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Si parla per la prima volta di bioetica

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Si parla per la prima volta di bioetica Piuttosto che patire una vita d inferno, davanti alla prospettiva di una guarigione temporanea, che l avrebbe costretta ad ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Si parla per la prima volta di bioetica


1
Si parla per la prima volta di bioetica
2
  • Piuttosto che patire una vita dinferno, davanti
    alla prospettiva di una guarigione temporanea,
    che lavrebbe costretta ad unesistenza fatta di
    continui controlli medici e sofferenze,
    tuttaltro che normale, una tredicenne inglese ha
    deciso di lasciarsi morire, rifiutando il
    trapianto di cuore resosi disponibile, che
    lavrebbe salvata.
  • Non aveva speranze di sopravvivere. Con questa
    giustificazione, la neonatologa Nadia Battajon,
    dellospedale Cà Foncello di Treviso, ammette di
    aver staccato la spina a un neonato del peso
    inferiore a un chilo, affetto da gravi
    malformazioni che gli avrebbero impedito di
    farcela.

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Elena Moroni
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  • Uno dei casi che senza dubbio fece più
    scalpore in Italia fu quello di un ingegnere
    di Monza, Ezio Forzatti, che il 21 giugno 1998 si
    introdusse nel reparto di terapia intensiva dove
    la moglie Elena Moroni, di 46 anni, si trovava
    ricoverata in coma irreversibile a seguito di
    un edema cerebrale. Egli aveva con sé una pistola
    scarica, che usò per minacciare il personale di
    servizio e tenerlo a distanza mentre staccava il
    respiratore che teneva in vita la moglie e, una
    volta accertatane la morte, si lasciò arrestare
    dagli agenti di polizia nel frattempo
    sopraggiunti.Processato, Forzatti fu condannato
    nel giugno 2000 dalla corte d'Assise di Monza a
    sei anni e sei mesi di reclusione. La richiesta
    del pubblico ministero era di 9 anni di
    reclusione, ma la corte riconobbe a Forzatti
    l'attenuante della seminfermità mentale. Al
    termine del successivo processo
    d'appello (aprile 2002), tenutosi a Milano,
    Forzatti fu ritenuto completamente in grado di
    intendere e di volere, e assolto perché il fatto
    non sussisteva. Tra le motivazioni della
    sentenza, decisiva fu quella secondo la quale i
    giudici considerarono la donna clinicamente morta
    al momento del distacco del respiratore. La
    sentenza d'assoluzione fu salutata positivamente
    da molti e, di converso, suscitò prevedibili
    polemiche da parte degli oppositori
    dell'eutanasia.

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Terri Schiavo
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  • Negli Stati Uniti fece scalpore il caso di Terri
    Schiavo, in stato vegetativo persistente (PVS)
    dal 1990, al cui marito Michael la corte suprema
    dello Stato della Florida diede nel 2005 il
    permesso di sospendere l'alimentazione forzata.
    Anche in quel caso si discusse sulla correttezza
    dell'uso del termine eutanasia. La sospensione
    della terapia in casi di coma irreversibile o PVS
    è prassi normale negli Stati Uniti il caso
    nacque perché i genitori di Terri si erano sempre
    opposti alla richiesta del genero, imputandola
    solo al suo desiderio di liberarsi della moglie.
    Terri divenne, suo malgrado, oggetto di battaglia
    ideologico-politica tra i sostenitori e gli
    oppositori dell'eutanasia.
  • L'esame autoptico praticato sulla donna dopo la
    sua morte appurò che il cervello di Terri Schiavo
    pesava circa la metà di quello di una donna in
    salute della stessa età, che gran parte delle
    cellule era irrimediabilmente distrutta o
    danneggiata, e che essa era totalmente incapace
    di percepire alcun senso, tanto meno sentire o
    vedere.

