ordine del Priore
b) redige e tiene in ordine il libro di
cassa c) ha cura dei preziosi, custodendoli
in locali sicuri d) presenta, entro il mese
di marzo, allUfficio dellEconomato diocesano, i
bilanci annuali approvati dallAssemblea plenaria
e la Relazione, vistata dallAssistente
ecclesiastico, sulladempimento degli oneri di S.
Messe e di Legati.
40- F Maggioranza richiesta per gli atti collegiali
- Art. 48 Per quanto riguarda gli atti
collegiali sia dellAssemblea che del Consiglio,
per ciò che non concerne le elezioni, ha forza di
diritto ciò che, presente la maggior parte di
quelli che debbono essere convocati, è piaciuto
alla maggioranza assoluta di coloro che sono
presenti qualora dopo due scrutini i suffragi
fossero uguali, il Priore può dirimere la parità
con un suo voto (cfr. can. 119 n.2 del C.J.C.).
Per gli atti di straordinaria amministrazione si
richiede allAssemblea la presenza dei 4/5 degli
iscritti aventi diritto al voto. - Capitolo XIV LAssistente Ecclesiastico
- Art. 49 1 LAssistente ecclesiastico
della Confraternita è normalmente il parroco.
Spetta allOrdinario stabilire che, in casi
particolari, sentiti i rappresentati
dellAssociazione, lAssistente sia un sacerdote
diverso dal parroco, e, in tal caso, nominarlo.
2 Lassistente ecclesiastico cura la vita
spirituale della Confraternita. 3 Esprime il
parere sulle iniziative di culto, di catechesi e
di carità inerenti alla vita della Confraternita
se non è il parroco, deve essere sentito anche
questultimo. 4 Partecipa allAssemblea
plenaria senza diritto di voto può esprimere il
suo parere su ogni questione e garantisce il
regolare svolgimento delle elezioni. 5
Partecipa pure alle adunanze del Consiglio, senza
diritto di voto, salvo il disposto del 3 può
farsi rappresentare da un sacerdote da lui
delegato.
41- Capitolo XV I beni temporali
- Art. 50 1 - La Confraternita amministra i
propri beni (cfr. can. 1257 2 del C.J.C.)
avvalendosi del Consiglio che ha funzione di
Consiglio per gli affari economici previsto dal
can. 1280, fatti salvi i diritti dellAssemblea
circa linformazione sullamministrazione e circa
il consenso per gli atti di straordinaria
amministrazione. 2 - Lamministrazione dei beni
della Confraternita è soggetta alla vigilanza
dellOrdinario diocesano e, per lui,
dellEconomo, a tenore dei cann. 1276 e 1278 del
C.J.C. Art. 51 La Confraternita, che in
possesso della personalità civile, è proprietaria
dei beni mobili ed immobili ad essa intestati a
norma del diritto (cann. 1255, 1256, 1257 2 del
C.J.C.). È soggetto capace di acquistare,
possedere, amministrare, alienare, ereditare
beni, attenendosi alle norme del diritto canonico
vigente e secondo i fini che le sono propri.
Art. 52 La Confraternita è persona giuridica
pubblica nellordinamento canonico ed i suoi beni
sono di natura ecclesiastica e sono retti dai
canoni del C.J.C., dalle leggi generali e
particolari emanate dalle competenti Autorità
ecclesiastica e dal presente Statuto. Art.
53 1 Tutti gli amministratori sono tenuti
ad adempiere il loro compito a nome della Chiesa,
a norma del diritto (cfr. can. 1282 del C.J.C.) e
prima di iniziare il loro incarico assolvano agli
adempimenti di cui al can. 1283. 2 Essi sono
tenuti ad attendere alle loro funzioni con
diligenza, seguendo quanto prescritto dal can.
1284 2 del C.J.C.. - Art. 54 Quanto alle offerte dei fedeli si
osservi il prescritto del can. 1267 del C.J.C..