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Piergiorgio Welby
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  • Il dibattito sull'eutanasia si è riproposto,
    alla fine del 2006, quando il citato Piergiorgio
    Welby ha chiesto che gli venisse staccato il
    respiratore che lo teneva in vita. Welby è morto
    il 20 dicembre 2006 per insufficienza
    respiratoria sopravvenuta a seguito del distacco
    del respiratore a opera del medico anestesista
    Mario Riccio, di Cremona. Questi, in una
    conferenza stampa tenutasi il giorno dopo, ha
    confermato le circostanze della morte di Welby e
    si è autodenunciato. La Procura della
    Repubblica presso il tribunale di Roma ha avviato
    un'indagine sul medico. Nel frattempo, il 1
    febbraio 2007l'Ordine dei medici di Cremona ha
    stabilito che la condotta tenuta da Riccio è
    stata corretta e non è meritevole di alcuna
    sanzione, sebbene, anche in questa occasione, la
    notizia non abbia mancato di suscitare polemiche.
    Il 23 luglio 2007 il GUP di Roma, Zaira Secchi,
    ha definitivamente prosciolto il medico ordinando
    il non luogo a procedere perché il fatto non
    costituisce reato. Secondo alcune posizioni,
    espresse soprattutto nella Chiesa cattolica, in
    questo caso, si sarebbe impropriamente tirato in
    ballo l'argomento "eutanasia", in quanto la
    questione riguardava solamente se fosse fondata
    la richiesta di Welby di sospendere qualsiasi
    terapia che lo tenesse in vita, incluso il
    distacco dal respiratore artificiale, cosa che
    lui, immobilizzato per via della distrofia
    muscolare, non poteva fare. Come per il caso
    Englaro, il ricorso era motivato dalla lettera
    del citato articolo 32 Cost.

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Eluana Englaro
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  • Ugualmente dibattuto - in quanto, riguardo al
    quale, si parlò e si parla tuttora, benché
    impropriamente, di "eutanasia" - è il caso di
    Eluana Englaro, una giovane donna di Lecco in
    coma irreversibile dal 1992 a seguito di un
    incidente stradale avvenuto quando era poco più
    che ventenne nel rispetto delle volontà espresse
    a suo tempo dalla donna, suo padre Beppino da
    tempo sta chiedendo la sospensione delle terapie
    e qualsiasi accanimento terapeutico. Propose il
    ricorso in sede giudiziaria, ma tale ricorso
    arrivò fino alla corte di Cassazione, da cui,
    nel marzo 2006, fu respinta con una motivazione
    tecnicistica il ricorso non fu a suo tempo
    notificato ad alcuna controparte portatrice di un
    interesse contrario a quello di Eluana Englaro.
    Il ricorso era avvenuto ai sensi dell'articolo 32
    della costituzione Nessuno può essere obbligato
    a un determinato trattamento sanitario se non per
    disposizione di legge. La legge non può in nessun
    caso violare i limiti imposti dal rispetto della
    persona umana.

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BIOETICA
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  • Disciplina recente che si occupa delle questioni
    morali che sorgono parallelamente al rapido
    progredire della ricerca biologica e medica.

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The science of survival, "La scienza della
sopravvivenza (1970)
  • Potter considera la bioetica una nuova disciplina
    in grado di armonizzare conoscenze scientifiche e
    umanistiche, un ponte tra le scienze sperimentali
    e le scienze umane utile per rispondere a
    questioni etiche vicine non solo all'uomo e, ad
    esempio, alla pratica medica, ma anche
    riguardanti l'ambiente e l'intera biosfera del
    pianeta

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In Italia il Comitato nazionale per la bioetica è
sorto nel 1990 ed è un organo consultivo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
15
  • Comitati etici sono presenti in tutte le
    strutture sanitarie pubbliche italiane
    (AA.SS.LL., aziende ospedaliere, etc.), e sono
    composti da personale medico e paramedico, ed
    esperti di psicologia clinica, filosofia, sociolog
    ia,  materie giuridiche, teologia, etc.

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  • Edmund Pellegrino, uno dei padri della bioetica,
    ritiene che si debba ritrovare la radice
    umanistica della medicina e che tale operazione
    passi attraverso la riscoperta della
    tradizione ippocratica. La bioetica
    cattolica sostiene che "ciascun individuo umano
    ha il diritto alla vita, intendendosi come
    individuo l'uomo dal concepimento (naturale) alla
    morte cerebrale totale"

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  • La situazione attuale della bioetica ha suscitato
    anche critiche. Ad esempio Mariachiara
    Tallacchini in "Fuga dalla bioetica" considera la
    bioetica come una disciplina che ha avuto un
    impatto positivo negli anni '60 e '70, quando per
    la prima volta comparivano discorsi
    interdisciplinari e si considerava la
    responsabilità sociale della scienza, avanzando
    quindi istanze democratiche di partecipazione. In
    tale prospettiva la bioetica costituiva anche una
    riflessione generale sulla scienza.
  • In seguito la bioetica, secondo Tallacchini,
    sarebbe stata istituzionalizzata e
    burocratizzata, e ora tenderebbe a riportare il
    punto di vista del potere (o dei vari poteri),
    mediato da una quantità di commissioni che
    deciderebbero cosa è giusto e cosa non lo è.

18
Bioetica e religioni
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Buddhismo
  •  Dalai Lama ha recentemente affermato "Io
    credo che noi dobbiamo trovare il modo di far sì
    che le considerazioni etiche abbiano la loro
    influenza sulla direzione che deve prendere il
    progresso scientifico, specialmente le scienze
    naturali. Facendo appello a principi etici
    fondamentali non intendo promuovere una fusione
    di etica religiosa e indagine scientifica.
    Intendo piuttosto riferirmi a quella che io
    definisco etica laica, che abbraccia i principi
    che noi condividiamo in quanto esseri umani
    compassione, tolleranza, rispetto per gli altri e
    uso responsabile del potere e del sapere. Questi
    principi trascendono le barriere che si
    frappongono tra chi crede e chi non crede in una
    religione si tratta di pincipi che non
    appartengono a un'unica fede, ma a tutte."

20
Islam
  • la ricerca scientifica è considerata
    positivamente purché non vada contro la sharia,
    la legge islamica contenuta nel Corano. Dal
    momento che esistono interpretazioni molto
    diverse nell'applicazione della legge coranica,
    nel mondo islamico esistono posizioni molto
    diverse anche in relazione dei diversi problemi
    di bioetica. In generale si ritiene che se l
    'uomo e' in grado di svolgere determinate
    ricerche ed esperimenti questo avvenga in quanto
    Allah lo permette.

21
Ebraismo
  • la vita umana deriva il suo valore dal fatto
    di essere stata creata da Dio ed è perciò
    inviolabile. Bisogna però precisare che benché
    tutte le autorità rabbiniche riconoscano come
    base della giurisdizione ebraica la Torah,
    il Talmud e le altre grandi opere della legge
    ebraica, quando si tratta di decidere su problemi
    che non hanno chiari precedenti le controversie
    diventano notevoli.

22
Cristianesimo
  • il principio della sacralità della vita umana è
    alla base della bioetica cristiana. In
    particolare la bioetica cattolica insiste su
    questo concetto, non concedendo nessuna apertura
    alla cultura laica, a differenza di ciò che fanno
    i valdesi e i luterani. La bioetica cattolica si
    basa sui seguenti principi
  • la vita umana va difesa dal concepimento alla
    morte
  • la libertà è sacrosanta ma viene dopo la vita
  • l'autoconservazione e la totalità dell'organismo
    umano sono lo scopo della medicina
  • il principio della socialità afferma che la vita
    è un bene della persona ma anche della società
  • il principio di sussidiarietà sostiene l'obbligo
    da parte dello Stato di intervenire in aiuto di
    chi è in stato di necessità
  • beneficialità-autonomia-giustizia sono collegate
    in ordine gerarchico
  • senza negare l'importanza e il valor del
    progresso scientifico e tecnologico si deve
    insistere sulla priorità della persona umana.

23
Testamento biologico
24
  • volontà da parte di una persona (testatore),
    fornita in condizioni di lucidità mentale, in
    merito alle terapie che intende o non intende
    accettare nell'eventualità in cui dovesse
    trovarsi nella condizione di incapacità di
    esprimere il proprio diritto di acconsentire o
    non acconsentire alle cure proposte (consenso
    informato) per malattie o lesioni traumatiche
    cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie
    che costringano a trattamenti permanenti con
    macchine o sistemi artificiali che impediscano
    una normale vita di relazione.

25
  • Secondo la costituzione italiana nessuno può
    essere obbligato a un determinato trattamento
    sanitario se non per disposizione di legge (art.
    32)
  • l'Italia ha ratificato nel 2001 la Convenzione
    sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo
    2001, n.145) di Oviedo del 1997 che stabilisce
    che i desideri precedentemente espressi a
    proposito di un intervento medico da parte di un
    paziente che, al momento dell'intervento non è in
    grado di esprimere la propria volontà, saranno
    tenuti in considerazione.

26
  • Comitato Nazionale di Bioetica del 2003, sostiene
    che il testamento è valido solo per iscritto, che
    non possa contenere raccomandazioni in
    contraddizione col diritto positivo, con le norme
    di buona pratica clinica, con la deontologia
    medica o che pretendano di imporre attivamente al
    medico pratiche per lui in scienza e coscienza
    inaccettabili e che il paziente non può essere
    legittimato a chiedere e ad ottenere interventi
    eutanasici a suo favore.