42- Art. 55 Sono da considerarsi atti di
straordinaria amministrazione quelli stabiliti
dalla C.E.I. e dallOrdinario diocesano. Per
detti atti occorre il consenso dellAssemblea
plenaria e lautorizzazione scritta
dellOrdinario diocesano. Art. 56 Tra gli
atti di straordinaria amministrazione determinati
dalla C.E.I. e dallOrdinario diocesano è
compreso ogni intervento o atto relativo a beni
mobili ed immobili che rivestano carattere di
beni artistici, storici o culturali,
indipendentemente dalla somma impiegata. Si
raccomanda una scrupolosa conservazione del
patrimonio artistico delle Confraternite. Per
procedere al restauro delle opere darte
(crocifissi, quadri, statue, arredi, .)
occorrono lautorizzazione scritta
dellOrdinario, il parere del Priorato diocesano,
il benestare della Commissione diocesana di arte
sacra e della Soprintendenza ai beni artistici
del Piemonte e della Liguria. - Art. 57 Si ponga particolare attenzione
allalienazione degli ex-voto e degli oggetti di
valore artistico o storico per la sua validità è
necessaria anche la licenza della Santa Sede
(cfr. can. 1292 2, can. 1295). Art. 58 I
confratelli e le consorelle devono mantenere la
propria sede (che può essere in una chiesa o in
un oratorio) in buon stato e con il decoro che si
conviene alla casa di Dio nessuna modifica potrà
apportarsi allarchitettura, decorazione,
colorazione delledificio senza la previa
approvazione della Commissione diocesana di arte
sacra e della competente Soprintendenza. - Art. 59 Entro il mese di settembre di ogni
anno il Consiglio deve trasmettere al Priorato
diocesano lannuale offerta, in proporzione alla
consistenza economica della Confraternita.
Art. 60 La Confraternita ha il dovere di
coprire con polizza di assicurazione beni e
persone (responsabilità civile, incendi e furti,
infortuni).
43Ordine della Processione
- Lordine è stato compilato secondo il Cerimoniale
della Chiesa Cattolica e secondo il Cerimoniale
Civile - il Priore, lAssistente Ecclesiastico ed il
Parroco dovrebbero impegnarsi, onde evitare
linsorgere di controversie e per garantire la
debita riconoscenza di autorità alle parti che
formano la processione secondo la loro carica.
44- Cappe di testa1
- Bambini in corteo allegorico (angioletti,
pellegrini ecc.) - Bambini
- Associazioni cattoliche
- Croce delle donne
- Donne
- Ordini religiosi femminili
- Regolatore o Spartiriga2
- Ammalati con associazioni di accompagnamento
- Ordini equestri (Cav. di Malta ecc.)
- Confraternite ospiti in cappa e tabarro senza
Crocifissi (a partire dalla più distante fuori
Diocesi, seguono con lo stesso criterio quelle
appartenenti alla Diocesi) - Confraternite ospiti in cappa e tabarro con
Crocifissi (a partire dalla più distante fuori
Diocesi, seguono con lo stesso criterio quelle
appartenenti alla Diocesi) - Banda musicale
- Confraternita locale in cappa e tabarro con
Crocifissi (il più vecchio - Rappresentanti del Priorato
- Bambini della prima comunione
- Ministranti
- Ordini religiosi maschili
- Croce Parrocchiale tra candelieri
- Confratelli che guidano la processione, essi
recheranno le mazze processionali ai lati della
Croce astile.
- Confratelli che recando le mazze, prendono posto
fra le colonne di fedeli in processione,
svolgendo il compito di mantenerne lordine.
45Disposizione interna della Confraternita in
Processione
- Gonfalone tra Sergentini
- Croce processionale
- Crocifissi
- Consorelle
- Confratelli
- Ufficiali
- Superiori
Confratelli che recano le mazze processionali ai
lati del Gonfalone
Il Crocifisso Vecchio sarà posizionato per
ultimo
Membri del Consiglio della Confraternita
Priore e Vice Priore
46Le diapositive della serata sono disponibili sul
sito internet http//www.confraternitediocesiacqui
.org alla voce CORSO DI FORMAZIONE Grazie per
lattenzione!