27
Posizione della giurisprudenza
  • Per la prima volta in Italia, il 5 novembre 2008,
    il Tribunale di Modena emette un decreto di
    nomina di amministratore di sostegno in favore di
    un soggetto qualora questo, in un futuro, sia
    incapace di intendere e di volere.
    L'amministratore di sostegno avrà il compito di
    esprimere i consensi necessari ai trattamenti
    medici. Così facendo si è data la possibilità di
    avere gli stessi effetti giuridici di un
    testamento biologico seppur in assenza di una
    normativa specifica

28
Accanimento terapeutico ed eutanasia
29
stato vegetativo persistente
  • I pazienti in uno stato vegetativo persistente
    sono ritenuti in genere come in stato
    di incoscienza e non consapevoli. Non rispondono
    agli stimoli esterni, eccetto, eventualmente,
    agli stimoli dolorosi. A differenza del coma,
    dove si osserva che gli occhi del paziente
    rimangono chiusi, questi pazienti nello stato
    vegetativo spesso aprono gli occhi

30
Coma
  • In medicina si definisce coma un profondo stato
    di incoscienza che può essere provocato da
    intossicazioni (stupefacenti, alcool, tossine),
    alterazioni del metabolismo (ipoglicemia, iperglic
    emia, chetoacidosi) o danni e malattie
    del sistema nervoso centrale (ictus, traumi
    cranici, ipossia)

31
Morte cerebrale
  • La morte ha inizio con la cessazione
    irreversibile di tre funzioni
  • cardiocircolatoria morte clinica
  • respiratoria morte reale
  • nervosa morte legale.
  • Un paziente cerebralmente morto ha
    un elettrocardiogramma piatto, e a un
    esame neurologico non dà alcun segno di funzioni
    cerebrali nessuna risposta al dolore,
    niente riflessi dei nervi cranici (pupille fisse,
    niente riflesso oculocefalico né corneale) e
    niente respirazione spontanea.

32
Accanimento Terapeutico
  •   consiste nell'applicazione, in assenza di
    consenso informato, di tecniche mediche che
    prevedono l'uso di macchinari e farmaci al fine
    di sostenere artificialmente le funzioni vitali
    di individui affetti da patologie inguaribili e
    tali da determinare la loro morte in assenza
    dell'impiego di tali tecniche.

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  • La sospensione di cure inutili non significa
    la fine delle sofferenze del malato, in quanto la
    malattia reca un dolore forte anche nella sua
    fase terminale. Senza una terapia del
    dolore efficace e un'adeguata assistenza
    domiciliare, la sospensione delle cure è seguita
    da un periodo di abbandono e sofferenza finale
    del paziente.

34
  • La terapia del dolore riapre il problema
    dell'eutanasia perché dosi forti di stupefacente
    (soprattutto oppiacei quali la morfina) possono
    provocare la morte del paziente, mentre una loro
    assenza lo sottopone a provanti sofferenze.
    L'aumento delle dosi si rende necessario via via
    che è più acuto il dolore da vincere, oppure
    quando l'assuefazione allo stupefacente ne
    elimina l'effetto antidolorifico e costringe a
    somministrarne dosi più alte per riottenere gli
    stessi effetti.

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  • Per quanto riguarda l'idratazione e
    l'alimentazione per via artificiale, non vi è una
    posizione comune, per alcuni può configurare
    accanimento terapeutico, come fu ad esempio
    sancito nel caso di Terri Schiavo, mentre per
    altri potrebbe non configurarlo.

36
  • rispetto al significato proprio del termine,
    l'eutanasia è volontaria, ossia esplicitamente
    richiesta - se più di una volta e in momenti
    differenti - e autorizzata dalla persona malata
  • rispetto alle modalità di attuazione, si parla
    di eutanasia attiva qualora la morte sia
    provocata in maniera diretta - ad esempio con la
    somministrazione di sostanze tossiche -
    ed eutanasia passiva qualora la morte
    sopraggiunga in via indiretta, generalmente a
    seguito della sospensione delle cure
    indispensabili a tenere in vita il malato
  • nel caso non vi sia intervento diretto di terzi
    si parla di suicidio assistito, forma di
    eutanasia che può essere definita indiretta in
    quanto consiste nel fornire alla persona
    richiedente i mezzi e le competenze necessarie a
    terminare la propria vita nel modo più indolore
    possibile.
  • non si può definire eutanasia la cessazione delle
    cure dopo la diagnosi di morte, in particolare
    dopo la diagnosi di morte cerebrale.

37
L'eutanasia nell'antichità
38
  • La questione della correttezza morale della
    somministrazione della morte è un tema
    controverso fin dagli albori della medicina.
    Nel Giuramento di Ippocrate (circa 420 a.C.) si
    legge Non somministrerò ad alcuno, neppure se
    richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un
    tale consiglio similmente a nessuna donna io
    darò un medicinale abortivo.

39
  • Nella Bibbia non si trovano riferimenti espliciti
    alla pratica dell'eutanasia in quanto tale,
    poiché non praticata negli ambienti semitici ove
    la Scrittura è nata. Le posizioni etiche attuali,
    ispirate dalla Bibbia, poggiano sui principi di
    inviolabilità della vita umana, sulla dignità di
    ogni persona in quanto creata ad immagine e
    somiglianza di Dio e sulla dignità ed il valore
    salvifico della sofferenza liberamente accettata
    ed offerta.

.
40
Le opinioni
41
  • dal punto di vista giuridico, morale e
    religioso vi è chi tende a considerare
    l'eutanasia attiva una fattispecie assimilabile
    all'omicidio. Anche dal punto di vista della
    deontologia medica qualche complicazione
    concettuale sorge dalla non semplice
    riconducibilità dell'eutanasia attiva ai concetti
    fondanti della medicina, diagnosi e terapia

42
  • riguardo all'eutanasia passiva vi è chi pone
    in evidenza la sostanziale diversità - nel modo
    "naturale" con cui avviene la morte - rispetto
    all'eutanasia attiva (bisogna anche aggiungere,
    per completezza di trattazione, che molti tendono
    a non considerare "eutanasia" quella passiva,
    consistendo tale pratica - in gran parte dei casi
    - solo nell'astensione a praticare terapie nel
    pieno diritto - sancito dalla legge - da parte
    del malato di rifiutarle)

43
  • c'è una netta tendenza alla diversità di
    approccio sull'argomento tra gli ambiti religioso
    e morale, da un lato, e quello giuridico dall'altr
    o. Le posizioni bioetiche ufficiali della Chiesa
    Cattolica, ad esempio, esprimono l'idea che non
    vi è alcuna distinzione tra eutanaia
    passiva ed eutanasia attiva e che queste forme
    devono essere considerate moralmente identiche.
    Al contrario nella giurisprudenza e nel codice di
    deontologia medica i due casi devono essere
    considerati in modo nettamente diverso la Legge,
    infatti, proibisce ad un medico di compiere
    terapie senza il consenso del paziente, quindi
    ulteriori limiti e divieti si possono porre solo
    sull'eutanasia attiva, mentre non si può fare
    nulla riguardo all'eutanasia passiva che di fatto
    può essere "garantito" dai diritti del paziente

.
44
  • altrettanto condivisa - e, in talune forme,
    anche recepita nella pratica giurisprudenziale e
    giurisdizionale - appare la discriminante tra
    persone che richiedano l'eutanasia in condizioni
    di piena capacità di intendere e di
    volere (indipendentemente dal fatto che abbiano
    la possibilità materiale di attuare praticamente
    il proposito, vedi il caso-Welby) rispetto a
    coloro che si trovino in situazioni di
    incoscienza irreversibile (coma, stato vegetativo
    persistente) e, comunque, incapaci di esprimere
    qualsivoglia volontà

45
Comitato nazionale per la bioetica
46
  • L'alimentazione e l'idratazione dei pazienti in
    stato vegetativo persistente (settembre 2005).In
    questo documento (composto poco dopo la morte
    di Terri Schiavo) la relazione di maggioranza
    (2/3) descrive la PEG (alimentazione e
    idratazione con sondino) come non assimilabile al
    caso di accanimento terapeutico

.
47
La Chiesa Cattolica
48
(No Transcript)
49
  • è contraria sia all'eutanasia che
    all'accanimento terapeutico, mentre è favorevole
    alle cure palliative, anche nel caso in cui il
    ricorso ad esse possa avere come effetto
    secondario il rendere più breve la vita del
    paziente.

 
50
Principali limiti etico-giuridici
  • Il dovere di tutela della vita garantito dallart
    2 della Costituzione e dallart 3 del codice
    Deontologico,
  • Lart. 579 CP e lart 17 del CD vietano e
    puniscono lomicidio del consenziente,
  • La coscienza del medico quale espressione della
    sua autonomia, a garanzia dellassistito stesso,
    davanti alla sua scelta dichiarata di volere un
    suicidio assistito,
  • La difficoltà a valutare leffettiva capacità di
    intendere e di volere dellassistito che richiede
    leutanasia.

51
(No Transcript)
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